CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14480/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono; - controricorrenti – avverso la sentenza n. 6027/28/2015 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 17 novembre2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: Irpef –rimborso – transazione - cessazione della materia del contendere [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio- a seguito di rinvio disposto con sentenza di questa Corte n. 689/2015in applicazione del principio di diritto enunciato da Cass., Sez. U., n. 13642 del 2011 -con la decisione indicata in epigrafe ha parzialmente accolto il ricorso in riassunzione proposto da [OSCURATO:PERSONA], ex dirigente ENEL, dichiarando dovuto il rimborso delle maggiori ritenute IRPEF operate per l’anno 2004 sul trattamento di previdenza integrativa aziendale (FONDENEL) con l'aliquota prevista per l'indennità di fine rapporto, in luogo dell'aliquota del 12,50% prevista per i redditi di capitale. Avverso la sentenza dellaCTR l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Resiste con controricorso il contribuente. Il controricorrente ha depositato atto di rinuncia con allegata documentazione. Considerato che: 1. Con il primo motivo l’ Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,la violazione o falsa applicazionedegli artt. 384 cod. proc. civ. e 63 d.lgs. n. 546 del 1992. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., la violazionee falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., con consequenziale violazione degli artt.384cod. proc. civ. e 63 d.lgs. n. 546 del 1992. Con il terzo motivo sidenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione dell’art. 2697 cod. civ. 2. Va preliminarmente rilevato che il contro ricorrente ha depositato « atto di rinuncia ex art. 590 c.p.c. » , allegando l’atto di transazione intervenuto tra le parti il 14 febbraio 2019 con il quale l’Agenzia delle entrate riconosce in favore del contribuente l’importo complessivo di € 4.302,11, oltre interessi a decorrere dal 28 agosto 2004, impegnandosi a rinunciare al ricorso per cassazione; il contribuente, a sua volta, si impegna a rinunciare al controricorso accettando il rimborso come sopra determinato. 3. Ciò posto, va rilevato che tale documentazione non risulta comunicata alla controparte. Deve essere pertanto dispostala notifica della suddetta documentazione alla controparte ai sensi dell’art. 372, cod. proc. civ., entro iltermine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con rinvio della causa a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo assegnando al controricorrente il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la notifica alla ricorrente della documentazione indicata in parte motiv