CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23678/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onsigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Lecce per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che il motivo sollevato (violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M2 Gp2026 [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA] S(mths 2