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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 novembre 2025

Cassazione n. 39619/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2025 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che è stata impugnata una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., e che "nel caso in cui il giudice di appello abbia raccolto le richieste concordemente formulate dalle parti, queste ultime non possono dedurre in sede di legittimità difetto di motivazione o altra questione relativa ai motivi rinunciati" (Sez. 3, Sentenza n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628), posto che "l'accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia" (Sez. 2, Ordinanza n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619) e, nel caso in esame, il ricorso contesta la mancanza di motivazione sull'inesistenza di eventuali cause che avrebbero imposto il proscioglimento dell'imputato nel merito ex art. 129 cod. proc. pen., motivazione che, però, non è dovuta, in quanto la stessa pronuncia Sez.

U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481 — 01, che ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione, nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello, con cui si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza, ha, però, aggiunto che "la conclusione illustrata - è appena il caso di evidenziarlo - non è in contrasto con la tradizionale e tralatizia affermazione della giurisprudenza di legittimità secondo la quale il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. né sull'insussistenza di ipotesi di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove perché si deve rapportare l'obbligo della motivazione all'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione in quanto, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia"; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 novembre 2025 Il consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2025 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che è stata impugnata una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., e che "nel caso in cui il giudice di appello abbia raccolto le richieste concordemente formulate dalle parti, queste ultime non possono dedurre in sede di legittimità difetto di motivazione o altra questione relativa ai motivi rinunciati" (Sez. 3, Sentenza n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628), posto che "l'accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia" (Sez. 2, Ordinanza n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619) e, nel caso in esame, il ricorso contesta la mancanza di motivazione sull'inesistenza di eventuali cause che avrebbero imposto il proscioglimento dell'imputato nel merito ex art. 129 cod. proc. pen., motivazione che, però, non è dovuta, in quanto la stessa pronuncia Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481 — 01, che ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione, nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello, con cui si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza, ha, però, aggiunto che "la conclusione illustrata - è appena il caso di evidenziarlo - non è in contrasto con la tradizionale e tralatizia affermazione della giurisprudenza di legittimità secondo la quale il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. né sull'insussistenza di ipotesi di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove perché si deve rapportare l'obbligo della motivazione all'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione in quanto, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia"; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 novembre 2025 Il consigliere estensore I