CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 maggio 2026
Cassazione n. 13558/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] relatore [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA] RICORSODott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] INTERESSEDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott. [OSCURATO:PERSONA] R.G. N. 13107/2025ha pronunziato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 13107/2025 R.G., proposto“[OSCURATO:SOCIETA].”, con sede in Roma, in persona dellaprocuratrice pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], tutti con studio in Roma, ove elettivamentedomiciliata, giusta procura in calce al ricorso introduttivo delpresente procedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]genzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, con sede in Roma, ove per leggedomiciliata;CONTRORICORRENTEavverso l’ordinanza depositata dalla Corte di giustizia tributariadi primo grado di Roma il 5 maggio 2025, n. 1351/3/2025;Numero registro generale 13107/2025Numero sezionale 3685/2026Numero di raccolta generale 13558/2026Data pubblicazione 10/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 29 aprile 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo;1. La “[OSCURATO:SOCIETA].” ha proposto regolamento dicompetenza ex artt. 42 e 47 cod. proc. civ. avverso l’ordinanzadepositata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado diRoma il 5 maggio 2025, n. 1351/3/2025, nel corso delprocedimento iscritto al n. 9833/2023 R.G., avente ad oggettol’impugnazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta diregistro ed irrogazione delle sanzioni n.2022/003/SC/000003461/0/005 da parte dell’Agenzia delleEntrate, notificato a mezzo pec il 15 maggio 2023, con riguardoalla registrazione della sentenza depositata dal Tribunale diRoma il 3 marzo 2022, n. 3461, che aveva definito il giudiziopromosso dalla “[OSCURATO:SOCIETA].” nei confronti della “[OSCURATO:SOCIETA].” per la dichiarazione di illegittimitàdella risoluzione comunicata dalla “[OSCURATO:SOCIETA].”il 24 giugno 2017 per inadempimento della “[OSCURATO:SOCIETA].” alleobbligazioni derivanti a suo carico dal contratto di trasportodell’energia elettrica del 4 dicembre 2007.2. Con la suddetta ordinanza, il giudice adito ha disposto lasospensione del procedimento ex art. 295 cod. proc. civ.,avendo rilevato «che la CGT di primo grado di Roma, sez. 26,con sentenza 12984/2023 del 21.9.2023 ha deciso il ricorsoproposto da [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’avviso di liquidazione con ilquale l’Agenzia delle entrate le ha richiesto il pagamento dellaimposta di registro dovuta in relazione alla sentenza emessadal Tribunale civile di Roma, ovvero la medesima impostarichiesta a [OSCURATO:SOCIETA]. con l’atto impugnato in questasede» e avendo ritenuto che «la sospensione necessaria delNumero registro generale 13107/2025Numero sezionale 3685/2026Numero di raccolta generale 13558/2026Data pubblicazione 10/05/2026processo, di cui all'art. 295 c.p.c., è applicabile anche alprocesso tributario, qualora risultino pendenti, davanti a giudicidiversi, procedimenti legati tra loro da un rapporto dipregiudizialità, tale che la definizione dell'uno costituiscaindispensabile presupposto logico-giuridico dell'altro, nel sensoche l'accertamento dell'antecedente venga postulato coneffetto di giudicato, in modo che possa astrattamenteconfigurarsi l'ipotesi di conflitto di giudicati».3. L’Agenzia delle Entrate ha depositato memoria ex art. 47cod. proc. civ., aderendo all’iniziativa di controparte.4. Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso perl’accoglimento del ricorso.5. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa, deducendoe documentando che medio tempore la causa è stata rinviataper la trattazione ed è stata rimessa in decisione dal giudice diprime cure (alla pubblica udienza del 27 marzo 2026), pur nonessendo stata ancora depositata la decisione nel merito.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denunciaviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 295 cod. proc. civ. edell’art. 57 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all’art.42 cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuta dalgiudice di prime cure l’esistenza di un rapporto dipregiudizialità-dipendenza tra autonome controversie proposteda soggetti (vale a dire, le parti in causa) solidalmente obbligatiin via paritetica al pagamento dell’imposta di registro.2. Preliminarmente, alla luce di quando dedotto e documentatodalla ricorrente, si evince che la prosecuzione ex officio iudicis(fino alla rimessione in decisione dopo la trattazione in pubblicaudienza) ha fatto automaticamente cessare la sospensione delNumero registro generale 13107/2025Numero sezionale 3685/2026Numero di raccolta generale 13558/2026Data pubblicazione 10/05/2026procedimento, facendo venir meno l’interesse delle parti (art.100 cod. proc. civ.) alla caducazione dell’ordinanza impugnata.Per cui, non resta che dichiarare l’inammissibilità del ricorsoper sopravvenuta carenza di interesse.3. La condotta delle parti e la cessazione della sospensione perla riattivazione d’ufficio del procedimento giustificano lacompensazione delle spese giudiziali.4. Si deve, altresì, escludere la sussistenza dei presupposti peril versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30maggio 2002 n. 115, essendone stata rilevata l’inammissibilitàper causa sopravvenuta (Cass., Sez. Un., 19 luglio 2024, n.19976). P.Q.MLa Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenutacarenza di interesse e compensa tra le parti le spese giudiziali.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 29 aprile 2026.LA PRESIDENTEDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]