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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 37793/2021

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2019 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] difensore è presente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la pena inflitta dal Tribunale di Avezzano agli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti responsabili, in concorso tra loro, del delitto di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 2) e n. 7) cod. pen.; in parziale riforma della sentenza di primo grado ha revocato il beneficio della sospensione condizionale concessa a [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del comune difensore, articolando i seguenti motivi di ricorso (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) I) Erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 56 e 624 cod. pen.; erronea qualificazione giuridica del fatto in ordine alla ritenuta consumazione del reato; carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; travisamento della prova.

I giudici di merito, lamenta il difensore, avrebbero dovuto escludere la responsabilità degli imputati.

La presunta refurtiva consisterebbe in 0,5 litri di gasolio contenuti all'interno di una tanica.

Non vi sarebbe prova che il carburante sia stato sottratto dal trattore agricolo del denunciante, poiché, data l'esigua quantità ed il fatto che nessuno abbia visto i ricorrenti nell'atto di travasare il liquido dal serbatoio del trattore, non può escludersi che i predetti fossero lecitamente in possesso di tale carburante.

In subordine, il compendio probatorio autorizzerebbe a ravvisare nei fatti l'ipotesi del furto tentato e non di quello consumato.

Perché il furto sia consumato è necessario che la res sottratta esca dal dominio del suo possessore.

Nel presente caso i ricorrenti sono stati colti mentre compivano atti idonei ad impossessarsi della cosa mobile altrui: il tentativo non è stato portato a compimento, essendo i Carabineri intervenuti quando il travaso del carburante dai trattore agricolo della persona offesa era ancora in corso.

II) Erronea applicazione della legge penale in relazione all'aggravante di cui al'art. 625, comma 1, n. 2) cod. pen.; carenza, contraddittorietà e manifesta il ogicità della motivazione; travisamento delle prove.

La Corte d'appello erra nella parte in cui ritiene che vi sia stata violenza sulle use.

Non sarebbe stato dimostrato che il danneggiamento dell'impianto stereo e c condizionata del trattore sia stato posto in essere dagli odierni imputati.Nessuno ha visto armeggiare i ricorrenti su queste parti del mezzo e non è stato rinvenuto alcun frontalino dello stereo di cui era dotato il trattore.

III) Erronea applicazione della legge penale in relazione all'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7) cod. pen.; carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; travisamento delle prove.

La Corte d'appello erra nel ritenere sussistente l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7) cod. pen.

Il furto ha riguardato il frontalino dell'apparecchio stereo, alcune chiavi e mezzo litro di gasolio.

L'aggravante in questione non può riguardare oggetti che non siano parti integranti del veicolo, lasciati temporaneamente in esso.

IV) Erronea applicazione della legge penale con riferimento alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4) cod. pen.; carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; travisamento delle prove.

La Corte di appello avrebbe offerto sul punto una motivazione del tutto inconferente, trascurando di considerare lo scarso valore economico delle cose sottratte.

V) Erronea applicazione della legge penale con riferimento alla revoca della sospensione condizionale della pena disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d'appello fa riferimento, in motivazione, alla revoca di diritto della sospensione, tuttavia non illustra in maniera chiara e precisa i fatti di cui alle condanne ostative ed in quale periodo sarebbero stati commessi.

A mente dell'articolo 168 cod. pen., la revoca della sospensione condizionale della pena può essere disposta con riguardo a fatti ben circoscritti (delitti o contravvenzioni della stessa indole) commessi in un arco temporale ben determinato.

La Corte di appello non avrebbe fatto alcun riferimento ai presupposti che giustificano la decisione.

3. I ricorsi sono inammissibili

4. Il primo motivo di doglianza è palesemente versato in fatto.

In base alla ricostruzione della vicenda operata dai giudici di merito, i ricorrenti sono stati sorpresi dai militari intenti ad armeggiare vicino all'autocarro di proprietà della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA].

Resisi conto di essere stati scoperti, si davano alla fuga a bordo di una vettura guidata dal Bouchareb.

Inseguiti e raggiunti dalla pattuglia dei Carabinieri erano trovati in possesso di una tanica, contenente mezzo litro circa di gasolio, di un tubo, del frontalino dell'autoradio del veicolo e di alcuni attrezzi di lavoro riconosciuti dal proprietario.

Il furto, come sostenuto dal Tribunale e dalla Corte d'appello nelle due sentenze conformi deve ritenersi consumato: i giudici di merito evidenziano che gli imputati sono stati visti vicino al trattore e, subito dopo, inseguiti dalle Forze dell'ordine, sono stati trovati in possesso della refurtiva.

L'accertamento della responsabilità in ordine all'impossessamento delle cose appartenenti alla persona offesa riposa, alla stregua di quanto logicamente rappresentato in motivazione, su indizi gravi, precisi e concordanti.

Il ritrovamento, dopo la breve fuga, delle cose sottratte rivela come i ricorrenti abbiano acquisito, sia pure per un lasso di tempo molto contenuto, la signoria autonoma sulla refurtiva.

Risulta quindi corretto l'inquadramento giuridico del fatto (cfr. Sez. 4, n. 13505 del 04/03/2020, Rv. 279134 - 01: "Ai fini della consumazione del delitto di furto è sufficiente che la cosa sottratta sia passata, anche per breve tempo, sotto l'autonoma disponibilità dell'agente"; Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, Rv. 274016 - 01 "Integra il reato di furto nella forma consumata la condotta di colui che, subito dopo essersi impossessato di 85 litri di gasolio, sottratti con un tubo dal serbatoio di una scuola materna, venga bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva osservato a distanza, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva").

La difesa invoca, in realtà, una considerazione alternativa del compendio probatorio, prospettando una diversa ricostruzione del fatto.

Tali doglianze non sono proponibili in sede di legittimità: esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi in fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945)

5. Anche il secondo motivo è inammissibile.

L'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2) cod. pen., come illustrato in motivazione, trae fondamento dal fatto che la persona offesa ha constatato la rottura di un contenitore porta attrezzi dal quale erano stati prelevati gli arnesi da lavoro sottratti, il danneggiamento dell'impianto stereo e di quello dell'aria condizionata.

Le obiezioni difensive alle argomentazioni contenute in sentenza sono versate in fatto e contraddicono in modo assertivo la ricostruzione offerta dai giudici.

6. Quanto al terzo motivo di ricorso, si osserva quanto segue.

La Corte di merito ha correttamente evidenziato che, sebbene il veicolo agricolo fosse parcheggiato in un terreno di proprietà della persona offesa, egualmente debba ritenersi ricorrente la condizione della esposizione alla pubblica fede, essendo il luogo (aperta campagna) facilmente accessibile a tutti.

L'assunto è conforme all'interpretazione sostenuta in modo costante dagli orientamenti di questa Corte (ex multis cfr. Sez. 4, n. 21285 del 08/05/2009, Rv. 243513 - 01: "Integra il reato di furto aggravato dall'esposizione alla pubblica fede della cosa la condotta di chi sottragga un'autovettura parcheggiata in luogo privato liberamente accessibile, atteso che la natura, privata o pubblica, del luogo di esposizione del bene è irrilevante ai fini della configurabilità della citata aggravante").

In sede di ricorso la difesa, focalizzando in modo diverso le questioni proposte in precedenza, non muove rilievi sull'accessibilità dei luoghi per contestare la ricorrenza dell'aggravante, ma sulla natura delle cose sottratte e sulla prospettata erronea convinzione della Corte territoriale di ritenere che gli imputati avessero intenzione di sottrarre l'intero veicolo.

In realtà la lettura della sentenza impugnata non legittima l'interpretazione proposta dal difensore: in nessun passaggio motivazionale i giudici di merito hanno sostenuto che i ricorrenti volessero impossessarsi del trattore.

In ordine alla congruenza della risposta fornita dalla Corte territoriale è il caso di evidenziare che, nei motivi di appello, il ricorrente non aveva fatto questione sulla configurabilità dell'aggravante della esposizione alla pubblica fede in relazione alla natura delle cose sottratte.

Questo esclude che la sentenza incorra nel vizio motivazionale lamentato (cfr. Sez.4, n.10611 del 4/12/2012, dep. 7/03/2013, Bonaffini, Rv.256631)..

Per completezza argomentativa occorre rilevare come, secondo consolidato orientamento della Corte di legittimità, in tema di reati contro il patrimonio, il furto di oggetti che si trovino all'interno di un veicolo parcheggiato sulla pubblica via, o in luoghi accessibili a chiunque, deve considerarsi aggravato, ex art. 625, comma primo, n. 7) cod. pen., allorché si tratti di oggetti costituenti parte integrante del veicolo; quando, invece, il furto concerna oggetti solo temporaneamente o occasionalmente lasciati nell'auto, ai fini della sussistenza dell'aggravante in questione, deve ricorrere una situazione contingente di necessità, tale da indurre il possessore a confidare nella buona fede dei consociati e nel rispetto delle cose altrui (cfr. ex multis Sez. 5, n. 15386 del 06/03/2014, Rv. 260216 - 01) Nel caso in esame, il carburante contenuto nel veicolo deve reputarsi parte integrante di esso (cfr. Sez. 4, n. 17121 del 04/02/2020, Rv. 279243 - 02: "E' configurabile la circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede in caso di furto del gasolio contenuto nel serbatoio di un automezzo parcheggiato in luogo aperto al pubblico, dovendo il carburante considerarsi, per sua destinazione, dotazione e parte integrante del veicolo, che non può essere asportato al momento del parcheggio del mezzo ed è, pertanto, del pari esposto alla pubblica fede, senza che assuma rilievo, al fine dell'esclusione della circostanza in esame, la chiusura a chiave del serbatoio in quanto tale accorgimento non costituisce un grave ostacolo all'azione furtiva").

Ancora, secondo risalente ma sempre valido indirizzo interpretativo - estensibile al caso della sottrazione del frontalino - anche l'autoradio, sebbene estraibile, è da reputarsi parte integrante del veicolo, facendo parte del suo corredo (Sez. 4, n. 6523 del 05/05/1995, Rv. 201707 - 01: "Il furto di un'autoradio, anche se estraibile, lasciata all'interno di un'autovettura deve ritenersi aggravato dall'esposizione alla pubblica fede in quanto l'autoradio costituisce normale dotazione del mezzo").

7. La Corte di merito ha spiegato in modo corretto le ragioni per le quali non ha ritenuto di ravvisare in atti l'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4) cod. pen., mettendo in rilievo che, sebbene il valore delle cose sottratte sia modesto, ai fini della valutazione della concessione della invocata attenuante, deve anche tenersi conto dei danni arrecati al veicolo (danneggiamento impianto stereo e impianto aria condizionata) La motivazione è conferente.

Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrilevante: ai fini dell'accertamento della tenuità del danno è, inoltre, necessario considerare non solo il valore in sé della cosa sottratta, ma anche il valore complessivo del pregiudizio arrecato con l'azione criminosa, valutando i danni ulteriori che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res" (così Sez. 5, n. 24003 del 14/01/2014, Rv. 260201 - 01:"La concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrilevante: ai fini dell'accertamento della tenuità del danno è, inoltre, necessario considerare, oltre al valore in sé della cosa sottratta, anche il valore complessivo del pregiudizio arrecato con l'azione criminosa, valutando i danni ulteriori che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res"»).

8. Parimenti inammissibile è l'ultimo motivo di ricorso.

La doglianza difensiva riguardante la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena è posta in termini assolutamente generici.

E' d'uopo rammentare come i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), debbano indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, non potendo risolversi in enunciazioni astratte.

9. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 6cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2019 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] difensore è presente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la pena inflitta dal Tribunale di Avezzano agli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti responsabili, in concorso tra loro, del delitto di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 2) e n. 7) cod. pen.; in parziale riforma della sentenza di primo grado ha revocato il beneficio della sospensione condizionale concessa a [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del comune difensore, articolando i seguenti motivi di ricorso (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) I) Erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 56 e 624 cod. pen.; erronea qualificazione giuridica del fatto in ordine alla ritenuta consumazione del reato; carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; travisamento della prova. I giudici di merito, lamenta il difensore, avrebbero dovuto escludere la responsabilità degli imputati. La presunta refurtiva consisterebbe in 0,5 litri di gasolio contenuti all'interno di una tanica. Non vi sarebbe prova che il carburante sia stato sottratto dal trattore agricolo del denunciante, poiché, data l'esigua quantità ed il fatto che nessuno abbia visto i ricorrenti nell'atto di travasare il liquido dal serbatoio del trattore, non può escludersi che i predetti fossero lecitamente in possesso di tale carburante. In subordine, il compendio probatorio autorizzerebbe a ravvisare nei fatti l'ipotesi del furto tentato e non di quello consumato. Perché il furto sia consumato è necessario che la res sottratta esca dal dominio del suo possessore. Nel presente caso i ricorrenti sono stati colti mentre compivano atti idonei ad impossessarsi della cosa mobile altrui: il tentativo non è stato portato a compimento, essendo i Carabineri intervenuti quando il travaso del carburante dai trattore agricolo della persona offesa era ancora in corso. II) Erronea applicazione della legge penale in relazione all'aggravante di cui al'art. 625, comma 1, n. 2) cod. pen.; carenza, contraddittorietà e manifesta il ogicità della motivazione; travisamento delle prove. La Corte d'appello erra nella parte in cui ritiene che vi sia stata violenza sulle use. Non sarebbe stato dimostrato che il danneggiamento dell'impianto stereo e c condizionata del trattore sia stato posto in essere dagli odierni imputati.Nessuno ha visto armeggiare i ricorrenti su queste parti del mezzo e non è stato rinvenuto alcun frontalino dello stereo di cui era dotato il trattore. III) Erronea applicazione della legge penale in relazione all'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7) cod. pen.; carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; travisamento delle prove. La Corte d'appello erra nel ritenere sussistente l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7) cod. pen. Il furto ha riguardato il frontalino dell'apparecchio stereo, alcune chiavi e mezzo litro di gasolio. L'aggravante in questione non può riguardare oggetti che non siano parti integranti del veicolo, lasciati temporaneamente in esso. IV) Erronea applicazione della legge penale con riferimento alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4) cod. pen.; carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; travisamento delle prove. La Corte di appello avrebbe offerto sul punto una motivazione del tutto inconferente, trascurando di considerare lo scarso valore economico delle cose sottratte. V) Erronea applicazione della legge penale con riferimento alla revoca della sospensione condizionale della pena disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'appello fa riferimento, in motivazione, alla revoca di diritto della sospensione, tuttavia non illustra in maniera chiara e precisa i fatti di cui alle condanne ostative ed in quale periodo sarebbero stati commessi. A mente dell'articolo 168 cod. pen., la revoca della sospensione condizionale della pena può essere disposta con riguardo a fatti ben circoscritti (delitti o contravvenzioni della stessa indole) commessi in un arco temporale ben determinato. La Corte di appello non avrebbe fatto alcun riferimento ai presupposti che giustificano la decisione. 3. I ricorsi sono inammissibili 4. Il primo motivo di doglianza è palesemente versato in fatto. In base alla ricostruzione della vicenda operata dai giudici di merito, i ricorrenti sono stati sorpresi dai militari intenti ad armeggiare vicino all'autocarro di proprietà della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA]. Resisi conto di essere stati scoperti, si davano alla fuga a bordo di una vettura guidata dal Bouchareb. Inseguiti e raggiunti dalla pattuglia dei Carabinieri erano trovati in possesso di una tanica, contenente mezzo litro circa di gasolio, di un tubo, del frontalino dell'autoradio del veicolo e di alcuni attrezzi di lavoro riconosciuti dal proprietario. Il furto, come sostenuto dal Tribunale e dalla Corte d'appello nelle due sentenze conformi deve ritenersi consumato: i giudici di merito evidenziano che gli imputati sono stati visti vicino al trattore e, subito dopo, inseguiti dalle Forze dell'ordine, sono stati trovati in possesso della refurtiva. L'accertamento della responsabilità in ordine all'impossessamento delle cose appartenenti alla persona offesa riposa, alla stregua di quanto logicamente rappresentato in motivazione, su indizi gravi, precisi e concordanti. Il ritrovamento, dopo la breve fuga, delle cose sottratte rivela come i ricorrenti abbiano acquisito, sia pure per un lasso di tempo molto contenuto, la signoria autonoma sulla refurtiva. Risulta quindi corretto l'inquadramento giuridico del fatto (cfr. Sez. 4, n. 13505 del 04/03/2020, Rv. 279134 - 01: "Ai fini della consumazione del delitto di furto è sufficiente che la cosa sottratta sia passata, anche per breve tempo, sotto l'autonoma disponibilità dell'agente"; Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, Rv. 274016 - 01 "Integra il reato di furto nella forma consumata la condotta di colui che, subito dopo essersi impossessato di 85 litri di gasolio, sottratti con un tubo dal serbatoio di una scuola materna, venga bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva osservato a distanza, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva"). La difesa invoca, in realtà, una considerazione alternativa del compendio probatorio, prospettando una diversa ricostruzione del fatto. Tali doglianze non sono proponibili in sede di legittimità: esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi in fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945) 5. Anche il secondo motivo è inammissibile. L'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2) cod. pen., come illustrato in motivazione, trae fondamento dal fatto che la persona offesa ha constatato la rottura di un contenitore porta attrezzi dal quale erano stati prelevati gli arnesi da lavoro sottratti, il danneggiamento dell'impianto stereo e di quello dell'aria condizionata. Le obiezioni difensive alle argomentazioni contenute in sentenza sono versate in fatto e contraddicono in modo assertivo la ricostruzione offerta dai giudici. 6. Quanto al terzo motivo di ricorso, si osserva quanto segue. La Corte di merito ha correttamente evidenziato che, sebbene il veicolo agricolo fosse parcheggiato in un terreno di proprietà della persona offesa, egualmente debba ritenersi ricorrente la condizione della esposizione alla pubblica fede, essendo il luogo (aperta campagna) facilmente accessibile a tutti. L'assunto è conforme all'interpretazione sostenuta in modo costante dagli orientamenti di questa Corte (ex multis cfr. Sez. 4, n. 21285 del 08/05/2009, Rv. 243513 - 01: "Integra il reato di furto aggravato dall'esposizione alla pubblica fede della cosa la condotta di chi sottragga un'autovettura parcheggiata in luogo privato liberamente accessibile, atteso che la natura, privata o pubblica, del luogo di esposizione del bene è irrilevante ai fini della configurabilità della citata aggravante"). In sede di ricorso la difesa, focalizzando in modo diverso le questioni proposte in precedenza, non muove rilievi sull'accessibilità dei luoghi per contestare la ricorrenza dell'aggravante, ma sulla natura delle cose sottratte e sulla prospettata erronea convinzione della Corte territoriale di ritenere che gli imputati avessero intenzione di sottrarre l'intero veicolo. In realtà la lettura della sentenza impugnata non legittima l'interpretazione proposta dal difensore: in nessun passaggio motivazionale i giudici di merito hanno sostenuto che i ricorrenti volessero impossessarsi del trattore. In ordine alla congruenza della risposta fornita dalla Corte territoriale è il caso di evidenziare che, nei motivi di appello, il ricorrente non aveva fatto questione sulla configurabilità dell'aggravante della esposizione alla pubblica fede in relazione alla natura delle cose sottratte. Questo esclude che la sentenza incorra nel vizio motivazionale lamentato (cfr. Sez.4, n.10611 del 4/12/2012, dep. 7/03/2013, Bonaffini, Rv.256631).. Per completezza argomentativa occorre rilevare come, secondo consolidato orientamento della Corte di legittimità, in tema di reati contro il patrimonio, il furto di oggetti che si trovino all'interno di un veicolo parcheggiato sulla pubblica via, o in luoghi accessibili a chiunque, deve considerarsi aggravato, ex art. 625, comma primo, n. 7) cod. pen., allorché si tratti di oggetti costituenti parte integrante del veicolo; quando, invece, il furto concerna oggetti solo temporaneamente o occasionalmente lasciati nell'auto, ai fini della sussistenza dell'aggravante in questione, deve ricorrere una situazione contingente di necessità, tale da indurre il possessore a confidare nella buona fede dei consociati e nel rispetto delle cose altrui (cfr. ex multis Sez. 5, n. 15386 del 06/03/2014, Rv. 260216 - 01) Nel caso in esame, il carburante contenuto nel veicolo deve reputarsi parte integrante di esso (cfr. Sez. 4, n. 17121 del 04/02/2020, Rv. 279243 - 02: "E' configurabile la circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede in caso di furto del gasolio contenuto nel serbatoio di un automezzo parcheggiato in luogo aperto al pubblico, dovendo il carburante considerarsi, per sua destinazione, dotazione e parte integrante del veicolo, che non può essere asportato al momento del parcheggio del mezzo ed è, pertanto, del pari esposto alla pubblica fede, senza che assuma rilievo, al fine dell'esclusione della circostanza in esame, la chiusura a chiave del serbatoio in quanto tale accorgimento non costituisce un grave ostacolo all'azione furtiva"). Ancora, secondo risalente ma sempre valido indirizzo interpretativo - estensibile al caso della sottrazione del frontalino - anche l'autoradio, sebbene estraibile, è da reputarsi parte integrante del veicolo, facendo parte del suo corredo (Sez. 4, n. 6523 del 05/05/1995, Rv. 201707 - 01: "Il furto di un'autoradio, anche se estraibile, lasciata all'interno di un'autovettura deve ritenersi aggravato dall'esposizione alla pubblica fede in quanto l'autoradio costituisce normale dotazione del mezzo"). 7. La Corte di merito ha spiegato in modo corretto le ragioni per le quali non ha ritenuto di ravvisare in atti l'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4) cod. pen., mettendo in rilievo che, sebbene il valore delle cose sottratte sia modesto, ai fini della valutazione della concessione della invocata attenuante, deve anche tenersi conto dei danni arrecati al veicolo (danneggiamento impianto stereo e impianto aria condizionata) La motivazione è conferente. Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrilevante: ai fini dell'accertamento della tenuità del danno è, inoltre, necessario considerare non solo il valore in sé della cosa sottratta, ma anche il valore complessivo del pregiudizio arrecato con l'azione criminosa, valutando i danni ulteriori che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res" (così Sez. 5, n. 24003 del 14/01/2014, Rv. 260201 - 01:"La concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrilevante: ai fini dell'accertamento della tenuità del danno è, inoltre, necessario considerare, oltre al valore in sé della cosa sottratta, anche il valore complessivo del pregiudizio arrecato con l'azione criminosa, valutando i danni ulteriori che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res"»). 8. Parimenti inammissibile è l'ultimo motivo di ricorso. La doglianza difensiva riguardante la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena è posta in termini assolutamente generici. E' d'uopo rammentare come i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), debbano indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, non potendo risolversi in enunciazioni astratte. 9. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 6cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cas
Sentenza Cassazione n. 37793/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris