CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 luglio 1957
Cassazione n. 00105/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CS:), il 26/07/1957, avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro emessa in data 18/09/2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Castrovillari in data 28/03/2018 - con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia per due distinte fattispecie di furto tentato aggravato, ai sensi degli artt. 56, 110, 624, 625 n. 7 1 cod. pen., in [OSCURATO:PERSONA] il 27/06/2015 e degli artt. 110, 56, 624, 625 n. 2 e 7, cod. pen., in [OSCURATO:PERSONA] il 26/09/2015, con la recidiva specifica - esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., rideterminava la pena nei confronti dell'imputato. 2. In data 31/01/2020 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 62 n. 4, cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo la sentenza impugnata del tutto omesso di motivare in relazione alla sussistenza della predetta circostanza attenuante, regolarmente richiesta con il gravame, alla luce delle circostanze del fatto illustrate in ricorso, non potendo ritenersi la motivazione desumibile implicitamente dalle argomentazioni poste a basa del diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, cod. pen., basata su elementi del tutto diversi ed inconferenti rispetto alla valutazione richiesta per la sussistenza della invocata attenuante, essendo del tutto assente la considerazione del valore economico del danno, quantificato in 20,00 o 30,00 euro per ciascun episodio di furto tentato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato e va, pertanto, accolto. I due tentativi di furto ascritti allo Stanato riguardano, rispettivamente, 80 e 125 chili di pesche e, tuttavia, né il primo giudice né la sentenza impugnata quantificano il valore della merce oggetto delle indicate condotte. In ogni caso, non vi è alcun dubbio che la sentenza impugnata fondi la motivazione funzionale al diniego della invocata circostanza attenuante, di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., richiamando unicamente il rilievo posto a fondamento della esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., ossia la non occasionalità della condotta. Tale motivazione appare del tutto in contrasto con la struttura e la funzione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., che si pone su di un piano del tutto diverso dalla circostanza attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità. L'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., di natura sostanziale, individua un limite negativo alla punibilità del fatto, basandosi sulla considerazione delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile, dell'entità del danno o del pericolo, nonché del carattere! non abituale della condotta; la sua applicazione involge, quindi, un giudizio complesso e congiunto di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, in base ai criteri indicati dall'art. 133, primo comma, cod. pen. La circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., al contrario, presuppone un fatto di reato punibile a tutti gli effetti, ancorché qualificato, sul piano fattuale, da una specifica connotazione del valore economico del bene oggetto della condotta, da considerare anche in riferimento alle condizioni economiche della persona offesa. In ogni caso, tale valutazione della componente economica del bene e, quindi, del danno arrecato o del danno che sarebbe stato ipoteticamente cagionato, non può mai mancare ai fini della individuazione o meno della indicata circostanza attenuante (Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255528; Sez. 5, n. 42819 del 19/06/2014, Lucchesi ed altro, Rv. 261044; Sez. 5, n. 44153 del 30/09/2008, Chiarvesio, Rv. 241688). Di tali principi la Corte di merito non ha fatto buon governo, operando una impropria assimilazione tra la causa di non punibilità e la circostanza attenuante comune e, quindi, sovrapponendo illegittimamente i piani di valutazione. Come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata, infatti, il solo riferimento al "quantitativo della frutta oggetto del furto" - per meglio dire dei tentativi di furto, tale essendo la qualificazione dei reati ascritti al ricorrente - non appare affatto sufficiente a fondare una motivazione adeguata in funzione della non applicabilità, al caso di specie, dell'iinvocata circostanza attenuante. Come noto, infatti "Nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità é applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato riportato al compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima." (Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255528). Tale valutazione, come pacificamente ritenuto da questa Corte regolatrice, Rivolge l'accertamento che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato, o avrebbe potuto subire nel caso in cui la condotta si sia arrestata alla soglia del tentativo (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 09/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615; Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450; Sez. 5, n. 7738 del 04/02/2015, Giannella, Rv. 263434). Peraltro, del tutto specularmente, tale principio si applica anche al caso della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen., ovviamente in riferimento a tutte le forma di manifestazione del reato, sia consumato che tentato (Sez. 2, n. 17424 del 03/03/2015, P.G. in proc. Verde ed altro, Rv. 263369; Sez. 2, n. 10327 del 26/06/1984, Stancanelli, Rv. 166784). Nel caso di specie - in cui, in particolare, l'oggetto del reato è costituito da beni di consumo diffuso, ossia le pesche, tipologia di frutta di uso sicuramente comune a tutte le categorie di consumatori - è mancata del tutto, da parte della Corte di merito, la necessaria valutazione, alla luce dei criteri in precedenza illustrati, delle ragioni per escludere la sussistenza della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità. In linea ancor più generale, infatti, va sottolineato come le circostanze, sia attenuanti che aggravanti, incidono sulle concrete modalità del fatto, prima ancora che sulla determinazione della pena, sicché il giudice di merito, investito dalla richiesta di applicazione di una o più circostanze, non può ritenersi esonerato in alcun modo di prendere in considerazione tali aspetti della vicenda fattuale - sia in riferimento alla loro susslistenza che alla loro esclusione - dovendo, quindi, fornire adeguata motivazione tanto nel caso in cui ritenga la circostanza sussistente quanto nel caso in cui ritenga di escluderla. Tale motivazione, come visto, nel caso in esame è del tutto mancata, non potendo ritenersi il riferimento al solo, quantitativo di frutta elemento sufficiente, tanto più in relazione alla specifica tipologia dei beni in questione ed al loro valore venale; al contrario, sarebbe stata sicuramente necessaria una verifica, ancorché in base a dati di comune esperienza - peraltro agevolmente desumibili dalle dichiarazioni della persona offesa - non solo del valore di mercato dei quantitativi di pesche oggetto dei reati di furto tentato, ma anche degli ulteriori, eventuali, effetti pregiudizievoli che la persona offesa avrebbe riportato dal compimento dell'azione. Ne discende, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro che si atterrà al principio di diritto sin qui illustrato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di A