CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03892/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2025 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado limitatamente alla rideterminazione della pena da irrogare, ha confermato la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di furto aggravato. Il ricorso si fonda su due motivi, il primo dei quali, con cui il ricorrente denuncia l'assenza della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio applicato, è privo di specificità non confrontandosi realmente con la motivazione del provvedimento impugnato, ove si sottolinea la gravità del fatto, avente ad oggetto (come emerge dallo stesso capo di imputazione) l'impossessamento di un autoveicolo di «recente immatricolazione e di significativo valore economico» (e non, dunque, gli oggetti di scarso valore asseritannente custoditi in esso, come ribadito anche nel ricorso). Il secondo motivo di ricorso, che denuncia la manifesta contraddittorietà tra la motivazione ed il dispositivo in relazione alla rideternninazione della pena, è fondato in quanto alla rideterminazione della pena da irrogare all'imputato in anni due di reclusione ed euro 137,00 di multa, che è stata operata dal giudice di appello come emerge dai motivi della decisione, non è seguita un'effettiva rideterminazione della pena in dispositivo, nel quale, invece, la pena viene indicata in anni due di reclusione ed euro 237,00 di multa. A tale errore, dovuto evidentemente ad un mero refuso, può porre rimedio direttamente questa Corte. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per il primo motivo e accolto per il secondo motivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, che ridetermina in anni due ed euro 137,00 di multa, e dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Co