CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 giugno 2023
Cassazione n. 47380/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. lette le conclusioni del difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Palermo ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere adottata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo in data 22 aprile 2023, confermando l'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha ritenuto il Pizzinga gravemente indiziato della partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti contestato al capo a) dell'imputazione cautelare e di una cessione di dieci kilogrannmi e, di seguito, di tre kilogrammi di cocaina, poste in essere tra la Calabria e Catania in data 21 settembre :2020 (capo d), fatti aggravati dalla recidiva. In particolare, secondo l'ordinanza cautelare, il Pizzinga sarebbe stato organico a tale associazione e, operando quale corriere della sostanza stupefacente e del danaro per conto del sodalizio, si sarebbe avvalso di elaborati sistemi di occultamento meccanici, quali doppifondi, installati all'interno delle autovetture utilizzate per il trasporto della cocaina. 2. [OSCURATO:PERSONA], difensore del Pizzinga, ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento, deducendo due motivi. 2.1. Con il primo motivo il difensore censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza della partecipazione del ricorrente all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti contestata al capo a) dell'imputazione cautelare. Deduce il difensore che la motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe manifestamente illogica nella parte in cui desume il profilo partecipativo del ricorrente da un singolo reato, la cessione di cocaina posta in essere in data 21 settembre 2020. La singola ipotesi di cessione di sostanza stupefacente contestata al capo d) non sarebbe sufficiente, infatti, a dimostrare il carattere stabile e duraturo dell'apporto del ricorrente al sodalizio criminoso e la sussistenza dell'affectio societatis. Prima della partenza per il comune di Bianco, del resto, non vi sarebbe evidenza indiziaria che il Pizzinga abbia ricevuto sostanza stupefacente da terzi soggetti e che vi siano stati contatti dello stesso con la componente calabrese del sodalizio criminale. Sarebbe, dunque, del tutto congetturale ritenere che il Pizzinga abbia svolto l'attività di corriere per conto del gruppo calabrese e non sarebbe possibile ritenere dimostrato dai rumori che sono stati avvertiti dalla polizia giudiziaria operante la presenza di un doppio fondo sull'automobile Audi Q5 in uso al Pizzinga e il prelievo della stupefacente dallo stesso ad opera del ricorrente. Il mancato controllo sull'autovettura in uso al Pizzinga, sia nella fase antecedente, che in quella successiva della cessione, renderebbe, dunque, assolutamente opinabile la presenza di un doppio vano sull'autovettura. Non vi sarebbero peraltro riscontri investigativi dei contatti tra il Pizzinga e altri soggetti appartenenti al sodalizio criminoso. 2.2. Con il secondo motivo il difensore censura la violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e l'illogicità della motivazione in ordine all'attualità delle esigenze cautelari, all'adeguatezza e alla proporzionalità della misura cautelare ritenuta idonea a soddisfarle. Ad avviso del ricorrente, la motivazione del Tribunale del riesame sarebbe carente nella parte in cui ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari, in quanto nel recente passato non vi sarebbero altri episodi criminosi che in qualche modo abbiano visto coinvolto direttamente il Pizzinga e non sarebbe al stato dimostrato alcun contatto del medesimo con realtà criminali. Il ricorrente, peraltro, percepirebbe esclusivamente lo stipendio di dipendente dell'Asp di [OSCURATO:PERSONA] e non sarebbe titolare di immobili, in quanto risiede presso un alloggio di edilizia residenziale pubblica. Manifestamente illogica sarebbe, peraltro, la motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alla ritenuta inidoneità di misure cautellari meno afflittive, quale quella degli arresti domiciliari con il presidio del braccialetto elettronico. 3. Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, e per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2023 dall'art. 94, comma 2, del d.lgs. 10/10/2022, n. 150. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 20 ottobre 2023, il Procuratore generale nella persona di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. In data 2 novembre 2023 il difensore ha depositato una memoria di replica, con la quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi proposti sono diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondati. 2. Con il primo motivo il difensore censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza della partecipazione del ricorrente all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti contestata al capo a) dell'imputazione cautelare. 3. Il motivo è inammissibile. Il difensore, infatti, censurando la mancata valutazione di elementi probatori asseritamente pretermessi dal Tribunale, sollecita la Corte di legittimità ad un rinnovato esame di merito degli elementi indiziari posti a fondamento della misura cautelare, che consenta di. pervenire ad una loro 'lettura alternativa. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, tuttavia, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). La violazione di legge denunciata è, peraltro, insussistente. La giurisprudenza di legittimità costantemente afferma che, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, lo svolgimento dell'attività di "corriere" per conto del sodalizio non costituisce, in sé ed automaticamente, prova della partecipazione al reato associativo, qualora non venga dimostrato che il soggetto agente, consapevole dell'esistenza di un sodalizio volto alla commissione di una serie indefinita di reati nel settore degli stupefacenti, aderisca volontariamente a tale programma ed assicuri la sua stabile disponibilità ad attuarlo (Sez. 4, n. 18776 del 30/09/2016 (dep. 2017), Boc:cuni, Rv. 269881 — 01; Sez. 6, n. 5150 del 16/01/2014, Nosa, Rv. 258570 - 01). Il Tribunale del riesame di Palermo ha fatto buon governo di tali consolidati principi, in quanto ha accuratamente analizzato le intercettazioni ambientali eseguite sull'autovettura dell'indagato, riscontrate tanto dalla localizzazione delle celle agganciate dall'utenza mobile in uso allo stesso, quanto dal tracciamento GPS della stessa autovettura, e ha ritenuto dimostrato, nei limiti delibatori propri della cognizione cautelare, sia la ingente quantità e la specifica qualità della sostanza stupefacente trasportata, sia il carattere continuativo dell'attività di corriere svolta dal Pizzinga per conto del sodalizio. Ulteriori e convergenti indicatori fattuali della piena e stabile organicità del Pizzinga al sodalizio criminale, quale corriere ed intermediario nei rapporti con la componente palermitana capeggiata dai Fascella, sono stati ricavati dai frequenti rapporti registrati con altri componenti, calabresi e palermitani, dell'associazione, e, segnatamente, con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale del riesame ha, dunque, ritenuto comprovato, nei limiti delibatori propri della cognizione cautelare, la partecipazione del ricorrente all'associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico sulla base di una motivazione immune da censure, in quanto non manifestamente illogica. 4. Con il secondo motivo il difensore censura la violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e l'illogicità della motivazione in ordine all'attualità delle esigenze cautelari, all'adeguatezza e alla proporzionalità della misura cautelare ritenuta idonea a soddisfarle. 5. Il motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale del riesame ha ritenuto, non illogicamente, sussistenti le esigenze cautelari sulla base del breve tempo trascorso dalla commissione dei fatti, delle caratteristiche dell'associazione dedita al traffico su larga scala di cocaina, e del variegato contributo, esecutivo e logistico-inforrnativo, stabilmente fornito dall'indagato quale corriere e intermediario nei rapporti con la componente palermitana del sodalizio criminale. Il Tribunale del riesame ha motivato congruamente anche in relazione all'adeguatezza esclusiva della custodia cautelare in carcere, sulla base dell'esigenza di recidere qualsivoglia potenziale collegamento del Pizzinga con ambienti, calabresi, palermitani e catanesi, dediti al traffico all'ingrosso di sostanza stupefacente del tipo cocaina, e della alta probabilità che, anche dal proprio domicilio, l'indagato possa continuare a prestarsi, a distanza ovvero per interposta persona, alla commissione di ulteriori iniziative illecite nel settore del traffico di sostanze stupefacenti. 6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Non essendovi ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», in virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancell