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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 13329/2022

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 24978 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'omonima ditta individuale, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) [OSCURATO:EMAIL] ; - controricorrente- per la cassazione delta sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 7125/07/19, depositata in data 20 dicembre 2019.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 marzo 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio aveva accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 7517/30/2018 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma di rigetto del ricorso del contribuente avverso avviso di accertamento n.

TK3016306141/2016 con il quale l'Ufficio, a seguito di p.v.c. della G.d.F., ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d) del D.p.r. n. 600/73: 1) aveva contestato alla contribuente, quale titolare di ditta individuale esercente attività di soccorso stradale, maggiori ricavi, ai fini Ires, Irap e Iva, per l'anno 2011 in base a una "contabilità parallela" costituita da block notes recanti annotazione di operazioni non risultanti dalla contabilità ufficiale e 2) aveva ripreso a tassazione costi per l'acquisto di carburante ritenuti indeducibili in quanto risultanti da schede non debitamente compilate; - la contribuente resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] -con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.39 del d.P.R. n. 600/73, 2727 e 2729 c.c. nonché art. 2967 c.c. per avere la CTR annullato l'avviso di accertamento in questione, non avendo l'Ufficio provato i maggiori ricavi contestati alla contribuente, ancorché la contabilità parallela - costituita da block notes e agende recanti annotazioni di operazioni non risultanti dalla contabilità ufficiale - costituisse un valido elemento indiziario, atto a spostare sul contribuente l'onere della prova contraria; - con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 del d.P.R. n. 600/73, 2727 e 2729 c.c. per avere la CTR ritenuto l'illegittimità dell'accertamento siccome basato su presunzioni c.d. a catena, disconoscendo, in tal modo, il valore di prova presuntiva della documentazione extracontabile; -i motivi primo e secondo - da trattare congiuntamente per connessione - sono infondati; - invero, per giurisprudenza consolidata di legittimità in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la "contabilità in nero", costituita da appunti personali e da informazioni dell'imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, prescritti dall'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, perché nella nozione di scritture contabili, disciplinate dagli artt. 2709 e ss. c.c., devono ricomprendersi tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d'impresa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell'imprenditore ed il risultato economico dell'attività svolta, spettando poi al contribuente l'onere di fornire adeguata prova contraria (Sez. 5, Ordinanza n. 27622 del 30/10/2018; Cass. civ., 23 maggio 2018, n. 12680; Cass. n. 26487 del 2020); -inoltre, in tema di accertamento induttivo dei redditi di impresa, di cui all'art. 39 comma 1 lettera d d.p.r. 600/1973, il convincimento del giudice in ordine alla sussistenza di maggiori ricavi non dichiarati da un'impresa commerciale può fondarsi anche su una sola presunzione semplice, purché grave e precisa (Caiss.Civ., 22 dicembre 2017, n. 30803; Cass.Civ., 16 novembre 2011, n. 24051, con riferimento a brogliacci reperiti presso la sede della società; Cass.Civ., 27 febbraio 2015, n. 4080, in relazione ad un quadernone contenente l'indicazione degli effettivi quantitativi di materiale prodotto; Cass.Civ., 3 ottobre 2014, n. 20902, per la necessità della comparazione tra i dati acquisiti e quelli emergenti dalla contabilità ufficiale del contribuente); - la sentenza impugnata ha fatto corretto uso della regola dell'onere della prova, con riguardo alla tipologia di accertamento basato sul rinvenimento di documentazione extracontabile dimostrativa di maggiori ricavi "in nero", avendo ritenuto che tale documentazione, in considerazione della accertata - in base ad un apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità - sua imprecisione e incompletezza ( "documentazione extracontabile riferita nella sostanza ad annotazioni contenute in agende costituite da meri importi senza indicazione di nominativi di riferimento, della tipologia dei lavori effettuati, delle targhe e dei modelli degli autoveicoli su cui sarebbero state eseguite le lavorazioni e, soprattutto, senza indicazione delle date e dell'anno in cui le lavorazioni sarebbero state eseguite, anno che non risultava neanche indicato sulla copertina dei quaderno oggetto di controllo"..), non costituisse valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, di maggiori ricavi; tanto più che la maggior parte dei clienti sentiti avevano dichiarato "di non avere mai commissionato l'esecuzione di lavori e/o di essersi limitati a fare stilare dei preventivi", confermando la non riferibilità delle annotazioni riportate sui block notes ad operazioni imponibili ( pag. 3 della sentenza impugnata); - premesso poi che il «divieto di doppie presunzioni» o «divieto di presunzioni di secondo grado o a catena» non è riconducibile né agli artt. 2729 e 2697 cod. civ. né a qualsiasi altra norma dell'ordinamento ben potendo il fatto noto accertato in base ad una o più presunzioni (anche non legali), purché "gravi, precise e concordanti", ai sensi dell'art. 2729 cod. civ., legittimamente costituire la premessa di una ulteriore inferenza presuntiva idonea — in quanto, a sua volta adeguata — a fondare l'accertamento del fatto ignoto(ex multis , Cass. sez. 5, n. 20748 del 2019; n. 15003 del 2017; Cass. n. 1289 e n. 9348 del 2015); in particolare, in tema di presunzioni, la prova inferenziale che sia caratterizzata da una serie lineare di inferenze, ciascuna delle quali sia apprezzata dal giudice secondo criteri di gravità, precisione e concordanza, fa sì che il fatto "noto" attribuisca un adeguato grado di attendibilità al fatto "ignorato", il quale cessa pertanto di essere tale divenendo noto, ciò che risolve l'equivoco logico che si cela nel divieto di doppie presunzioni (Cass., sez. 5, n. 27982/2020; nello stesso senso, Cass. sez. 5, n. 23860 del 2020); nella specie, la CTR, avendo escluso - per incompletezza e imprecisione delle annotazioni - la valenza della documentazione extracontabile di prova presuntiva di maggior ricavi, ha correttamente ritenuto non desumibile da tale fatto ignoto (in quanto non accertato in base a una presunzione dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza) un ulteriore fatto ignoto qual era lo svolgimento delle prestazioni di servizio di riferimento nell'anno 2011; -con il terzo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c., 36 del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR accolto l'appello del contribuente omettendo di motivare o motivando apparentemente sul motivo di gravame di quest'ultimo afferente al capo della pronuncia di primo grado che aveva confermato l'autonoma ripresa a tassazione dei costi di carburante siccome indeducibili per difetto di inerenza; - il motivo è fondato; - premesso che "in tema di tributi erariali diretti e di IVA, la possibilità di dedurre le spese per i consumi di carburante per autotrazione e di detrarre dall'imposta dovuta quella assolta per il suo acquisto è subordinata al fatto che le cosiddette "schede carburanti", che l'addetto alla distribuzione è tenuto a rilasciare, siano complete in ogni loro parte e debitamente sottoscritte, senza che l'adempimento, a tal fine disposto, ammetta equipollente alcuno e indipendentemente dall'avvenuta contabilizzazione dell'operazione nelle scritture dell'impresa" (Sez. 5, Ord. n. 22918 del 26/09/2018), nella specie, il giudice di appello ha accolto il gravame, annullando in toto l'avviso di accertamento, senza illustrare - a fronte del motivo di impugnazione della contribuente, riprodotto per autosufficienza in ricorso (pag. 10) - le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta quanto alla questione controversa della ripresa a tassazione dei costi di carburante; come precisato da questa Corte, «ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento» (Cass. n. 9105 del 07/04/2017; Cass. n. 25456 del 2018; n. 26766 del 2020); - in conclusione, va accolto il terzo motivo, rigettati il primo e il secondo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata- in relazione al motivo accolto- e rinvio, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, alla CTR della Lazio, in diversa composizione; P.Q.

M. La Corte accoglie il terzo motivo, rigetta il primo e il secondo; cassa la sentenza impugnata- in relazione al motivo accolto- e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione regionale della Lazio, in diver

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 24978 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'omonima ditta individuale, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) [OSCURATO:EMAIL] ; - controricorrente- per la cassazione delta sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 7125/07/19, depositata in data 20 dicembre 2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 marzo 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio aveva accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 7517/30/2018 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma di rigetto del ricorso del contribuente avverso avviso di accertamento n. TK3016306141/2016 con il quale l'Ufficio, a seguito di p.v.c. della G.d.F., ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d) del D.p.r. n. 600/73: 1) aveva contestato alla contribuente, quale titolare di ditta individuale esercente attività di soccorso stradale, maggiori ricavi, ai fini Ires, Irap e Iva, per l'anno 2011 in base a una "contabilità parallela" costituita da block notes recanti annotazione di operazioni non risultanti dalla contabilità ufficiale e 2) aveva ripreso a tassazione costi per l'acquisto di carburante ritenuti indeducibili in quanto risultanti da schede non debitamente compilate; - la contribuente resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] -con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.39 del d.P.R. n. 600/73, 2727 e 2729 c.c. nonché art. 2967 c.c. per avere la CTR annullato l'avviso di accertamento in questione, non avendo l'Ufficio provato i maggiori ricavi contestati alla contribuente, ancorché la contabilità parallela - costituita da block notes e agende recanti annotazioni di operazioni non risultanti dalla contabilità ufficiale - costituisse un valido elemento indiziario, atto a spostare sul contribuente l'onere della prova contraria; - con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 del d.P.R. n. 600/73, 2727 e 2729 c.c. per avere la CTR ritenuto l'illegittimità dell'accertamento siccome basato su presunzioni c.d. a catena, disconoscendo, in tal modo, il valore di prova presuntiva della documentazione extracontabile; -i motivi primo e secondo - da trattare congiuntamente per connessione - sono infondati; - invero, per giurisprudenza consolidata di legittimità in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la "contabilità in nero", costituita da appunti personali e da informazioni dell'imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, prescritti dall'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, perché nella nozione di scritture contabili, disciplinate dagli artt. 2709 e ss. c.c., devono ricomprendersi tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d'impresa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell'imprenditore ed il risultato economico dell'attività svolta, spettando poi al contribuente l'onere di fornire adeguata prova contraria (Sez. 5, Ordinanza n. 27622 del 30/10/2018; Cass. civ., 23 maggio 2018, n. 12680; Cass. n. 26487 del 2020); -inoltre, in tema di accertamento induttivo dei redditi di impresa, di cui all'art. 39 comma 1 lettera d d.p.r. 600/1973, il convincimento del giudice in ordine alla sussistenza di maggiori ricavi non dichiarati da un'impresa commerciale può fondarsi anche su una sola presunzione semplice, purché grave e precisa (Caiss.Civ., 22 dicembre 2017, n. 30803; Cass.Civ., 16 novembre 2011, n. 24051, con riferimento a brogliacci reperiti presso la sede della società; Cass.Civ., 27 febbraio 2015, n. 4080, in relazione ad un quadernone contenente l'indicazione degli effettivi quantitativi di materiale prodotto; Cass.Civ., 3 ottobre 2014, n. 20902, per la necessità della comparazione tra i dati acquisiti e quelli emergenti dalla contabilità ufficiale del contribuente); - la sentenza impugnata ha fatto corretto uso della regola dell'onere della prova, con riguardo alla tipologia di accertamento basato sul rinvenimento di documentazione extracontabile dimostrativa di maggiori ricavi "in nero", avendo ritenuto che tale documentazione, in considerazione della accertata - in base ad un apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità - sua imprecisione e incompletezza ( "documentazione extracontabile riferita nella sostanza ad annotazioni contenute in agende costituite da meri importi senza indicazione di nominativi di riferimento, della tipologia dei lavori effettuati, delle targhe e dei modelli degli autoveicoli su cui sarebbero state eseguite le lavorazioni e, soprattutto, senza indicazione delle date e dell'anno in cui le lavorazioni sarebbero state eseguite, anno che non risultava neanche indicato sulla copertina dei quaderno oggetto di controllo"..), non costituisse valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, di maggiori ricavi; tanto più che la maggior parte dei clienti sentiti avevano dichiarato "di non avere mai commissionato l'esecuzione di lavori e/o di essersi limitati a fare stilare dei preventivi", confermando la non riferibilità delle annotazioni riportate sui block notes ad operazioni imponibili ( pag. 3 della sentenza impugnata); - premesso poi che il «divieto di doppie presunzioni» o «divieto di presunzioni di secondo grado o a catena» non è riconducibile né agli artt. 2729 e 2697 cod. civ. né a qualsiasi altra norma dell'ordinamento ben potendo il fatto noto accertato in base ad una o più presunzioni (anche non legali), purché "gravi, precise e concordanti", ai sensi dell'art. 2729 cod. civ., legittimamente costituire la premessa di una ulteriore inferenza presuntiva idonea — in quanto, a sua volta adeguata — a fondare l'accertamento del fatto ignoto(ex multis , Cass. sez. 5, n. 20748 del 2019; n. 15003 del 2017; Cass. n. 1289 e n. 9348 del 2015); in particolare, in tema di presunzioni, la prova inferenziale che sia caratterizzata da una serie lineare di inferenze, ciascuna delle quali sia apprezzata dal giudice secondo criteri di gravità, precisione e concordanza, fa sì che il fatto "noto" attribuisca un adeguato grado di attendibilità al fatto "ignorato", il quale cessa pertanto di essere tale divenendo noto, ciò che risolve l'equivoco logico che si cela nel divieto di doppie presunzioni (Cass., sez. 5, n. 27982/2020; nello stesso senso, Cass. sez. 5, n. 23860 del 2020); nella specie, la CTR, avendo escluso - per incompletezza e imprecisione delle annotazioni - la valenza della documentazione extracontabile di prova presuntiva di maggior ricavi, ha correttamente ritenuto non desumibile da tale fatto ignoto (in quanto non accertato in base a una presunzione dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza) un ulteriore fatto ignoto qual era lo svolgimento delle prestazioni di servizio di riferimento nell'anno 2011; -con il terzo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c., 36 del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR accolto l'appello del contribuente omettendo di motivare o motivando apparentemente sul motivo di gravame di quest'ultimo afferente al capo della pronuncia di primo grado che aveva confermato l'autonoma ripresa a tassazione dei costi di carburante siccome indeducibili per difetto di inerenza; - il motivo è fondato; - premesso che "in tema di tributi erariali diretti e di IVA, la possibilità di dedurre le spese per i consumi di carburante per autotrazione e di detrarre dall'imposta dovuta quella assolta per il suo acquisto è subordinata al fatto che le cosiddette "schede carburanti", che l'addetto alla distribuzione è tenuto a rilasciare, siano complete in ogni loro parte e debitamente sottoscritte, senza che l'adempimento, a tal fine disposto, ammetta equipollente alcuno e indipendentemente dall'avvenuta contabilizzazione dell'operazione nelle scritture dell'impresa" (Sez. 5, Ord. n. 22918 del 26/09/2018), nella specie, il giudice di appello ha accolto il gravame, annullando in toto l'avviso di accertamento, senza illustrare - a fronte del motivo di impugnazione della contribuente, riprodotto per autosufficienza in ricorso (pag. 10) - le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta quanto alla questione controversa della ripresa a tassazione dei costi di carburante; come precisato da questa Corte, «ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento» (Cass. n. 9105 del 07/04/2017; Cass. n. 25456 del 2018; n. 26766 del 2020); - in conclusione, va accolto il terzo motivo, rigettati il primo e il secondo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata- in relazione al motivo accolto- e rinvio, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, alla CTR della Lazio, in diversa composizione; P.Q. M. La Corte accoglie il terzo motivo, rigetta il primo e il secondo; cassa la sentenza impugnata- in relazione al motivo accolto- e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione regionale della Lazio, in diver