CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 48346/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA Sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA] n. a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di Cassazione in data 1/2/2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Sost. Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la revoca della sentenza e per l'accoglimento del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Auria, che ha illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 8720/23 la Sesta Sezione della Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Auria avverso la pronunzia resa in data 7/12/2021 dalla Corte di Appello di Napoli, che aveva confermato la responsabilità dell'imputato dichiarata dal Tribunale di Benevento per il delitto di cui all'art. 74 D.P.R. 309/0.2. Ha proposto ricorso straordinario per Cassazione il difensore del condannato,Avv. [OSCURATO:PERSONA]Auria, deducendo: 2.1 errore di fatto rilevante ex art. 625 bis cod.proc.pen. in relazione alla declaratoria d'inammissibilità del motivo di ricorso relativo all'estraneità del D'Auria alle conversazioni intercettate di cui ai progressivi 953 e 1470 in quanto ritenuto non dedotto con l'atto d'appello sebbene si trattasse di motivo sopravvenuto non deducibile in sede di gravame. Il difensore, premesso che il Tribunale di Benevento aveva escluso dalla piattaforma probatoria a carico del D'Auria le conversazioni 953 e 1470 del 17/2/2014 poiché il perito trascrittore aveva negato la presenza del condannato tra i conversanti, segnala che la Corte d'appello richiamava il contenuto delle due conversazioni, ritenendole espressione dello stabile vincolo associativo con il gruppo del Fallarino. Con il ricorso per Cassazione il ricorrente deduceva il travisamento della prova, prospettandone la decisività ai fini della valutazione circa la fondatezza del gravame, censura che la Corte di legittimità stimava inammissibile in quanto non previamente devoluta in appello. La sentenza impugnata in via straordinaria è, dunque, incorsa in errore di fatto, non essendosi il collegio avveduto che la doglianza difensiva non poteva essere previamente devoluta in appello, non avendo il primo giudice utilizzato le conversazioni in discorso a fini probatori nei confronti del D'Auria; 2.2 errore di fatto rilevante ex art. 625 bis cod.proc.pen. con riguardo alla motivazione che ha ritenuto rilevante i contatti intercorsi tra il condannato e [OSCURATO:PERSONA], definito esponente del sodalizio, sebbene, come documentato in atti, il medesimo fosse stato assolto dall'addebito associativo all'esito del giudizio abbreviato concernente l'incolpazione sub A). Il difensore sostiene che la Corte di legittimità ha escluso la denunziata illogicità motivazionale richiamando i rapporti con il Pugliese e il Fallarino fra giugno e settembre 2014 quali elementi comprovanti il collaudato vincolo associativo (pagg. 11/12). La valutazione di congruità giustificativa formulata dalla sentenza impugnata è inficiata da errore di fatto in quanto non ha rilevato che le conversazioni intercettate tra il D'Auria e il Pugliese, al pari di quelle intercorse con [OSCURATO:PERSONA], concernevano due soggetti assolti dal reato associativo e in quanto tali non definibili membri del sodalizio, come qualificati dalla Corte di Legittimità. Secondo il difensore gli errori percettivi denunziati hanno inciso in maniera decisiva sull'iter motivazionale della sentenza impugnata e hanno influenzato il processo formativo del giudizio, conducendo a un risultato diverso da quello cui la Corte sarebbe pervenuta in assenza dell'errore.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è fondato. La censura difensiva in ordine al travisamento delle conversazioni 953 e 1740 del 17/2/2014 non poteva essere dedotta in appello, come erroneamente ritenuto dalla Corte di Cassazione, trattandosi di conversazioni di cui il primo giudice non aveva tenuto conto nella valutazione del quadro probatorio a carico dell'imputato. Infatti, il Tribunale di Benevento (pag. 5) precisava che le due telefonate in questione "non sono state valutate" a carico del D'Auria, avendo il perito trascrittore escluso che il condannato figurasse tra i conversanti. La Corte d'Appello, al contrario, le ha richiamate per esteso, pagg. 28/29/30, chiosando che le stesse attestano la stabilità del vincolo tra il D'Auria e gli altri sodali "non solo il Fallarino ma anche il Pugliese", coimputato assolto in abbreviato. 2. Si è, dunque, in presenza di un errore percettivo consistente nella mancata rilevazione, per mera svista, che la censura formulata dalla difesa in sede di legittimità in ordine alle due conversazioni ritenute indizianti non poteva essere devoluta in appello dal D'Auria per assoluta carenza di interesse, trattandosi di prova non valutata a suo carico dal primo giudice. 3. Quanto al secondo motivo non può ritenersi che l'inesattezza relativa alla qualificazione di Pugliese e Ventura quali sodali integri un errore percettivo rilevante ai fini della decisione impugnata. Infatti, alla luce della contestazione e tenuto conto della costante giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti la condotta del soggetto acquirente di droga che, in presenza di un vincolo durevole che lo accomuni con il fornitore, riceve in via continuativa la droga da immettere nel mercato del consumo secondo regole predeterminate relative alle modalità di fornitura e di pagamento della sostanza stupefacente (Sez. 6, n. 564 del 29/10/2015, dep. 2016, Rv. 265763 - 01 ; Sez. 5, n. 51400 del 26/11/2013, Rv. 257991 - 01), l'erronea attribuzione della qualità di partecipi al sodalizio a soggetti in contatto con il condannato non è circostanza suscettibile di incidere in senso determinante sulla decisione impugnata (nel senso della rilevanza del solo errore decisivo, tra tante, Sez. 4, n. 6770 del 17/1/2008, Rv. 239037-01; Sez. 2, n. 41782 del 30/9/2015, Rv. 265248 - 01). Peraltro, a detto riguardo non è ultroneo rilevare che già la Corte d'Appello (pag. 30) aveva argomentato circa l'ininfluenza dell'assoluzione dall'addebito associativo di [OSCURATO:PERSONA], segnalando che i gestori dell'attività di spaccio cui il D'Auria era legato dovevano identificarsi in Fallarino e Iele. 4. A tanto consegue che, in accoglimento del primo motivo, deve disporsi la revoca della sentenza di questa Corte n. 8720/23 del giorno 1/2/2023, depositata il 28/2/23. Per l'effetto, considerata la fondatezza della censura in punto di utilizzo di materiali probatori di cui è stata processualmente esclusa la riferibilità al condannato e la necessità di verifica della autonoma capacità dimostrativa delle residue fonti rispetto all'addebito associativo, deve disporsi l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello di Napoli resa in data 7/12/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Auria con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della stessa Corte. La revoca della sentenza comporta la caducazione del titolo esecutivo di talché deve essere ordinata l'immediata rimessione in libertà del condannato, se non ristretto per altro titolo (in tal senso, in tema di rescissione del giudicato,Sez. F, n. 35981 del 25/08/2015, Rv. 264548 - 01; in materia di restituzione nel termine per l'impugnazione, Sez. 1, n. 2476 del 17/12/2008, dep. 2009, Rv. 242815-01; n. 37329 del 08/07/2015, Rv. 265018 - 01). P.Q.M. Revoca la sentenza di questa Corte n. 8720 del 2023, emessa in data 1/2/2023 nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA]. Annulla la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli, n.9945 in data 7/12/2021, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli. Ordina l'immediata rimessione in libertà di D'[OSCURATO:PERSONA] se non detenuto per altra causa. Così deciso in Roma