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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 22 settembre 2022

Cassazione n. 41610/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia ricorre avverso la sentenza resa dal Tribunale di Padova che, nel definire ex art. 444 cod. proc. pen. il processo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 603-bis cod. pen., ha omesso di disporre la misura di sicurezza della confisca obbligatoria del profitto del reato.

2. Il difensore degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una memoria scritta con la chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o respinto.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché assolutamente generico e non autosufficiente.

Il ricorrente, infatti, si limita a lamentare l'omessa applicazione della confisca obbligatoria su un piano puramente astratto, senza allegare elementi specifici, pretermessi dal giudice, idonei a dare concreta contezza di tale omissione, onde rendere necessaria una nuova statuizione sul punto.

Sotto questo profilo, va qui richiamato l'insegnamento secondo cui, in caso di patteggiamento, è inammissibile per genericità il ricorso del pubblico ministero che lamenti l'omessa applicazione della confisca obbligatoria senza allegare gli elementi che consentirebbero l'adozione della misura nel caso concreto, e, in particolare, senza indicare l'entità del profitto confiscabile e i beni o le utilità nella disponibilità dell'imputato sui quali dovrebbe in concreto ricadere l'ablazione (cfr. Sez. 5, n. 14392 del 05/02/2019, Rv. 275238 - 01).

Anche in questo caso, infatti, il motivo dedotto dalla parte pubblica "viene interamente declinato sul piano della astratta valenza applicativa della norma, tacendo invece sui profili decisivi della fattispecie concreta" (così la già citata Sez. 5, n. 14392/2019).

4. Nulla deve essere disposto sulle spese ex art. 616 cod. proc. pen., stante la pacifica qualità di parte pubblica del ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 22 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore [OSCURATO:PERSONA]§ Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia ricorre avverso la sentenza resa dal Tribunale di Padova che, nel definire ex art. 444 cod. proc. pen. il processo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 603-bis cod. pen., ha omesso di disporre la misura di sicurezza della confisca obbligatoria del profitto del reato. 2. Il difensore degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una memoria scritta con la chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o respinto. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché assolutamente generico e non autosufficiente. Il ricorrente, infatti, si limita a lamentare l'omessa applicazione della confisca obbligatoria su un piano puramente astratto, senza allegare elementi specifici, pretermessi dal giudice, idonei a dare concreta contezza di tale omissione, onde rendere necessaria una nuova statuizione sul punto. Sotto questo profilo, va qui richiamato l'insegnamento secondo cui, in caso di patteggiamento, è inammissibile per genericità il ricorso del pubblico ministero che lamenti l'omessa applicazione della confisca obbligatoria senza allegare gli elementi che consentirebbero l'adozione della misura nel caso concreto, e, in particolare, senza indicare l'entità del profitto confiscabile e i beni o le utilità nella disponibilità dell'imputato sui quali dovrebbe in concreto ricadere l'ablazione (cfr. Sez. 5, n. 14392 del 05/02/2019, Rv. 275238 - 01). Anche in questo caso, infatti, il motivo dedotto dalla parte pubblica "viene interamente declinato sul piano della astratta valenza applicativa della norma, tacendo invece sui profili decisivi della fattispecie concreta" (così la già citata Sez. 5, n. 14392/2019). 4. Nulla deve essere disposto sulle spese ex art. 616 cod. proc. pen., stante la pacifica qualità di parte pubblica del ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 22 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore [OSCURATO:PERSONA]§ Il P
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