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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 aprile 2022

Cassazione n. 16498/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 1837/2015, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., società soggetta alla direzione e coordinamento di [OSCURATO:SOCIETA]., socio unico, in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale è elettivamente domiciliata in BOLZANO, C.SO ITALIA, 30; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] /16-64)(311 Z1-t - avverso la sentenza n. 27 della [OSCURATO:PERSONA] BOLZANO/BOZEN, pubblicata il 5/5/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/4/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: con sei distinti ricorsi poi riuniti, [OSCURATO:SOCIETA]. impugnò le cartelle di pagamento notificatele dall'erario quale coobbligata solidale ex art. 14 del d.lgs. 18/12/1997, n. 472, di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., in virtù dell'acquisizione di ramo d'azienda da quest'ultima; instauratosi il contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate e l'Agente riscossore, la Commissione Tributaria di primo grado di Bolzano/Bozen accolse i ricorsi; la sentenza fu appellata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e dall'Agenzia delle Entrate con appello incidentale e la Commissione tributaria di secondo grado respinse gli appelli, con la sola ecc:ezione di quello relativo alla cartella inerente all'anno di imposta 2007; per quanto qui ancora di interesse, le restanti cartelle furono annullate sul rilievo dell'inosservanza del termine per la notificazione di cui all'art. 25 d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 600; acclarato, infatti, che detto termine era stato rispettato per la sola notifica alla società cedente, debitore iscritto al ruolo, i giudici d'appello ritennero che il richiamo normativo all'istituto della decadenza impedisse di applicare al caso di specie la disciplina della prescrizione, che consente l'estensione dell'atto interruttivo ai coobbligati in solido; avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrato da successiva memoria; l'intimata non ha svolto difese.

Considerato che: il primo motivo denunzia violazione o falsa applicazione dell'art. 25 d.P.R. n. 602/1973, in quanto il giudice d'appello avrebbe erroneamente ritenuto inoperante l'effetto interruttivo della prescrizione nei confronti del coobbligato, assumendo che alla fattispecie non sarebbe applicabile la disciplina della prescrizione; il secondo motivo denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 25 d.P.R. n. 602/1973 e 14 del d.lgs. n. 472/1997; secondo la ricorrente, la già descritta opzione ermeneutica non terrebbe in alcun conto la peculiarità della responsabilità del cessionario d'azienda per i debiti tributari del cedente; il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile per tardività della notifica nei confronti dell'intimata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; risulta infatti che esso fu spedito per la notifica a mezzo posta il 22 dicembre 2014, nel rispetto del termine di cui all'art. 327, primo comma, cod. proc. civ., decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata (5 maggio 2014), presso lo studio della procuratrice della società, nel quale quest'ultima aveva eletto domicilio; il 5 giugno 2015, il difensore della ricorrente depositò nella cancelleria di questa Corte un'istanza di autorizzazione alla rinnovazione della notifica, nella quale espose di essere stato reso edotto "solo recentemente" dell'intervenuto trasferimento del domicilio della predetta procuratrice, "a seguito della restituzione del relativo plico da parte del servizio postale"; detta istanza venne disattesa dal Presidente della Sezione con provvedimento del 24 giugno 2015; nondimeno, la ricorrente provvide comunque a rinnovare la notificazione nel domicilio corretto, dove risulta che il ricorso fu notificato a mezzo posta e ritirato da una persona abilitata il 1° ottobre 2015; ciò premesso, questa Corte ha da tempo affermato che ove la notifica del ricorso per cassazione sia eseguita presso il domicilio precedentemente eletto dal difensore della controparl:e per causa non imputabile al notificante, il termine di proposizione del ricorso deve ritenersi ugualmente rispettato, a tutela dell'affidamento dell'impugnante, purché risulti che costui — acquisita la formale conoscenza del trasferimento dello studio professionale del difensore nel corso degli adempimenti di notificazione — si sia attivato con immediatezza, e comunque entro un termine ragionevole, a riprendere il procedimento notificatorio andato poi a buon fine (fra le altre, Cass. n. 24660/2017, Cass. n. 24641/2014); sul punto, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ulteriormente chiarito che spetta al notificante provare il rispetto degli indicati criteri (cfr. Cass. Sez.

U., n. 17352/2009), soggiungendo che "dal sistema è desumibile un limite massimo del tempo necessario per riprendere e completare il processo notifica tono relativo alle impugnazioni, una volta avuta notizia dell'esito negativo della prima richiesta", limite individuato nella metà del tempo indicato, per ciascun tipo di atto di impugnazione, dall'art. 325 cod. proc. civ. (cfr.

CaSS. Sez.

U., n. 14594/2016); nel caso di specie, la ricorrente non ha fornito adeguata prova del rispetto, da parte sua, degli indicati criteri; ed infatti, una volta avuta la notizia dell'esito negativo della prima richiesta — con la restituzione del plico non recapitato per «irreperibilità del destinatario» all'indirizzo indicato, che dagli atti risulta avvenuta il 30 dicembre 2014 — essa si è limitata a formulare un'istanza di autorizzazione alla rinnovazione in data ben successiva alla scadenza del termine più sopra indicato; in tale istanza, poi, la ricorrente ha apoditticamente affermato di essere venuta a conoscenza "solo recentemente" dell'esito negativo della prima richiesta; tali rilievi designano il mancato rispetto, da parte della ricorrente, tanto dell'onere di dimostrare la propria tempestiva attivazione, quanto del termine ragionevole comunque previsto per la ripresa dell'attività notificatoria; il ricorso è di conseguenza inammissibile per tardività della notifica; nulla va disposto in relazione alle spese, in assenza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla sulle spese. ()4isto• Così deciso in Roma, nella cam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 1837/2015, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., società soggetta alla direzione e coordinamento di [OSCURATO:SOCIETA]., socio unico, in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale è elettivamente domiciliata in BOLZANO, C.SO ITALIA, 30; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] /16-64)(311 Z1-t - avverso la sentenza n. 27 della [OSCURATO:PERSONA] BOLZANO/BOZEN, pubblicata il 5/5/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/4/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con sei distinti ricorsi poi riuniti, [OSCURATO:SOCIETA]. impugnò le cartelle di pagamento notificatele dall'erario quale coobbligata solidale ex art. 14 del d.lgs. 18/12/1997, n. 472, di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., in virtù dell'acquisizione di ramo d'azienda da quest'ultima; instauratosi il contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate e l'Agente riscossore, la Commissione Tributaria di primo grado di Bolzano/Bozen accolse i ricorsi; la sentenza fu appellata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e dall'Agenzia delle Entrate con appello incidentale e la Commissione tributaria di secondo grado respinse gli appelli, con la sola ecc:ezione di quello relativo alla cartella inerente all'anno di imposta 2007; per quanto qui ancora di interesse, le restanti cartelle furono annullate sul rilievo dell'inosservanza del termine per la notificazione di cui all'art. 25 d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 600; acclarato, infatti, che detto termine era stato rispettato per la sola notifica alla società cedente, debitore iscritto al ruolo, i giudici d'appello ritennero che il richiamo normativo all'istituto della decadenza impedisse di applicare al caso di specie la disciplina della prescrizione, che consente l'estensione dell'atto interruttivo ai coobbligati in solido; avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrato da successiva memoria; l'intimata non ha svolto difese. Considerato che: il primo motivo denunzia violazione o falsa applicazione dell'art. 25 d.P.R. n. 602/1973, in quanto il giudice d'appello avrebbe erroneamente ritenuto inoperante l'effetto interruttivo della prescrizione nei confronti del coobbligato, assumendo che alla fattispecie non sarebbe applicabile la disciplina della prescrizione; il secondo motivo denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 25 d.P.R. n. 602/1973 e 14 del d.lgs. n. 472/1997; secondo la ricorrente, la già descritta opzione ermeneutica non terrebbe in alcun conto la peculiarità della responsabilità del cessionario d'azienda per i debiti tributari del cedente; il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile per tardività della notifica nei confronti dell'intimata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; risulta infatti che esso fu spedito per la notifica a mezzo posta il 22 dicembre 2014, nel rispetto del termine di cui all'art. 327, primo comma, cod. proc. civ., decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata (5 maggio 2014), presso lo studio della procuratrice della società, nel quale quest'ultima aveva eletto domicilio; il 5 giugno 2015, il difensore della ricorrente depositò nella cancelleria di questa Corte un'istanza di autorizzazione alla rinnovazione della notifica, nella quale espose di essere stato reso edotto "solo recentemente" dell'intervenuto trasferimento del domicilio della predetta procuratrice, "a seguito della restituzione del relativo plico da parte del servizio postale"; detta istanza venne disattesa dal Presidente della Sezione con provvedimento del 24 giugno 2015; nondimeno, la ricorrente provvide comunque a rinnovare la notificazione nel domicilio corretto, dove risulta che il ricorso fu notificato a mezzo posta e ritirato da una persona abilitata il 1° ottobre 2015; ciò premesso, questa Corte ha da tempo affermato che ove la notifica del ricorso per cassazione sia eseguita presso il domicilio precedentemente eletto dal difensore della controparl:e per causa non imputabile al notificante, il termine di proposizione del ricorso deve ritenersi ugualmente rispettato, a tutela dell'affidamento dell'impugnante, purché risulti che costui — acquisita la formale conoscenza del trasferimento dello studio professionale del difensore nel corso degli adempimenti di notificazione — si sia attivato con immediatezza, e comunque entro un termine ragionevole, a riprendere il procedimento notificatorio andato poi a buon fine (fra le altre, Cass. n. 24660/2017, Cass. n. 24641/2014); sul punto, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ulteriormente chiarito che spetta al notificante provare il rispetto degli indicati criteri (cfr. Cass. Sez. U., n. 17352/2009), soggiungendo che "dal sistema è desumibile un limite massimo del tempo necessario per riprendere e completare il processo notifica tono relativo alle impugnazioni, una volta avuta notizia dell'esito negativo della prima richiesta", limite individuato nella metà del tempo indicato, per ciascun tipo di atto di impugnazione, dall'art. 325 cod. proc. civ. (cfr. CaSS. Sez. U., n. 14594/2016); nel caso di specie, la ricorrente non ha fornito adeguata prova del rispetto, da parte sua, degli indicati criteri; ed infatti, una volta avuta la notizia dell'esito negativo della prima richiesta — con la restituzione del plico non recapitato per «irreperibilità del destinatario» all'indirizzo indicato, che dagli atti risulta avvenuta il 30 dicembre 2014 — essa si è limitata a formulare un'istanza di autorizzazione alla rinnovazione in data ben successiva alla scadenza del termine più sopra indicato; in tale istanza, poi, la ricorrente ha apoditticamente affermato di essere venuta a conoscenza "solo recentemente" dell'esito negativo della prima richiesta; tali rilievi designano il mancato rispetto, da parte della ricorrente, tanto dell'onere di dimostrare la propria tempestiva attivazione, quanto del termine ragionevole comunque previsto per la ripresa dell'attività notificatoria; il ricorso è di conseguenza inammissibile per tardività della notifica; nulla va disposto in relazione alle spese, in assenza di attività difensiva della parte intimata. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese. ()4isto• Così deciso in Roma, nella cam
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