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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44088/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; \c OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce il travisamento della prova e censura la motivazione meramente apparente della sentenza impugnata in ordine alla qualificazione della condotta accertata ai sensi dell'art. 73, quinto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura si risolve non già nella deduzione di un travisamento di una prova, bensì nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze istruftorie rispetto a quella operata nelle sentenze di merito e, dunque, in una censura di generale travisamento del fatto; Ritenuto che la censura relativa alla carenza di motivazione è inammissibile, in quanto si risolve nella riproposizione di una censura già dedotta e motivatamente disattesa in appello; Considerato che, peraltro, i giudici di secondo grado hanno congruamente ritenuto comprovato che l'imputato detenesse circa 250 grammi di marijuana e strumenti per l'attività di spaccio e la sua attività fosse inserita nella gestione di una piazza di spaccio in contrasto con altro gruppo criminale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29 settem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; \c OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce il travisamento della prova e censura la motivazione meramente apparente della sentenza impugnata in ordine alla qualificazione della condotta accertata ai sensi dell'art. 73, quinto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura si risolve non già nella deduzione di un travisamento di una prova, bensì nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze istruftorie rispetto a quella operata nelle sentenze di merito e, dunque, in una censura di generale travisamento del fatto; Ritenuto che la censura relativa alla carenza di motivazione è inammissibile, in quanto si risolve nella riproposizione di una censura già dedotta e motivatamente disattesa in appello; Considerato che, peraltro, i giudici di secondo grado hanno congruamente ritenuto comprovato che l'imputato detenesse circa 250 grammi di marijuana e strumenti per l'attività di spaccio e la sua attività fosse inserita nella gestione di una piazza di spaccio in contrasto con altro gruppo criminale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 settem
Sentenza Cassazione n. 44088/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris