CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 febbraio 2022
Cassazione n. 31383/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza emessa in data 14 febbraio 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in riforma dell'ordinanza impugnata, ha applicato al predetto la misura interdittiva del divieto di esercitare attività imprenditoriale e di rivestire uffici direttivi in persone giuridiche o imprese nell'ambito dell'attività del recupero crediti per la durata di sei mesi in relazione ai reati al medesimo contestati ai capi a), b), c) e d) dell'incolpazione provvisoria. 2. [OSCURATO:PERSONA] è sottoposto ad indagine per i reati di associazione per delinquere, accesso abusivo a sistema informatico, utilizzazione •di segreto di ufficio e corruzione. Secondo l'ordinanza impugnata, il Lentini, gestendo in via di fatto l'impresa individuale To.Ke. Credit, intestata alla moglie [OSCURATO:PERSONA], che esercitava attività di recupero dei crediti, avrebbe reiteratamente erogato regalie al dipendente dell'INPS [OSCURATO:PERSONA], al fine di ottenere accessi abusivi alla banca dati dell'INPS. Ricorrendo a questo metodo la persona sottoposta ad indagine avrebbe accertato la posizione contributiva dei soggetti nei confronti dei quali la To.[OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto agire per il recupero di crediti; in particolar modo, il Lentini avrebbe in questo modo carpito informazioni sul datore di lavoro dei debitori, per poter poi porre in essere pignoramenti presso terzi nei loro confronti. 3. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del Lentini, ricorre avverso questa ordinanza e ne chiede l'annullamento, deducendo, con unico motivo, la violazione dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Rileva il ricorrente che il Tribunale di Palermo avrebbe ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione del reato sulla base della «abitualità e serialità delle condotte illecite contestate, connotalé da indubbia gravità e che denotano una allarmante propensione a delinquere in relazione all'offesa di beni di categorie diverse». Deduce, tuttavia, il ricorrente che l'allontanamento del funzionario infedele [OSCURATO:PERSONA] dall'Inps (dapprima mediante sospensione dal servizio e di seguito per effetto del licenziamento) avrebbero determinato la cessazione delle condotte criminose contestate sin dal 2019. Il Tribunale di Palermo avrebbe, dunque, contraddittoriamente ritenuto che, pur essendo le condotte criminose cessate nel marzo del 2019 ed essendosi in presenza di un lasso di tempo «significativo», lo stesso non sarebbe stato così significativo da escludere che il Lentini possa reiterare la condotta criminosa, ancorché le indagini, protrattesi dopo tale data, non avessero disvelato ulteriori condotte di reato. L'apodittica motivazione relativa alla sussistenza del pericolo di recidiva sarebbe, peraltro, irragionevole in quanto il Giudice per le indagini preliminari del e Tribunale di Palermo aveva anche assoggettato l'azienda della To.Ke. a sequestro preventivo. 4. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020 Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 24 giugno 2022, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. Con memoria depositata in data 4 luglio 2022 il difensore del ricorrente ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato. 2. Con unico motivo, il vizio di violazione di legge con riferimento all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo di recidiva concreto ed attuale. 3. Il motivo è fondato. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha disatteso la richiesta di applicazione della misura degli arresti domiciliari, rilevando come l'apposizione del vincolo reale del sequestro sui beni aziendali destinati alla commissione dei reati contestato «spezzi il nesso di concretezza ed attualità che deve sussistere fra la condotta e l'occasione prossima di un ulteriore reato della stessa indole, determinando il venir meno dell'attualità del pericolo». Il Tribunale di Palermo, in riforma di questa ordinanza, ha rilevato che «le condotte illecite contestate si sono protratte fino al marzo 2019, interrompendosi soltanto per l'allontanamento del funzionario infedele [OSCURATO:PERSONA] dal posto di lavoro. Si tratta certamente di un lasso temporale significativo, ma non tale, a giudizio del Collegio, da escludere la possibilità che il Lentini possa reiterare condotte della stessa specie di quelle per cui si procede, costituendo ad esempio una nuova società, proprio per la capacità criminale dimostrata dall'indagato e la serialità delle condotte in contestazione, certamente non poste in essere in maniera occasionale». Tale motivazione, tuttavia, in violazione dei dettato dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ha ricondotto alla previsione del pericolo recidiva, che deve essere connotato da concretezza ed attualità, anche la mera «possibilità che il Lentini possa reiterare condotte della stessa specie».• 4. Il Tribunale di Palermo, inoltre, valorizzando una mera possibilità, ha affermato la sussistenza del pericolo di recidiva sulla base di affermazioni apodittiche e meramente congetturali. Secondo il costante orientamento di questa Corte, tuttavia, in tema di misure cautelari personali, il parametro della concretezza del pericolo di reiterazione di reati della stessa indole non può essere affidato ad elementi meramente congetturali ed astratti, ma a dati di fatto oggettivi ed indicativi delle inclinazioni comportamentali e della personalità dell'indagato, tali da consentire di affermare che quest'ultimo possa facilmente, verificandosene l'occasione, commettere detti reati (ex plurimis: Sez. 6, n. 38763 del 08/03/2012, Miccoli, Rv. 253372 - 01). 5. Il Tribunale di Palermo ha, inoltre, motivato in modo manifestamente illogico la sussistenza del pericolo di recidiva, in quanto gli elementi richiamati si rivelano intrinsecamente contraddittori con la configurabilità del pericolo stesso. Il Tribunale di Palermo ha, infatti, ritenuto sussistente il pericolo di recidiva, ancorché nella stessa ordinanza impugnata si rilevi che il Lentini, dopo la sospensione dal servizio del [OSCURATO:PERSONA], non abbia più avuto contatti con funzionari infedeli dell'Inps, che non risultino commessi altri illeciti successivamente al marzo del 2019 e che non sia provato che la persona sottoposta ad indagine si stia attivando per commettere altri reati dopo e nonostante il sequestro preventivo della To.Ke. Anche sotto tale profilo, l'affermazione del pericolo di recidiva, dunque, si rivela meramente congetturale e costituisce un'inferenza manifestamente illogica dalle circostanze di fatto accertate nella medesima ordinanza impugnata. 6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere accolto e l'ordinanza impugnata deve essere annullata