CassazionedecretoSezione 3Decisione del 20 giugno 2023
Cassazione n. 34501/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11772/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 35 Pec: -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in Roma piazza Bainsizza 10 Pec:-controricorrente - avverso la sentenza n. 6120/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Cons. ANNAMOSCARINI; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], allegando di aver svolto attività professionale di assistenza fiscale e commerciale in favore della società [OSCURATO:PERSONA] srl, di aver emesso una nota contabile per € 7800, derivante da un calcolo forfettario delle proprie prestazioni, ma di non aver ottenuto alcun compenso, chiese ed ottenne dal Consiglio dell’Ordine dei Commercialisti un parere di congruità su una parcella di maggior importo di € 12.008,88, oltre interessi e spese e un decreto ingiuntivo dal Tribunale di Roma per un corrispondente importo; la società intimata propose opposizione deducendo, da un lato, di non aver stipulato alcun contratto con il [OSCURATO:PERSONA] ma che il medesimo aveva soltanto effettuato alcune prestazioni occasionali, peraltro unitamente ad altri colleghi, così da non esservi certezza sulla legittimazione attiva dell’intimante; l’opponente propose anche domanda riconvenzionale per sentir pronunciare la condanna del [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni per pretesi errori professionali commessi; il Tribunale di Roma revocò il decreto ingiuntivo ed accolse l’opposizione della società Edilizia ritenendo che la prestazione imputabile al professionista fosse indeterminata sia nell’an sia nel quantumnon essendovi certezza su chi avesse effettivamente posto in essere l’attività professionale, se il [OSCURATO:PERSONA] o altro professionista; in mancanza di prova dell’esistenza di un accordo tra il [OSCURATO:PERSONA] ed altri professionisti e non potendo la solidarietà attiva presumersi, la domanda di compensi restava indeterminata con il conseguente accoglimento dell’opposizione della società; la Corte d’Appello di Roma pronunciando su appello del [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha accolto il gravame rilevando per quanto ancora qui di interesse che,ai fini del conferimento dell’incarico, non era necessaria la prova scritta né il professionista era onerato della prova che l’incarico riguardasse anche altri professionisti; l’incarico era da ritenersi provato perché la controparte non lo aveva negato ma aveva solo eccepito che fosse stata eseguita parzialmente e comunque non soltanto dal [OSCURATO:PERSONA] ma anche da altri professionisti; vi era la prova del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] avesse ricevuto la delega per l’accesso al cassetto fiscale dell’appellata e che il medesimo avesse documentato l’avvenuto espletamento dell’attività contabile e fiscale relativamente alle annualità indicate in parcella come vistata dal Consiglio dell’Ordine; in difetto di reali contestazioni sul quantum e d in difetto di impugnazione incidentale sul rigetto della domanda riconvenzionale della società pertanto la domanda originaria era da ritenersi fondata, con il conseguente accoglimento del gravame, il rigetto dell’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la condanna della stessa al pagamento delle spese del doppio grado; avverso la sentenza la società soccombente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi; ha resistito il [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; il ricorso è stato assegnato per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] ricorrendo i presupposti dell’art. 380bis c.p.c. parte resistente ha depositato atto di costituzione di nuovo difensore e memoria ex art. 378 c.p.c. Considerato che: con il primo motivo di ricorso - omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c.)- la ricorrente lamenta che la corte del merito non ha adeguatamente motivato sulla circostanza, discussa tra le parti, dell’inesistenza del conferimento di un incarico professionale continuativo al [OSCURATO:PERSONA] per l’attività fiscale e tributaria della società per gli anni 2009 e 2010, e sulla sussistenza di singole prestazioni consistenti nella predisposizione ed invio di dichiarazioni e comunicazioni fiscali; ove la corte del gravame avesse considerato come pacifica la suddetta circostanza non avrebbe motivato nel senso che la contestazione fosse limitata ai soli profili di legittimazione del [OSCURATO:PERSONA] e non si sarebbe, quindi, limitata ad una motivazione meramente apparente; il motivo è infondato in quanto la Corte di merito ha giudicato con chiarezza ritenendo non necessaria la stipulazione per iscritto di un incarico professionale e pure infondata la contestazione della titolarità esclusiva del diritto al pagamento del compenso, potendo il professionista incaricato espletare l’incarico sia direttamente sia tramite suoi collaboratori ai sensi dell’art. 2232 c.c. essendo il primo responsabile anche per i fatti dei suoi ausiliari; non vi è, pertanto, alcuna motivazione apparente; con il secondo motivo di ricorso - violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.- la ricorrente contesta il capo di sentenza secondo cui la contestazione della legittimazione attiva del [OSCURATO:PERSONA] andava disattesa in difetto di prova della sua oggettiva esistenza, non potendo ritenersi comprovata la circostanza sulla base degli equivoci elementi considerati dal Tribunale; la Corte d’appello ha formulato la propria decisione sostenendo che l’eccezione di difetto di legittimazione attiva del [OSCURATO:PERSONA], seppure di carattere parziale, non poteva essere, come è stata, semplicemente espressa ma avrebbe dovutoessere provata con onere a carico del soggetto che la eccepiva; il motivo è infondato perché la sentenza impugnata rilevando che la parte che ne era onerata aveva omesso di fornire alcun riscontro circa le prestazioni svolte dal [OSCURATO:PERSONA] si è posta in continuità con il consolidato indirizzo di questa Corte, cui il Collegio intende dar seguito, secondo cui chi allega fatti impeditivi al diritto dell’attore è gravato dell’onere di provarli, (Cass., 2, n. 17216 del 18/8/2020, Cass., 6-L, n. 5847 del 3/3/2021, Cass., 3, n. 16899 del 13/6/2023); con il terzo motivo di ricorso–omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art.346 c.p.c. - il ricorrente lamenta che la corte d’appello ha erroneamente ritenuto che non ci fossero specifiche contestazioni sul quantum; ilmotivo è infondato. La società non ha mai effettuato né in primo grado né in appello effettive e concrete contestazioni alle richieste economiche del dott. [OSCURATO:PERSONA], limitandosi a generici e complessivi giudizi di abnormità e sproporzione, senza contrastare nel dettaglio la quantificazione effettuata ed omologata dal parere di congruità del consiglio dell’ordine. Dal suo canto, invece, il dott. [OSCURATO:PERSONA] ha adempiuto al proprio onere probatorio documentando l’attività svolta e fornendo una certificazione del compenso proveniente da un organo terzo e a ciò abilitato; alle suesposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente a pagare, in favore della parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 2.800 (di cui € 200 per esborsi) più accessori di legge e spese generali al 15%, in favore della parte controricorrente; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato ar