CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 luglio 2026
Cassazione n. 23327/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
na del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2026 - controricorrente -3185 avverso la sentenza n. 1762/2023 della CORTE D'APPELLO diBARI, depositata il 16/10/2023 R.G.N. 587/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del02/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9844/2024Numero sezionale 3185/2026Data pubblicazione 15/07/20261. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Bari ha confermato ilrigetto della domanda di [OSCURATO:PERSONA] intesa: a) all’accertamento della nullità delcontratto a termine stipulato con la [OSCURATO:SOCIETA]., avente decorrenza dall’8 luglio 2016 ecessato il 15 ottobre 2016, nonché dell’ulteriore contratto a termine, in data 1 marzo2017, avente scadenza il 30 aprile 2017 e prorogato sino al 31 maggio 2017; b)all’accertamento della violazione del diritto di prelazione nell’assunzione per il periodosuccessivo alla cessazione del contratto.2. La statuizione di rigetto è stata fondata sulle seguenti considerazioni: a) si eraverificata decadenza sostanziale in relazione al primo contratto a termine in quanto allaimpugnativa stragiudiziale del 9.12.2016 non era seguito il deposito del ricorso nei 180giorni successivi; b) il termine di decadenza, come chiarito dal giudice di legittimità,decorre dalla cessazione di ciascun contratto non potendo essere “recuperato” mediantel’impugnazione di un contratto successivo e non essendo previste in relazione allo stessoipotesi di interruzione e di sospensione restando irrilevanti le cause che avevanodeterminato lo spirare del termine; c) in relazione al secondo contratto a termine trovavaapplicazione la disciplina ex d. lgs n. 81/2015 la quale, in linea con quanto già dispostodal d.l. n. 34/2014, prevedeva la cd. acausalità del contratto a termine; le disposizionicollettive non potevano che interpretarsi alla luce di tale fonte primaria, peraltro evocatadall’art. 11 del contratto collettivo applicabile, secondo cui le assunzioni con contratto atempo determinato erano disciplinate dalle norme del presente articolo ai sensi dellanormativa vigente; in ogni caso, la datrice di lavoro, pur non essendo tenuta avevaindicato le ragioni sottese all’assunzione a termine, facendo riferimento alle attualiesigenze organizzative aziendali; d) la dedotta violazione del limite quantitativo diassunzioni a termine imposto dal c.c.n.l. poteva comportare conseguenze sul pianosanzionatorio ex art. 23 comma 4 d. lgs n. 81/2015, ma non incidere sulla validità delcontratto; a riguardo inoltre, a fronte della specifica deduzione circa l’avvenuto rispettodel limite quantitativo, corredata da documentazione della società, il lavoratore, in appello,si era limitato ad una generica doglianza, smentita dalle evidenze processuali offerte dacontroparte; e) la censura incentrata sull’asserito superamento del numero massimo diNumero registro generale 9844/2024proroghe del contratto a termine risultava generica in quanto non si coNnufmreoronsteaziovnale c31o8n5/ 20il2 6Numero di raccolta generale 23327/2026rilievo del giudice di prime cure secondo il quale poiché il secondo contratto era statoData pubblicazione 15/07/2026prorogato una sola volta, già prima facie non si poneva alcuna questione circa il numeromassimo di proroghe; f) in ogni caso, nella sequenza contrattuale oggetto di causa, nonera dato riscontrare alcuna violazione dell’art. 11 c.c.n.l. posto che l’unica prorogariscontrabile era quella di 30 giorni relativa al contratto a tempo determinato del 1.3.2017,di durata pacificamente inferiore a tre anni ed era da escludere una forma abusiva direiterazione non essendo alla luce della complessiva sequenza contrattuale neppure statoraggiunto il termine massimo di durata dei contratti ovvero sei mesi; g) la doglianza sullaviolazione del diritto di prelazione in fase di assunzione di nuovo personale a tempoindeterminato non si confrontava specificamente con l’affermazione del giudice di primecure circa il carattere pacifico della circostanza che non vi era stata alcuna assunzione atempo indeterminato per lo svolgimento delle mansioni di operatore ecologico nei 12 mesisuccessivi alla cessazione del rapporto di lavoro; h) infine, in ordine al rivendicato dirittodi precedenza per le assunzioni a tempo determinato ex art. 11 comma 26 del c.c.n.l. illavoratore non aveva dimostrato di appartenere ad una delle categorie per le quali lanorma collettiva, in armonia con la previsione di cui all’art. 24 d. lgs n. 81/2015,contemplava tale diritto di prelazione.3. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla basedi un unico motivo; la parte intimata ha depositato controricorso illustrato con memoria .4. All’esito della camera di consiglio il Collegio si è riservato il deposito della ordinanzanel termine di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo parte ricorrente deduce ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.violazione e falsa applicazione dell’art. 1 d. lgs n. 368/2001 in relazione al considerandon. 6 della Direttiva 1999/70 CE ; assume la capacità espansiva dell’impugnazionedell’ultimo contratto a termine per essere i precedenti frutto dell’utilizzo dell’assunzione aNumero registro generale 9844/2024Numero sezionale 3185/2026tempo determinato per far fronte non a esigenze temporanee ma Nau mcearordei nrazcceol tasgternuertatleu2r3a32li7 /2d0i2 6Data pubblicazione 15/07/2026organico.2. Il motivo presenta plurimi profili di inammissibilità.2.1. Dallo storico di lite della sentenza impugnata emerge che con il ricorso di primogrado l’odierno ricorrente aveva inteso far valere unicamente la nullità del contratto atermine stipulato l’8 luglio 2016 , di quello successivo del marzo 2017 e della proroga diquest’ultimo nonché la violazione del diritto di prelazione nelle assunzioni a tempodeterminato e indeterminato, effettuate successivamente alla cessazione del contratto atermine da [OSCURATO:SOCIETA]., unica evocata in giudizio.2.2. Secondo quanto è dato evincere dalla decisione di appello, il riferimentonell’originario ricorso alla storia lavorativa del Carbonara in relazione all’attività prestataquale operatore ecologico alle dipendenze di diverse società, per lo più succedutesi invicende di cambio appalto, aveva la esclusiva finalità di inquadrare dal punto di vistafattuale la vicenda oggetto del presente ricorso, ma non anche di connettere un qualcheeffetto giuridico alle pregresse assunzioni. In particolare, non emerge, né parte ricorrenteallega, di avere inteso far valere con la domanda originaria un’ipotesi di abusivareiterazione dei contratti a termine.2.3. Ed invero è il giudice di appello medesimo che, con affermazione rimastaincontestata, ha escluso che nella fattispecie in esame venga in rilievo una eventualeconsiderazione unitaria del rapporto lavorativo che ritiene ”estranea al fatto storicoallegato il cui rilievo giuridico è oggetto della domanda avanzata “ ( sentenza, pag. 7) eulteriormente argomentato in ordine alla genericità dell’assunto circa il superamentodell’asserito numero massimo di proroghe ( sentenza, pag. 9 va rimarcata la genericitàdella .2.4. La questione posta con il motivo in esame non si confronta quindi con le effettiveragioni del decisum e prima ancora con l’interpretazione della originaria domanda daparte del giudice di appello ma introduce direttamente, in maniera surrettizia, unaquestione in diritto (connessa all’assunto dell’abusivo ricorso al contratto a termine),implicante accertamento di fatto, che risulta del tutto estranea alla materia delNumero registro generale 9844/2024contendere, quale definita nelle fasi di merito. In questa prospettiva la ceNnumseurorsae zaiornatliec3o18la5/t2a02 6Numero di raccolta generale 23327/2026risulta inammissbile per violazione del divieto di novum (Cass. 20694/2018, 15430/2018,Data pubblicazione 15/07/202623675/2013), come puntualmente eccepito dalla parte controricorrente3. All’inammissibilità del ricorso consegue il regolamento secondo soccombenza dellespese di lite.4. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrentedell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorsoa norma del comma 1 bis dell’ art.13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. Un. n. 23535/2019) P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione dellespese di lite che liquida in € 3.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi,oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art.13, se dovuto.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 2 luglio 2026La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]