CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 agosto 2026
Cassazione n. 24757/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del Ministro pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza n. 1213/2025 emessa dalla Corte d’Appello diCatanzaro il 18/11/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali che, stante il consolidarsidell’orientamento di legittimità, richiamato nella proposta di definizione, inNumero registro generale 1497/2026Numero sezionale 870/2026Numero di raccolta generale 24757/2026Data pubblicazione 25/08/2026epoca recente e successiva alla proposizione del ricorso, possono esserecompensate tra le parti; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensa tra le parti le spese.Così deciso in Roma, il 25 agosto 2026Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]