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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 01943/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23957/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, in virtù di mandato in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, Piazza dei Mirti, n. 40 - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliati per legge in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione - contro ricorrenti- e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] A R.L., [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari n. 333/2020, pubblicata in data 13 febbraio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 dicembre 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:PERSONA] di causa

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], creditori della [OSCURATO:PERSONA] a r.I., pignorarono i crediti che la società vantava nei confronti dei soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Avendo i terzi pignorati dichiarato di non essere debitori della Cooperativa, i creditori convennero in giudizio, unitamente alla società [OSCURATO:PERSONA] a r.I., al fine dell'accertamento dell'obbligo del terzo.

Nel giudizio si costituirono la Cooperativa, che eccepì in via riconvenzionale di essere creditrice di somme nei confronti dei Frunnenzio, ed i soci, i quali opposero in compensazione crediti verso la Cooperativa.

Espletata la c.t.u. contabile, il Tribunale rigettò la domanda.

2. Avverso la suddetta sentenza interposero appello Giulio e [OSCURATO:PERSONA] e, all'esito della costituzione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], i quali rappresentarono di avere rinunciato all'eredità del de cuius, la Corte d'appello di Bari ha dichiarato l'estromissione dal giudizio degli eredi e respinto l'impugnazione.

Avallando le conclusioni a cui era pervenuto il giudice di primo grado, la Corte territoriale ha osservato che la consulenza tecnica d'ufficio espletata non consentiva di ritenere provato il credito della Cooperativa verso i soci, i quali avevano contestato l'esistenza del debito: in particolare, i soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Villani avevano fatto riferimento nella comparsa di costituzione all'iscrizione nel bilancio 2007, non approvato, di somme a debito, ma avevano anche richiamato la nota integrativa del predetto bilancio, da cui si evinceva il versamento, da parte loro, di anticipazioni effettuate in favore della Cooperativa, mentre l'altra socia, [OSCURATO:PERSONA], pur affermando che nel bilancio risultava una posizione debitoria a suo carico, aveva a sua volta dichiarato di essere creditrice nei confronti della Cooperativa.

Ritenendo, quindi, che i creditori procedenti non avessero offerto prova del credito né mediante l'esibizione di documentazione, né nel corso delle indagini peritali, all'esito delle quali la ricostruzione dei rapporti tra la Cooperativa ed i soci era risultata meramente ipotetica, in mancanza di dati contabili certi e univoci, i giudici d'appello hanno anche disatteso l'ulteriore doglianza con cui si lamentava che il Tribunale non avesse tenuto conto della istanza di esibizione in giudizio di tutti i registri contabili relativi agli ultimi cinque anni, in quanto superata dall'attività svolta dal c.t.u., al quale era stata conferita la facoltà di acquisire bilanci e documentazione contabile della Cooperativa.

Hanno, infine, posto in rilievo che la mancata approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci impediva di attribuire certezza a crediti e debiti riferiti al bilancio 2007, a nulla rilevando l'eventuale responsabilità in capo agli organi della cooperativa che esulava dal thema decidendum.

3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per la cassazione della decisione d'appello, affidandosi a due motivi, ulteriormente illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] a r.l. e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc civ.

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo d'impugnazione i ricorrenti deducono che entrambe le sentenze hanno violato, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l'art. 2697 cod. civ. sull'onere della prova, gli artt. 112, 115, 116, 163 e 167 cod. proc. civ. sui limiti di indagine del Giudice e del consulente in rapporto alle domande ed eccezioni prospettate dalle parti ed alle prove richieste, nonché gli artt. 2519 e 2377 cod. civ. sulla vincolatività delle delibere assembleari non impugnate, né contestate, oltre che l'art. 1988 cod. civ.

1.1. Sostengono, innanzitutto, che il giudice di primo grado, ignorando la prima parte delle conclusioni del c.t.u., ha rigettato la domanda sul presupposto che mancassero agli atti di causa «documenti giustificativi relativi ai debiti dei terzi pignorati verso la Cooperativa»; la Corte d'appello, senza alcuna disamina puntuale delle censure rivolte alla sentenza di primo grado, aveva ritenuto valida la motivazione del Tribunale.

Entrambe le sentenze avevano, quindi, respinto la domanda facendo leva sulle affermazioni del c.t.u., che aveva ritenuto «mancante la documentazione fiscale a corredo delle poste di bilancio», precisando che non risultava «prodotto in atti il documento contabile analitico delle singole posizioni dei soci: ovvero quindi idonei documenti giustificativi del debito imputato nei bilanci ai singoli soci terzi pignorati».

Al contrario, dalla lettura delle comparse di risposta dei terzi pignorati e dei documenti allegati risultava chiaramente che oggetto del giudizio era l'accertamento della compensazione di un loro presunto credito verso la Cooperativa e non l'assenza di prova dei debiti inseriti in bilancio, posto che, costituendosi in giudizio, i terzi pignorati avevano dichiarato di essere creditori verso la Cooperativa della somma di euro 12.700,00 da ciascuno pagata al Banco di Napoli, importo che, tuttavia, il c.t.u. aveva accertato non essere stato versato a titolo di anticipazione per la Cooperativa, ma a titolo di debito personale.

1.2. Deducono, altresì, che il debito dei terzi pignorati verso la Cooperativa era stato riconosciuto, ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., nella relazione allegata al bilancio e che alcuna valenza poteva avere rispetto ai debiti certi e riconosciuti la circostanza che il bilancio del 2007 non fosse stato approvato, trattandosi di somme debitorie già riportate con importi minori nei bilanci 2003 e 2004, approvati e non impugnati, oltre che depositati agli atti di causa.

La nota integrativa, pure depositata, dimostrava che i terzi pignorati non negavano che i loro debiti fossero iscritti nel bilancio 2007, ma che opponevano in compensazione un loro presunto credito desunto dal versamento di una somma al Banco di Napoli, in realtà inesistente, dato che lo stesso c.t.u. aveva accertato che il versamento trovava giustificazione in una transazione finalizzata ad estinguere debiti personali.

Peraltro, solo in appello i terzi pignorati, valendosi delle affermazioni del c.t.u. e delle argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado, avevano eccepito che mancasse la prova dei debiti.

1.3. Evidenziano, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che la soda non aveva mai impugnato i bilanci e che non aveva dimostrato di vantare un credito verso la Cooperativa che potesse annullare il suo debito, né di avere versato somme in eccedenza rispetto a quelle dovute; anche la Pignatelli aveva dedotto con la comparsa di risposta depositata in appello l'assenza di documenti giustificativi del debito verso la Cooperativa.

1.4. Affermano pure che, anche a voler superare i rilievi sopra evidenziati e a voler ritenere necessari i documenti giustificativi delle somme debitorie, non avevano avuto la possibilità di acquisire i documenti giustificativi dei singoli debiti dei terzi, ma che, in ogni caso, il c.t.u. avrebbe potuto chiederli al liquidatore o agli stessi terzi pignorati che ne avevano la disponibilità.

1.5. Precisano anche che i terzi, per sostenere la non operatività dei bilanci, avrebbero dovuto dimostrare di averli impugnati, ma, poiché tale prova non era stata fornita, alla stregua dei principi enunciati da Cass. n. 19896/15, richiamata dai giudici di appello, doveva ritenersi ammesso che i terzi pignorati fossero debitori delle somme iscritte in bilancio e ritenersi indimostrata la compensazione.

2. Il motivo, sotto i diversi profili di doglianza denunciati, è, in parte, inammissibile e, in parte, infondato.

2.1. Occorre, innanzitutto, osservare che il mezzo in esame risulta formulato in violazione dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., atteso che i ricorrenti fanno riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito, in particolare, alla sentenza di primo grado ed alla consulenza tecnica d'ufficio, limitandosi a riportarne alcuni stralci, senza invero debitamente, quanto meno per la parte di interesse in questa sede - riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (Cass., sez. 6-3, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 4220), con precisazione (anche) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (Cass., sez. 3, 23/3/2010, n. 6937; Cass., sez.

L, 12/6/2008, n. 15808; Cass., sez. 3, 25/5/2007, n. 12239; Cass., 6/11/2012, n. 19157 ), con la conseguenza che la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rende il ricorso inammissibile (cfr., Cass., sez.

U, 19/4/2016, n. 7701; Cass., sez.

U, 27/12/2019, n. 34469).

Al riguardo è utile rammentare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 cod. proc. civ. vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo, rilevando ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso e assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., sez.

L, 6/7/2015, n. 13827; Cass., sez.

L, 18/3/2015, n. 5424; Cass., sez.

L, 12/11/2014, n. 24135; Cass., sez.

U, n. 34469/19, cit.).

Di recente, del resto, la Corte europea dei diritti dell'uomo con la sentenza del 28 ottobre 2021 (Succi ed altri c.

Italia) ha confermato la compatibilità del requisito della cd. autosufficienza del ricorso con il principio di cui all'art. 6, § 1, della CEDU, a norma del quale «Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente (...) da un tribunale (...)» - purché, secondo il criterio di proporzionalità, non si trasmodi in un "formalismo eccessivo" - ed ha concluso che le condizioni imposte per la redazione del ricorso per cassazione - e in particolare l'applicazione del principio di autosufficienza - perseguono uno scopo legittimo, segnatamente quello di «agevolare la comprensione della causa e delle questioni sollevate nel ricorso e permettere alla Corte di Cassazione di decidere senza doversi basare su altri documenti, affinché quest'ultima possa mantenere il suo ruolo e la sua funzione, che consistono nel garantire in ultimo grado l'applicazione uniforme e l'interpretazione corretta del diritto interno (nomofilachia)» e dunque, in ultima analisi, «la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia» (par. 73-75).

E, nella specie, il carattere decisivo degli elementi invece mancanti rende evidente che il rilievo di inammissibilità non integra quell'eccesso di formalismo che, a giudizio della Corte europea, renderebbe non conforme la pronuncia alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

2.2. Ove, prescindendo da tale preliminare rilievo, si potesse in ogni modo pervenire all'esame delle singole censure rivolte alla sentenza impugnata, preliminarmente si deve rilevare che la vicenda di cui è processo attiene ad un giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo regolato secondo lo schema anteriore alle modificazioni introdotte all'art. 548 cod. proc. civ. dalla

I. n. 228 del 2012, nel quale, come del resto nell'assetto originario del codice di rito, quel giudizio si ricollegava automaticamente sia alla mancata comparizione del terzo a rendere la dichiarazione, sia al rifiuto di renderla, sia all'esistenza di contestazioni.

Nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo — che, nella disciplina dettata dagli artt. 548 e ss. cod. proc. civ. nel testo anteriore alle modifiche introdotte con la

I. n. 228 del 2012, assume la natura di ordinario giudizio di cognizione — incombe sul creditore attore l'onere di provare l'entità del saldo del credito del debitore esecutato verso il suo creditore nel suo complessivo ammontare (Cass., sez. 3, 19/04/2018, n. 9624; Cass., sez. 3, 11/05/2021, n. 12439).

Invero, il creditore procedente con l'azione diretta a sottoporre ad esecuzione presso terzi crediti o cose del proprio debitore non agisce in nome e per conto del proprio debitore, ma iure proprio e nei limiti del proprio interesse; ne consegue che nel giudizio di cognizione che segue alla mancata o contestata dichiarazione del terzo, egli è tenuto a provare l'esistenza del credito del proprio debitore o l'appartenenza a questi della cosa pignorata, mentre il terzo pignorato, il quale eccepisca di avere soddisfatto le ragioni creditorie del debitore esecutato, dovrà provare non soltanto il fatto estintivo dedotto, ma anche l'anteriorità di esso al pignoramento, con i limiti di opponibilità, rispetto al creditore, della data delle scritture sottoscritte dal debitore (Cass., sez. 6-3, 21/03/2014, n. 6760).

2.3. Da siffatti criteri di ripartizione dell'onere della prova il giudice di appello non si è discostato, considerato che, in esito all'attività istruttoria espletata, ha ritenuto non raggiunta la prova, da parte dei creditori procedenti, del credito asseritamente vantato dalla loro debitrice, la [OSCURATO:PERSONA] a r.I., verso i soci terzi pignorati, ponendo in rilievo che la consulenza tecnica d'ufficio disposta nel corso del giudizio non ha consentito una ricostruzione certa dei rapporti tra soci e Cooperativa, «in assenza di dati contabili certi e univoci».

In particolare, la Corte territoriale, aderendo alle risultanze della c.t.u., ha escluso, con accertamento di fatto non sindacabile in questa sede, che la documentazione contabile acquisita agli atti ed esaminata nel corso delle indagini peritali fosse idonea a supportare i dati rappresentati nei bilanci, con ciò avallando il percorso argomentativo della decisione di primo grado - richiamato nella nota in calce a pag. 9 della motivazione - la quale aveva spiegato che «al di là dei bilanci, delle note integrative e delle relazioni del collegio sindacale, nessun altro documento di natura contabile e fiscale (fatture, libro giornale, schede di mastro)» era stato prodotto in giudizio e che «l'ultimo bilancio della Cooperativa approvato» era quello relativo all'esercizio 2004: in tal modo confermando che il c.t.u. si era limitato ad una «ricostruzione ipotetica dei rapporti tra soci e cooperativa, non corroborata da dati contabili certi».

3. Le critiche che gli odierni ricorrenti muovono all'apprezzamento svolto dai giudici di merito non sono idonee a scalfirlo.

3.1. Infatti, alle poste di credito della Cooperativa verso i soci risultanti dal bilancio 2007, pacificamente mai approvato, non può essere attribuito valore di prova dei crediti della società verso i soci stessi.

Soltanto con la delibera di approvazione dell'assemblea ordinaria di una società cooperativa, che è l'atto conclusivo del procedimento di formazione necessario affinché il documento di bilancio acquisisca efficacia verso l'esterno, diventando atto imputabile alla società, il bilancio acquisisce efficacia vincolante nei confronti di tutti i soggetti legati dal rapporto sociale e, quindi, efficacia di piena prova del credito che la società vanta nei confronti dei soci (Cass., sez. 1, 19/10/2006, n. 22475; Cass., sez. 1, 19/06/2013, n. 15394).

Derivando l'efficacia probatoria del bilancio dalla sola delibera di approvazione, essa non può ovviamente desumersi da altri atti, quali la relazione del Collegio sindacale o i bilanci relativi agli esercizi precedenti.

3.2. Le argomentazioni difensive svolte dai terzi pignorati nella comparsa di costituzione in appello, con le quali è stato dedotto il difetto di prova dei debiti in bilancio «per assenza di documenti giustificativi», essendo volte a contestare i fatti posti dai creditori a fondamento della domanda, si atteggiano come «mere difese» e, come tali, non sono precluse in appello, giacché le sole eccezioni vietate in appello sono quelle in senso proprio, ovvero «non rilevabili d'ufficio», e non, indistintamente, tutte le difese, comunque svolte dalle parti per resistere alle pretese o alle eccezioni di controparte.

E' di tutta evidenza che, nel caso di specie, i terzi pignorati, lungi dal dedurre un fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'avversa pretesa creditoria, ne hanno semplicemente dedotto l'infondatezza per mancanza di prova - attesa l'inidoneità ai fini probatori della documentazione acquisita ed esaminata dal c.t.u.: in tal modo proponendo una mera difesa, senz'altro ammissibile in appello, di cui il giudice del merito poteva tenere conto.

3.3. A ciò va aggiunto, come peraltro accertato dai giudici di appello, che anche in primo grado i terzi pignorati hanno contestato l'esistenza del debito verso la Cooperativa, dovendosi considerare che gli stessi non si sono limitati a fare riferimento, in comparsa di risposta, alla iscrizione in bilancio di somme a debito, ma hanno anche opposto il versamento di somme, a titolo di anticipazioni, in favore della stessa Cooperativa, richiamato nella nota integrativa al bilancio, e, comunque, l'esistenza di un credito verso la Cooperativa idoneo ad estinguere o quanto meno a ridurre gli effetti di un eventuale debito: la difesa svolta, che deve essere valutata nella sua integrità, integra negazione dell'esistenza del debito verso la Cooperativa.

Il che esclude sia la violazione del precetto di cui all'art. 1988 cod. civ., sia del principio di non contestazione.

3.4. Inammissibile, d'altro canto, risulta la doglianza che investe le risultanze della c.t.u., con la quale si sostiene che l'ausiliario del giudice avrebbe dovuto chiedere alle parti «i documenti giustificativi contabili, non in atti», stante l'impossibilità degli stessi ricorrenti di acquisire detta documentazione.

Con la recente sentenza n. 3086/2022 le Sezioni Unite, hanno affermato, in materia di consulenza tecnica d'ufficio, che «il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio».

Nel caso di specie, come posto in rilievo dalla Corte d'appello, al consulente è stato demandato il compito di acquisire non solo i bilanci, ma tutta la documentazione contabile della Cooperativa, cosicché la censura formulata risulta inosservante del principio dell'autosufficienza di cui all'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., in difetto di specificazione ed indicazione degli ulteriori documenti eventualmente «non acquisiti» che avrebbero potuto consentire di attingere informazioni e dati contabili utili ai fini delle operazioni del consulente e, segnatamente, al fine dell'esatta ricostruzione dei rapporti di dare/avere tra la Cooperativa ed i soci terzi pignorati.

La sentenza impugnata si sottrae, dunque, a tutti i vizi di violazione di legge denunciati.

4. Con il secondo motivo, censurando la sentenza impugnata per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., i ricorrenti assumono che la sentenza di primo grado e la sentenza d'appello hanno trascurato di valutare il fatto determinante della «chiesta prova dei convenuti in ordine ai vantati crediti in compensazione», che il c.t.u. aveva escluso.

Il motivo è inammissibile.

L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nel suo attuale testo, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nozione da intendersi come riferita a un preciso accadimento o ad una precisa circostanza in senso storico-naturalistico e non comprendente questioni o argomentazioni, dovendosi di conseguenza ritenere inammissibili le censure irritualmente formulate che estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (Cass., sez. 5, 08/10/2014, n. 21152; Cass., sez. 2, 14/06/2017, n. 14802).

Non risulta perciò censurabile sotto il profilo dedotto la mancata valutazione «della dichiarata e chiesta prova dei convenuti in ordine ai vantati crediti in compensazione», oltretutto complessivamente e genericamente indicata.

5. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussisten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23957/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, in virtù di mandato in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, Piazza dei Mirti, n. 40 - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliati per legge in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione - contro ricorrenti- e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] A R.L., [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari n. 333/2020, pubblicata in data 13 febbraio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 dicembre 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:PERSONA] di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], creditori della [OSCURATO:PERSONA] a r.I., pignorarono i crediti che la società vantava nei confronti dei soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Avendo i terzi pignorati dichiarato di non essere debitori della Cooperativa, i creditori convennero in giudizio, unitamente alla società [OSCURATO:PERSONA] a r.I., al fine dell'accertamento dell'obbligo del terzo. Nel giudizio si costituirono la Cooperativa, che eccepì in via riconvenzionale di essere creditrice di somme nei confronti dei Frunnenzio, ed i soci, i quali opposero in compensazione crediti verso la Cooperativa. Espletata la c.t.u. contabile, il Tribunale rigettò la domanda. 2. Avverso la suddetta sentenza interposero appello Giulio e [OSCURATO:PERSONA] e, all'esito della costituzione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], i quali rappresentarono di avere rinunciato all'eredità del de cuius, la Corte d'appello di Bari ha dichiarato l'estromissione dal giudizio degli eredi e respinto l'impugnazione. Avallando le conclusioni a cui era pervenuto il giudice di primo grado, la Corte territoriale ha osservato che la consulenza tecnica d'ufficio espletata non consentiva di ritenere provato il credito della Cooperativa verso i soci, i quali avevano contestato l'esistenza del debito: in particolare, i soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Villani avevano fatto riferimento nella comparsa di costituzione all'iscrizione nel bilancio 2007, non approvato, di somme a debito, ma avevano anche richiamato la nota integrativa del predetto bilancio, da cui si evinceva il versamento, da parte loro, di anticipazioni effettuate in favore della Cooperativa, mentre l'altra socia, [OSCURATO:PERSONA], pur affermando che nel bilancio risultava una posizione debitoria a suo carico, aveva a sua volta dichiarato di essere creditrice nei confronti della Cooperativa. Ritenendo, quindi, che i creditori procedenti non avessero offerto prova del credito né mediante l'esibizione di documentazione, né nel corso delle indagini peritali, all'esito delle quali la ricostruzione dei rapporti tra la Cooperativa ed i soci era risultata meramente ipotetica, in mancanza di dati contabili certi e univoci, i giudici d'appello hanno anche disatteso l'ulteriore doglianza con cui si lamentava che il Tribunale non avesse tenuto conto della istanza di esibizione in giudizio di tutti i registri contabili relativi agli ultimi cinque anni, in quanto superata dall'attività svolta dal c.t.u., al quale era stata conferita la facoltà di acquisire bilanci e documentazione contabile della Cooperativa. Hanno, infine, posto in rilievo che la mancata approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci impediva di attribuire certezza a crediti e debiti riferiti al bilancio 2007, a nulla rilevando l'eventuale responsabilità in capo agli organi della cooperativa che esulava dal thema decidendum. 3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per la cassazione della decisione d'appello, affidandosi a due motivi, ulteriormente illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] a r.l. e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensiva in questa sede. 4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo d'impugnazione i ricorrenti deducono che entrambe le sentenze hanno violato, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l'art. 2697 cod. civ. sull'onere della prova, gli artt. 112, 115, 116, 163 e 167 cod. proc. civ. sui limiti di indagine del Giudice e del consulente in rapporto alle domande ed eccezioni prospettate dalle parti ed alle prove richieste, nonché gli artt. 2519 e 2377 cod. civ. sulla vincolatività delle delibere assembleari non impugnate, né contestate, oltre che l'art. 1988 cod. civ. 1.1. Sostengono, innanzitutto, che il giudice di primo grado, ignorando la prima parte delle conclusioni del c.t.u., ha rigettato la domanda sul presupposto che mancassero agli atti di causa «documenti giustificativi relativi ai debiti dei terzi pignorati verso la Cooperativa»; la Corte d'appello, senza alcuna disamina puntuale delle censure rivolte alla sentenza di primo grado, aveva ritenuto valida la motivazione del Tribunale. Entrambe le sentenze avevano, quindi, respinto la domanda facendo leva sulle affermazioni del c.t.u., che aveva ritenuto «mancante la documentazione fiscale a corredo delle poste di bilancio», precisando che non risultava «prodotto in atti il documento contabile analitico delle singole posizioni dei soci: ovvero quindi idonei documenti giustificativi del debito imputato nei bilanci ai singoli soci terzi pignorati». Al contrario, dalla lettura delle comparse di risposta dei terzi pignorati e dei documenti allegati risultava chiaramente che oggetto del giudizio era l'accertamento della compensazione di un loro presunto credito verso la Cooperativa e non l'assenza di prova dei debiti inseriti in bilancio, posto che, costituendosi in giudizio, i terzi pignorati avevano dichiarato di essere creditori verso la Cooperativa della somma di euro 12.700,00 da ciascuno pagata al Banco di Napoli, importo che, tuttavia, il c.t.u. aveva accertato non essere stato versato a titolo di anticipazione per la Cooperativa, ma a titolo di debito personale. 1.2. Deducono, altresì, che il debito dei terzi pignorati verso la Cooperativa era stato riconosciuto, ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., nella relazione allegata al bilancio e che alcuna valenza poteva avere rispetto ai debiti certi e riconosciuti la circostanza che il bilancio del 2007 non fosse stato approvato, trattandosi di somme debitorie già riportate con importi minori nei bilanci 2003 e 2004, approvati e non impugnati, oltre che depositati agli atti di causa. La nota integrativa, pure depositata, dimostrava che i terzi pignorati non negavano che i loro debiti fossero iscritti nel bilancio 2007, ma che opponevano in compensazione un loro presunto credito desunto dal versamento di una somma al Banco di Napoli, in realtà inesistente, dato che lo stesso c.t.u. aveva accertato che il versamento trovava giustificazione in una transazione finalizzata ad estinguere debiti personali. Peraltro, solo in appello i terzi pignorati, valendosi delle affermazioni del c.t.u. e delle argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado, avevano eccepito che mancasse la prova dei debiti. 1.3. Evidenziano, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che la soda non aveva mai impugnato i bilanci e che non aveva dimostrato di vantare un credito verso la Cooperativa che potesse annullare il suo debito, né di avere versato somme in eccedenza rispetto a quelle dovute; anche la Pignatelli aveva dedotto con la comparsa di risposta depositata in appello l'assenza di documenti giustificativi del debito verso la Cooperativa. 1.4. Affermano pure che, anche a voler superare i rilievi sopra evidenziati e a voler ritenere necessari i documenti giustificativi delle somme debitorie, non avevano avuto la possibilità di acquisire i documenti giustificativi dei singoli debiti dei terzi, ma che, in ogni caso, il c.t.u. avrebbe potuto chiederli al liquidatore o agli stessi terzi pignorati che ne avevano la disponibilità. 1.5. Precisano anche che i terzi, per sostenere la non operatività dei bilanci, avrebbero dovuto dimostrare di averli impugnati, ma, poiché tale prova non era stata fornita, alla stregua dei principi enunciati da Cass. n. 19896/15, richiamata dai giudici di appello, doveva ritenersi ammesso che i terzi pignorati fossero debitori delle somme iscritte in bilancio e ritenersi indimostrata la compensazione. 2. Il motivo, sotto i diversi profili di doglianza denunciati, è, in parte, inammissibile e, in parte, infondato. 2.1. Occorre, innanzitutto, osservare che il mezzo in esame risulta formulato in violazione dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., atteso che i ricorrenti fanno riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito, in particolare, alla sentenza di primo grado ed alla consulenza tecnica d'ufficio, limitandosi a riportarne alcuni stralci, senza invero debitamente, quanto meno per la parte di interesse in questa sede - riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (Cass., sez. 6-3, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 4220), con precisazione (anche) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (Cass., sez. 3, 23/3/2010, n. 6937; Cass., sez. L, 12/6/2008, n. 15808; Cass., sez. 3, 25/5/2007, n. 12239; Cass., 6/11/2012, n. 19157 ), con la conseguenza che la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rende il ricorso inammissibile (cfr., Cass., sez. U, 19/4/2016, n. 7701; Cass., sez. U, 27/12/2019, n. 34469). Al riguardo è utile rammentare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 cod. proc. civ. vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo, rilevando ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso e assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., sez. L, 6/7/2015, n. 13827; Cass., sez. L, 18/3/2015, n. 5424; Cass., sez. L, 12/11/2014, n. 24135; Cass., sez. U, n. 34469/19, cit.). Di recente, del resto, la Corte europea dei diritti dell'uomo con la sentenza del 28 ottobre 2021 (Succi ed altri c. Italia) ha confermato la compatibilità del requisito della cd. autosufficienza del ricorso con il principio di cui all'art. 6, § 1, della CEDU, a norma del quale «Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente (...) da un tribunale (...)» - purché, secondo il criterio di proporzionalità, non si trasmodi in un "formalismo eccessivo" - ed ha concluso che le condizioni imposte per la redazione del ricorso per cassazione - e in particolare l'applicazione del principio di autosufficienza - perseguono uno scopo legittimo, segnatamente quello di «agevolare la comprensione della causa e delle questioni sollevate nel ricorso e permettere alla Corte di Cassazione di decidere senza doversi basare su altri documenti, affinché quest'ultima possa mantenere il suo ruolo e la sua funzione, che consistono nel garantire in ultimo grado l'applicazione uniforme e l'interpretazione corretta del diritto interno (nomofilachia)» e dunque, in ultima analisi, «la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia» (par. 73-75). E, nella specie, il carattere decisivo degli elementi invece mancanti rende evidente che il rilievo di inammissibilità non integra quell'eccesso di formalismo che, a giudizio della Corte europea, renderebbe non conforme la pronuncia alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. 2.2. Ove, prescindendo da tale preliminare rilievo, si potesse in ogni modo pervenire all'esame delle singole censure rivolte alla sentenza impugnata, preliminarmente si deve rilevare che la vicenda di cui è processo attiene ad un giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo regolato secondo lo schema anteriore alle modificazioni introdotte all'art. 548 cod. proc. civ. dalla I. n. 228 del 2012, nel quale, come del resto nell'assetto originario del codice di rito, quel giudizio si ricollegava automaticamente sia alla mancata comparizione del terzo a rendere la dichiarazione, sia al rifiuto di renderla, sia all'esistenza di contestazioni. Nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo — che, nella disciplina dettata dagli artt. 548 e ss. cod. proc. civ. nel testo anteriore alle modifiche introdotte con la I. n. 228 del 2012, assume la natura di ordinario giudizio di cognizione — incombe sul creditore attore l'onere di provare l'entità del saldo del credito del debitore esecutato verso il suo creditore nel suo complessivo ammontare (Cass., sez. 3, 19/04/2018, n. 9624; Cass., sez. 3, 11/05/2021, n. 12439). Invero, il creditore procedente con l'azione diretta a sottoporre ad esecuzione presso terzi crediti o cose del proprio debitore non agisce in nome e per conto del proprio debitore, ma iure proprio e nei limiti del proprio interesse; ne consegue che nel giudizio di cognizione che segue alla mancata o contestata dichiarazione del terzo, egli è tenuto a provare l'esistenza del credito del proprio debitore o l'appartenenza a questi della cosa pignorata, mentre il terzo pignorato, il quale eccepisca di avere soddisfatto le ragioni creditorie del debitore esecutato, dovrà provare non soltanto il fatto estintivo dedotto, ma anche l'anteriorità di esso al pignoramento, con i limiti di opponibilità, rispetto al creditore, della data delle scritture sottoscritte dal debitore (Cass., sez. 6-3, 21/03/2014, n. 6760). 2.3. Da siffatti criteri di ripartizione dell'onere della prova il giudice di appello non si è discostato, considerato che, in esito all'attività istruttoria espletata, ha ritenuto non raggiunta la prova, da parte dei creditori procedenti, del credito asseritamente vantato dalla loro debitrice, la [OSCURATO:PERSONA] a r.I., verso i soci terzi pignorati, ponendo in rilievo che la consulenza tecnica d'ufficio disposta nel corso del giudizio non ha consentito una ricostruzione certa dei rapporti tra soci e Cooperativa, «in assenza di dati contabili certi e univoci». In particolare, la Corte territoriale, aderendo alle risultanze della c.t.u., ha escluso, con accertamento di fatto non sindacabile in questa sede, che la documentazione contabile acquisita agli atti ed esaminata nel corso delle indagini peritali fosse idonea a supportare i dati rappresentati nei bilanci, con ciò avallando il percorso argomentativo della decisione di primo grado - richiamato nella nota in calce a pag. 9 della motivazione - la quale aveva spiegato che «al di là dei bilanci, delle note integrative e delle relazioni del collegio sindacale, nessun altro documento di natura contabile e fiscale (fatture, libro giornale, schede di mastro)» era stato prodotto in giudizio e che «l'ultimo bilancio della Cooperativa approvato» era quello relativo all'esercizio 2004: in tal modo confermando che il c.t.u. si era limitato ad una «ricostruzione ipotetica dei rapporti tra soci e cooperativa, non corroborata da dati contabili certi». 3. Le critiche che gli odierni ricorrenti muovono all'apprezzamento svolto dai giudici di merito non sono idonee a scalfirlo. 3.1. Infatti, alle poste di credito della Cooperativa verso i soci risultanti dal bilancio 2007, pacificamente mai approvato, non può essere attribuito valore di prova dei crediti della società verso i soci stessi. Soltanto con la delibera di approvazione dell'assemblea ordinaria di una società cooperativa, che è l'atto conclusivo del procedimento di formazione necessario affinché il documento di bilancio acquisisca efficacia verso l'esterno, diventando atto imputabile alla società, il bilancio acquisisce efficacia vincolante nei confronti di tutti i soggetti legati dal rapporto sociale e, quindi, efficacia di piena prova del credito che la società vanta nei confronti dei soci (Cass., sez. 1, 19/10/2006, n. 22475; Cass., sez. 1, 19/06/2013, n. 15394). Derivando l'efficacia probatoria del bilancio dalla sola delibera di approvazione, essa non può ovviamente desumersi da altri atti, quali la relazione del Collegio sindacale o i bilanci relativi agli esercizi precedenti. 3.2. Le argomentazioni difensive svolte dai terzi pignorati nella comparsa di costituzione in appello, con le quali è stato dedotto il difetto di prova dei debiti in bilancio «per assenza di documenti giustificativi», essendo volte a contestare i fatti posti dai creditori a fondamento della domanda, si atteggiano come «mere difese» e, come tali, non sono precluse in appello, giacché le sole eccezioni vietate in appello sono quelle in senso proprio, ovvero «non rilevabili d'ufficio», e non, indistintamente, tutte le difese, comunque svolte dalle parti per resistere alle pretese o alle eccezioni di controparte. E' di tutta evidenza che, nel caso di specie, i terzi pignorati, lungi dal dedurre un fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'avversa pretesa creditoria, ne hanno semplicemente dedotto l'infondatezza per mancanza di prova - attesa l'inidoneità ai fini probatori della documentazione acquisita ed esaminata dal c.t.u.: in tal modo proponendo una mera difesa, senz'altro ammissibile in appello, di cui il giudice del merito poteva tenere conto. 3.3. A ciò va aggiunto, come peraltro accertato dai giudici di appello, che anche in primo grado i terzi pignorati hanno contestato l'esistenza del debito verso la Cooperativa, dovendosi considerare che gli stessi non si sono limitati a fare riferimento, in comparsa di risposta, alla iscrizione in bilancio di somme a debito, ma hanno anche opposto il versamento di somme, a titolo di anticipazioni, in favore della stessa Cooperativa, richiamato nella nota integrativa al bilancio, e, comunque, l'esistenza di un credito verso la Cooperativa idoneo ad estinguere o quanto meno a ridurre gli effetti di un eventuale debito: la difesa svolta, che deve essere valutata nella sua integrità, integra negazione dell'esistenza del debito verso la Cooperativa. Il che esclude sia la violazione del precetto di cui all'art. 1988 cod. civ., sia del principio di non contestazione. 3.4. Inammissibile, d'altro canto, risulta la doglianza che investe le risultanze della c.t.u., con la quale si sostiene che l'ausiliario del giudice avrebbe dovuto chiedere alle parti «i documenti giustificativi contabili, non in atti», stante l'impossibilità degli stessi ricorrenti di acquisire detta documentazione. Con la recente sentenza n. 3086/2022 le Sezioni Unite, hanno affermato, in materia di consulenza tecnica d'ufficio, che «il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio». Nel caso di specie, come posto in rilievo dalla Corte d'appello, al consulente è stato demandato il compito di acquisire non solo i bilanci, ma tutta la documentazione contabile della Cooperativa, cosicché la censura formulata risulta inosservante del principio dell'autosufficienza di cui all'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., in difetto di specificazione ed indicazione degli ulteriori documenti eventualmente «non acquisiti» che avrebbero potuto consentire di attingere informazioni e dati contabili utili ai fini delle operazioni del consulente e, segnatamente, al fine dell'esatta ricostruzione dei rapporti di dare/avere tra la Cooperativa ed i soci terzi pignorati. La sentenza impugnata si sottrae, dunque, a tutti i vizi di violazione di legge denunciati. 4. Con il secondo motivo, censurando la sentenza impugnata per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., i ricorrenti assumono che la sentenza di primo grado e la sentenza d'appello hanno trascurato di valutare il fatto determinante della «chiesta prova dei convenuti in ordine ai vantati crediti in compensazione», che il c.t.u. aveva escluso. Il motivo è inammissibile. L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nel suo attuale testo, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nozione da intendersi come riferita a un preciso accadimento o ad una precisa circostanza in senso storico-naturalistico e non comprendente questioni o argomentazioni, dovendosi di conseguenza ritenere inammissibili le censure irritualmente formulate che estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (Cass., sez. 5, 08/10/2014, n. 21152; Cass., sez. 2, 14/06/2017, n. 14802). Non risulta perciò censurabile sotto il profilo dedotto la mancata valutazione «della dichiarata e chiesta prova dei convenuti in ordine ai vantati crediti in compensazione», oltretutto complessivamente e genericamente indicata. 5. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussisten