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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 11825/2024

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Cancelleria SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], 21 MAR. 2024 [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Roma; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la sentenza del 28/03/2023 del tribunale di Velletri; [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Luan udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Sost.

Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente all'applicazione dell'art.131 bis cod. pen. con assorbimento del motivo sul trattamento sanzionatorio, e la dichiarazione di inammissibilità nel resto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza indicata in epigrafe il tribunale di Velletri condannava [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato ex art. 37 e 18 del Dlgs. 81/08 alla pena dell'ammenda. 2.Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo cinque motivi di impugnazione. 3.Lamenta con il primo, la mancata assoluzione, osservando che il lavoratore una volta assunto si sarebbe intrattenuto in cantiere senza che l'imputato ne fosse stato informato, posto che secondo quest'ultimo il lavoratore avrebbe dovuto prendere servizio solo giorni dopo i fatti, a seguito della prevista visita medica.

Inoltre, l'imputato non avrebbe potuto adempiere alle prescrizioni disposte dall'Asl per causa a lui non imputabile, come illustrato articolatamente in ricorso. 4.Con il secondo motivo, richiamati i principi circa la valutazione della sussistenza o meno della fattispecie ex art. 131 bis cod. pen., deduce la presenza di motivazioni carenti in ordine al diniego della applicazione della medesima e osserva che il giudice non avrebbe valutato il fatto e la condotta post factum del ricorrente. 5.Con il terzo motivo, rappresenta di voler impugnare la sentenza sia nella parte incidente sulla penale responsabilità con riguardo alla affermata determinazione della pena secondo i criteri ex art. 133 c.p., che in quella relativa alla determinazione concreta della pena, e si lamenta la intervenuta riduzione della pena stessa per un terzo piuttosto che per la metà, pur trattandosi di reato contravvenzionale.

Inoltre, il giudice non avrebbe motivato sul consistente discostamento dal minimo edittale, mentre una valutazione di tutti gli elementi funzionali al trattamento sanzionatorio avrebbe dovuto condurre a riconoscere un livello minimale di gravità dei fatti, con collocazione della pena al minimo edittale.

Il giudice, inoltre, avrebbe dovuto considerare il vincolo della continuazione. 6.Con il quarto motivo lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, con motivazione carente e contraddittoria al riguardo.

Non si sarebbe tenuto conto dello stato di incensuratezza, né del comportamento anche post factum dell'imputato, né delle peculiarità dello svolgimento del fatto stesso. 7.Con il quinto motivo deduce che il giudice non avrebbe considerato la sussistenza di elementi funzionali ad una prognosi favorevole rispetto alla futura non reiterazione di reati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente, l'atto di impugnazione, avendone le astratte caratteristiche, deve esser riqualificato in ricorso per cassazione.

2. Il primo motivo è inammissibile, siccome le censure sono innanzitutto redatte secondo una tecnica redazionale che non trova spazio nell'ambito della tipologia del mezzo di impugnazione utilizzato, quale è il ricorso per cassazione.

Con tale strumento impugnatorio infatti, non è consentito né formulare considerazioni di merito e quindi procedere ad una rivalutazione degli elementi disponibili, trattandosi di attività che attengono solo - come noto - ai primi due gradi di giudizio, mentre in questa sede il ricorrente deve solo evidenziare i vizi dell'atto impugnato e non certo rifare i processi già svoltisi - né tantomeno citare contenuti di documenti o di dichiarazioni omettendo ogni allegazione e precisazione degli stessi.

Ancor più specificamente, chi proponga un ricorso per cassazione deve non criticare genericamente la complessiva decisione, bensì deve individuare gli specifici passaggi motivazionali assunti come viziati e quindi rispetto ad essi indicare quali sono i vizi emergenti e quali siano le ragioni di fatto e diritto a supporto con le relative allegazioni.

Di tutti questi principi il ricorrente ha fatto strame, peraltro trascurando ogni considerazione sul reato di cui al capo 2, inerente la mancata formazione del lavoratore, così che va ribadito sia il principio per cui l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507), sia quello per cui in tema di ricorso per cassazione, la condizione della specifica indicazione degli "altri atti del processo", con riferimento ai quali, l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., configura il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità, può essere soddisfatta nei modi più diversi quali, ad esempio, l'integrale riproduzione dell'atto nel testo del ricorso, l'allegazione in copia, l'individuazione precisa dell'atto nel fascicolo processuale di merito, purché detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. d), e 591 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso che prospettava il vizio di motivazione rispetto a una serie di certificati medici non allegati e di cui non era stato riportato né il contenuto specifico, né la sede e il momento della relativa produzione). (Sez. 4 - , n. 3937 del 12/01/2021 Rv. 280384 - 01) sia, ancora, quello secondo il quale i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altrei quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez.. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

3. Quanto al secondo motivo, inammissibile, devono ribadirsi le considerazioni di cui sopra, a fronte di censure che non criticano specifici passaggi motivazionali bensì mirano ad una mera rielaborazione, propria di altri gradi di giudizio, dei dati disponibili, peraltro omettendo ogni necessaria allegazione rispetto alle affermazioni riportate.

4. Quanto al terzo motivo, è inammissibile nella parte in cui contesta il giudizio di determinazione della pena base ancora una volta mediante argomentazioni di merito e prive sia di specifiche deduzioni puntuali di vizi oltre che di ogni allegazione, senza cercare di censurare la specifica motivazione, che di contro valorizza adeguatamente un ritenuto atteggiamento di scarsa considerazione dei diritti del lavoratore come connotante la peculiare gravità del fatto; così che trova piena applicazione il principio stabilito con sentenza delle Sez.

U, n. 5519 del 21/04/1979, Pelosi, Rv. 142252, secondo cui è da ritenere adempiuto l'obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorché sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen., ritenuto prevalente e di dominante rilievo, non essendo tenuto il giudice ad una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi (coi, in motivazione, anche Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo); è invece fondato il motivo in esame, in ordine alla intervenuta riduzione di un terzo invece che della metà, pur trattandosi di un reato contravvenzionale, come stabilito ex art. 442 comma 2 cod. proc. pen. novellato; si tratta di errore che questa corte può correggere ex art. 620 lett.

I) cod. proc. pen. per cui la pena del reato di cui al capo 1, considerata la pena base applicata di euro 3000,00 di ammenda, deve essere ridotta fino ad euro 1500,00 di ammenda mentre per il capo 2 la pena base di euro 3300,00 deve essere ridotta fino ad euro 1650,00 di ammenda.

Quanto alla deduzione della mancata applicazione della continuazione essa è generica, a fronte peraltro di una scelta che appare coerente con il rilievo del carattere colposo dei due reati.

5. Il quarto motivo è inammissibile a fronte delle medesime carenze impugnatorie di cui ai precedenti paragrafi, a fronte di critiche meramente rivalutative, prive di allegazioni di supporto e dunque generiche e richiamanti dati, come l'incensuratezza, che non possono essere valorizzati ai fini in esame, 4 e oltre che aliene dall'illustrare specifici vizi.

Di contro, sussiste una motivazione adeguata quanto alla mancanza di elementi positivi (certamente non deducibili nei termini illustrati in ricorso), secondo il principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017 Rv. 270986 - 01).

6. Inammissibile è anche il quinto motivo.

Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, il giudice ha escluso i benefici di legge non solo in ragione dell'esiguo ammontare della pena complessiva inflitta, ma anche in ragione di fatti "denotanti la superficialità e scarsa considerazione del diritto alla salute dei dipendenti"; circostanza che appare integrare un giudizio sfavorevole rispetto ai due istituti ex artt. 163 e 175 che non appare certamente manifestamente illogico e rispetto al quale non si deduce alcuna adeguata censura, ricorrendo la difesa, piuttosto, ancora una volta, ad una prospettazione rivalutativa dei dati disponibili, priva altresì della specifica indicazione dei vizi che si assumano sussistenti, la quale, si ripete, non trova spazio in sede di ricorso per cassazione.

7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che vada annullata senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio rideterminando la pena in euro 1500,00 di ammenda per il capo 1 ed in euro 1650,00 per il capo

2. Con dichiarazione di inammissibilità nel resto del ricorso.

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Cancelleria SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], 21 MAR. 2024 [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Roma; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la sentenza del 28/03/2023 del tribunale di Velletri; [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Luan udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Sost. Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente all'applicazione dell'art.131 bis cod. pen. con assorbimento del motivo sul trattamento sanzionatorio, e la dichiarazione di inammissibilità nel resto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza indicata in epigrafe il tribunale di Velletri condannava [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato ex art. 37 e 18 del Dlgs. 81/08 alla pena dell'ammenda. 2.Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo cinque motivi di impugnazione. 3.Lamenta con il primo, la mancata assoluzione, osservando che il lavoratore una volta assunto si sarebbe intrattenuto in cantiere senza che l'imputato ne fosse stato informato, posto che secondo quest'ultimo il lavoratore avrebbe dovuto prendere servizio solo giorni dopo i fatti, a seguito della prevista visita medica. Inoltre, l'imputato non avrebbe potuto adempiere alle prescrizioni disposte dall'Asl per causa a lui non imputabile, come illustrato articolatamente in ricorso. 4.Con il secondo motivo, richiamati i principi circa la valutazione della sussistenza o meno della fattispecie ex art. 131 bis cod. pen., deduce la presenza di motivazioni carenti in ordine al diniego della applicazione della medesima e osserva che il giudice non avrebbe valutato il fatto e la condotta post factum del ricorrente. 5.Con il terzo motivo, rappresenta di voler impugnare la sentenza sia nella parte incidente sulla penale responsabilità con riguardo alla affermata determinazione della pena secondo i criteri ex art. 133 c.p., che in quella relativa alla determinazione concreta della pena, e si lamenta la intervenuta riduzione della pena stessa per un terzo piuttosto che per la metà, pur trattandosi di reato contravvenzionale. Inoltre, il giudice non avrebbe motivato sul consistente discostamento dal minimo edittale, mentre una valutazione di tutti gli elementi funzionali al trattamento sanzionatorio avrebbe dovuto condurre a riconoscere un livello minimale di gravità dei fatti, con collocazione della pena al minimo edittale. Il giudice, inoltre, avrebbe dovuto considerare il vincolo della continuazione. 6.Con il quarto motivo lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, con motivazione carente e contraddittoria al riguardo. Non si sarebbe tenuto conto dello stato di incensuratezza, né del comportamento anche post factum dell'imputato, né delle peculiarità dello svolgimento del fatto stesso. 7.Con il quinto motivo deduce che il giudice non avrebbe considerato la sussistenza di elementi funzionali ad una prognosi favorevole rispetto alla futura non reiterazione di reati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, l'atto di impugnazione, avendone le astratte caratteristiche, deve esser riqualificato in ricorso per cassazione. 2. Il primo motivo è inammissibile, siccome le censure sono innanzitutto redatte secondo una tecnica redazionale che non trova spazio nell'ambito della tipologia del mezzo di impugnazione utilizzato, quale è il ricorso per cassazione. Con tale strumento impugnatorio infatti, non è consentito né formulare considerazioni di merito e quindi procedere ad una rivalutazione degli elementi disponibili, trattandosi di attività che attengono solo - come noto - ai primi due gradi di giudizio, mentre in questa sede il ricorrente deve solo evidenziare i vizi dell'atto impugnato e non certo rifare i processi già svoltisi - né tantomeno citare contenuti di documenti o di dichiarazioni omettendo ogni allegazione e precisazione degli stessi. Ancor più specificamente, chi proponga un ricorso per cassazione deve non criticare genericamente la complessiva decisione, bensì deve individuare gli specifici passaggi motivazionali assunti come viziati e quindi rispetto ad essi indicare quali sono i vizi emergenti e quali siano le ragioni di fatto e diritto a supporto con le relative allegazioni. Di tutti questi principi il ricorrente ha fatto strame, peraltro trascurando ogni considerazione sul reato di cui al capo 2, inerente la mancata formazione del lavoratore, così che va ribadito sia il principio per cui l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507), sia quello per cui in tema di ricorso per cassazione, la condizione della specifica indicazione degli "altri atti del processo", con riferimento ai quali, l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., configura il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità, può essere soddisfatta nei modi più diversi quali, ad esempio, l'integrale riproduzione dell'atto nel testo del ricorso, l'allegazione in copia, l'individuazione precisa dell'atto nel fascicolo processuale di merito, purché detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. d), e 591 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso che prospettava il vizio di motivazione rispetto a una serie di certificati medici non allegati e di cui non era stato riportato né il contenuto specifico, né la sede e il momento della relativa produzione). (Sez. 4 - , n. 3937 del 12/01/2021 Rv. 280384 - 01) sia, ancora, quello secondo il quale i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altrei quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez.. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). 3. Quanto al secondo motivo, inammissibile, devono ribadirsi le considerazioni di cui sopra, a fronte di censure che non criticano specifici passaggi motivazionali bensì mirano ad una mera rielaborazione, propria di altri gradi di giudizio, dei dati disponibili, peraltro omettendo ogni necessaria allegazione rispetto alle affermazioni riportate. 4. Quanto al terzo motivo, è inammissibile nella parte in cui contesta il giudizio di determinazione della pena base ancora una volta mediante argomentazioni di merito e prive sia di specifiche deduzioni puntuali di vizi oltre che di ogni allegazione, senza cercare di censurare la specifica motivazione, che di contro valorizza adeguatamente un ritenuto atteggiamento di scarsa considerazione dei diritti del lavoratore come connotante la peculiare gravità del fatto; così che trova piena applicazione il principio stabilito con sentenza delle Sez. U, n. 5519 del 21/04/1979, Pelosi, Rv. 142252, secondo cui è da ritenere adempiuto l'obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorché sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen., ritenuto prevalente e di dominante rilievo, non essendo tenuto il giudice ad una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi (coi, in motivazione, anche Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo); è invece fondato il motivo in esame, in ordine alla intervenuta riduzione di un terzo invece che della metà, pur trattandosi di un reato contravvenzionale, come stabilito ex art. 442 comma 2 cod. proc. pen. novellato; si tratta di errore che questa corte può correggere ex art. 620 lett. I) cod. proc. pen. per cui la pena del reato di cui al capo 1, considerata la pena base applicata di euro 3000,00 di ammenda, deve essere ridotta fino ad euro 1500,00 di ammenda mentre per il capo 2 la pena base di euro 3300,00 deve essere ridotta fino ad euro 1650,00 di ammenda. Quanto alla deduzione della mancata applicazione della continuazione essa è generica, a fronte peraltro di una scelta che appare coerente con il rilievo del carattere colposo dei due reati. 5. Il quarto motivo è inammissibile a fronte delle medesime carenze impugnatorie di cui ai precedenti paragrafi, a fronte di critiche meramente rivalutative, prive di allegazioni di supporto e dunque generiche e richiamanti dati, come l'incensuratezza, che non possono essere valorizzati ai fini in esame, 4 e oltre che aliene dall'illustrare specifici vizi. Di contro, sussiste una motivazione adeguata quanto alla mancanza di elementi positivi (certamente non deducibili nei termini illustrati in ricorso), secondo il principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017 Rv. 270986 - 01). 6. Inammissibile è anche il quinto motivo. Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, il giudice ha escluso i benefici di legge non solo in ragione dell'esiguo ammontare della pena complessiva inflitta, ma anche in ragione di fatti "denotanti la superficialità e scarsa considerazione del diritto alla salute dei dipendenti"; circostanza che appare integrare un giudizio sfavorevole rispetto ai due istituti ex artt. 163 e 175 che non appare certamente manifestamente illogico e rispetto al quale non si deduce alcuna adeguata censura, ricorrendo la difesa, piuttosto, ancora una volta, ad una prospettazione rivalutativa dei dati disponibili, priva altresì della specifica indicazione dei vizi che si assumano sussistenti, la quale, si ripete, non trova spazio in sede di ricorso per cassazione. 7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che vada annullata senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio rideterminando la pena in euro 1500,00 di ammenda per il capo 1 ed in euro 1650,00 per il capo 2. Con dichiarazione di inammissibilità nel resto del ricorso. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in euro
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