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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 aprile 2026

Cassazione n. 09813/2026

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sodall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado della Calabrian. 1845/2024 depositata il 03/07/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza n. 1845/01/2024, depositata in data 3.7.2024, la CGT-2della Calabria rigettava il ricorso in appello del contribuente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza di primo grado che aveva disattesol’impugnazione proposta dal contribuente avverso l’invito di pagamentoNumero registro generale 2750/2025Numero sezionale 1773/2026Numero di raccolta generale 9813/2026Data pubblicazione 16/04/2026emesso dall’ Ufficio di segreteria della CTP di Cosenza che, in sede dicontrollo formale ai sensi dell’art. 15 d.P.R. n. 115/2002, aveva rilevatol’insufficiente versamento del CUT per il ricorso iscritto al R.G.R. n.2679/2020, rideterminando gli atti impugnati in numero di 20 e calcolandol’importo del CUT dovuto in 690,00 €, di cui 120,00 € già versato.2.

Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, sulla base didue motivi, [OSCURATO:PERSONA].3.

L’ufficio ha resistito con controricorso.4.

Formulata proposta ai sensi dell’ art. 380 c.p.c., il contribuentedepositava istanza di decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente va osservato che, sulla scorta di quanto statuito dallasentenza delle Sezioni Unite n. 9611/2024, non sussiste alcunaincompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata daparte del Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la presenza deglistessi quali componenti del collegio.2.

Occorre, poi, rilevare che del tutto infondata appare la richiesta di“espunzione dal fascicolo” del controricorso asseritamente redatto in apertaviolazione del D.M. 7 agosto 2023, n.110, eccezione formulata, nella istanzadi decisione, da parte ricorrente che si appalesa priva di pregio alcuno nonravvisandosi, in alcun modo, profili di “irritualità” nella costituzione del MEF.3.

Deve, quindi, osservarsi con il primo motivo di ricorso parte ricorrentelamenta la nullità della sentenza in relazione all’art. 360, primo comma, nn.3, 4 e 5, c.p.c. per violazione dell’art.12, comma 2, 35 e 36 d.lgs. 546/92in combinato disposto artt.10, 104, 112, 132 n.4, 276 c.p.c. e art.118 disp.art.14 comma 3-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 ed, ancora, violazionedell’art. 7 d.m. 7 agosto 2023, n.110, in relazione alla ritenuta debenza delcontributo unificato non già limitatamente all’unico atto impugnato “l’avvisoNumero registro generale 2750/2025Numero sezionale 1773/2026Numero di raccolta generale 9813/2026Data pubblicazione 16/04/2026di intimazione” bensì con riferimento agli atti presupposti (che a dire diparte ricorrente non avevano costituito oggetto di impugnazione).3.1 Il ricorso è da ritenere inammissibile per plurime ragioni.3.2.

In primo luogo va osservato che questa Corte ha già avuto modo dichiarire che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata,delimitato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa,condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesitassative formalizzate dal codice di rito.

Ne consegue che il motivo delricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e dellaspecificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciatorientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod. proc. civ. (Cass.14/05/2018, n. 11603).

Si è, altresì, precisato che l’esposizione cumulativadelle questioni non è consentita ove rimetta al giudice di legittimità ilcompito dì isolare le singole censure teoricamente proponibili; viceversa laformulazione del motivo deve permettere di cogliere con chiarezza ledoglianze cumulate, sicché queste devono essere prospettate in manieratale da consentirne l'esame separato esattamente negli stessi termini in cuilo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi(Cass. 23/10/2018, n. 26790).

Il generico richiamo, nella rubrica, alla«violazione o falsa applicazione di norme di diritto» ma contestualmente avizi rilevanti ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5 c.p.c., rende ilmotivodi difficile comprensione e lettura senza un inammissibile intervento diselezione e ricostruzione del mezzo di impugnazione da parte di questaCorte (vedi, sul punto, Cass. 13/06/2024, n. 16488).3.3.

In secondo luogo appare evidente che laddove parte ricorrente assumeche: “In verità, la lettura del ricorso non contiene quanto asserito nellasentenza.

Si evidenzia che il ricorso è stato proposto contro l’Agenzia delleentrate-Riscossione e non contro gli enti impositori che hanno emesso iruoli, in quanto lo si ribadisce il ricorso è stato presentato contro l’avviso diNumero registro generale 2750/2025Numero sezionale 1773/2026Numero di raccolta generale 9813/2026Data pubblicazione 16/04/2026intimazione” la stessa mira, chiaramente, ad una alternativa ricostruzionefattuale rispetto al ragionamento dei giudici di merito, i quali hanno operatouna operazione ermeneutica in relazione all’originaria domanda dellacontribuente.3.3.

Va, invero, precisato che secondo il consolidato orientamento di questaCorte - che qui si intende ribadire- “In caso di ricorsi cumulativi tributari, ilcontributo unificato deve essere determinato sulla base della somma deicontributi dovuti per ciascun atto impugnato, ex art. 14, comma 3-bis,d.P.R. n. 115 del 2002 vigente "ratione temporis", assumendo all'uoporilievo il richiamo da esso operato all'art. 12, comma 2, d.lgs. n. 546 del1992, che introduce una disciplina speciale rispetto alla norma generale dirinvio ex art. 1 del medesimo d.lgs.; di talché risulta priva di portatainnovativa la modifica dell'art. 14, comma 3-bis, cit. intervenuta ad operadell'art. 1, comma 598, lett. a), legge n. 147 del 2013” (così Sez. 5,Ordinanza n. 16283 del 10/06/2021; Cass. Sez. 6, n. 37386 del21/12/2022; Cass. Sez. 6-5 del 7/09/2022 n. 26401, non massimata; cfr.anche Sez. 5, Ordinanza n. 17510 del 31/05/2022 e Sez. 5, Ordinanza n.17512 del 2022.3.4.

Orbene nella fattispecie in esame i giudici di appello, interpretando ladomanda nell’esercizio dei poteri discrezionali che competevano loro, conindagine in fatto non sindacabile in questa sede, hanno affermato che:«Pare il caso di soggiungere che, sul dato formale - che viene sottolineatodalla difesa del contribuente - dell’oggetto del ricorso, delle conclusioniformulate dal ricorrente, che si riferiscono soltanto all’intimazione, oltre chedelle risultanze del SIGIT (identificativo NIR, che viene originato dal sistematelematico in esito al caricamento dei dati operato ad esclusiva cura di partericorrente), deve farsi valere il dato sostanziale.

Invero, nel giudiziopresupposto che si è già concluso (n.

RGR 2679/20), era stata richiesta unaverifica sull’eventuale prescrizione dei crediti contenuti nelle cartelle; sullanullità dell’iscrizione a ruolo, stante la mancata instaurazione delNumero registro generale 2750/2025Numero sezionale 1773/2026Numero di raccolta generale 9813/2026Data pubblicazione 16/04/2026contraddittorio preventivo; sull’intervenuta decadenza dal potere diriscossione dei tributi oggetto di giudizio.

Come è dato riscontrare da unalettura non superficiale del ricorso, le censure mosse dal ricorrente avevanoinvestito la stessa esistenza e legittimità della pretesa tributaria, e dunque,in via recuperatoria delle cartelle di pagamento.

In particolare, il ricorrenteaveva concluso per l’illegittimità dell’atto impugnato “in mancanzainstaurazione di preliminare contraddittorio”.

Ebbene, l’instaurazione delcontraddittorio endoprocedimentale attiene al rapporto contribuente-enteimpositore, che si riflette sulla legittimità della cartella di pagamento (primoeccezione rivela l’impugnazione della cartella di pagamento, tant’è che ilricorrente aveva sostenuto la nullità della stessa iscrizione a ruolo dellepretese, auspicando, così, l’annullamento anche delle cartelle presupposte.Tali considerazioni inducono a ritenere l’infondatezza anche di taledoglianza»”.Pervero, la (prospettata) diversa interpretazione delle domande –segnatamente il tema della impugnazione di uno solo atto e non di plurimifattuale della volontà processuale della parte che non è censurabile ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché non pone in discussione ilsignificato della norma ma la sua concreta applicazione operata dal giudicedi merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, puòessere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio dimotivazione, ovviamente entro i limiti in cui tale sindacato è ancoraconsentito dal vigente art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c. (cfr. sulprincipio, tra le tante, Cass. n. 31546/2019, che richiama Cass. n.195/2016; Cass. n. 26110/2015; Cass. n. 8315/2013; Cass. n.16698/2010; Cass. n. 7394/2010; Cass., Sez.

Un., n. 10313/2006).Invero la censura, laddove prospettata sotto il profilo della violazione dilegge, involgendo il contenuto degli atti (in tesi) non integrativi delNumero registro generale 2750/2025Numero sezionale 1773/2026Numero di raccolta generale 9813/2026Data pubblicazione 16/04/2026presupposto impositivo, finisce con l’attingere l’accertamento in fattocondotto sul punto dal giudice del gravame, accertamento, questo, cheriguarda, per vero, l’interpretazione del contenuto degli atti processuali lacui censura, secondo un consolidato orientamento della Corte, deve recarespecifica deduzione della violazione dei criteri di ermeneutica contrattualedi cui agli artt. 1362 e ss. c.c., la cui portata è generale, o il vizio dimotivazione sulla loro applicazione, con l’indicazione, a penad'inammissibilità, delle considerazioni del giudice in contrasto con i criteriermeneutici ed il testo dell'atto oggetto di erronea interpretazione (v.

Cass.,5 luglio 2023, n. 19091; Cass., 2 agosto 2016, n. 16057; Cass., 18 marzo2014, n. 6226; Cass., 18 aprile 2006, n. 8960; Cass., 22 dicembre 2005,n. 28421; Cass., 21 luglio 2003, n. 11343), di guisa che, anche sotto taleprofilo, emerge l’inammissibilità della censura, sì come formulata.3.5.

Ed, ancora, non risulta essere stata adeguatamente censurata(apparendo sul punto il ricorso privo del necessario requisito diautosufficienza) l’affermazione di cui alla sentenza impugnata per cui ilricorrente non si era limitato a contestare il vizio procedurale di notificadegli atti presupposti, ma aveva sollevato vizi di merito degli atti pregressiche non sono propri dell’avviso di intimazione, accertamento in fattorispetto al quale la parte, in modo inammissibile, prospetta in questa sede,peraltro, una inammissibile ricostruzione alternativa, come sopra rilevato.3.6.

Sotto tale profilo a nulla rileva l’affermazione di parte ricorrentesecondo cui il ricorso era stato proposto “solamente” contro l’Agenzia delleentrate-Riscossione e non contro gli enti impositori che avevano emesso iruoli: invero, sulla scorta della normativa ratione temporis vigente,trattandosi di impugnazione avverso atto emesso dall'agente dellariscossione con deduzione della mancata notifica dei prodromici attiimpositivi, il contribuente poteva agire indifferentemente nei confrontidell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che fosseconfigurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notificaNumero registro generale 2750/2025Numero sezionale 1773/2026Numero di raccolta generale 9813/2026Data pubblicazione 16/04/2026dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'attosuccessivo ed essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà dichiamare in giudizio l'ente impositore. (vedi, sul punto, Cass., 25/10/2024,n. 27737)4.

Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente deduce la nullità dellasentenza in relazione all’art. 360 primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c. perviolazione art. 47 c.c. e art. 83 c.p.c. in ordine alla funzionalità della elezionedi domicilio.4.1.

Anche tale motivo si appalesa priva di pregio alcuno apparendocorretta la tesi dei giudici di appello secondo cui doveva escludersi qualsiasivizio per sanatoria dovuta al raggiungimento dello scopo, attesa latempestiva impugnazione dell’atto di invito al pagamento e non apparendoconfigurabile una ipotesi di inesistenza della notificazione.

Appare del restosignificativo rilevare che parte contribuente, nel formulare il suddettomotivo, del tutto impropriamente richiama un principio fissato daCassazione Penale in tema di “notifica all’imputato”.5.

Il ricorso va, dunque, respinto.5.1.

In forza del principio della soccombenza, la ricorrente deve esserecondannata al rimborso delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.5.2.

Essendo la decisione resa in tema di procedimento per la definizioneaccelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamenteinfondati, di cui all'art. 380-bis c.p.c. novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022,con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimo comma dellanorma citata ed essendo il giudizio definito in piena conformità allaproposta, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata al pagamentodelle ulteriori somme ex art. 96, terzo comma, c.p.c. nonché al pagamentodi una somma in favore della Cassa delle ammende, somme liquidateequitativamente come in dispositivo.

Esclusa, come anche haopportunamente precisato la Corte (Cass., Sez.

U., n. 36069/2023), «unainterpretazione della norma che conduca ad automatismi non in linea conNumero registro generale 2750/2025Numero sezionale 1773/2026Numero di raccolta generale 9813/2026Data pubblicazione 16/04/2026una lettura costituzionalmente compatibile del nuovo istituto, dovendol’applicazione in concreto delle predette sanzioni rimanere affidata allavalutazione delle caratteristiche del caso di specie», va, peraltro, precisatoche la fattispecie in esame non presenta alcuna peculiarità o ragione disorta, tale da escludere l’applicabilità dalla sopra menzionata previsionelegale.

P.Q.Mrigetta il ricorso.Condanna il ricorrente a pagare in favore della parte controricorrente lespese del presente giudizio di legittimità che liquida nell'importo di euro536,00, per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Condanna, altresì, ilricorrente al pagamento della somma di euro 300,00 in favore della partecontroricorrente ex art. 96, terzo comma, c.p.c. e di euro 500,00 in favoredella Cassa delle Ammende.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della societàricorrente, dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1 — bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, indata 26 febbraio 2026IL PRESIDENTE([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sodall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado della Calabrian. 1845/2024 depositata il 03/07/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 1845/01/2024, depositata in data 3.7.2024, la CGT-2della Calabria rigettava il ricorso in appello del contribuente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza di primo grado che aveva disattesol’impugnazione proposta dal contribuente avverso l’invito di pagamentoNumero registro generale 2750/2025Numero sezionale 1773/2026Numero di raccolta generale 9813/2026Data pubblicazione 16/04/2026emesso dall’ Ufficio di segreteria della CTP di Cosenza che, in sede dicontrollo formale ai sensi dell’art. 15 d.P.R. n. 115/2002, aveva rilevatol’insufficiente versamento del CUT per il ricorso iscritto al R.G.R. n.2679/2020, rideterminando gli atti impugnati in numero di 20 e calcolandol’importo del CUT dovuto in 690,00 €, di cui 120,00 € già versato.2. Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, sulla base didue motivi, [OSCURATO:PERSONA].3. L’ufficio ha resistito con controricorso.4. Formulata proposta ai sensi dell’ art. 380 c.p.c., il contribuentedepositava istanza di decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente va osservato che, sulla scorta di quanto statuito dallasentenza delle Sezioni Unite n. 9611/2024, non sussiste alcunaincompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata daparte del Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la presenza deglistessi quali componenti del collegio.2. Occorre, poi, rilevare che del tutto infondata appare la richiesta di“espunzione dal fascicolo” del controricorso asseritamente redatto in apertaviolazione del D.M. 7 agosto 2023, n.110, eccezione formulata, nella istanzadi decisione, da parte ricorrente che si appalesa priva di pregio alcuno nonravvisandosi, in alcun modo, profili di “irritualità” nella costituzione del MEF.3. Deve, quindi, osservarsi con il primo motivo di ricorso parte ricorrentelamenta la nullità della sentenza in relazione all’art. 360, primo comma, nn.3, 4 e 5, c.p.c. per violazione dell’art.12, comma 2, 35 e 36 d.lgs. 546/92in combinato disposto artt.10, 104, 112, 132 n.4, 276 c.p.c. e art.118 disp.art.14 comma 3-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 ed, ancora, violazionedell’art. 7 d.m. 7 agosto 2023, n.110, in relazione alla ritenuta debenza delcontributo unificato non già limitatamente all’unico atto impugnato “l’avvisoNumero registro generale 2750/2025Numero sezionale 1773/2026Numero di raccolta generale 9813/2026Data pubblicazione 16/04/2026di intimazione” bensì con riferimento agli atti presupposti (che a dire diparte ricorrente non avevano costituito oggetto di impugnazione).3.1 Il ricorso è da ritenere inammissibile per plurime ragioni.3.2. In primo luogo va osservato che questa Corte ha già avuto modo dichiarire che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata,delimitato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa,condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesitassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo delricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e dellaspecificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciatorientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod. proc. civ. (Cass.14/05/2018, n. 11603). Si è, altresì, precisato che l’esposizione cumulativadelle questioni non è consentita ove rimetta al giudice di legittimità ilcompito dì isolare le singole censure teoricamente proponibili; viceversa laformulazione del motivo deve permettere di cogliere con chiarezza ledoglianze cumulate, sicché queste devono essere prospettate in manieratale da consentirne l'esame separato esattamente negli stessi termini in cuilo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi(Cass. 23/10/2018, n. 26790). Il generico richiamo, nella rubrica, alla«violazione o falsa applicazione di norme di diritto» ma contestualmente avizi rilevanti ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5 c.p.c., rende ilmotivodi difficile comprensione e lettura senza un inammissibile intervento diselezione e ricostruzione del mezzo di impugnazione da parte di questaCorte (vedi, sul punto, Cass. 13/06/2024, n. 16488).3.3. In secondo luogo appare evidente che laddove parte ricorrente assumeche: “In verità, la lettura del ricorso non contiene quanto asserito nellasentenza. Si evidenzia che il ricorso è stato proposto contro l’Agenzia delleentrate-Riscossione e non contro gli enti impositori che hanno emesso iruoli, in quanto lo si ribadisce il ricorso è stato presentato contro l’avviso diNumero registro generale 2750/2025Numero sezionale 1773/2026Numero di raccolta generale 9813/2026Data pubblicazione 16/04/2026intimazione” la stessa mira, chiaramente, ad una alternativa ricostruzionefattuale rispetto al ragionamento dei giudici di merito, i quali hanno operatouna operazione ermeneutica in relazione all’originaria domanda dellacontribuente.3.3. Va, invero, precisato che secondo il consolidato orientamento di questaCorte - che qui si intende ribadire- “In caso di ricorsi cumulativi tributari, ilcontributo unificato deve essere determinato sulla base della somma deicontributi dovuti per ciascun atto impugnato, ex art. 14, comma 3-bis,d.P.R. n. 115 del 2002 vigente "ratione temporis", assumendo all'uoporilievo il richiamo da esso operato all'art. 12, comma 2, d.lgs. n. 546 del1992, che introduce una disciplina speciale rispetto alla norma generale dirinvio ex art. 1 del medesimo d.lgs.; di talché risulta priva di portatainnovativa la modifica dell'art. 14, comma 3-bis, cit. intervenuta ad operadell'art. 1, comma 598, lett. a), legge n. 147 del 2013” (così Sez. 5,Ordinanza n. 16283 del 10/06/2021; Cass. Sez. 6, n. 37386 del21/12/2022; Cass. Sez. 6-5 del 7/09/2022 n. 26401, non massimata; cfr.anche Sez. 5, Ordinanza n. 17510 del 31/05/2022 e Sez. 5, Ordinanza n.17512 del 2022.3.4. Orbene nella fattispecie in esame i giudici di appello, interpretando ladomanda nell’esercizio dei poteri discrezionali che competevano loro, conindagine in fatto non sindacabile in questa sede, hanno affermato che:«Pare il caso di soggiungere che, sul dato formale - che viene sottolineatodalla difesa del contribuente - dell’oggetto del ricorso, delle conclusioniformulate dal ricorrente, che si riferiscono soltanto all’intimazione, oltre chedelle risultanze del SIGIT (identificativo NIR, che viene originato dal sistematelematico in esito al caricamento dei dati operato ad esclusiva cura di partericorrente), deve farsi valere il dato sostanziale. Invero, nel giudiziopresupposto che si è già concluso (n. RGR 2679/20), era stata richiesta unaverifica sull’eventuale prescrizione dei crediti contenuti nelle cartelle; sullanullità dell’iscrizione a ruolo, stante la mancata instaurazione delNumero registro generale 2750/2025Numero sezionale 1773/2026Numero di raccolta generale 9813/2026Data pubblicazione 16/04/2026contraddittorio preventivo; sull’intervenuta decadenza dal potere diriscossione dei tributi oggetto di giudizio. Come è dato riscontrare da unalettura non superficiale del ricorso, le censure mosse dal ricorrente avevanoinvestito la stessa esistenza e legittimità della pretesa tributaria, e dunque,in via recuperatoria delle cartelle di pagamento. In particolare, il ricorrenteaveva concluso per l’illegittimità dell’atto impugnato “in mancanzainstaurazione di preliminare contraddittorio”. Ebbene, l’instaurazione delcontraddittorio endoprocedimentale attiene al rapporto contribuente-enteimpositore, che si riflette sulla legittimità della cartella di pagamento (primoeccezione rivela l’impugnazione della cartella di pagamento, tant’è che ilricorrente aveva sostenuto la nullità della stessa iscrizione a ruolo dellepretese, auspicando, così, l’annullamento anche delle cartelle presupposte.Tali considerazioni inducono a ritenere l’infondatezza anche di taledoglianza»”.Pervero, la (prospettata) diversa interpretazione delle domande –segnatamente il tema della impugnazione di uno solo atto e non di plurimifattuale della volontà processuale della parte che non è censurabile ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché non pone in discussione ilsignificato della norma ma la sua concreta applicazione operata dal giudicedi merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, puòessere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio dimotivazione, ovviamente entro i limiti in cui tale sindacato è ancoraconsentito dal vigente art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c. (cfr. sulprincipio, tra le tante, Cass. n. 31546/2019, che richiama Cass. n.195/2016; Cass. n. 26110/2015; Cass. n. 8315/2013; Cass. n.16698/2010; Cass. n. 7394/2010; Cass., Sez. Un., n. 10313/2006).Invero la censura, laddove prospettata sotto il profilo della violazione dilegge, involgendo il contenuto degli atti (in tesi) non integrativi delNumero registro generale 2750/2025Numero sezionale 1773/2026Numero di raccolta generale 9813/2026Data pubblicazione 16/04/2026presupposto impositivo, finisce con l’attingere l’accertamento in fattocondotto sul punto dal giudice del gravame, accertamento, questo, cheriguarda, per vero, l’interpretazione del contenuto degli atti processuali lacui censura, secondo un consolidato orientamento della Corte, deve recarespecifica deduzione della violazione dei criteri di ermeneutica contrattualedi cui agli artt. 1362 e ss. c.c., la cui portata è generale, o il vizio dimotivazione sulla loro applicazione, con l’indicazione, a penad'inammissibilità, delle considerazioni del giudice in contrasto con i criteriermeneutici ed il testo dell'atto oggetto di erronea interpretazione (v. Cass.,5 luglio 2023, n. 19091; Cass., 2 agosto 2016, n. 16057; Cass., 18 marzo2014, n. 6226; Cass., 18 aprile 2006, n. 8960; Cass., 22 dicembre 2005,n. 28421; Cass., 21 luglio 2003, n. 11343), di guisa che, anche sotto taleprofilo, emerge l’inammissibilità della censura, sì come formulata.3.5. Ed, ancora, non risulta essere stata adeguatamente censurata(apparendo sul punto il ricorso privo del necessario requisito diautosufficienza) l’affermazione di cui alla sentenza impugnata per cui ilricorrente non si era limitato a contestare il vizio procedurale di notificadegli atti presupposti, ma aveva sollevato vizi di merito degli atti pregressiche non sono propri dell’avviso di intimazione, accertamento in fattorispetto al quale la parte, in modo inammissibile, prospetta in questa sede,peraltro, una inammissibile ricostruzione alternativa, come sopra rilevato.3.6. Sotto tale profilo a nulla rileva l’affermazione di parte ricorrentesecondo cui il ricorso era stato proposto “solamente” contro l’Agenzia delleentrate-Riscossione e non contro gli enti impositori che avevano emesso iruoli: invero, sulla scorta della normativa ratione temporis vigente,trattandosi di impugnazione avverso atto emesso dall'agente dellariscossione con deduzione della mancata notifica dei prodromici attiimpositivi, il contribuente poteva agire indifferentemente nei confrontidell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che fosseconfigurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notificaNumero registro generale 2750/2025Numero sezionale 1773/2026Numero di raccolta generale 9813/2026Data pubblicazione 16/04/2026dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'attosuccessivo ed essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà dichiamare in giudizio l'ente impositore. (vedi, sul punto, Cass., 25/10/2024,n. 27737)4. Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente deduce la nullità dellasentenza in relazione all’art. 360 primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c. perviolazione art. 47 c.c. e art. 83 c.p.c. in ordine alla funzionalità della elezionedi domicilio.4.1. Anche tale motivo si appalesa priva di pregio alcuno apparendocorretta la tesi dei giudici di appello secondo cui doveva escludersi qualsiasivizio per sanatoria dovuta al raggiungimento dello scopo, attesa latempestiva impugnazione dell’atto di invito al pagamento e non apparendoconfigurabile una ipotesi di inesistenza della notificazione. Appare del restosignificativo rilevare che parte contribuente, nel formulare il suddettomotivo, del tutto impropriamente richiama un principio fissato daCassazione Penale in tema di “notifica all’imputato”.5. Il ricorso va, dunque, respinto.5.1. In forza del principio della soccombenza, la ricorrente deve esserecondannata al rimborso delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.5.2. Essendo la decisione resa in tema di procedimento per la definizioneaccelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamenteinfondati, di cui all'art. 380-bis c.p.c. novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022,con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimo comma dellanorma citata ed essendo il giudizio definito in piena conformità allaproposta, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata al pagamentodelle ulteriori somme ex art. 96, terzo comma, c.p.c. nonché al pagamentodi una somma in favore della Cassa delle ammende, somme liquidateequitativamente come in dispositivo. Esclusa, come anche haopportunamente precisato la Corte (Cass., Sez. U., n. 36069/2023), «unainterpretazione della norma che conduca ad automatismi non in linea conNumero registro generale 2750/2025Numero sezionale 1773/2026Numero di raccolta generale 9813/2026Data pubblicazione 16/04/2026una lettura costituzionalmente compatibile del nuovo istituto, dovendol’applicazione in concreto delle predette sanzioni rimanere affidata allavalutazione delle caratteristiche del caso di specie», va, peraltro, precisatoche la fattispecie in esame non presenta alcuna peculiarità o ragione disorta, tale da escludere l’applicabilità dalla sopra menzionata previsionelegale. P.Q.Mrigetta il ricorso.Condanna il ricorrente a pagare in favore della parte controricorrente lespese del presente giudizio di legittimità che liquida nell'importo di euro536,00, per compensi, oltre spese prenotate a debito. Condanna, altresì, ilricorrente al pagamento della somma di euro 300,00 in favore della partecontroricorrente ex art. 96, terzo comma, c.p.c. e di euro 500,00 in favoredella Cassa delle Ammende.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della societàricorrente, dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1 — bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, indata 26 febbraio 2026IL PRESIDENTE([OSCURATO:PERSONA])
Sentenza Cassazione n. 09813/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris