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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01545/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. - La Corte d'appello di Catania, in riforma della sentenza del Tribunale di Catania, esclusa la contestata recidiva e concesse le circostanze attenuanti genericheiha eterminato la pena inflitta all'imputato in relazione al reato di cui agli articoli 110 codice penale 73 DPR3 309 del 90, in relazione alla coltivazione di sostanze stupefacenti tipo marijuana,segnatamente 69 piantine.

2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale.

3. - Il ricorso è inammissibile, perché basato su una doglianza non sufficientemente specifica.

Il ricorrente non opera alcun riferimento concreto, neanche a fini di critica, alla sentenza impugnata, limitandosi ad asserire che non vi sarebbe alcuna motivazione sulla materialità dei fatti e sulla partecipazione del prevenuto.

Si tratta di un motivo che non solo difetta di specificità estrinseca (S.U. n. 8825 del 27 ottobre 2016, Galtelli, Rv 268822) e come tale inammissibile, ma in ogni caso di un assunto puntualmente smentito dalla semplice lettura della sentenza là dove dà atto che l'imputato era stato sorpreso a curare le piantine della piantagione di marijuana (cfr. pag. 3).

4. - Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. - La Corte d'appello di Catania, in riforma della sentenza del Tribunale di Catania, esclusa la contestata recidiva e concesse le circostanze attenuanti genericheiha eterminato la pena inflitta all'imputato in relazione al reato di cui agli articoli 110 codice penale 73 DPR3 309 del 90, in relazione alla coltivazione di sostanze stupefacenti tipo marijuana,segnatamente 69 piantine. 2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale. 3. - Il ricorso è inammissibile, perché basato su una doglianza non sufficientemente specifica. Il ricorrente non opera alcun riferimento concreto, neanche a fini di critica, alla sentenza impugnata, limitandosi ad asserire che non vi sarebbe alcuna motivazione sulla materialità dei fatti e sulla partecipazione del prevenuto. Si tratta di un motivo che non solo difetta di specificità estrinseca (S.U. n. 8825 del 27 ottobre 2016, Galtelli, Rv 268822) e come tale inammissibile, ma in ogni caso di un assunto puntualmente smentito dalla semplice lettura della sentenza là dove dà atto che l'imputato era stato sorpreso a curare le piantine della piantagione di marijuana (cfr. pag. 3). 4. - Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammen
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