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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 maggio 2026

Cassazione n. 12528/2026

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appresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]';- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA];71 - intimato -avverso la sentenza n. 4904/2021 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 26/10/2021 R.G.N. 2090/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello diNapoli ha confermato la sentenza del Tribunale della medesimaNumero registro generale 30437/2021Numero sezionale 71/2026sede che aveva accolto la domanda proposta da GiNuusmeerpo pdi era ccolta generale 12528/2026Data pubblicazione 04/05/2026Cangiano, dipendente di ABC-[OSCURATO:PERSONA]Azienda speciale, per l'accertamento del dirittoall'inquadramento nel superiore VI livello di cui al CCNL settoreAcqua-gas con decorrenza 1.2.2010 e la condanna alpagamento delle differenze retributive da calcolarsi in separatogiudizio.2.

La Corte ha, dapprima, rilevato che le stesse mansioni cosìcome descritte nel ricorso introduttivo del giudizio venivanosvolte altresì dai colleghi di lavoro del Cangiano (inquadrati nelVI livello); in ogni caso ha rilevato che sulla base dellacomparazione tra mansioni accertate in corso di causa edeclaratorie contrattuali, ricorrevano i requisiti essenziali del VIlivello, qualifica di “ispettore/preventista”.3.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’Aziendaspeciale con tre motivi.

Il controricorrente è rimasto intimato.4.

Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservatoil deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.CONSIDERATO CHE1.

In corso di causa, prima dell’udienza di discussione, l’Aziendaha depositato verbale di conciliazione dal quale risulta latransazione della lite, in sede sindacale, in data 14.2.2022.2.

Deve, dunque, essere dichiarata la inammissibilità del ricorsoper sopravvenuta carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.del ricorrente.3.

Nulla sulle spese in mancanza di costituzione delcontroricorrente.

P.Q.MLA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.Numero registro generale 30437/2021Numero sezionale 71/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gNeumnenroa dii ora ccolta generale 12528/2026Data pubblicazione 04/05/20262026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]';- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA];71 - intimato -avverso la sentenza n. 4904/2021 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 26/10/2021 R.G.N. 2090/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello diNapoli ha confermato la sentenza del Tribunale della medesimaNumero registro generale 30437/2021Numero sezionale 71/2026sede che aveva accolto la domanda proposta da GiNuusmeerpo pdi era ccolta generale 12528/2026Data pubblicazione 04/05/2026Cangiano, dipendente di ABC-[OSCURATO:PERSONA]Azienda speciale, per l'accertamento del dirittoall'inquadramento nel superiore VI livello di cui al CCNL settoreAcqua-gas con decorrenza 1.2.2010 e la condanna alpagamento delle differenze retributive da calcolarsi in separatogiudizio.2. La Corte ha, dapprima, rilevato che le stesse mansioni cosìcome descritte nel ricorso introduttivo del giudizio venivanosvolte altresì dai colleghi di lavoro del Cangiano (inquadrati nelVI livello); in ogni caso ha rilevato che sulla base dellacomparazione tra mansioni accertate in corso di causa edeclaratorie contrattuali, ricorrevano i requisiti essenziali del VIlivello, qualifica di “ispettore/preventista”.3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’Aziendaspeciale con tre motivi. Il controricorrente è rimasto intimato.4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservatoil deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.CONSIDERATO CHE1. In corso di causa, prima dell’udienza di discussione, l’Aziendaha depositato verbale di conciliazione dal quale risulta latransazione della lite, in sede sindacale, in data 14.2.2022.2. Deve, dunque, essere dichiarata la inammissibilità del ricorsoper sopravvenuta carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.del ricorrente.3. Nulla sulle spese in mancanza di costituzione delcontroricorrente. P.Q.MLA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.Numero registro generale 30437/2021Numero sezionale 71/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gNeumnenroa dii ora ccolta generale 12528/2026Data pubblicazione 04/05/20262026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12528/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris