CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 11 gennaio 1983
Cassazione n. 48042/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PANTO' PAOLO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/01/1983 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/09/1991 avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO. di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 29 marzo 2023, la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale dello stesso capoluogo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto in abitazione aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen. Agli imputati, odierni ricorrenti, era contestato di avere, in concorso tra loro, al fine di trarre profitto, introducendosi nei box di pertinenza dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], previa effrazione delle serrande metalliche poste all'ingresso degli stessi, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi dei beni ivi custoditi, sottraendoli ai legittimi proprietari, non riuscendo nel loro intento per cause indipendenti dalla loro volontà, segnatamente a causa dell'intervento delle Forze dell'ordine. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, articolando i seguenti motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I) Violazione dì legge e vizio di motivazione in relazione all'articolo 192 cod. proc. pen. e all'articolo 624-bis cod. pen. La difesa lamenta come la Corte di merito si sia limitata ad aderire acriticamente alle argomentazioni espresse dal giudice di primo grado per giustificare l'iter logico-giuridico posto a fondamento della conferma della penale responsabilità dell'imputato in relazione al fatto in contestazione. Dopo ampia e articolata premessa riguardante la valutazione da effettuarsi nel giudizio di legittimità con riferimento alla completezza e adeguatezza delle motivazione delle sentenza di merito e, dopo avere rammentato che i giudici devono rigorosamente attenersi alla regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio nel pronunciare la condanna, la difesa contesta la validità e la fondatezza dell'affermazione di penale responsabilità pronunciata a carico del suo assistito. Le complessive emergenze processuali, si legge nel ricorso, non permettono di enucleare dai fatti gli indefettibili elementi che connotano la fattispecie incriminatrice di cui all'articolo 624-bis cod. pen. I giudici di merito hanno ritenuto di desumere la responsabilità del ricorrente solo ed esclusivamente sulla base degli abiti indossati al momento del controllo, simili a quelli descritti dal denunciante, e della sua presenza a bordo di una Fiat 500 di colore scuro. Il complessivo ragionamento seguito sarebbe illogico, meritevole di essere censurato e contraddittorio, in quanto stridente con le emergenze processuali richiamate nel corpo della stessa motivazione.La Corte di appello avrebbe dovuto spiegare perché un soggetto che voglia perpetrare un furto in abitazione, alla vista di vicini che si accorgano della sua presenza non si allontani immediatamente dal luogo del fatto. II) Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli articoli 56, comma 3 e 624-bis cpd. pen. L'impugnata sentenza merita di essere censurata nella parte in cui ha disatteso la richiesta di non punibilità della condotta ai sensi dell'articolo 56, comma 3, cod. pen. Nel caso che occupa la corretta valutazione delle emergenze processuali consente di ritenere dimostrato che l'odierno ricorrente non si è mai introdotto nei locali box, avendo egli arrestato la sua condotta prima del compimento di qualunque atto esecutivo. Inoltre, non è stata rilevata nessuna effrazione sulle porte di ingresso. III) Motivazione illogica e contraddittoria con riferimento alla determinazione della pena; mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] unico: nullità della sentenza per inosservanza dell'articolo 179 cod. proc. pen. in relazione all'omessa notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio innanzi alla Corte di appello. 2. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria scritta nella quale, riportandosi ai motivi di ricorso ha insistito nel richiedere l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Le doglianze illustrate nel primo motivo oltre ad essere generiche sono palesemente versate in fatto. La difesa non si confronta con la puntuale, logica e coerente motivazione offerta dalla Corte di appello nella sentenza impugnata, in cui giudici di merito hanno dato conto, in modo esauriente, delle ragioni poste a fondamento della pronuncia di responsabilità emessa a carico dell'imputato. Si legge in motivazione che il ricorrente è stato individuato sulla base dei filmati estratti dalle videocamere di sorveglianza presenti sul luogo del fatto. Da tali immagini si evinceva che due soggetti, vestiti con abiti scuri e incappucciati, giunti sul luogo del fatto a bordo di una vettura Fiat 500 scura, avevano scavalcato il muro di recinzione del condominio per portarsi nella zona dove insistevano i box auto.Al momento dell'intervento della polizia, chiamata dal teste Lando, i due soggetti si davano alla fuga ed erano fermati a breve distanza, ancora incappucciati, con le mani sporche ed in possesso di strumenti atti allo scasso; si appurava, in tale frangente, che la vettura sulla quale viaggiavano, la stessa immortalata dalla telecamera di videosorveglianza, era intestata alla moglie di Pantò. La difesa, dimentica dei principi che regolano il giudizio di legittimità, prospetta una diversa ricostruzione della vicenda, non suscettibile di essere delibata in questa sede. E' d'uopo rammentare che, in tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U. n. 930 del 13 dicembre 1995, Clarke, Rv. 203428). Esula, quindi, dai poteri di questa Corte la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794 - 01: «L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento»; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone e altri, Rv. 207944 - 01; Cass. Sez. U, 24 settembre 2003, n. 47829, Petrella, RV 226074). 1.2 Manifestamente infondata è la doglianza che riguarda la motivazione espressa dai giudici con riferimento al mancato riconoscimento della desistenza volontaria. La Corte di merito ha sul punto prodotto una motivazione del tutto adeguata e conforme ai principi stabiliti in sede di legittimità. Nel verbale di arresto in flagranza, si legge in motivazione, si attesta chiaramente l'avvenuto danneggiamento delle saracinesche poste a protezione dei box, attesa la constatata presenza di segni di forzatura. Quanto all'allontanamento dal luogo del fatto, la Corte di merito ha posto in evidenza come gli autori del tentativo di furto si siano dati alla fuga all'arrivo della polizia, avendo percepito il suono della sirena attivata al momento dell'avvicinamento. In diritto, ai fini della configurazione della invocata desistenza volontaria occorre che il soggetto agente volontariamente decida di non proseguire nell'azione criminosa intrapresa; non ricorrono invece gli estremi della desistenza volontaria, come nel presente caso, ove il soggetto agente abbandoni il proposito criminoso per l'intervento di fattori esterni che rendano irrealizzabile o troppo rischioso il proseguimento dell'azione criminosa (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 12240 del 13/02/2018, Ferdico, Rv. 272535 - 01). 1.3 Del pari inammissibili sono le doglianze che riguardano la dosimetria della pena e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La considerazione dei vari elementi rilevanti ai fini della dosimetria della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice, il cui esercizio, se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'articolo 133 cod. pen., è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (ex multis Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142 - 01:"La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione"). Nel caso in esame, la Corte di merito ha ritenuto congrua la pena inflitta dal primo giudice, il quale si è di poco discostato dal minimo edittale in ragione della gravità della condotta. La motivazione espressa non è meritevole di essere censurata in questa sede. Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità. è sufficiente il richiamo ai criteri della congruità e dell'equità ove la sanzione determinata dal giudice di merito non superi la media edittale (cfr. Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283„ così massimata:"In tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e detta gliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di ade guatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen."). Con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente rammentare come la concessione del beneficio debba essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato ; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del dinie go delle attenuanti è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460). Consegue alla inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000). 2. Deve essere invece accolto il motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. La difesa ha evidenziato come il proprio assistito, in sede di udienza di convalida, avesse eletto domicilio presso la residenza. La lettura del predetto verbale, attesa la natura della eccezione difensiva proposta, ha consentito a questa Corte di verificare la circostanza. Il decreto di citazione a giudizio innanzi alla Corte di appello non risulta notificato presso il domicilio eletto dall'imputato. L'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio presso il domicilio eletto dall'imputato, rimasto assente nel giudizio celebratosi innanzi alla Corte di appello, incidendo sulla vocatio in iudicium, determina una nullità assoluta ed insanabile (art. 179 cod. proc. pen.). Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impu gnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con trasmissione de gli atti alla Corte d'appello di Messina per nuovo giudizio P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impu gnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Messina per il giudizio. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il predetto ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA], così deciso il 3 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA]