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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 37811/2022

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dividuale denominata “[OSCURATO:PERSONA] della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]”, rappr. e dif. dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:EMAIL] , elettivamente domiciliata presso lo studio dell’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 3, come da procura conferita su foglio separatounito al ricorso; -ricorrente- RG 20640/2020 -g.est. m.ferro Pag. 2 di 9 Contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], in persona del cur.fall. p.t., rappr. e dif. dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elett. dom. presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come da procura alle liti unita all’atto; -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] -intimati- per la cassazione del la sentenza della corte d’appello di Messina n. 284/2020 del 23.03.2020, pubblicata il 30.06.2020, in R.G. 146/2019; lette le memorie delle parti; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 1° dicembre2022 dal relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza della corte d’appello di Messina n. 284/2020 del 23.03.2020, pubblicata il 30.06.2020, in R.G. 146/2019, che ha rigettato il reclamo proposto ai sensi dell’art. 18 l.f. avverso il decreto di inammissibilità del ricorso per concordato preventivocon riserva e coeva sentenza dichiarativa di fallimento come resa da Trib.

Messina 8.2.2019, n. 7/2019 su istanza di due creditori (oggi intimati); 2.la corte ha premesso che: a) la debitrice, dopo aver presentato una prima domanda di concordato preventivo con riserva,in pendenza di istanze di fallimento, vi ha rinunciato per le intervenute desistenze dei creditori; b) in pendenza di altre due istanze di fallimento , ha RG 20640/2020 -g.est. m.ferro Pag. 3 di 9 proposto domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti; c) in sede di omologazione di tale accordo ha indicato [OSCURATO:PERSONA] come aderente adesso, circostanza che A llian z ha smentito , precisando anzi di aver concesso alla debitrice ed in passato una mera dilazione dei pagamenti, no n rispettata ; d) richiesta dal giudice di dimostrare l'adempimento degli incombenti di cui all'art 182 bis l.f., la reclamante rinunciava anche a questa domanda e avanza va nuova istanza di concordato preventivo con riserva; e) nel ricorso,circostanze fondamentali venivano esposte in modo confuso e fuorviante, tra cui aver dato atto di parziali pagamenti e avviato la procedura di vendita del 50% della farmacia per poi riconoscere che invece c’erano trattative per il subentro di un terzo, addirittura un anteriore preliminare di vendita della stessa farmacia e però qualificando l’atto quale proposta irrevocabile d'acquisto, nonché, infine e nell'accordo di ristrutturazione dei debiti, un accordo con il fratello per importi considerevoli (600.000 €)senza indicazione dei documenti giustificativi, assenti anche per altri accordi; f) da tutti questi comportamenti il tribunale aveva desunto un abuso dello strumento processuale, così dichiarando inammissibile il concordato con riserva, a giustificazione del diniego del termine; g) con il reclamo ex art. 18 l.f. la debitrice negava l ’abuso , atteso che aveva rinunciato alla procedura di ristrutturazione in esito ai profili di inammissibilità di essa prospettati dal tribunale e per i quali era stata fissata udienza e agli eventi successivi,cioè la stipula di un preliminare di vendita con la creditrice [OSCURATO:PERSONA] con diretto pagamento del prezzo ai creditori; h ) la seconda contestazione verteva sulla violazione del contraddittorio sull’istanza della creditrice P ettinato , nonché l'affermazione di sussistenza dello stato di insolvenza; 3.la corte d’appello ha ritenuto: a) sussistente l'abuso del concordato, stante la condotta dilatoria della debitrice, non altrimenti motivata dalle argomentazioni , “ sottodimensionate ” rispetto alla articolata ricostruzione del tribunale; b) pienamente rispettato il RG 20640/2020 -g.est. m.ferro Pag. 4 di 9 contraddittorio anche sull’istanza di [OSCURATO:PERSONA], sulla quale all’udienza la debitrice si era comunque espressa, con il richiamoa circostanze su cui la difesa aveva preso posizione (ad un’udienza precedente) e tenuto conto che era già in trattazione il ricorso di altro creditore, così non giovando la finale richiesta di un termine di differimento della istruttoria; c) sussistente altresì l ' insolvenza impropriamente contestata dalla La M alfa rispetto alle considerazioni del tribunale , allargate anche a creditori ulteriori rispetto alla [OSCURATO:PERSONA]; 4.il ricorso è su quattro motivi; c on il primo , si deduce la nullità della sentenza per omessao carente motivazione, in violazione dell’art. 132 comma quarto c.p.c., in relazione agli artt. 5 e 18 l.f., in quantola trattazione del principale motivo di reclamo, l'abuso del diritto processuale, è sviluppata in forma riassuntiva ris petto alla decisione del tribunale, replicando le medesime considerazioni circa la violazione del diritto di difesae la valutazione dello stato di insolvenza ; 5.con il secondo motivo, si lamenta la violazione de gli art t . 15 e 161 l.f., da cui sarebbe deriva ta una lesione del diritto di difesa, in relazione alla mancata concessione di un termine sull' istanza di [OSCURATO:PERSONA], ritenuta legittima dalla corte d’appello, mediante l’applicazione del principio di conservazione degli atti per avvenuto raggiungimento dello scopo,di cui all’art. 156 c.p.c.; 6.con il terzo motivo, si deduce la violazione dell’art. 161, commi sesto e seguenti, l.f., avendo la corte d’appello considerato sussistente l’abuso del processo in modo aprioristico, non considerando che, per un verso,l'istanza di concordato con riserva è inidonea ad integrare in sé un abuso, perché non comporta alcuna valutazione in ordine all'ammissibilità della domanda e si sostanzia nella richiesta di concessione di un terminecui il tribunale non può sottrarsi, pre vedendo la norma che all'istanza segua detta concessione; per altro verso , la sussistenza dell'abuso processuale presuppone necessariamente la conoscenza delle condizioni offerte dal debitore e delle modalità di RG 20640/2020 -g.est. m.ferro Pag. 5 di 9 realizzazione dell'accordo,elementi che ancora mancano nell’istanza di concordato preventivo con riserva; 7.con il quarto motivo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 5, 160 e 161 l.f., in quanto la dichiarata inammissibilità dell'istanza di concordato con ri serva non ha consentito all'imprenditrice di dimostrare che l'azienda stava certamente attraversando un mero momento di crisi,non configurabile però come “irreversibile insolvenza”e dunque suscettibile di composizione proprio attraverso l'istituto avanzato; 8.Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che:

1. i l primo motivo è inammissibile ; per giurisprudenza ormai consolidata, una motivazione solo apparente, nella quale si riversa la censura recata trasversalmente dal ricorrente ai punti qualificanti di merito della sentenza impugnata, involge una nullità quando « benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (così Cass. s.u. 22232/2016); a sua volta, il perimetro dei vizi denunciabili avanti al giudice di legittimità èstato identificato con chiarezza da Cass. s.u. 8053/2014 per la quale «la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" RG 20640/2020 -g.est. m.ferro Pag. 6 di 9 del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione»;

2. i n tale grave e complesso vizio non incorre all’ eviden za la sentenza in esame, che , nella fattispecie , dà conto – anche con menzione adesiva alla motivazione del primo giudice ed alla sua istruttoria -della inammissibilità del concordato preventivo con riserva, del rispetto del contraddittorio nel procedimento e della sussistenza dello stato d’insolvenza; dunque, nessuno spazio residua per un sindacato di legittimità sul punto, peraltro sollecitato con richiamo a paradigmi alternativi tanto asseritamente elusi quanto genericamente invocati; 3.il secondo motivo è parimenti inammissibile, in quanto la ricorrente si limita apoditticamente a d affermare l’inapplicabilità alla fattispecie (mancata concessione dei termini a difesa) del principio di conservazione degli atti per il raggiungimento dello scopo, posto dall’art. 156 c.p.c, perché il precedente citato dalla corte d’appello “mal si attaglia ai fatti in contestazione”;tuttavia, il motivo non si confronta con la autonoma ed assorbente ratio decidendi della pronuncia, imperniata sulla possibilità comunque data alla debitrice di difendersi sulla propria fallibilità, quale questione già sottoposta al tribunale per via di altra istanza regolarmente giuntale (avendo pertanto il pieno onere di seguire l’ulteriore sviluppodella procedura: Cass. 3189/2021, RG 20640/2020 -g.est. m.ferro Pag. 7 di 9 24968/2013) e comunque con l’opportunità di completare ogni propria opposizione all’udienza, in cui ne aveva preso cognizione; 4.d’altronde, questa Corte ha più volte affermato che ogni scostamento nel contraddittorio prefallimentare in punto di termini procedurali «non determina - ai sensi dell'art. 156 c.p.c., per il generale principio di raggiungimento dello scopo dell'atto - la nullità del decreto di convocazione se, il debitore, pur eccependo la nullità della notifica, abbia attivamente partecipato all'udienza, rendendo dichiarazioni in merito alle istanze di fallimento, senza formulare, in tale sede, rilievi o riserve in ordine alla ristrettezza del termine concessogli, né fornendo specifiche indicazioni del pregiudizio eventualmente determinatosi, sul piano probatorio, in ragione del minor tempo disponibile» (Cass.14814/2016); nella specie, anche in questa sede, il ricorrentesi è limitato ad invocare la mera ristrettezza del termine, senza dedurre altri impedimenti effettivamente occorsi alla sua difesa, né richiamando la rituale deduzione degli stessi già avanti al giudice di merito, così peccando la censura al contempo di specificità e decisività; 5.va infine aggiunto che appare consolidato, presso questa Corte, altresì il principio del non automatismo della concessione del termine rispetto alla domanda di concordato preventivo con riserva, nel senso che il tribunale conserva, anche e già in quella fase , la piena prerogativa, nel rispetto del contraddittorio e dunque con la contestazione delle relative ragioni, di doverosamente valorizzare pregiudiziali aspetti di inammissibilità (Cass. 7117/2020, 33594/2021, 17164/2022); 6.il terzo motivo è inammissibile operando in tema il principio per cui « un abuso del processo, che ricorre quando si violino i canoni generali di correttezza e buona fede ed i principi di lealtà processuale e del giusto processo.... i mplica una verifica dell'intento del debitore RG 20640/2020 -g.est. m.ferro Pag. 8 di 9 di piegare l'istituto concordatario al perseguimento di finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordinamento lo ha predisposto, il predetto apprezzamento si traduce in un'indagine di fatto riservata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione, nei limiti in cui tale vizio è deducibile come motivo diricorso per cassazione » (Cass.3836/2017 , 5677/2017, 25210/2018, 30539/2018, 8982/2021, sulla scia di Cass. s.u. 9935/2015); 7.il quarto motivo è inammissibile già per difetto di specificità , limitandosi la parte ad un richiamo ipotetico di miglior difesa ove ne fosse stata fruitrice secondo il denunciato vizio procedurale, ma evitando essa di confrontarsi con la ratio decidendi espressa dalla corte; opera inoltre e come anticipato all’altezza del primo motivo, il limite segnato – al di là della rubricazione del la doglianza – da Cass. s.u. 8053/2014 in punto di motivazione; infine, il vizio non supera il consolidato indirizzo per cui «lo stato di insolvenza delle società che non siano in liquidazione va desunto dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività»secondo un giudizio insindacabile nella sede della legittimità(Cass. 7087/2022, 29913/2018); il ricorso è dunque inammissibile, ad esso conseguendo, oltre alla condanna alle spese regolata secondo il principio di soccombenza e liquidazione come meglio in dispositivo, la dichiarazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020); P.Q.M.

RG 20640/2020 -g.est. m.ferro Pag. 9 di 9 la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, liquidate in euro 7.000, oltre a 200 euro per esborsi, nonché accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02, come modificato dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del co. 1-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dividuale denominata “[OSCURATO:PERSONA] della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]”, rappr. e dif. dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:EMAIL] , elettivamente domiciliata presso lo studio dell’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 3, come da procura conferita su foglio separatounito al ricorso; -ricorrente- RG 20640/2020 -g.est. m.ferro Pag. 2 di 9 Contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], in persona del cur.fall. p.t., rappr. e dif. dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elett. dom. presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come da procura alle liti unita all’atto; -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] -intimati- per la cassazione del la sentenza della corte d’appello di Messina n. 284/2020 del 23.03.2020, pubblicata il 30.06.2020, in R.G. 146/2019; lette le memorie delle parti; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 1° dicembre2022 dal relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza della corte d’appello di Messina n. 284/2020 del 23.03.2020, pubblicata il 30.06.2020, in R.G. 146/2019, che ha rigettato il reclamo proposto ai sensi dell’art. 18 l.f. avverso il decreto di inammissibilità del ricorso per concordato preventivocon riserva e coeva sentenza dichiarativa di fallimento come resa da Trib. Messina 8.2.2019, n. 7/2019 su istanza di due creditori (oggi intimati); 2.la corte ha premesso che: a) la debitrice, dopo aver presentato una prima domanda di concordato preventivo con riserva,in pendenza di istanze di fallimento, vi ha rinunciato per le intervenute desistenze dei creditori; b) in pendenza di altre due istanze di fallimento , ha RG 20640/2020 -g.est. m.ferro Pag. 3 di 9 proposto domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti; c) in sede di omologazione di tale accordo ha indicato [OSCURATO:PERSONA] come aderente adesso, circostanza che A llian z ha smentito , precisando anzi di aver concesso alla debitrice ed in passato una mera dilazione dei pagamenti, no n rispettata ; d) richiesta dal giudice di dimostrare l'adempimento degli incombenti di cui all'art 182 bis l.f., la reclamante rinunciava anche a questa domanda e avanza va nuova istanza di concordato preventivo con riserva; e) nel ricorso,circostanze fondamentali venivano esposte in modo confuso e fuorviante, tra cui aver dato atto di parziali pagamenti e avviato la procedura di vendita del 50% della farmacia per poi riconoscere che invece c’erano trattative per il subentro di un terzo, addirittura un anteriore preliminare di vendita della stessa farmacia e però qualificando l’atto quale proposta irrevocabile d'acquisto, nonché, infine e nell'accordo di ristrutturazione dei debiti, un accordo con il fratello per importi considerevoli (600.000 €)senza indicazione dei documenti giustificativi, assenti anche per altri accordi; f) da tutti questi comportamenti il tribunale aveva desunto un abuso dello strumento processuale, così dichiarando inammissibile il concordato con riserva, a giustificazione del diniego del termine; g) con il reclamo ex art. 18 l.f. la debitrice negava l ’abuso , atteso che aveva rinunciato alla procedura di ristrutturazione in esito ai profili di inammissibilità di essa prospettati dal tribunale e per i quali era stata fissata udienza e agli eventi successivi,cioè la stipula di un preliminare di vendita con la creditrice [OSCURATO:PERSONA] con diretto pagamento del prezzo ai creditori; h ) la seconda contestazione verteva sulla violazione del contraddittorio sull’istanza della creditrice P ettinato , nonché l'affermazione di sussistenza dello stato di insolvenza; 3.la corte d’appello ha ritenuto: a) sussistente l'abuso del concordato, stante la condotta dilatoria della debitrice, non altrimenti motivata dalle argomentazioni , “ sottodimensionate ” rispetto alla articolata ricostruzione del tribunale; b) pienamente rispettato il RG 20640/2020 -g.est. m.ferro Pag. 4 di 9 contraddittorio anche sull’istanza di [OSCURATO:PERSONA], sulla quale all’udienza la debitrice si era comunque espressa, con il richiamoa circostanze su cui la difesa aveva preso posizione (ad un’udienza precedente) e tenuto conto che era già in trattazione il ricorso di altro creditore, così non giovando la finale richiesta di un termine di differimento della istruttoria; c) sussistente altresì l ' insolvenza impropriamente contestata dalla La M alfa rispetto alle considerazioni del tribunale , allargate anche a creditori ulteriori rispetto alla [OSCURATO:PERSONA]; 4.il ricorso è su quattro motivi; c on il primo , si deduce la nullità della sentenza per omessao carente motivazione, in violazione dell’art. 132 comma quarto c.p.c., in relazione agli artt. 5 e 18 l.f., in quantola trattazione del principale motivo di reclamo, l'abuso del diritto processuale, è sviluppata in forma riassuntiva ris petto alla decisione del tribunale, replicando le medesime considerazioni circa la violazione del diritto di difesae la valutazione dello stato di insolvenza ; 5.con il secondo motivo, si lamenta la violazione de gli art t . 15 e 161 l.f., da cui sarebbe deriva ta una lesione del diritto di difesa, in relazione alla mancata concessione di un termine sull' istanza di [OSCURATO:PERSONA], ritenuta legittima dalla corte d’appello, mediante l’applicazione del principio di conservazione degli atti per avvenuto raggiungimento dello scopo,di cui all’art. 156 c.p.c.; 6.con il terzo motivo, si deduce la violazione dell’art. 161, commi sesto e seguenti, l.f., avendo la corte d’appello considerato sussistente l’abuso del processo in modo aprioristico, non considerando che, per un verso,l'istanza di concordato con riserva è inidonea ad integrare in sé un abuso, perché non comporta alcuna valutazione in ordine all'ammissibilità della domanda e si sostanzia nella richiesta di concessione di un terminecui il tribunale non può sottrarsi, pre vedendo la norma che all'istanza segua detta concessione; per altro verso , la sussistenza dell'abuso processuale presuppone necessariamente la conoscenza delle condizioni offerte dal debitore e delle modalità di RG 20640/2020 -g.est. m.ferro Pag. 5 di 9 realizzazione dell'accordo,elementi che ancora mancano nell’istanza di concordato preventivo con riserva; 7.con il quarto motivo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 5, 160 e 161 l.f., in quanto la dichiarata inammissibilità dell'istanza di concordato con ri serva non ha consentito all'imprenditrice di dimostrare che l'azienda stava certamente attraversando un mero momento di crisi,non configurabile però come “irreversibile insolvenza”e dunque suscettibile di composizione proprio attraverso l'istituto avanzato; 8.Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: 1. i l primo motivo è inammissibile ; per giurisprudenza ormai consolidata, una motivazione solo apparente, nella quale si riversa la censura recata trasversalmente dal ricorrente ai punti qualificanti di merito della sentenza impugnata, involge una nullità quando « benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (così Cass. s.u. 22232/2016); a sua volta, il perimetro dei vizi denunciabili avanti al giudice di legittimità èstato identificato con chiarezza da Cass. s.u. 8053/2014 per la quale «la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" RG 20640/2020 -g.est. m.ferro Pag. 6 di 9 del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione»; 2. i n tale grave e complesso vizio non incorre all’ eviden za la sentenza in esame, che , nella fattispecie , dà conto – anche con menzione adesiva alla motivazione del primo giudice ed alla sua istruttoria -della inammissibilità del concordato preventivo con riserva, del rispetto del contraddittorio nel procedimento e della sussistenza dello stato d’insolvenza; dunque, nessuno spazio residua per un sindacato di legittimità sul punto, peraltro sollecitato con richiamo a paradigmi alternativi tanto asseritamente elusi quanto genericamente invocati; 3.il secondo motivo è parimenti inammissibile, in quanto la ricorrente si limita apoditticamente a d affermare l’inapplicabilità alla fattispecie (mancata concessione dei termini a difesa) del principio di conservazione degli atti per il raggiungimento dello scopo, posto dall’art. 156 c.p.c, perché il precedente citato dalla corte d’appello “mal si attaglia ai fatti in contestazione”;tuttavia, il motivo non si confronta con la autonoma ed assorbente ratio decidendi della pronuncia, imperniata sulla possibilità comunque data alla debitrice di difendersi sulla propria fallibilità, quale questione già sottoposta al tribunale per via di altra istanza regolarmente giuntale (avendo pertanto il pieno onere di seguire l’ulteriore sviluppodella procedura: Cass. 3189/2021, RG 20640/2020 -g.est. m.ferro Pag. 7 di 9 24968/2013) e comunque con l’opportunità di completare ogni propria opposizione all’udienza, in cui ne aveva preso cognizione; 4.d’altronde, questa Corte ha più volte affermato che ogni scostamento nel contraddittorio prefallimentare in punto di termini procedurali «non determina - ai sensi dell'art. 156 c.p.c., per il generale principio di raggiungimento dello scopo dell'atto - la nullità del decreto di convocazione se, il debitore, pur eccependo la nullità della notifica, abbia attivamente partecipato all'udienza, rendendo dichiarazioni in merito alle istanze di fallimento, senza formulare, in tale sede, rilievi o riserve in ordine alla ristrettezza del termine concessogli, né fornendo specifiche indicazioni del pregiudizio eventualmente determinatosi, sul piano probatorio, in ragione del minor tempo disponibile» (Cass.14814/2016); nella specie, anche in questa sede, il ricorrentesi è limitato ad invocare la mera ristrettezza del termine, senza dedurre altri impedimenti effettivamente occorsi alla sua difesa, né richiamando la rituale deduzione degli stessi già avanti al giudice di merito, così peccando la censura al contempo di specificità e decisività; 5.va infine aggiunto che appare consolidato, presso questa Corte, altresì il principio del non automatismo della concessione del termine rispetto alla domanda di concordato preventivo con riserva, nel senso che il tribunale conserva, anche e già in quella fase , la piena prerogativa, nel rispetto del contraddittorio e dunque con la contestazione delle relative ragioni, di doverosamente valorizzare pregiudiziali aspetti di inammissibilità (Cass. 7117/2020, 33594/2021, 17164/2022); 6.il terzo motivo è inammissibile operando in tema il principio per cui « un abuso del processo, che ricorre quando si violino i canoni generali di correttezza e buona fede ed i principi di lealtà processuale e del giusto processo.... i mplica una verifica dell'intento del debitore RG 20640/2020 -g.est. m.ferro Pag. 8 di 9 di piegare l'istituto concordatario al perseguimento di finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordinamento lo ha predisposto, il predetto apprezzamento si traduce in un'indagine di fatto riservata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione, nei limiti in cui tale vizio è deducibile come motivo diricorso per cassazione » (Cass.3836/2017 , 5677/2017, 25210/2018, 30539/2018, 8982/2021, sulla scia di Cass. s.u. 9935/2015); 7.il quarto motivo è inammissibile già per difetto di specificità , limitandosi la parte ad un richiamo ipotetico di miglior difesa ove ne fosse stata fruitrice secondo il denunciato vizio procedurale, ma evitando essa di confrontarsi con la ratio decidendi espressa dalla corte; opera inoltre e come anticipato all’altezza del primo motivo, il limite segnato – al di là della rubricazione del la doglianza – da Cass. s.u. 8053/2014 in punto di motivazione; infine, il vizio non supera il consolidato indirizzo per cui «lo stato di insolvenza delle società che non siano in liquidazione va desunto dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività»secondo un giudizio insindacabile nella sede della legittimità(Cass. 7087/2022, 29913/2018); il ricorso è dunque inammissibile, ad esso conseguendo, oltre alla condanna alle spese regolata secondo il principio di soccombenza e liquidazione come meglio in dispositivo, la dichiarazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020); P.Q.M. RG 20640/2020 -g.est. m.ferro Pag. 9 di 9 la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, liquidate in euro 7.000, oltre a 200 euro per esborsi, nonché accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02, come modificato dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del co. 1-
Decreto Cassazione n. 37811/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris