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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 gennaio 2025

Cassazione n. 23656/2025

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2024 del Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 17 aprile 205 il Tribunale di Pordenone ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Giudice di pace di Pordenone e disposto la trasmissione degli atti a questa Corte, previa “conversione dell’appello proposto dalla parte civile in ricorso per cassazione”. 2.L’ordinanza deve essere annullata .

Premesso che, nella fattispecie in esame, l’appello della parte civile è stato proposto nell’ambito di procedimento in cui l’imputato è stato assolto dal reato di minaccia, punito con sola pecuniaria, viene qui in rilievo la nuova formulazione dell’art. 593, ultimo comma, cod. proc. pen., la cui portata è stata ampliata dal punto di vista oggettivo per effetto dell'art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150(entrato in vigore a decorrere dal 30 dicembre 2022)secondo cui «sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nonché le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa».

Sul tema relativi ai limiti della facoltà di appello della parte civile, nei procedimenti demandati alla competenza del Giudice di pace, questa Corte - decidendo su questione analoga a quella in esamein cui si controverteva dei limiti all’appello della parte civile nei casi di proscioglimento per reati uniti con pena alternativa– richiamando i principi stabiliti da questa Suprema Corte (Sez.

U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236539), hacondiviso la più estensiva interpretazione della portata della disposizione di cui all'art. 576 cod. proc. pen., ritenendola aderente al dettato letterale della norma e più adeguata ad una lettura costituzionale della stessa e ritenuto la modifica dell'art. 593, comma 3, cod.proc.pen . inidonea a limitare i poteri di appello della parte civile, in quanto la determinazione dell'impugnabilità deve effettuarsi tenendo conto della specialità del sistema, in base alla disposizione contenuta nell'art. 576 cod.proc.pen., senza la possibilità di configurare alcun limite alla facoltà di impugnazione della parte civile avverso le sentenze di proscioglimento e per i soli interessi civili, perché non contemplato espressamente(Sez. 5 , n. 36932 del 10/07/2024 , Rv. 287021 – 01 ) .

Sella medesima questione sono successivamente intervenute le Sezioni Unite stabilendo, secondo quanto desumibile dal contenuto dell’informazione provvisoria, che, dopo le modifiche apportate dalla [OSCURATO:PERSONA] al codice di procedura penale (D.Lgs. n. 150 del 2022), la sentenza di proscioglimento emessa dal giudice di pace per reati punibili con pene alternative sia appellabile anche dalla parte civile che non ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato(Cass., sez. un., 30 gennaio 2025).

Reputa il Collegio che il medesimo principio debba essere applicato alla sentenza in esame con la conseguenza di ritenere ammissibile l’appello proposto dalla parte civile avverso la suindicata sentenza. 2.Conclusivamente, deve ritenersi l’appellabilità della sentenza di primo gradocon conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Pordenone per l’ulteriore corso.

P.Q.M Ritenuta l'appellabilita'della sentenza di primo grado, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Pordenone ai sensi degli artt. 568 e 593 cod. proc. pen.

Così è deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2024 del Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 17 aprile 205 il Tribunale di Pordenone ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Giudice di pace di Pordenone e disposto la trasmissione degli atti a questa Corte, previa “conversione dell’appello proposto dalla parte civile in ricorso per cassazione”. 2.L’ordinanza deve essere annullata . Premesso che, nella fattispecie in esame, l’appello della parte civile è stato proposto nell’ambito di procedimento in cui l’imputato è stato assolto dal reato di minaccia, punito con sola pecuniaria, viene qui in rilievo la nuova formulazione dell’art. 593, ultimo comma, cod. proc. pen., la cui portata è stata ampliata dal punto di vista oggettivo per effetto dell'art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150(entrato in vigore a decorrere dal 30 dicembre 2022)secondo cui «sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nonché le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa». Sul tema relativi ai limiti della facoltà di appello della parte civile, nei procedimenti demandati alla competenza del Giudice di pace, questa Corte - decidendo su questione analoga a quella in esamein cui si controverteva dei limiti all’appello della parte civile nei casi di proscioglimento per reati uniti con pena alternativa– richiamando i principi stabiliti da questa Suprema Corte (Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236539), hacondiviso la più estensiva interpretazione della portata della disposizione di cui all'art. 576 cod. proc. pen., ritenendola aderente al dettato letterale della norma e più adeguata ad una lettura costituzionale della stessa e ritenuto la modifica dell'art. 593, comma 3, cod.proc.pen . inidonea a limitare i poteri di appello della parte civile, in quanto la determinazione dell'impugnabilità deve effettuarsi tenendo conto della specialità del sistema, in base alla disposizione contenuta nell'art. 576 cod.proc.pen., senza la possibilità di configurare alcun limite alla facoltà di impugnazione della parte civile avverso le sentenze di proscioglimento e per i soli interessi civili, perché non contemplato espressamente(Sez. 5 , n. 36932 del 10/07/2024 , Rv. 287021 – 01 ) . Sella medesima questione sono successivamente intervenute le Sezioni Unite stabilendo, secondo quanto desumibile dal contenuto dell’informazione provvisoria, che, dopo le modifiche apportate dalla [OSCURATO:PERSONA] al codice di procedura penale (D.Lgs. n. 150 del 2022), la sentenza di proscioglimento emessa dal giudice di pace per reati punibili con pene alternative sia appellabile anche dalla parte civile che non ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato(Cass., sez. un., 30 gennaio 2025). Reputa il Collegio che il medesimo principio debba essere applicato alla sentenza in esame con la conseguenza di ritenere ammissibile l’appello proposto dalla parte civile avverso la suindicata sentenza. 2.Conclusivamente, deve ritenersi l’appellabilità della sentenza di primo gradocon conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Pordenone per l’ulteriore corso. P.Q.M Ritenuta l'appellabilita'della sentenza di primo grado, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Pordenone ai sensi degli artt. 568 e 593 cod. proc. pen. Così è deciso,
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