CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 15045/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13786/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliata per legge presso la Cancelleria della Corte suprema di cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato per legge in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte suprema di cassazione -controricorrente - avversola sentenza del Tribunale di Trani n. 321 /20 21 , pubblicata i n data12 febbraio 20 21 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 aprile2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Fatti di causa 1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. propose opposizione avverso l’atto di precetto con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva intima to il rilascio di beni immobili, in forza della sentenza n. 330/2013 emessa dal Tribunale di Trani, che, in accoglimento della domanda di risoluzione del contratto di locazione, aveva condannato l’opponente al pagamento, in favore dell’opposto, della somma di euro 3.098,74, oltre interessi, nonché in forza della sentenza n. 1159/2015, emessa dal Tribunale di Trani, che aveva dichiarato risolto il contratto di comodato intercorso tra le parti e condannato l’opponente al rilascio, in favore dell’opposto, dell’opificio industriale, sito in Bisceglie, ‹‹realizzato all’interno del suolo di proprietà dell’istante catastalmente identificato nel foglio 29, particelle 770, 710 e 715››. A fondamento dell’opposizione dedusse : a) la nullità dell ’ atto di precetto per difetto di esecutorietà dei titoli azionati;b) la carenza di legittimazione dell’opposto a far valere l’intimazione di precetto al rilascio di beni immobili; c) l’indeterminatezza dell’atto di precetto in relazione all’esatta individuazione dei beni di cui si richiedeva il rilascio. 2. All’esito della costituzione del convenuto, escussi i testi, il Tribunale di Trani ha rigettato l’opposizione. Con riguardo al primo motivo di opposizione, ‹‹precisato che la conformità all’originale di entrambi i titoli può [poteva] considerarsi implicita in virtù della formula esecutiva apposta dal cancelliere››, il Tribunaleha osservato come dall’esame degli atti emergesse che ‹‹ la conformità all’originale apposta a tergo della sentenza n. 1159/2015›› riguardava entrambi i titoli azionati, e non solo quello sul quale la stessa era stata apposta;ciò ‹‹ considerando l ’ ammontare dei diritti di cancelleria corrisposti da parte del creditore››, corrispondente a quello previsto per il numero complessivo delle pagine di entrambi i titoli esecutivi. Ha pure respinto il secondo motivo di opposizione, con il quale l’opponente sosteneva che doveva escludersi la legittimazione del creditore in virtù delle sentenze n. 50/2018 del Tribunale di Bari e n. 1335/2017 del Tribunale di Trani, che avevano riconosciuto l’appartenenza dei beni immobili oggetto di rilascio non in capo all’opposto, bensì in capo alla società di fatto costituita tra i germani [OSCURATO:SOCIETA] con scrittura privata d e l 18 agosto 1994. Sul punto, il Tribunale ha rilevato che la sentenza n. 1335/2017, emessa nell’ambito del giudizio volto all’accertamento della simulazione relativa agli atti di compravendita degli immobili facenti parte dell’accordo costitutivo della società di fatto, solo incidentalmente dichiarava l’appartenenza degli stessi al patrimonio della società irregolare, sicché essa non era sufficiente a supportare la dedotta carenza di legittimazione ad agire dell’opposto. Quanto, infine, al terzo motivo di opposizione, il Tribunale ha ritenuto che l’atto di precetto identifica sse in modo puntuale il bene oggetto di esecuzione, aggiungendo che, in caso di opposizione a precetto fondato su titolo esecutivo giudiziale, i motivi di opposizione non dovevano ‹‹urtare contro il giudicato››. 3. La società [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione avverso la suddetta decisione, con tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380- bis.1. cod. proc. civ.Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero presso la Corte. In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti ha nno depositato memorieex art. 380 - bis .1. cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell ’ ordinanza entro il termine di sessanta giorni dalla data della decisione. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso – rubricato: ‹‹ sull ’ omessa notifica dei titoli esecutivi e sull’idoneità di quelli notificati unitamente all’atto di precetto per procedere ad esecuzione forzata. Violazione degli artt. 475, 476 e 479 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.›› – la ricorrente censura la decisione impugnata per avere ritenuto valida ed efficace la notifica dei titoli esecutivi e rimarca l’inesistenza della notificazione dei titoli esecutivi in forma esecutiva. Il motivo è infondato, anche se la motivazione deve essere corretta, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., nei termini che di seguito si espongono. Come è stato anche di recente ribadito da questa Corte (Cass., sez. 3, 05/05/2022, n. 14275), ‹‹la finalità del precetto è quella di invitare il debitore ad adempiere e di renderlo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno. Pertanto, l ’ atto ha raggiunto il suo scopo quando il debitore è messo in condizione, senza possibilità di equivoci, di conoscere quale sia l’obbligazione della quale gli viene chiesto l’adempimento. Se dunque il debitore, ricevuto un atto di precetto accompagnato da un titolo privo della formula esecutiva, non solo proponga opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c od. proc. civ. contestando la mancanza di tale formula, ma contestualmente proponga anche una opposizione di merito, contestando l’esistenza del diritto di agire esecutivamente, la proposizione di quest’ultima opposizione rivela che il debitore ha ben compreso chi sia il creditore e di quale debito gli chieda l’esecuzione. Per tale ragione questa Corte ha ripetutamente affermato che l’opposizione di merito, proposta dal debitore congiuntamente a quella di rito, costituisce prova evidente che la notifica del precetto ha raggiunto il suo scopo, e che la nullità derivante dalla mancata spedizione del titolo in forma esecutiva resta sanata ex art. 156 c od. proc. civ.›› ( Cass., s ez. 3 , 28/01/2020, n. 1928; Cass., s ez. 3, 22/03/2007,n. 6957; Cass., s ez. 3, 06/07/2006, n. 15378). Dovendo la disciplina dell’opposizione agli atti esecutivi essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli (Cass., sez. 6 - 3, 15/12/2016, n. 25900), con l ’ opposizione di cui all’art. 617 cod. proc. civ. non possono farsi valere i vizi sanati per raggiungimento dello scopo (art. 156, ultimo comma, cod. proc. civ.) e neppure quelli rispetto ai quali il debitore non indichi quale interesse ad agire in concreto egli abbia. L’opponente, pertanto, non può limitarsi a lamentare l’esistenza dell’irregolarità formale in sé considerata, senza dedurre che essa abbia davvero determinato un pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo (Cass., sez. 6 - 3, 18/07/2018, n. 19105; Cass., sez. 3, 12/02/2019, n. 3967), c on la conseguenza che il debitore che intenda opporre, ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., la mancanza sul titolo della formula prevista dall’art.475 cod. proc. civ., deve contestualmente indicare quale effettivo pregiudizio dei suoi diritti di difesa sia derivato da tale omissione. Nel caso specifico,la parte ricorrente non ha neppure dedotto che il vizio denunciato l’abbia irrimediabilmente pregiudicata, emergendo anzi dallo stesso ricorso che la stessa ha potuto pienamente svolgere le propriedifese. 2. Con il secondo motivo s i deduce ‹‹Sulla carenza di legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] – violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 cod. civ. in relazione alla scrittura privata del 18 agosto 1994 e del 14 dicembre 2001, costituenti atti costitutivi di società semplice irregolare, ai sensi dell’art. 2247 cod. civ. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. in relazione al giudicato esterno costituito dalle sentenze n. 1135/2017 del Tribunale di Trani n. 50/2018 del Tribunale di Bari (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)››. La ricorrente lamenta che, in ordine all’eccepita carenza di legittimazione di [OSCURATO:PERSONA], il giudice avrebbe omesso l ’ esame della documentazione prodotta, ed in particolare delle scritture private richiamate nella rubrica del motivo, e male interpretato il giudicato derivante dalle sentenze n. 1335/2017 del Tribunale di Trani e n. 50/2018 del Tribunale di Bari, quando ha conclu so che dette pronunce avevano ad oggetto un thema decidendum diverso da quello delle sentenze azionate con l’atto di precetto. La censura è inammissibile. La ricorrente non ha idoneamente censurato la ratio decidendi della sentenza impugnata, contenuta a pag. 4 della motivazione, là dove si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, qualora l’opposizione a precetto sia fondata su titolo esecutivo di formazione giudiziale, i motivi di opposizione non possono riguardare fatti estintivi, impeditivi o modificat ivi del diritto azionato anteriori alla formazione del titolo stesso (Cass., sez. 3, 2020, n. 3716; Cass., Sez. 6 - 3, 18/02/2015, n. 3277; Cass., sez. 3, 24/07/2012, n. 12911; Cass., sez. 3, 20/04/2009, n. 9347; Cass., sez. 3, 18/04/2006 n. 8928; Cass., s ez. 3, 30/11/2005, n. 26089; Cass., sez. 3, 25/09/2000, n. 12664).La parte ricorrente si limita a ribadire, anche in questa sede, la tesi secondo la quale le sentenze richiamate , n. 1335/17 del Tribunale di Trani e 50/2019 del Tribunale di Bari, darebbero conto della costituzione di una società di fatto fra i germani [OSCURATO:SOCIETA] e la società ricorrente e dell’appartenenza dei beni, tra cui quelli oggetto di rilascio, al patrimonio della predetta società irregolare, circostanza questa che determinerebbe la carenza di legittimazione al preteso rilascio da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Trattasi, a ben vedere, di questione che avrebbe dovuto essere fatta valere nell’ambito dei giudizi nei quali si sono formati i titoli esecutivi qui azionati, perché ad essi preesistente e che non poteva, conseguentemente, essere introdotta con l’opposizione esperita (per giurisprudenza a dir poco consolidata; per tutte, v. Cass., sez. U, 23/07/2019, n. 19889, punto 31 delle ragioni della decisione). 3. Con il terzo motivo si denuncia: ‹‹Sull’indeterminatezza del suolo oggetto di rilascio a seguito del contratto di locazione, indeterminatezza dell’oggetto, violazione dell’art. 1325 cod. civ., mancata indicazione nell’atto di precetto/impossibilità di rilascio dell’opificio industriale –Violazione e falsa applicazione delle norme in tema di giudicato, art. 2909 cod. civ. e in tema di requisiti del contratto art. 1346 cod. civ. e di interpretazione dei contratti, art.1362 cod. civ. (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)››. La società ricorrente lamenta che il giudice di merito avrebbe completamente omesso l’esame e, comunque, mal interpretato il contratto di locazione del 1° gennaio 1999, da correlare con quello di comodato del 14 maggio 2003; ribadisce che il titolo esecutivo e la intimazione di rilascio non contengono una indicazione specifica e puntuale dei beni e che da ciò deriverebbe una insanabile indeterminatezza dello stesso titolo che non consentirebbe all’odierno controricorrente di procedere esecutivamente al rilascio del suolo.Addebita, altresì, al Tribunale di avere proceduto in modo superficiale all’esame ed all’interpretazione del contratto di comodato. La censura è inammissibile, dovendo l’originario vizio dedotto essere qualificato come opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. La ricorrente, in effetti, solleva contestazioni in merito al diritto di agire in via esecutiva e, in sostanza , deduce un vizio intrinseco del titolo esecutivo,tale da escluderne la sua giuridica esistenza. Poiché è in contestazione l ’ esistenza stessa del titolo esecutivo , ovvero la mancata soddisfazione delle condizioni perché l’atto acquisti efficacia esecutiva, l’opposizione deve qualificarsi come proposta ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ. e non come opposizione agli atti esecutivi ( Cass., s ez. 3, 05/06/2007, n. 13069 ; Cass . , s ez. 3, 30/11/2010, n. 24279; Cass., sez. 3, 14/11/2013, n. 25638). Chiarito che il Tribunale ha deciso su un’opposizione che, in parte qua, doveva essere qualificata ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., deve essere rilevata l’inammissibilitàdel motivo di ricorso . Infatti, qualora un’opposizione in materia esecutiva possa scindersi in un duplice contenuto, in parte qualificabile come opposizione agli atti esecutivi e in parte riconducibile ad una opposizione all’esecuzione, l’impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione (Cass., sez. 3, 27/08/2014, n. 18312; Cass., s ez. 3, 31/05/2010, n. 13203). Né può invocarsi, a giustificazione dello strumento impiegato dall’opponente per impugnare la decisione di primo grado, il principio dell’apparenza, in ragione del quale, quando la sentenza da impugnare contiene una esplicita qualificazione dell’azione è a questa che occorre far riferimento, indipendentemente dalla sua esattezza, per l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile (Sez. U, Sentenza n. 4617 del 25/02/2011, Rv. 616599; 6 v., fra le ultime, Sez. L, Sentenza n. 13381 del 26/05/2017, Rv. 644992), perché non risulta, né è stato dedotto che il Tribunale avesse espressamente qualificato l’opposizione come proposta ex art.617cod. proc. civ. 4. Con il quarto motivo, censura ndo la decisione impu gnata per ‹‹omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti(art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.) in ordine alla perizia di parte dell’ing. Gramegna (doc 12 del fascicolo di parte del primo grado di giudizio) e in ordine alle dichiarazioni rese dai testimoni all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per la individuazione del suolo oggetto del contratto di locazione e della porzione di opificio oggetto del contratto di comodato››, la ricorrente contesta al Tribunale di non avere adeguatamente esaminato la produzione documentale e le dichiarazioni dei testi, al fine della individuazione delle proprietà immobiliari oggetto di rilascio, così trascurando fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. La rilevata inammissibilità del terzo motivo determina l’assorbimento del quarto motivo, con il quale si propone una censura di legittimità relativa alla decisione indebitamente pronunciata dal Tribunale su domanda che, per le ragioni sopra esposte,non poteva esseread esso devoluta. 5. Conclusivamente, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Non ricorrono i presupposti per l’accoglimento della domanda ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., formulata dal controricorrente, in quanto la sua applicazione richiede, quale elemento costitutivo, il riscontro non dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di ‹‹abuso del processo››, non ravvisabile nella fattispecie in esame (Cass., sez. 6-2, 24/09/2020,n. 20018). P.Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Rigetta la domanda ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese de giudizio di legittimità che liquida in euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore import