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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 ottobre 2023

Cassazione n. 44861/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. udito il difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] il quale insiste nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 II Tribunale della libertà di Palermo, con ordinanza in data 20 marzo 2023, respingeva l'istanza di riesame avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. dello stesso tribunale del 23-2-2023 che aveva applicato al predetto la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione ai delitti di tentata estorsione pluriaggravata ed alle ipotesi cessione di sostanza stupefacente di cui all'art. 73 comma [OSCURATO:PERSONA] 309/90 di cui ai capi nn. 13 e 17. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, Avv.to Mattei, deducendo con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: violazione dell'art. 606 lett. a) e b) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 274, 275 e 275 bis cod.proc.pen. posto che il tribunale non aveva spiegato per quali ragioni non ritenere adeguata la misura cautelare meno afflittiva degli arresti domiciliari con strumenti di controllo.

Al proposito si evidenziava il trasferimento dell'indagato presso altra realtà territoriale, e l'assenza di pericoli di inquinamento del materiale probatorio, l'avvenuta produzione di un contratto di locazione e di altro contratto di lavoro che dovevano fare ritenere illogica la motivazione dell'ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è proposto per motivi reiterativi e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Ed invero, quanto alla prima doglianza, va rilevato come il tribunale della libertà, con le specifiche osservazioni svolte a pagina 9 dell'impugnato provvedimento, ha sottolineato come nel caso in esame, a fronte della contestazione di un reato aggravato ex art. 416bis 1 cod.pen., ci si trovi in presenza di fattispecie di criminalità organizzata per le quali vige la presunzione pur relativa di pericolosità di cui all'art. 275 comma 3 cod.proc.pen.; ed a fronte di tale contestazione lo stesso tribunale svalorizzava l'apporto decisivo della documentazione fornita dalla difesa, sottolineando la negativa personalità del Cicero ricavata da precise intercettazioni di conversazioni dello stesso, e segnalando quanto alla possibile applicazione degli arresti domiciliari con strumenti di controllo che tale misura non poteva escludere la comunicazione con altri soggetti gravitanti negli stessi settori, anche provenienti da diverse realtà geografiche.

Risulta, pertanto, che la valutazione censurata è stata approfonditamente compiuta dal tribunale in sede di riesame attraverso il riferimento a plurimi aspetti del fatto tali da denotare il mancato superamento della presunzione.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp.att. cod.proc.pen.. semplificata Roma, 11 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA] E ST. io Pardo IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] IL 7.1 7 NOV.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. udito il difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] il quale insiste nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 II Tribunale della libertà di Palermo, con ordinanza in data 20 marzo 2023, respingeva l'istanza di riesame avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. dello stesso tribunale del 23-2-2023 che aveva applicato al predetto la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione ai delitti di tentata estorsione pluriaggravata ed alle ipotesi cessione di sostanza stupefacente di cui all'art. 73 comma [OSCURATO:PERSONA] 309/90 di cui ai capi nn. 13 e 17. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, Avv.to Mattei, deducendo con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: violazione dell'art. 606 lett. a) e b) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 274, 275 e 275 bis cod.proc.pen. posto che il tribunale non aveva spiegato per quali ragioni non ritenere adeguata la misura cautelare meno afflittiva degli arresti domiciliari con strumenti di controllo. Al proposito si evidenziava il trasferimento dell'indagato presso altra realtà territoriale, e l'assenza di pericoli di inquinamento del materiale probatorio, l'avvenuta produzione di un contratto di locazione e di altro contratto di lavoro che dovevano fare ritenere illogica la motivazione dell'ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è proposto per motivi reiterativi e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, quanto alla prima doglianza, va rilevato come il tribunale della libertà, con le specifiche osservazioni svolte a pagina 9 dell'impugnato provvedimento, ha sottolineato come nel caso in esame, a fronte della contestazione di un reato aggravato ex art. 416bis 1 cod.pen., ci si trovi in presenza di fattispecie di criminalità organizzata per le quali vige la presunzione pur relativa di pericolosità di cui all'art. 275 comma 3 cod.proc.pen.; ed a fronte di tale contestazione lo stesso tribunale svalorizzava l'apporto decisivo della documentazione fornita dalla difesa, sottolineando la negativa personalità del Cicero ricavata da precise intercettazioni di conversazioni dello stesso, e segnalando quanto alla possibile applicazione degli arresti domiciliari con strumenti di controllo che tale misura non poteva escludere la comunicazione con altri soggetti gravitanti negli stessi settori, anche provenienti da diverse realtà geografiche. Risulta, pertanto, che la valutazione censurata è stata approfonditamente compiuta dal tribunale in sede di riesame attraverso il riferimento a plurimi aspetti del fatto tali da denotare il mancato superamento della presunzione. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp.att. cod.proc.pen.. semplificata Roma, 11 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA] E ST. io Pardo IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] IL 7.1 7 NOV.
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