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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09279/2023

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna - per quanto ancora qui di interesse - ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati per i reati di cui agli artt. 393 e 582-585 cod. pen.; - che avverso detta sentenza, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei loro difensori; - che il primo motivo del ricorso del Giannini è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello, come emerge dal verbale d'udienza (che può essere esaminato, atteso che è stata dedotta questione processuale) ha correttamente motivato in ordine alla certificazione medica prodotta dalla difesa; - che il secondo motivo del ricorso del Giannini e l'unico motivo di ricorso del Botti, in tutte le censure nelle quali si articolano, sono privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 3, 4 e 5 della sentenza), con le quali i ricorrenti non si sono effettivamente confrontati; - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna - per quanto ancora qui di interesse - ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati per i reati di cui agli artt. 393 e 582-585 cod. pen.; - che avverso detta sentenza, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei loro difensori; - che il primo motivo del ricorso del Giannini è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello, come emerge dal verbale d'udienza (che può essere esaminato, atteso che è stata dedotta questione processuale) ha correttamente motivato in ordine alla certificazione medica prodotta dalla difesa; - che il secondo motivo del ricorso del Giannini e l'unico motivo di ricorso del Botti, in tutte le censure nelle quali si articolano, sono privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 3, 4 e 5 della sentenza), con le quali i ricorrenti non si sono effettivamente confrontati; - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i
Sentenza Cassazione n. 09279/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris