CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41060/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che la disciplina del trattenimento della corrispondenza, in entrata o in uscita, dei detenuti, novellata dalla legge 8 aprile 2004, n. 95, è contenuta nell'art. 18-ter legge 26 luglio 1975, n. 354; che essa si applica indistintamente a tutti i soggetti reclusi e, quindi, anche a quelli sottoposti al regime di cui all'art. 41 -bis, per i quali, ulteriormente, il comma 2 -quater, lett. e), prevede la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo che per quella con i membri del Parlamento o con le autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia; che l'art. 18-ter dispone, al quinto comma, che l'autorità giudiziaria di cui al terzo comma — individuata nel Magistrato di sorveglianza, nel caso di condannati e internati, ovvero nel giudice che procede, per gli imputati — qualora ritenga che la corrispondenza non debba essere consegnata o inoltrata al destinatario, dispone che sia trattenuta e che, in tale evenienza, il detenuto o l'internato sia immediatamente informato; che la norma non introduce un esplicito obbligo motivazionale che, tuttavia deve intendersi immanente in virtù — oltre che del necessario rispetto dell'art.15 Cost., che prevede che la libertà e la segretezza della corrispondenza possano essere limitati solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria — della ratio ispiratrice dell'intervento operato dalla legge 8 aprile 2004, n.95; che tale riforma, infatti, è stata adottata allo scopo di porre rimedio alla situazione che, in costanza di applicazione della previgente normativa, aveva condotto a reiterare sentenze di condanna della Corte EDU nei confronti dello Stato italiano, motivate dall'assenza di apposita disciplina in ordine alla durata delle misure di controllo sulla corrispondenza dei detenuti ed ai motivi che potevano giustificarle, nonché dell'insufficiente chiarezza nell'indicazione dell'estensione e delle modalità di esercizio della facoltà di valutazione spettante alle autorità competenti in materia (cfr., tra le tante, sent. 23.2.2010, Mariano c/Italia; sent. 14.10.2004, Vargas c/Italia; sent. 28.9.2000 Messina c/Italia); che, al cospetto di una riforma normativa intesa a circoscrivere e meglio dettagliare i motivi per cui il detenuto può patire limitazione all'esercizio della libertà di corrispondenza, di cui egli è titolare al pari di qualunque altro individuo, e, vieppiù, di renderli conoscibili e prevedibili, l'obbligo, per l'autorità giudiziaria che disponga il trattenimento, di motivare la decisione rappresenta suo logico ed ineludibile portato, necessario per consentire al «catalogo» delle ragioni imposte per il controllo ed il trattenimento di svolgere la propria funzione di argine agli interventi intrusivi rispetto all'esercizio della libertà di corrispondenza del detenuto;che, posto, allora, che l'art. 18-ter, quinto comma, non contempla espressamente i casi in cui l'autorità giudiziaria può legittimamente disporre il trattenimento, è spettato alla giurisprudenza di legittimità il compito di chiarire che tanto può accadere a condizione che la lettura della corrispondenza metta in luce una delle esigenze indicate nel primo comma; il collegamento funzionale tra visto di controllo e trattenimento autorizza, dunque, l'impiego dei criteri elaborati in relazione al primo istituto al fine di delimitare l'ambito applicativo del secondo (in questo senso, cfr. tra le altre, Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, Falsone, Rv. 274479); che la motivazione del provvedimento di trattenimento deve, in altri termini, dar conto del fatto che la corrispondenza visionata determina, per il suo contenuto, una situazione di pericolo per esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei reati, oppure per l'ordine e la sicurezza dell'istituto; che è stato, altresì, chiarito che, affinché detto onere motivazionale possa ritenersi soddisfatto, non basta l'indicazione di un mero sospetto della sussistenza dei presupposti del trattenimento, ma è necessario indicare gli elementi concreti da cui è stato desunto il pericolo per una delle esigenze di cui al primo comma dell'art. 18-ter (così, tra le tante, Sez. 5, n. 32452 del 22/02/2019, Falsone, Rv. 277527); che, a tal fine, in passato, sono stati ritenuti sufficienti l'impiego di poche, ma incisive parole, dimostrative del fatto che il magistrato di sorveglianza, lungi dall'indugiare nella mera ripetizione di formule di stile, ha offerto un'adeguata disamina dello specifico contenuto dello scritto trattenuto (Sez. 1, n. 3713 del 04/12/2008, Lioce, Rv. 242525), ovvero l'indicazione di elementi concreti che portino ad argomentazioni presuntive non espresse in termini di certezza, cioè in grado, quantomeno, di far ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo (Sez. 1, n. 9689 del 12/02/2014, Virga, Rv. 259472); che la motivazione del provvedimento di trattenimento può, dunque, essere sintetica, senza che ciò ne determini in sé l'illegittimità; sotto altro aspetto, non è necessario che si dimostri che il contenuto della missiva inciti alla commissione di reati o contenga messaggi che mettono in pericolo indagini e investigazioni, richiedendosi solo che vengano indicati gli elementi concreti da cui possa desumersi, ad esempio, che il mittente stia cercando di trasmettere un messaggio occulto attinente ad una delle esigenze enunciate all'art. 18-ter; ritenuto che l'ordinanza impugnata ha fatto corretto governo delle coordinate ermeneutiche appena delineate, giacché il Tribunale di sorveglianza ha avallato il trattenimento della missiva e dell'allegata fotografia inviate da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] sul postulato che la consegna della lettera, che contiene il riferimento a soggetti genericamente indicati («un ragazzo»; «un'amica»), e dell'immagine, che ritrae la mittente insieme ad altra persona, non identificata, potrebbe costituire un espediente per veicolare, dall'esterno, informazioni relative alle attività criminali della consorteria di appartenenza ovvero alle dinamiche interne ad essa e, per tale via, compromettere le esigenze di ordine e sicurezza poste a giustificazione del provvedimento di censura; che, al cospetto di un solido apparato argomentativo, saldamente agganciato al quadro normativo di riferimento, arricchito da pertinenti riferimenti alla collocazione di Rapisarda all'interno della criminalità organizzata e scevro da qualsivoglia deficit di ordine razionale, il ricorrente si pone in una prospettiva di mera confutazione, lamentando, senza però confortare il suo dire con elementi di obiettivo riscontro, di non avere potuto compiutamente interloquire in ordine alla nella concreta esposizione a pericolo dell'ordine e la sicurezza pubblica, ciò che, invece, il Tribunale di sorveglianza, con motivazione non assiomatica ma ancorata alla storicità delle circostanze esposte, ha invece ritenuto essere accaduto; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della