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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 maggio 2026

Cassazione n. 16375/2026

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presentante protempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato.– controricorrente –Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA n.3087/2016, depositata in data 24 maggio 2016.Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 maggio 2026 dalConsigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] ha conclusoper il rigetto del ricorso.Numero registro generale 29125/2017Numero sezionale 261/2026Numero di raccolta generale 16375/2026Data pubblicazione 26/05/2026Udita l’Avvocatura generale dello Stato, in persona dell’Avvocato delloStato dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso.Udito, per il contribuente, l’[OSCURATO:PERSONA] per delegadell’[OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.1.

In data 13.04.2011, la GdF elevava a carico del sig. [OSCURATO:PERSONA] p.v.c. relativo ai periodi d’imposta 1997, 1998 e 1999.

Tale p.v.c. erastato oggetto di condono, avendo il contribuente aderito alla sanatoriaprevista dall’art. 15 della legge n. 289/2002 e provveduto al versamentodelle somme dovute in applicazione della citata disposizione.

Inoltre, ilcontribuente aderiva al condono tombale di cui all’art. 9 della leggeappena menzionata per le annualità d’imposta1997/1998/1999/2000/2001, nonché per l’annualità d’imposta 2002.L’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Milano rigettava lasanatoria del p.v.c. e, per le annualità 1997/1998/1999, anche ladefinizione automatica per gli anni pregressi di cui all’art. 9, cit., inquanto, essendo stata emessa in data 19.04.2002 nei confronti delcontribuente sentenza ex art. 444 c.p.p., veniva rilevato come il p.v.c.suddetto, contenente rilievi di natura sostanziale relativi agli annid’imposta in contestazione, non potesse essere sanato e/o rimosso ecome l’imputazione penale del contribuente fosse da considerarsi comeuna circostanza preclusiva per la definizione della controversia.

Sulla basedi tali circostanze, l’Ufficio di Milano procedeva al recupero a tassazionedelle somme di cui al p.v.c. e, in data 14.11.2005, notificava alcontribuente i seguenti avvisi di accertamento: a) n.

R1S1001655, con ilquale, per l’anno d’imposta 1997, veniva determinato un maggiore redditoimponibile di euro 1.072.137,85; b) n.

R1S010100426, con il quale, perl’anno d’imposta 1998, veniva determinato un maggiore reddito imponibiledi euro 1.330.820,60; c) n.

R1S010100427, con il quale, per l’annoNumero registro generale 29125/2017Numero sezionale 261/2026Numero di raccolta generale 16375/2026Data pubblicazione 26/05/2026d’imposta 1999, veniva determinato un maggiore reddito imponibile dieuro 712.482,25.2.

Sia avverso gli avvisi di accertamento, sia avverso il diniego di condono,il contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Milano; si costituiva ingiudizio anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.3.

La C.t.p. di Milano, con sentenza n. 154/2007, accoglieva i ricorsi delcontribuente, dichiarando legittima la domanda di condono ed annullandogli avvisi di accertamento impugnati dal contribuente stesso.4.

Contro tale decisione proponeva appello l’Ufficio dinanzi la C.t.r. dellaLombardia; si costituiva in giudizio anche il contribuente, chiedendo ilrigetto dell’appello e la conferma della pronuncia di primo grado nonchéproponendo appello incidentale per la parte relativa alle spese processuali.5.

La C.t.r. adita, con sentenza n. 57/2008, depositata in data 28 maggio2008, rigettava l’appello dell’Ufficio, confermando la sentenza appellata, erespingeva altresì l’appello incidentale, compensando le spese del secondogrado di giudizio.6.

Avverso la sentenza della C.t.r., l’Ufficio proponeva ricorso percassazione eccependo unicamente la violazione dell’art. 15, commi 1 e 6,L. n. 289 del 2002; il contribuente, con controricorso, chiedeva ladichiarazione di inammissibilità od il rigetto del ricorso.7.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11926, pubblicata in data 28maggio 2014, accoglieva il ricorso dell’Ufficio, affermando il principio didiritto secondo cui la causa ostativa al condono opera a prescinderedall’esistenza di una stretta connessione (oggettiva e soggettiva) tra lafattispecie di reato contestata e i rilievi oggetto dell’atto tributariodefinibile in via agevolata; pertanto, la Corte di Cassazione cassava lasentenza impugnata e rinviava la causa ad altra sezione della C.t.r. dellaLombardia, affinché procedesse all’esame delle questioni rimaste assorbitee provvedesse in ordine alle spese anche del giudizio di cassazione.Numero registro generale 29125/2017Numero sezionale 261/2026Numero di raccolta generale 16375/2026Data pubblicazione 26/05/20268.

Il contribuente proponeva atto di riassunzione, chiedendol’annullamento degli avvisi di accertamento per i motivi già dedotti in sededi ricorso introduttivo e riproposti in sede di controdeduzioni all’appello;l’Ufficio, in sede di controdeduzioni al ricorso in riassunzione, ne chiedevail rigetto.9.

La C.t.r. della Lombardia, con sentenza n. 3087/2016, depositata indata 24 maggio 2016, respingeva il ricorso del contribuente e confermavagli avvisi di accertamento impugnati.10.

Avverso tale pronuncia, il contribuente ha proposto ricorso percassazione affidato a dieci motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito concontroricorso.La causa è stata trattata nella pubblica udienza del 7 maggio 2026 per laquale il contribuente ha depositato memoria.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Omesso esame del fattostorico consistente nell’inesistenza di autorizzazione all’utilizzo delleindagini penali nei confronti del contribuente, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c.», il contribuente lamenta l’omesso esame di unfatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, laC.t.r. non ha rilevato la mancanza di una idonea autorizzazioneall’utilizzazione, a fini fiscali e nei confronti del contribuente, dei datibancari acquisiti in sede penale.Il motivo è inammissibile e comunque infondato.1.1.

La giurisprudenza consolidata di questa Corte ha costantementeaffermato che l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria per la trasmissione el'utilizzo a fini fiscali di documenti, dati e notizie acquisiti nell'ambito di unprocedimento penale, come previsto dall'art. 33, comma 3, del D.P.R. n.600 del 1973, è posta a tutela della riservatezza delle indagini penali enon a garanzia dei soggetti coinvolti nel procedimento stesso o di terzi.

Diconseguenza, l'eventuale mancanza o illegittimità di tale autorizzazione,Numero registro generale 29125/2017Numero sezionale 261/2026Numero di raccolta generale 16375/2026Data pubblicazione 26/05/2026pur potendo avere riflessi disciplinari, non inficia l'efficacia probatoria deidati trasmessi né comporta l'invalidità dell'atto impositivo adottato sullabase di essi.Il fatto storico di cui il ricorrente lamenta l'omesso esame – l'inesistenza diun'idonea autorizzazione – anche se accertato, non sarebbe "decisivo" aifini della controversia, come richiesto dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.La validità dell'accertamento tributario non dipende dalla sussistenza oregolarità di tale autorizzazione, la cui finalità è estranea alla tutela delcontribuente.

Pertanto, l'esame di tale fatto non avrebbe potutodeterminare un esito diverso del giudizio di merito.1.2.

La C.t.r., nel rigettare implicitamente la censura, si è conformata atale consolidato orientamento giurisprudenziale laddove ha testualmentemotivato: “Gli avvisi di accertamento in contestazione trovano ilfondamento in una precedente attività di verifica svolta dalla GdF di Milanonei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], di cui il contribuente PalumboCristoforo era legale rappresentante.

Dal processo verbale diconstatazione risulta che "il sig. [OSCURATO:PERSONA] .. . presidente e legalerappresentante della citata società cooperativa, ha posto in esserecomportamenti tali che, di fatto, hanno avuto come scopo quello disottrarre all'ispezione le scritture contabili della società mediante ladistruzione e l'occultamento delle stesse".

La GdF procedeva pertanto adenunciare Palumbo all'Autorità giudiziaria e su delega di questa, adeffettuare contemporaneamente attività di indagini penali a carico delPalumbo e di verifica fiscale nei confronti della società.

Le indaginibancarie, sul conto della società e sui conti riconducibili al Palumbo,evidenziavano prelevamenti riguardanti lo prima e tutti effettuati dalPalumbo e versamenti sul conto di quest'ultimo e della moglie.

Tutto ciòpremesso, appare evidente che gli atti su cui si basano gli accertamentitributari sono stati da lui conosciuti.

Egli, infatti, ha partecipato alle fasidella verifica fiscale in qualità di legale rappresentante della soçietà CTS e,Numero registro generale 29125/2017Numero sezionale 261/2026Numero di raccolta generale 16375/2026Data pubblicazione 26/05/2026al contempo, ha avuto accesso agli atti del procedimento penale che loriguardava in veste di indagato.

La scelta di Palumbo di definire la propriapendenza penale con la procedura prevista dall'art. 444 c.p.p. confermadel resto che egli ha avuto contezza anche del contenuto del fascicolopenale. [OSCURATO:PERSONA] ritiene parimenti infondate le censure mosse dalcontribuente in merito all'autorizzazione conferita dall'A.

G. per l'utilizzodei dati raccolti a fini fiscali, dal momento che la citata autorizzazione èposta a tutela del segreto investigativo e non dei soggetti coinvolti nelprocedimento penale (v.

Cass. n 3446/2015; Cass. 12273/2015 che hastatuito che la mancata produzione o riproduzione testuale della suddettaautorizzazione, di cui siano indicati gli estremi, non determina in alcunmodo la nullità dell’accertamento)”.2.

Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione o falsaapplicazione dell’art. 33, d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 3, L. n. 241/1990 edell’art. 24, Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», ilcontribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenzaimpugnata, la C.t.r. non ha affermato che l’utilizzo a fini fiscali dellerisultanze penali può ritenersi illegittimo in tutte le ipotesi nelle qualil’autorizzazione dell’autorità giudiziaria (idonea a consentire la possibilità,in capo alla Guardia di Finanza, di trasmettere atti acquisiti in sede dipresupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato lasua adozione.Il motivo è infondato.2.1.

Questa Corte ha chiarito che l'autorizzazione all'utilizzo di dati penalinon è un atto impositivo, ma un atto meramente preparatorio confunzione organizzativa, che incide solo sui rapporti interni tra uffici.

Inquanto tale, non è soggetto all'obbligo di motivazione previsto dall'art. 3della L. n. 241/1990 e dall'art. 7 dello Statuto del Contribuente, che siapplica unicamente ai provvedimenti e agli atti impositivi.

La tesi delNumero registro generale 29125/2017Numero sezionale 261/2026Numero di raccolta generale 16375/2026Data pubblicazione 26/05/2026ricorrente si scontra direttamente con la giurisprudenza che esclude chetale atto, avendo natura organizzativa, debba essere specificamentemotivato.

La C.T.R. ha quindi correttamente respinto il motivo,confermando la legittimità dell'utilizzo dei dati, in quanto l'autorizzazionenon è un atto lesivo della sfera giuridica del contribuente e non richiedeuna motivazione esterna.Vieppiù che con riferimento sia al primo che al secondo motivo,l’autorizzazione esiste, per come dato atto dallo stesso contribuente inmemoria.

Soccorre all’uopo un autorevole (Cass. 28/09/2017, n. 22788))secondo cui “In tema di accertamenti tributari, l'autorizzazionedell'Autorità giudiziaria alla trasmissione all'Amministrazione finanziariadegli atti d'indagine penale, ai sensi degli artt. 33, comma 3, del d.P.R. n.600 del 1973 e 63, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, è posta agaranzia e salvaguardia della riservatezza delle indagini e non già a tuteladei soggetti coinvolti nel procedimento penale o di terzi, sicché finanche lasua mancanza non è preclusiva dell'utilizzabilità ai fini dell'accertamentotributario dei dati trasmessi. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio lasentenza che aveva negato qualsiasi rilievo alla autorizzazione rilasciatadall’Autorità giudiziaria in quanto priva di motivazione)”.Ancora, la Corte ha ribadito (Cass. 27/12/2018, n. 33468) che“L'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, richiesta dall'art. 63 del d.P.R. n.633 del 1972, per la trasmissione, agli uffici delle imposte, dei documenti,dati e notizie acquisiti dalla Guardia di finanza nell'ambito di unprocedimento penale, è posta a tutela della riservatezza delle indaginipenali, non dei soggetti coinvolti nel medesimo procedimento o di terzi,con la conseguenza che anche la sua eventuale mancanza, se può avereriflessi disciplinari a carico del trasgressore, non tocca l'efficacia probatoriadei dati trasmessi, né implica l'invalidità dell'atto impositivo adottato sullabase degli stessi”.Numero registro generale 29125/2017Numero sezionale 261/2026Numero di raccolta generale 16375/2026Data pubblicazione 26/05/20262.2.

Nella fattispecie in esame, la C.t.r. ha chiarito che gli avvisi diaccertamento trovavano il proprio fondamento in una precedente attivitàdi verifica svolta dalla G.d.F. di Milano nei confronti della societàcooperativa cts, di cui il contribuente [OSCURATO:PERSONA] era il legalerappresentante, il quale, dal p.v.c., risultava Presidente e legalerappresentante della società cooperativa, autore di comportamenti idoneia sottrarre all’ispezione le scritture contabili della società mediante ladistruzione e l’occultamento delle stesse.3.

Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione degli artt. 111,Cost., 131 e 132, c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c.», il contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui,nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha rilevato come, nel caso dispecie, nel quale la rettifica che ha condotto alla maggiore impostaaccertata è fondata esclusivamente sulle movimentazioni bancarie, chehanno solo valenza indiziaria, l’Ufficio avrebbe dovuto esplicitare lametodologia di accertamento applicata, così ponendo il contribuente nellacondizione di difendersi.Il motivo è infondato.3.1 Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, dalle norme di cuiagli artt. 132, comma secondo, n. 4 cod. proc. civ. e 118 disp. att. stessocodice, è desumibile il principio secondo il quale la mancata esposizionedello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa, ovvero lamancanza o l'estrema concisione della motivazione in diritto, determinanola nullità della sentenza allorquando rendano impossibile l'individuazionedel thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo(Cass. 03/01/2022, n. 6758) ).

Questo principio, in forza del generalerinvio materiale alle norme del codice di rito compatibili (comprese le suedisposizioni di attuazione) contenuto nell'art. 1, comma secondo, del d.lgs.546/1992, è applicabile anche al rito tributario (Cass. n. 13990 del 2003;Cass. n. 9745 del 2017).

Va osservato, inoltre, che a seguito dellaNumero registro generale 29125/2017Numero sezionale 261/2026Numero di raccolta generale 16375/2026Data pubblicazione 26/05/2026riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 deld.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, nonessendo più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure dicontraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di meritoimpugnata, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscrittoalla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiestodall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che siconvertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogoa nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisitoessenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente",di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessaod incomprensibile", purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata (Cass. n. 23940 del 2018; Cass. sez. un. 8053 del 2014), aprescindere dal confronto con le risultanze processuali (v., ultimamente,anche Cass. n. 7090 del 2022).

1.2. La sentenza in esame, non solopresenta le indicazioni richieste, contenendo lo svolgimento del processo ei fatti essenziali di causa, ma ha comunque una ratio decidendichiaramente intellegibile, sicché la sua motivazione si colloca ben sopra lasoglia del minimo costituzionale ex art. 111 cost. comma 6.3.2.

Nel caso di specie, la C.t.r. ha chiaramente enunciato l'iter logico-giuridico seguito, qualificando l'accertamento come di tipo induttivo efondandolo sugli esiti degli accertamenti sui conti correnti e su quantoemerso in sede penale.

Sebbene concisa, l'affermazione non configura unamotivazione "apparente", poiché il riferimento alle indagini della [OSCURATO:PERSONA] e alla natura induttiva dell'accertamento, in un quadro di fattiampiamente dibattuti e conosciuti dalle parti, era sufficiente a indicare ilcriterio generale seguito dall'Ufficio; il contribuente, avendo partecipatoalle verifiche e al procedimento penale, era in grado di comprendere lametodologia applicata e di esercitare pienamente il proprio diritto didifesa.Numero registro generale 29125/2017Numero sezionale 261/2026Numero di raccolta generale 16375/2026Data pubblicazione 26/05/20264.

Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione o falsaapplicazione degli artt. 2697, 2727, 2729, c.c. e degli artt. 32, 38 e 39,d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», ilcontribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenzaimpugnata, la C.t.r. ha fondato il proprio convincimento su circostanze chenon sono idonee, neppure in via presuntiva, a fondare l’accertamento deimaggiori redditi accertati.Il motivo è infondato.4.1.

L'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 introduce una presunzione legaleiuris tantum (relativa) in base alla quale i dati e gli elementi risultanti daiconti bancari sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti e talepresunzione legale dispensa l'[OSCURATO:PERSONA] da qualunqueulteriore prova, determinando un'inversione dell'onere probatorio a caricodel contribuente.Costituisce principio giurisprudenziale pacifico e reiterato quello secondocui in tema di accertamenti bancari, gli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale infavore dell'erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità,precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per le presunzionisemplici, e che può essere superata dal contribuente attraversouna prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità diogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibilidalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, cuiconsegue l'obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l'efficaciadimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione edi dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze (Cass.30/06/2020, n. 13112).

Ancora, “In tema di accertamento delle impostesui redditi, l'art. 32, del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede una presunzionelegale in base alla quale sia i prelevamenti che i versamenti operati suconti correnti bancari vanno imputati a ricavi ed a fronte della quale ilNumero registro generale 29125/2017Numero sezionale 261/2026Numero di raccolta generale 16375/2026Data pubblicazione 26/05/2026contribuente, in mancanza di espresso divieto normativo e per il principiodi libertà dei mezzi di prova, può fornire la prova contraria ancheverifica da parte del giudice, il quale è tenuto ad individuareanaliticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogniindizio (purché grave, preciso e concordante) aimovimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato neitempi, nell'ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere adaffermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative”(Cass.05/05/2017, n. 11102).4.2.

In dettaglio - secondo questa giurisprudenza di legittimità - inmateria di accertamenti bancari, all'onere probatorio gravante sulcontribuente che vuole superare la presunzione legale posta dalle predettedisposizioni a favore dell'erario — che, avendo fonte legale, non necessitadei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729,cod. civ., per le presunzioni semplici —, di fornire non una prova generica,ma una prova analitica (sul punto, vedi Cass. 26111 del 2015 e la copiosagiurisprudenza ivi richiamata) idonea a dimostrare che gli elementidesumibili dalle movimentazioni bancarie non sono riferibili ad operazioniimponibili, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamentobancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle singole operazionieffettuate sia estranea a fatti imponibili (in termini, Cass. n. 18081 del2010, n. 22179 del 2008 e n. 26018 del 2014), corrisponde l'obbligo delgiudice di merito, da un lato, di operare una verifica rigorosa dell'efficaciadimostrativa delle prove fornite dal contribuente a giustificazione di ognisingola movimentazione accertata, e, dall'altro, di dare espressamenteconto in sentenza delle risultanze di quella verifica.4.3.

La C.t.r. ha correttamente applicato i principi testè declinati, rilevandoche il contribuente non aveva fornito alcuna giustificazione idonea asuperare la presunzione legale gravando sul contribuente, con una provaNumero registro generale 29125/2017Numero sezionale 261/2026Numero di raccolta generale 16375/2026Data pubblicazione 26/05/2026analitica e non generica, che le movimentazioni sono già state considerateai fini reddituali o che sono fiscalmente irrilevanti.5.

Con il quinto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione degli artt.111, Cost., 131 e 132, c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c.», il contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui,nella sentenza impugnata, la C.t.r., dopo aver affermato assiomaticamenteche “gli indizi utilizzati dall’Ufficio sono dotati di gravità, precisione econcordanza, essendo non solo basati sulle risultanze dellemovimentazioni bancarie della società e del Palumbo, ma anche su unaserie di elementi raccolti nel corso della verifica e delle indagini penali”,non ha esplicitato quali sarebbero tali suddetti elementi.Il motivo è infondato.5.1.

La presunzione derivante dalle movimentazioni bancarie, ai sensidell'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, è una presunzione legale relativa (iuristantum) e non una presunzione semplice (praesumptio hominis).

Pertanto,non è necessario che il giudice verifichi la sussistenza dei requisiti digravità, precisione e concordanza previsti dall'art. 2729 c.c., in quanto talirequisiti sono predeterminati ex lege.L'argomento del ricorrente si basa sull'erroneo presupposto che lapresunzione in esame sia semplice.; trattandosi invece di una presunzionelegale, non era necessario che la C.t.r. cercasse o indicasse ulteriorielementi a supporto, essendo i dati bancari di per sé sufficienti a fondarela pretesa tributaria, salva la prova contraria del contribuente, che nelcaso di specie non è stata fornita.6.

Con il sesto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione o falsaapplicazione degli artt. 7, Statuto dei diritti del contribuente, 42, d.P.R. n.600/1973 e 24 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.»,il contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nellasentenza impugnata, la C.t.r. non ha rilevato come l’Ufficio non avessefornito alcun supporto documentale idoneo a rappresentare e, soprattutto,Numero registro generale 29125/2017Numero sezionale 261/2026Numero di raccolta generale 16375/2026Data pubblicazione 26/05/2026a suffragare sotto il profilo argomentativo, logico e probatorio i maggioriredditi affermati.Il motivo è infondato.6.1.

L'obbligo di allegare all'avviso di accertamento gli atti in essorichiamati (art. 7, L. n. 212/2000) è finalizzato a garantire il diritto didifesa del contribuente; tuttavia, tale obbligo viene meno e non determinal'invalidità dell'atto quando gli atti richiamati siano già noti al contribuente.Di poi, l’accertamento e l’interpretazione dell’avviso d’accertamento,anche in ordine al contenuto integrato per relationem da atti richiamatie/o in esso riprodotti, come appunto il PVC, appartiene all’interpretazione,con giudizio di fatto, del giudice di merito sicchè siffatta interpretazione siprofila in questa sede inammissibile a meno che non si invochino laviolazione di specifiche regole euristiche, in questo caso non puntualmentedenunziata dal ricorso: cfr. Sez.

L, Sentenza n. 19025 del 11/09/2007;Sez.

L, Sentenza n. 17367 del 23/07/2010; Sez.

L, Sentenza n. 7982 del02/04/2013; Sez. 1 - Ordinanza n. 5966 del 23/02/2022; Sez.

L,Sentenza n. 7982 del 02/04/2013; Sez. 1, Sentenza n. 1602 del24/01/2007).6.2.

La C.t.r. ha accertato in fatto che il contribuente aveva pienaconoscenza del [OSCURATO:PERSONA] di Constatazione (PVC) e degli atti delprocedimento penale, avendo partecipato alla verifica fiscale, avutoaccesso agli atti penali e definito la propria posizione con unpatteggiamento.

In questo contesto, l'allegazione sarebbe stata superflua,non sussistendo alcuna lesione del diritto di difesa del contribuente, cheera già in possesso di tutti gli elementi necessari per contestare la pretesatributaria.7.

Con il settimo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione o falsaapplicazione degli artt. 2697, c.c., e 14, L. n. 537/1993, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», il contribuente lamenta l’error iniudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non haNumero registro generale 29125/2017Numero sezionale 261/2026Numero di raccolta generale 16375/2026Data pubblicazione 26/05/2026ritenuto come non fosse in alcun modo stato dimostrato che le sommerecuperate a tassazione fossero materialmente entrate nella disponibilitàdi fatto del contribuente, limitandosi a supporre che dall’intestazione delconto corrente derivasse la concreta apprensione delle somme in parola.Il motivo è infondato.7.1.

Sebbene la presunzione legale dell'art. 32 D.P.R. n. 600/1973 non siapplichi direttamente ai prelevamenti da conti intestati a terzi,l'[OSCURATO:PERSONA] può comunque fornire la prova, anchetramite presunzioni semplici (gravi, precise e concordanti), che ladisponibilità effettiva delle somme sia riconducibile al contribuenteaccertato.La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che, per poterapplicare la presunzione legale di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973,l'[OSCURATO:PERSONA] ha l'onere di dimostrare la "sostanzialedisponibilità" o la "sostanziale riferibilità" del conto al contribuenteaccertato (Cass. 02/03/2025, n. 5529).Nella fattispecie in esame, la C.t.r. ha fondato la propria decisione su unquadro indiziario solido: il ricorrente era l'unico soggetto legittimato adoperare sul conto societario e, soprattutto, ha definito con patteggiamentol'accusa penale di appropriazione indebita proprio in relazione a taliprelevamenti.

Queste circostanze costituiscono elementi gravi, precisi econcordanti che provano l'impossessamento personale delle somme daparte del ricorrente e la loro conseguente rilevanza fiscale come proventoillecito, superando la mera intestazione formale del conto.8.

Con l’ottavo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione degli artt. 131e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.», ilcontribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nellasentenza impugnata, la C.t.r. non ha preso in considerazione un motivo diricorso debitamente riproposto in sede di controdeduzioni all’appello e diriassunzione concernente, ossia quello concernente il fatto che l’art. 32,Numero registro generale 29125/2017Numero sezionale 261/2026Numero di raccolta generale 16375/2026Data pubblicazione 26/05/2026d.P.R. n. 600/1973, non troverebbe applicazione con riguardo a contibancari intestati esclusivamente a persone diverse, ancorché legate alcontribuente da vincoli familiari o commerciali, salvo che l’Ufficio provi chel’intestazione a terzi sia fittizia e che le posizioni creditorie e debitorieannotate sui conti siano sostanzialmente imputabili al contribuentesottoposto a controllo.Il motivo è infondato.8.1.

Non si configura un vizio di omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.)quando la decisione, pur non menzionando espressamente la questione, larisolve implicitamente in modo incompatibile con il suo accoglimento inossequio a quell’orientamento giurisprudenziale (Cass. 26/05/2022, n.17011) secondo, pur in assenza di specifica argomentazione, non èconfigurabile un vizio di omessa pronuncia o motivazione, dovendosiritenere implicita la statuizione di rigetto ove la pretesa o l'eccezione nonespressamente esaminata non risulti incompatibile con l'impostazionelogico-giuridica della pronuncia.8.2.

Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che la C.t.r. haaffrontato la questione, respingendola nel merito, avendo ritenuto chel'esclusiva operatività del ricorrente sul conto e il patteggiamento perappropriazione indebita fossero elementi sufficienti a superare l'ostacolodella mera intestazione formale del conto alla società, imputando di fattole operazioni al contribuente.

Tale argomentazione costituisce un rigettoimplicito ma inequivocabile del motivo di gravame, basato sullaricostruzione fattuale della disponibilità delle somme.9.

Con il nono motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione o falsaapplicazione degli artt. 39 e 40, d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.», il contribuente lamenta l’error iniudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non haritenuto che gli avvisi di accertamento abbiano illogicamente edacriticamente sommato gli importi prelevati sul conto corrente dellaNumero registro generale 29125/2017Numero sezionale 261/2026Numero di raccolta generale 16375/2026Data pubblicazione 26/05/2026società con gli importi versati sul conto corrente personale delcontribuente.Il motivo è infondato.Non sussiste duplicazione d'imposta quando vengono tassati presuppostiimpositivi distinti, anche se economicamente collegati, in capo a soggettidiversi.9.1.

La C.t.r. ha chiaramente accertato in fatto che l'Ufficio ha operato unanetta distinzione: i versamenti sul conto societario sono stati imputaticome ricavi omessi alla società, mentre i prelevamenti ingiustificati sonostati attribuiti al ricorrente come profitto personale derivante daappropriazione indebita.Si tratta di due presupposti impositivi diversi (ricavo d'impresa per lasocietà; reddito diverso da illecito per la persona fisica) che colpiscono duesoggetti giuridici distinti e non vi è alcuna violazione del divieto diduplicazione della tassazione.10.

Con il decimo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione o falsaapplicazione degli artt. 7 e 12, D. Lgs. n. 472/1997, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.», il contribuente lamenta l’error iniudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non haaffermato, in linea con la giurisprudenza di codesta Corte di Cassazione,formatasi in tema di determinazione od irrogazione in concreto dellasanzione tributaria, che non è possibile irrogare la pena, discostandosi dalminimo edittale, senza motivare in ordine a specifici parametri dicommisurazione della pena medesima.Il motivo è inammissibile.Invero, esso non si confronta con la motivazione resa dalla sentenzaimpugnata riguardo alla possibilità per l’Ufficio di effettuare un aumentodella sanzione base “fino al triplo” ed inoltre prospetta una censura -omessa motivazione circa l’aumento della sanzione - difforme da quellaNumero registro generale 29125/2017Numero sezionale 261/2026Numero di raccolta generale 16375/2026Data pubblicazione 26/05/2026originariamente svolta innanzi al giudice di appello, ove si lamentaval’esistenza di un errore nel calcolo della sanzione.11.

In conclusione il ricorso va rigettato.Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate indispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le speseprocessuali che si liquidano in € 16.000,00 oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dàparte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdel medesimo art. 13, se dovuto.Così deciso all’esito della pubblica udienza del 7 maggio 2026.Il Consigliere estensore La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
presentante protempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato.– controricorrente –Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA n.3087/2016, depositata in data 24 maggio 2016.Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 maggio 2026 dalConsigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] ha conclusoper il rigetto del ricorso.Numero registro generale 29125/2017Numero sezionale 261/2026Numero di raccolta generale 16375/2026Data pubblicazione 26/05/2026Udita l’Avvocatura generale dello Stato, in persona dell’Avvocato delloStato dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso.Udito, per il contribuente, l’[OSCURATO:PERSONA] per delegadell’[OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.1. In data 13.04.2011, la GdF elevava a carico del sig. [OSCURATO:PERSONA] p.v.c. relativo ai periodi d’imposta 1997, 1998 e 1999. Tale p.v.c. erastato oggetto di condono, avendo il contribuente aderito alla sanatoriaprevista dall’art. 15 della legge n. 289/2002 e provveduto al versamentodelle somme dovute in applicazione della citata disposizione. Inoltre, ilcontribuente aderiva al condono tombale di cui all’art. 9 della leggeappena menzionata per le annualità d’imposta1997/1998/1999/2000/2001, nonché per l’annualità d’imposta 2002.L’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Milano rigettava lasanatoria del p.v.c. e, per le annualità 1997/1998/1999, anche ladefinizione automatica per gli anni pregressi di cui all’art. 9, cit., inquanto, essendo stata emessa in data 19.04.2002 nei confronti delcontribuente sentenza ex art. 444 c.p.p., veniva rilevato come il p.v.c.suddetto, contenente rilievi di natura sostanziale relativi agli annid’imposta in contestazione, non potesse essere sanato e/o rimosso ecome l’imputazione penale del contribuente fosse da considerarsi comeuna circostanza preclusiva per la definizione della controversia. Sulla basedi tali circostanze, l’Ufficio di Milano procedeva al recupero a tassazionedelle somme di cui al p.v.c. e, in data 14.11.2005, notificava alcontribuente i seguenti avvisi di accertamento: a) n. R1S1001655, con ilquale, per l’anno d’imposta 1997, veniva determinato un maggiore redditoimponibile di euro 1.072.137,85; b) n. R1S010100426, con il quale, perl’anno d’imposta 1998, veniva determinato un maggiore reddito imponibiledi euro 1.330.820,60; c) n. R1S010100427, con il quale, per l’annoNumero registro generale 29125/2017Numero sezionale 261/2026Numero di raccolta generale 16375/2026Data pubblicazione 26/05/2026d’imposta 1999, veniva determinato un maggiore reddito imponibile dieuro 712.482,25.2. Sia avverso gli avvisi di accertamento, sia avverso il diniego di condono,il contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Milano; si costituiva ingiudizio anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.3. La C.t.p. di Milano, con sentenza n. 154/2007, accoglieva i ricorsi delcontribuente, dichiarando legittima la domanda di condono ed annullandogli avvisi di accertamento impugnati dal contribuente stesso.4. Contro tale decisione proponeva appello l’Ufficio dinanzi la C.t.r. dellaLombardia; si costituiva in giudizio anche il contribuente, chiedendo ilrigetto dell’appello e la conferma della pronuncia di primo grado nonchéproponendo appello incidentale per la parte relativa alle spese processuali.5. La C.t.r. adita, con sentenza n. 57/2008, depositata in data 28 maggio2008, rigettava l’appello dell’Ufficio, confermando la sentenza appellata, erespingeva altresì l’appello incidentale, compensando le spese del secondogrado di giudizio.6. Avverso la sentenza della C.t.r., l’Ufficio proponeva ricorso percassazione eccependo unicamente la violazione dell’art. 15, commi 1 e 6,L. n. 289 del 2002; il contribuente, con controricorso, chiedeva ladichiarazione di inammissibilità od il rigetto del ricorso.7. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11926, pubblicata in data 28maggio 2014, accoglieva il ricorso dell’Ufficio, affermando il principio didiritto secondo cui la causa ostativa al condono opera a prescinderedall’esistenza di una stretta connessione (oggettiva e soggettiva) tra lafattispecie di reato contestata e i rilievi oggetto dell’atto tributariodefinibile in via agevolata; pertanto, la Corte di Cassazione cassava lasentenza impugnata e rinviava la causa ad altra sezione della C.t.r. dellaLombardia, affinché procedesse all’esame delle questioni rimaste assorbitee provvedesse in ordine alle spese anche del giudizio di cassazione.Numero registro generale 29125/2017Numero sezionale 261/2026Numero di raccolta generale 16375/2026Data pubblicazione 26/05/20268. Il contribuente proponeva atto di riassunzione, chiedendol’annullamento degli avvisi di accertamento per i motivi già dedotti in sededi ricorso introduttivo e riproposti in sede di controdeduzioni all’appello;l’Ufficio, in sede di controdeduzioni al ricorso in riassunzione, ne chiedevail rigetto.9. La C.t.r. della Lombardia, con sentenza n. 3087/2016, depositata indata 24 maggio 2016, respingeva il ricorso del contribuente e confermavagli avvisi di accertamento impugnati.10. Avverso tale pronuncia, il contribuente ha proposto ricorso percassazione affidato a dieci motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito concontroricorso.La causa è stata trattata nella pubblica udienza del 7 maggio 2026 per laquale il contribuente ha depositato memoria.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Omesso esame del fattostorico consistente nell’inesistenza di autorizzazione all’utilizzo delleindagini penali nei confronti del contribuente, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c.», il contribuente lamenta l’omesso esame di unfatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, laC.t.r. non ha rilevato la mancanza di una idonea autorizzazioneall’utilizzazione, a fini fiscali e nei confronti del contribuente, dei datibancari acquisiti in sede penale.Il motivo è inammissibile e comunque infondato.1.1. La giurisprudenza consolidata di questa Corte ha costantementeaffermato che l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria per la trasmissione el'utilizzo a fini fiscali di documenti, dati e notizie acquisiti nell'ambito di unprocedimento penale, come previsto dall'art. 33, comma 3, del D.P.R. n.600 del 1973, è posta a tutela della riservatezza delle indagini penali enon a garanzia dei soggetti coinvolti nel procedimento stesso o di terzi. Diconseguenza, l'eventuale mancanza o illegittimità di tale autorizzazione,Numero registro generale 29125/2017Numero sezionale 261/2026Numero di raccolta generale 16375/2026Data pubblicazione 26/05/2026pur potendo avere riflessi disciplinari, non inficia l'efficacia probatoria deidati trasmessi né comporta l'invalidità dell'atto impositivo adottato sullabase di essi.Il fatto storico di cui il ricorrente lamenta l'omesso esame – l'inesistenza diun'idonea autorizzazione – anche se accertato, non sarebbe "decisivo" aifini della controversia, come richiesto dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.La validità dell'accertamento tributario non dipende dalla sussistenza oregolarità di tale autorizzazione, la cui finalità è estranea alla tutela delcontribuente. Pertanto, l'esame di tale fatto non avrebbe potutodeterminare un esito diverso del giudizio di merito.1.2. La C.t.r., nel rigettare implicitamente la censura, si è conformata atale consolidato orientamento giurisprudenziale laddove ha testualmentemotivato: “Gli avvisi di accertamento in contestazione trovano ilfondamento in una precedente attività di verifica svolta dalla GdF di Milanonei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], di cui il contribuente PalumboCristoforo era legale rappresentante. Dal processo verbale diconstatazione risulta che "il sig. [OSCURATO:PERSONA] .. . presidente e legalerappresentante della citata società cooperativa, ha posto in esserecomportamenti tali che, di fatto, hanno avuto come scopo quello disottrarre all'ispezione le scritture contabili della società mediante ladistruzione e l'occultamento delle stesse". La GdF procedeva pertanto adenunciare Palumbo all'Autorità giudiziaria e su delega di questa, adeffettuare contemporaneamente attività di indagini penali a carico delPalumbo e di verifica fiscale nei confronti della società. Le indaginibancarie, sul conto della società e sui conti riconducibili al Palumbo,evidenziavano prelevamenti riguardanti lo prima e tutti effettuati dalPalumbo e versamenti sul conto di quest'ultimo e della moglie. Tutto ciòpremesso, appare evidente che gli atti su cui si basano gli accertamentitributari sono stati da lui conosciuti. Egli, infatti, ha partecipato alle fasidella verifica fiscale in qualità di legale rappresentante della soçietà CTS e,Numero registro generale 29125/2017Numero sezionale 261/2026Numero di raccolta generale 16375/2026Data pubblicazione 26/05/2026al contempo, ha avuto accesso agli atti del procedimento penale che loriguardava in veste di indagato. La scelta di Palumbo di definire la propriapendenza penale con la procedura prevista dall'art. 444 c.p.p. confermadel resto che egli ha avuto contezza anche del contenuto del fascicolopenale. [OSCURATO:PERSONA] ritiene parimenti infondate le censure mosse dalcontribuente in merito all'autorizzazione conferita dall'A. G. per l'utilizzodei dati raccolti a fini fiscali, dal momento che la citata autorizzazione èposta a tutela del segreto investigativo e non dei soggetti coinvolti nelprocedimento penale (v. Cass. n 3446/2015; Cass. 12273/2015 che hastatuito che la mancata produzione o riproduzione testuale della suddettaautorizzazione, di cui siano indicati gli estremi, non determina in alcunmodo la nullità dell’accertamento)”.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione o falsaapplicazione dell’art. 33, d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 3, L. n. 241/1990 edell’art. 24, Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», ilcontribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenzaimpugnata, la C.t.r. non ha affermato che l’utilizzo a fini fiscali dellerisultanze penali può ritenersi illegittimo in tutte le ipotesi nelle qualil’autorizzazione dell’autorità giudiziaria (idonea a consentire la possibilità,in capo alla Guardia di Finanza, di trasmettere atti acquisiti in sede dipresupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato lasua adozione.Il motivo è infondato.2.1. Questa Corte ha chiarito che l'autorizzazione all'utilizzo di dati penalinon è un atto impositivo, ma un atto meramente preparatorio confunzione organizzativa, che incide solo sui rapporti interni tra uffici. Inquanto tale, non è soggetto all'obbligo di motivazione previsto dall'art. 3della L. n. 241/1990 e dall'art. 7 dello Statuto del Contribuente, che siapplica unicamente ai provvedimenti e agli atti impositivi. La tesi delNumero registro generale 29125/2017Numero sezionale 261/2026Numero di raccolta generale 16375/2026Data pubblicazione 26/05/2026ricorrente si scontra direttamente con la giurisprudenza che esclude chetale atto, avendo natura organizzativa, debba essere specificamentemotivato. La C.T.R. ha quindi correttamente respinto il motivo,confermando la legittimità dell'utilizzo dei dati, in quanto l'autorizzazionenon è un atto lesivo della sfera giuridica del contribuente e non richiedeuna motivazione esterna.Vieppiù che con riferimento sia al primo che al secondo motivo,l’autorizzazione esiste, per come dato atto dallo stesso contribuente inmemoria. Soccorre all’uopo un autorevole (Cass. 28/09/2017, n. 22788))secondo cui “In tema di accertamenti tributari, l'autorizzazionedell'Autorità giudiziaria alla trasmissione all'Amministrazione finanziariadegli atti d'indagine penale, ai sensi degli artt. 33, comma 3, del d.P.R. n.600 del 1973 e 63, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, è posta agaranzia e salvaguardia della riservatezza delle indagini e non già a tuteladei soggetti coinvolti nel procedimento penale o di terzi, sicché finanche lasua mancanza non è preclusiva dell'utilizzabilità ai fini dell'accertamentotributario dei dati trasmessi. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio lasentenza che aveva negato qualsiasi rilievo alla autorizzazione rilasciatadall’Autorità giudiziaria in quanto priva di motivazione)”.Ancora, la Corte ha ribadito (Cass. 27/12/2018, n. 33468) che“L'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, richiesta dall'art. 63 del d.P.R. n.633 del 1972, per la trasmissione, agli uffici delle imposte, dei documenti,dati e notizie acquisiti dalla Guardia di finanza nell'ambito di unprocedimento penale, è posta a tutela della riservatezza delle indaginipenali, non dei soggetti coinvolti nel medesimo procedimento o di terzi,con la conseguenza che anche la sua eventuale mancanza, se può avereriflessi disciplinari a carico del trasgressore, non tocca l'efficacia probatoriadei dati trasmessi, né implica l'invalidità dell'atto impositivo adottato sullabase degli stessi”.Numero registro generale 29125/2017Numero sezionale 261/2026Numero di raccolta generale 16375/2026Data pubblicazione 26/05/20262.2. Nella fattispecie in esame, la C.t.r. ha chiarito che gli avvisi diaccertamento trovavano il proprio fondamento in una precedente attivitàdi verifica svolta dalla G.d.F. di Milano nei confronti della societàcooperativa cts, di cui il contribuente [OSCURATO:PERSONA] era il legalerappresentante, il quale, dal p.v.c., risultava Presidente e legalerappresentante della società cooperativa, autore di comportamenti idoneia sottrarre all’ispezione le scritture contabili della società mediante ladistruzione e l’occultamento delle stesse.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione degli artt. 111,Cost., 131 e 132, c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c.», il contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui,nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha rilevato come, nel caso dispecie, nel quale la rettifica che ha condotto alla maggiore impostaaccertata è fondata esclusivamente sulle movimentazioni bancarie, chehanno solo valenza indiziaria, l’Ufficio avrebbe dovuto esplicitare lametodologia di accertamento applicata, così ponendo il contribuente nellacondizione di difendersi.Il motivo è infondato.3.1 Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, dalle norme di cuiagli artt. 132, comma secondo, n. 4 cod. proc. civ. e 118 disp. att. stessocodice, è desumibile il principio secondo il quale la mancata esposizionedello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa, ovvero lamancanza o l'estrema concisione della motivazione in diritto, determinanola nullità della sentenza allorquando rendano impossibile l'individuazionedel thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo(Cass. 03/01/2022, n. 6758) ). Questo principio, in forza del generalerinvio materiale alle norme del codice di rito compatibili (comprese le suedisposizioni di attuazione) contenuto nell'art. 1, comma secondo, del d.lgs.546/1992, è applicabile anche al rito tributario (Cass. n. 13990 del 2003;Cass. n. 9745 del 2017). Va osservato, inoltre, che a seguito dellaNumero registro generale 29125/2017Numero sezionale 261/2026Numero di raccolta generale 16375/2026Data pubblicazione 26/05/2026riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 deld.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, nonessendo più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure dicontraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di meritoimpugnata, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscrittoalla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiestodall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che siconvertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogoa nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisitoessenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente",di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessaod incomprensibile", purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata (Cass. n. 23940 del 2018; Cass. sez. un. 8053 del 2014), aprescindere dal confronto con le risultanze processuali (v., ultimamente,anche Cass. n. 7090 del 2022). 1.2. La sentenza in esame, non solopresenta le indicazioni richieste, contenendo lo svolgimento del processo ei fatti essenziali di causa, ma ha comunque una ratio decidendichiaramente intellegibile, sicché la sua motivazione si colloca ben sopra lasoglia del minimo costituzionale ex art. 111 cost. comma 6.3.2. Nel caso di specie, la C.t.r. ha chiaramente enunciato l'iter logico-giuridico seguito, qualificando l'accertamento come di tipo induttivo efondandolo sugli esiti degli accertamenti sui conti correnti e su quantoemerso in sede penale. Sebbene concisa, l'affermazione non configura unamotivazione "apparente", poiché il riferimento alle indagini della [OSCURATO:PERSONA] e alla natura induttiva dell'accertamento, in un quadro di fattiampiamente dibattuti e conosciuti dalle parti, era sufficiente a indicare ilcriterio generale seguito dall'Ufficio; il contribuente, avendo partecipatoalle verifiche e al procedimento penale, era in grado di comprendere lametodologia applicata e di esercitare pienamente il proprio diritto didifesa.Numero registro generale 29125/2017Numero sezionale 261/2026Numero di raccolta generale 16375/2026Data pubblicazione 26/05/20264. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione o falsaapplicazione degli artt. 2697, 2727, 2729, c.c. e degli artt. 32, 38 e 39,d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», ilcontribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenzaimpugnata, la C.t.r. ha fondato il proprio convincimento su circostanze chenon sono idonee, neppure in via presuntiva, a fondare l’accertamento deimaggiori redditi accertati.Il motivo è infondato.4.1. L'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 introduce una presunzione legaleiuris tantum (relativa) in base alla quale i dati e gli elementi risultanti daiconti bancari sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti e talepresunzione legale dispensa l'[OSCURATO:PERSONA] da qualunqueulteriore prova, determinando un'inversione dell'onere probatorio a caricodel contribuente.Costituisce principio giurisprudenziale pacifico e reiterato quello secondocui in tema di accertamenti bancari, gli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale infavore dell'erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità,precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per le presunzionisemplici, e che può essere superata dal contribuente attraversouna prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità diogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibilidalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, cuiconsegue l'obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l'efficaciadimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione edi dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze (Cass.30/06/2020, n. 13112). Ancora, “In tema di accertamento delle impostesui redditi, l'art. 32, del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede una presunzionelegale in base alla quale sia i prelevamenti che i versamenti operati suconti correnti bancari vanno imputati a ricavi ed a fronte della quale ilNumero registro generale 29125/2017Numero sezionale 261/2026Numero di raccolta generale 16375/2026Data pubblicazione 26/05/2026contribuente, in mancanza di espresso divieto normativo e per il principiodi libertà dei mezzi di prova, può fornire la prova contraria ancheverifica da parte del giudice, il quale è tenuto ad individuareanaliticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogniindizio (purché grave, preciso e concordante) aimovimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato neitempi, nell'ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere adaffermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative”(Cass.05/05/2017, n. 11102).4.2. In dettaglio - secondo questa giurisprudenza di legittimità - inmateria di accertamenti bancari, all'onere probatorio gravante sulcontribuente che vuole superare la presunzione legale posta dalle predettedisposizioni a favore dell'erario — che, avendo fonte legale, non necessitadei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729,cod. civ., per le presunzioni semplici —, di fornire non una prova generica,ma una prova analitica (sul punto, vedi Cass. 26111 del 2015 e la copiosagiurisprudenza ivi richiamata) idonea a dimostrare che gli elementidesumibili dalle movimentazioni bancarie non sono riferibili ad operazioniimponibili, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamentobancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle singole operazionieffettuate sia estranea a fatti imponibili (in termini, Cass. n. 18081 del2010, n. 22179 del 2008 e n. 26018 del 2014), corrisponde l'obbligo delgiudice di merito, da un lato, di operare una verifica rigorosa dell'efficaciadimostrativa delle prove fornite dal contribuente a giustificazione di ognisingola movimentazione accertata, e, dall'altro, di dare espressamenteconto in sentenza delle risultanze di quella verifica.4.3. La C.t.r. ha correttamente applicato i principi testè declinati, rilevandoche il contribuente non aveva fornito alcuna giustificazione idonea asuperare la presunzione legale gravando sul contribuente, con una provaNumero registro generale 29125/2017Numero sezionale 261/2026Numero di raccolta generale 16375/2026Data pubblicazione 26/05/2026analitica e non generica, che le movimentazioni sono già state considerateai fini reddituali o che sono fiscalmente irrilevanti.5. Con il quinto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione degli artt.111, Cost., 131 e 132, c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c.», il contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui,nella sentenza impugnata, la C.t.r., dopo aver affermato assiomaticamenteche “gli indizi utilizzati dall’Ufficio sono dotati di gravità, precisione econcordanza, essendo non solo basati sulle risultanze dellemovimentazioni bancarie della società e del Palumbo, ma anche su unaserie di elementi raccolti nel corso della verifica e delle indagini penali”,non ha esplicitato quali sarebbero tali suddetti elementi.Il motivo è infondato.5.1. La presunzione derivante dalle movimentazioni bancarie, ai sensidell'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, è una presunzione legale relativa (iuristantum) e non una presunzione semplice (praesumptio hominis). Pertanto,non è necessario che il giudice verifichi la sussistenza dei requisiti digravità, precisione e concordanza previsti dall'art. 2729 c.c., in quanto talirequisiti sono predeterminati ex lege.L'argomento del ricorrente si basa sull'erroneo presupposto che lapresunzione in esame sia semplice.; trattandosi invece di una presunzionelegale, non era necessario che la C.t.r. cercasse o indicasse ulteriorielementi a supporto, essendo i dati bancari di per sé sufficienti a fondarela pretesa tributaria, salva la prova contraria del contribuente, che nelcaso di specie non è stata fornita.6. Con il sesto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione o falsaapplicazione degli artt. 7, Statuto dei diritti del contribuente, 42, d.P.R. n.600/1973 e 24 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.»,il contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nellasentenza impugnata, la C.t.r. non ha rilevato come l’Ufficio non avessefornito alcun supporto documentale idoneo a rappresentare e, soprattutto,Numero registro generale 29125/2017Numero sezionale 261/2026Numero di raccolta generale 16375/2026Data pubblicazione 26/05/2026a suffragare sotto il profilo argomentativo, logico e probatorio i maggioriredditi affermati.Il motivo è infondato.6.1. L'obbligo di allegare all'avviso di accertamento gli atti in essorichiamati (art. 7, L. n. 212/2000) è finalizzato a garantire il diritto didifesa del contribuente; tuttavia, tale obbligo viene meno e non determinal'invalidità dell'atto quando gli atti richiamati siano già noti al contribuente.Di poi, l’accertamento e l’interpretazione dell’avviso d’accertamento,anche in ordine al contenuto integrato per relationem da atti richiamatie/o in esso riprodotti, come appunto il PVC, appartiene all’interpretazione,con giudizio di fatto, del giudice di merito sicchè siffatta interpretazione siprofila in questa sede inammissibile a meno che non si invochino laviolazione di specifiche regole euristiche, in questo caso non puntualmentedenunziata dal ricorso: cfr. Sez. L, Sentenza n. 19025 del 11/09/2007;Sez. L, Sentenza n. 17367 del 23/07/2010; Sez. L, Sentenza n. 7982 del02/04/2013; Sez. 1 - Ordinanza n. 5966 del 23/02/2022; Sez. L,Sentenza n. 7982 del 02/04/2013; Sez. 1, Sentenza n. 1602 del24/01/2007).6.2. La C.t.r. ha accertato in fatto che il contribuente aveva pienaconoscenza del [OSCURATO:PERSONA] di Constatazione (PVC) e degli atti delprocedimento penale, avendo partecipato alla verifica fiscale, avutoaccesso agli atti penali e definito la propria posizione con unpatteggiamento. In questo contesto, l'allegazione sarebbe stata superflua,non sussistendo alcuna lesione del diritto di difesa del contribuente, cheera già in possesso di tutti gli elementi necessari per contestare la pretesatributaria.7. Con il settimo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione o falsaapplicazione degli artt. 2697, c.c., e 14, L. n. 537/1993, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», il contribuente lamenta l’error iniudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non haNumero registro generale 29125/2017Numero sezionale 261/2026Numero di raccolta generale 16375/2026Data pubblicazione 26/05/2026ritenuto come non fosse in alcun modo stato dimostrato che le sommerecuperate a tassazione fossero materialmente entrate nella disponibilitàdi fatto del contribuente, limitandosi a supporre che dall’intestazione delconto corrente derivasse la concreta apprensione delle somme in parola.Il motivo è infondato.7.1. Sebbene la presunzione legale dell'art. 32 D.P.R. n. 600/1973 non siapplichi direttamente ai prelevamenti da conti intestati a terzi,l'[OSCURATO:PERSONA] può comunque fornire la prova, anchetramite presunzioni semplici (gravi, precise e concordanti), che ladisponibilità effettiva delle somme sia riconducibile al contribuenteaccertato.La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che, per poterapplicare la presunzione legale di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973,l'[OSCURATO:PERSONA] ha l'onere di dimostrare la "sostanzialedisponibilità" o la "sostanziale riferibilità" del conto al contribuenteaccertato (Cass. 02/03/2025, n. 5529).Nella fattispecie in esame, la C.t.r. ha fondato la propria decisione su unquadro indiziario solido: il ricorrente era l'unico soggetto legittimato adoperare sul conto societario e, soprattutto, ha definito con patteggiamentol'accusa penale di appropriazione indebita proprio in relazione a taliprelevamenti. Queste circostanze costituiscono elementi gravi, precisi econcordanti che provano l'impossessamento personale delle somme daparte del ricorrente e la loro conseguente rilevanza fiscale come proventoillecito, superando la mera intestazione formale del conto.8. Con l’ottavo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione degli artt. 131e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.», ilcontribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nellasentenza impugnata, la C.t.r. non ha preso in considerazione un motivo diricorso debitamente riproposto in sede di controdeduzioni all’appello e diriassunzione concernente, ossia quello concernente il fatto che l’art. 32,Numero registro generale 29125/2017Numero sezionale 261/2026Numero di raccolta generale 16375/2026Data pubblicazione 26/05/2026d.P.R. n. 600/1973, non troverebbe applicazione con riguardo a contibancari intestati esclusivamente a persone diverse, ancorché legate alcontribuente da vincoli familiari o commerciali, salvo che l’Ufficio provi chel’intestazione a terzi sia fittizia e che le posizioni creditorie e debitorieannotate sui conti siano sostanzialmente imputabili al contribuentesottoposto a controllo.Il motivo è infondato.8.1. Non si configura un vizio di omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.)quando la decisione, pur non menzionando espressamente la questione, larisolve implicitamente in modo incompatibile con il suo accoglimento inossequio a quell’orientamento giurisprudenziale (Cass. 26/05/2022, n.17011) secondo, pur in assenza di specifica argomentazione, non èconfigurabile un vizio di omessa pronuncia o motivazione, dovendosiritenere implicita la statuizione di rigetto ove la pretesa o l'eccezione nonespressamente esaminata non risulti incompatibile con l'impostazionelogico-giuridica della pronuncia.8.2. Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che la C.t.r. haaffrontato la questione, respingendola nel merito, avendo ritenuto chel'esclusiva operatività del ricorrente sul conto e il patteggiamento perappropriazione indebita fossero elementi sufficienti a superare l'ostacolodella mera intestazione formale del conto alla società, imputando di fattole operazioni al contribuente. Tale argomentazione costituisce un rigettoimplicito ma inequivocabile del motivo di gravame, basato sullaricostruzione fattuale della disponibilità delle somme.9. Con il nono motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione o falsaapplicazione degli artt. 39 e 40, d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.», il contribuente lamenta l’error iniudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non haritenuto che gli avvisi di accertamento abbiano illogicamente edacriticamente sommato gli importi prelevati sul conto corrente dellaNumero registro generale 29125/2017Numero sezionale 261/2026Numero di raccolta generale 16375/2026Data pubblicazione 26/05/2026società con gli importi versati sul conto corrente personale delcontribuente.Il motivo è infondato.Non sussiste duplicazione d'imposta quando vengono tassati presuppostiimpositivi distinti, anche se economicamente collegati, in capo a soggettidiversi.9.1. La C.t.r. ha chiaramente accertato in fatto che l'Ufficio ha operato unanetta distinzione: i versamenti sul conto societario sono stati imputaticome ricavi omessi alla società, mentre i prelevamenti ingiustificati sonostati attribuiti al ricorrente come profitto personale derivante daappropriazione indebita.Si tratta di due presupposti impositivi diversi (ricavo d'impresa per lasocietà; reddito diverso da illecito per la persona fisica) che colpiscono duesoggetti giuridici distinti e non vi è alcuna violazione del divieto diduplicazione della tassazione.10. Con il decimo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione o falsaapplicazione degli artt. 7 e 12, D. Lgs. n. 472/1997, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.», il contribuente lamenta l’error iniudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non haaffermato, in linea con la giurisprudenza di codesta Corte di Cassazione,formatasi in tema di determinazione od irrogazione in concreto dellasanzione tributaria, che non è possibile irrogare la pena, discostandosi dalminimo edittale, senza motivare in ordine a specifici parametri dicommisurazione della pena medesima.Il motivo è inammissibile.Invero, esso non si confronta con la motivazione resa dalla sentenzaimpugnata riguardo alla possibilità per l’Ufficio di effettuare un aumentodella sanzione base “fino al triplo” ed inoltre prospetta una censura -omessa motivazione circa l’aumento della sanzione - difforme da quellaNumero registro generale 29125/2017Numero sezionale 261/2026Numero di raccolta generale 16375/2026Data pubblicazione 26/05/2026originariamente svolta innanzi al giudice di appello, ove si lamentaval’esistenza di un errore nel calcolo della sanzione.11. In conclusione il ricorso va rigettato.Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate indispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le speseprocessuali che si liquidano in € 16.000,00 oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dàparte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdel medesimo art. 13, se dovuto.Così deciso all’esito della pubblica udienza del 7 maggio 2026.Il Consigliere estensore La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16375/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris