CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22060/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e di BolognaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];viste le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che ha concluso perl’accoglimento del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Il Tribunale di Bologna, in data 12 dicembre 2023, aveva condannato AndreaPizzo alla pena di mesi 8 di reclusione.Originariamente era stato contestato il delitto di cui all’art.513-bis cod.pen.Dopo aver escusso la persona offesa e alcuni testimoni presenti al fatto, ilTribunale aveva riqualificato il fatto ex art.612, comma 2, cod.pen. e avevacondannato l’imputato alla pena indicata.Lo aveva altresì condannato al risarcimento del danno e alla refusione dellespese in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], disponendo che queste ultimevenissero rimesse in favore dell’Erario, atteso che l’imputato era stato ammessoal gratuito patrocinio.Il 25 febbraio 2026 perveniva al Tribunale un’istanza, con la quale le parti civilichiedevano che si procedesse alla correzione del dispositivo in quanto, nelle more,era intervenuta la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio; quindi,chiedevano che le spese venissero liquidate direttamente in favore delle partiprivate.Con provvedimento de plano del 26 febbraio 2026, il Tribunale ha modificatoil dispositivo della sentenza «eliminando la condanna dell’imputato alla refusionedelle spese in favore dello Stato».Peraltro, ancor prima, la Corte di appello di Bologna, con sentenza del 16settembre 2025, aveva confermato la condanna emessa in primo grado.2. Avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Bologna, in data 26febbraio 2026, ha modificato il dispositivo della sentenza n. 6870/2023,eliminando la condanna dell’imputato alla rifusione delle spese a favore delloStato, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensoredi fiducia, deducendo un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato neilimiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc.pen.Ha rilevato come l’ordinanza sia stata emessa senza la preventiva fissazionedella camera di consiglio con relativo avviso alle parti.Si è altresì rilevato che la modifica apportata, relativa alla refusione dellespese, costituisce modifica essenziale della decisione assunta e non avrebbepotuto essere adottata con la procedura prevista per la correzione del mero erroremateriale di cui all’art.130 cod.proc.pen.Infine, le parti rilevano che il provvedimento di correzione è stato adottato soloin data 26 febbraio 2026, ovvero dopo che era stata emessa, in data 23 febbraio2026, la sentenza del grado successivo. Il provvedimento, adottato da un giudicefunzionalmente incompetente, sarebbe dunque viziato da nullità assoluta.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.2. Si osserva, preliminarmente, che il giudice, nel provvedere, avrebbe dovutodare avviso alle parti e ai difensori della fissazione dell'udienza per la trattazionedella richiesta di correzione dell'errore materiale, dovendosi osservare ilprocedimento di cui all'art. 127 cod.proc.pen., secondo quanto imposto dal commasecondo dell'art. 130 stesso codice.Le parti, se regolarmente avvisate, avrebbero potuto interloquire anche sulcarattere essenziale o meno della modifica che si stava apportando e, quindi, sullacorrettezza della procedura adottata, oltre che sui contenuti sostanziali.Si osserva, comunque, che, avendo il Tribunale attivato la procedura di cuiall’art.130 cod.proc.pen., è incorso in una nullità di ordine generale e di carattereassoluto. La norma, infatti, prevede, nella parte seconda del comma primo, che laprocedura di correzione di errore materiale possa essere attivata dal giudice cheha emesso il provvedimento, solo fino a quando il medesimo non sia statoimpugnato; se questo è impugnato e l'impugnazione non è dichiaratainammissibile, la correzione è disposta dal giudice competente a conosceredell'impugnazione.Nel caso che ci occupa, il provvedimento di correzione è stato adottato dalTribunale, con procedura de plano, in data 26 febbraio 2026, quando già la Corted’appello aveva emesso sentenza (datata 16 settembre 2025). Il provvedimentoè dunque stato emesso da un giudice privo delle condizioni di capacità ed è affettoda nullità per il combinato disposto degli artt. 178, comma 1, lett.a) e 179cod.proc.pen.Il provvedimento di correzione di errore materiale impugnato, dunque, oltre adessere stato emesso senza che venisse instaurato il necessario contraddittorio, èviziato da nullità assoluta per incompetenza funzionale del giudice che lo haadottato, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento e deveessere annullato, sotto tale profilo, con assorbimento degli altri motivi di ricorso.Alla luce delle osservazioni critiche complessivamente svolte, deve esseredisposto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.Così è deciso, 13/05/2026Il PresidenteIl Consigliere estensoreCarla [OSCURATO:PERSONA]