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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 dicembre 2025

Cassazione n. 31444/2026

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a sentenza del 01/12/2025 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleGaspare Sturzo, che ha concluso chiedendo emettersi declaratoria diinammissibilità dei ricorsi;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], anche on sostituzione delcodifensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamentodella sentenza impugnata;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione delcodifensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendol’annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza resa in data 1 dicembre 2025 la Corte d’appello di Roma,in riforma della sentenza emessa il 9 maggio 2018 dal Tribunale di Roma,appellata dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiarava non doversiprocedere nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui ai capo A) e C) e neiconfronti del Boi in relazione ai reati di cui ai capi A) e D) perché estinti perintervenuta prescrizione; confermava nel resto la sentenza di primo grado.2.

Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione, con distintil’annullamento.3.

La difesa di [OSCURATO:PERSONA] articolava due motivi di doglianza.3.1. con il primo motivo deduceva violazione degli artt. 578-bis cod. proc.pen., 7 CEDU, 25 Cost., 240-bis cod. pen., 12-sexies della legge n. 356/1992 e546, lett. e), cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione.Rassegnava che la Corte d’appello, dichiarata la prescrizione dei reati dicontestati al ricorrente, contestati ai capi A) e D) e commessi rispettivamentenel 2010 e nel 2012, aveva confermato la confisca di somme di denaro e benimobili e immobili disposta con la sentenza di primo grado in relazione al reatodi estorsione di cui al capo D), applicando, pur senza espresso richiamo, ildisposto di cui all’art. 578-bis cod. proc. pen., disposizione introdotta dall’art. 6del d. lgs. n. 21/2018 con decorrenza dal 6 aprile 2018.Rassegnava altresì che nella giurisprudenza era sorto un contrastonell’interpretazione della citata disposizione: secondo un primo orientamento ladisposizione, avendo natura processale, era soggetta al principio tempus regitactum; secondo una diversa opinione la disposizione aveva natura sostanzialenon potendo, pertanto, essere applicata retroattivamente; il contrasto era statocomposto dalle sezioni unite con la sentenza Esposito del 29 settembre 2022,che aveva affermato che la disposizione, con riguardo alla confisca perequivalente e alle forme di confisca aventi una componente sanzionatoria,aveva natura anche sostanziale e pertanto non era applicabile in relazione aifatti posti in essere prima della sua entrata in vigore.Deduceva che la sentenza delle Sezioni Unite Massini, del 26 settembre2024, aveva chiarito che la confisca di somme di denaro poteva avere o menonatura diretta a seconda della sussistenza o meno di un nesso di derivazionecausale del bene rispetto al reato, e che la natura della confisca perequivalente, nella parte in cui non eccedeva il valore del vantaggio economicoche l’autore aveva tratto dal reato, aveva natura ripristinatoria, conconseguente possibilità di applicazione della misura ablativa in caso diprescrizione anche in relazione a reati commessi anteriormente all’entrata invigore dell’art. 578-bis cod. proc. pen.Assumeva che l’applicazione retroattiva del disposto di cui all’art. 578-biscod. pen. a una confisca per equivalente avrebbe violato il principio diprevedibilità del diritto, secondo il quale non è consentita l’applicazioneretroattiva dell’interpretazione giurisprudenziale di una norma penaleallorquando il risultato interpretativo non sia ragionevolmente prevedibile nelmomento in cui la violazione è stata commessa.Precisava che, sulla base di tale principio, doveva essere esclusa l’efficaciaretroattiva in malam partem del mutamento giurisprudenziale intervenuto conla sentenza Massini con riferimento alla natura della confisca per equivalente,laddove, come nel caso di specie, la stessa non eccedesse il valore delvantaggio economico che l’autore aveva tratto dal reato.Assumeva che nel caso in esame la somma di denaro era stata confiscata invia diretta e non per equivalente, in quanto rinvenuta nella disponibilitàdell’imputato e ritenuta sproporzionata al reddito dello stesso e di provenienzanon giustificata, laddove in realtà non erano emersi elementi dai quali ritenereche la detta somma provenisse direttamente dal reato di estorsione contestatoal capo D).Concludeva sul punto affermando che, premesso che nella specie si trattavadi confisca per equivalente, il principio enucleato dalla sentenza Massini,secondo il quale la natura della confisca per equivalente per la parte noneccedente il valore del vantaggio economico tratto dal reato aveva naturaripristinatoria, con conseguente possibilità di applicazione retroattiva deldisposto di cui al citato art. 578-bis, non erano applicabili al caso di specie,poiché per quanto argomentato, doveva essere esclusa l’efficacia retroattiva inmalam partem del nuovo indirizzo ermeneutico inaugurato dalla sentenzaMassini, in quanto ragionevolmente imprevedibile rispetto al pregresso quadroconsolidato in ordine alla funzione sanzionatoria della misura ablativa.3.2.

Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 240 e 240-biscod. pen., 12-sexies della legge n. 356/1992 e 546, lett. e), cod. proc. pen.,nonché vizio di motivazione.Assumeva che la Corte d’appello aveva fornito una motivazione illogica ecarente in relazione alla confisca dei beni mobili e immobili oggetto delsequestro preventivo reso il 9 dicembre 2015, con particolare riguardoall’assenza di indicazioni in relazione alla illiceità degli acquisti e allegiustificazioni fornite sul punto dalla difesa, nonché alla relazione temporale frail reato e gli acquisti mobiliari e immobiliari.Assumeva che il dedotto vizio di motivazione doveva essere esteso anchealla confisca della somma di denaro pari a euro 232.400,00 oggetto del decretodi sequestro preventivo emesso in data 18 gennaio 2016; riteneva, inparticolare, illogica la motivazione resa dalla Corte territoriale nella parte in cuiaveva ritenuto la somma pertinente al reato associativo, laddove la sentenza diprimo grado aveva disposto la confisca esclusivamente con riferimento al delittodi estorsione contestato al capo D), in relazione al quale la sentenza impugnatanon aveva fornito alcuna indicazione in ordine alla quantificazione del profittodel reato.Deduceva inoltre la carenza di specifica motivazione in relazione allaritenuta sproporzione dei redditi del ricorrente rispetto alla somma oggetto disequestro, considerato anche che la difesa aveva documentato la legittimaprovenienza della somma medesima da prestiti in ambito familiare, da vincite digioco e da prestiti infruttiferi.4.

La difesa di [OSCURATO:PERSONA] articolava quattro motivi di doglianza,rassegnando, quale premessa, che l’interesse del ricorrente ad impugnare lasentenza che aveva dichiarato i reati ascrittigli estinti per prescrizione perottenere una formula assolutoria ampia derivava dalla circostanza che i fattioggetto del processo costituivano l’unico presupposto della misura diprevenzione applicata al [OSCURATO:PERSONA], nonché dal fatto che quest’ultimo, essendostato sottoposto nel corso del procedimento a misura cautelare, intendevaproporre domanda di riparazione per ingiusta detenzione.4.1.

Con il primo motivo deduceva inosservanza dell’art. 271 cod. proc. pen.nonché omessa motivazione.Assumeva che la Corte d’appello non aveva effettuato alcuna valutazione inrelazione ai limiti di utilizzabilità delle intercettazioni acquisite da altriprocedimenti, limiti indicati nell’art. 270 cod. proc. pen. e costituiti dallaindispensabilità in relazione a reati per i quali era previsto l’arresto obbligatorioin flagranza ovvero dall’esistenza di una connessione sostanziale fra iprocedimenti ex art. 12 cod. proc. pen.Deduceva che nella specie una tale connessione era insussistente e che ilimiti edittali relativi ai reati contestati non consentivano l’arresto obbligatorio inflagranza.Esponeva che la Corte d’appello, a pag. 16 della sentenza impugnata, nonera entrata nel merito della questione relativa alla dedotta inutilizzabilità maaveva dichiarato il relativo motivo di appello inammissibile poiché l’eccezionenon era stata proposta nel corso del giudizio di primo grado, non considerandoche nella specie si trattava di inutilizzabilità patologica, rilevabile anche d’ufficioin ogni stato e grado del procedimento, a mente dell’art. 191, comma 2, cod.proc. pen.Assumeva, per altro verso, che tutte le conversazioni oggetto diintercettazione dovevano essere considerate rilevanti e decisive in seno allastruttura motivazionale della sentenza, con particolare riguardo al reatoassociativo contestato al [OSCURATO:PERSONA], così che a seguito di esclusione delle stessenon sarebbe residuato alcun elemento idoneo a giustificare la condanna delricorrente.4.2.

Con il secondo motivo deduceva violazione dell’art. 129, comma 2, cod.proc. pen. nonché omessa motivazione o motivazione apparente con riferimentoalla evidenza della insussistenza del fatto, in relazione al reato associativo di cuial capo A).Rassegnava che, a tenore dell’imputazione, il reato associativo era statocontestato fino al 23 aprile 2010 e che tutte le prove analizzate dalla Corted’appello risalivano a un’epoca successiva e si riferivano a condotte collocatesuccessivamente a tale data.Assumeva che, a fronte di tale dato, la Corte territoriale aveva omesso diverificare se dagli atti risultasse evidente l’insussistenza del fatto o che il fattonon costituiva reato.Rassegnava che esisteva un’unica intercettazione avente ad oggetto unaconversazione intervenuta in epoca anteriore al 23 aprile 2010, che tuttavia eradi contenuto generico ed era del tutto insufficiente a costituire prova dellapartecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all’associazione per delinquere contestata.4.3.

Con il terzo motivo deduceva violazione degli artt. 129, comma 2, cod.proc. pen., 81 cpv. cod. pen., 12-quinquies, comma 1, della legge n. 356/1992,nonché omessa motivazione o motivazione apparente in relazione alla evidenzadella insussistenza del fatto, in relazione al reato di cessione fittizia del ramo diazienda della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di cui al capo C).Assumeva che la Corte territoriale aveva omesso di verificare se dagli attirisultasse evidente l’insussistenza del fatto o che il fatto non costituiva reato, afronte dell’esistenza di elementi che imponevano una tale verifica, quali lacongruità economica del prezzo di cessione del ramo di azienda e il mancatocoinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nella decisione relativa alla cessione, essendo statatale decisione assunta in totale autonomia dall’amministratore unico CilibertoAlessandro.4.4.

Con il quarto motivo deduceva violazione degli artt. 29 cod. pen. e 537cod. proc. pen.Assumeva che la Corte di merito, nel dichiarare la prescrizione dei reati, noncorrettamente aveva omesso di statuire in relazione alla pena accessoriadell’interdizione dai pubblici uffici per anni cinque, applicata al ricorrente dalgiudice di primo grado, essendo presente nel dispositivo della sentenza diappello, successivamente alle declaratorie di estinzione dei reati perprescrizione, la frase “Conferma nel resto”, a tenore della quale la penaaccessoria, in aperta contraddizione rispetto alle dette declaratorie diestinzione, era stata mantenuta.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Entrambi i motivi dedotti con il ricorso proposto nell’interesse di BoiAntonio, che devono essere trattati congiuntamente in quanto aventi ad oggettole medesime questioni, sono fondati.L’art. 578-bis cod. proc. pen., introdotto con l’art. 6 del d. lgs. 1 marzo2018, n. 21, in vigore dal 6 aprile 2018, disposizione successivamentemodificata dall’art. 1, comma 4, lett. f), della legge 9 gennaio 2019, n. 3,stabilisce che “Quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dalprimo comma dell'articolo 240 bis del codice penale e da altre disposizioni dilegge o la confisca prevista dall'articolo 322 ter del codice penale, il giudice diappello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione oper amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previoaccertamento della responsabilità dell'imputato”.In tema deve essere richiamato il principio, di recente espresso dallagiurisprudenza di legittimità e condiviso da questo Collegio, secondo il quale ilmutamento giurisprudenziale intervenuto in ordine alla natura della confisca perequivalente per effetto della pronuncia delle Sezioni Unite n. 13783 del 2024,dep. 2025, Massini, secondo cui la stessa, ove non ecceda il valore delvantaggio economico che l'autore ha ritratto dal reato, ha natura ripristinatoria,non legittima l'applicazione della misura ablativa in caso di prescrizione dei reaticommessi anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 578-bis cod. proc. pen., inquanto, in base all'art. 7 CEDU, così come interpretato dalla Corte europea deidiritti dell'uomo, deve escludersi l'applicazione retroattiva della interpretazionegiurisprudenziale sfavorevole, se la stessa non era ragionevolmente prevedibilenel momento in cui la violazione è stata commessa (v., in termini,Sez. 6, n. 9762 del 18/11/2025, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] – 02; nello stessosenso Sez. 6, Sentenza n. 25200 del 18/06/2025, Rossi, Rv. 288488 – 01).Il principio risulta applicabile al caso di specie poiché i reati contestati sonostati commessi tutti in epoca anteriore rispetto al 6 aprile 2018, data di entratain vigore della citata disposizione.In particolare, il reato associativo di cui al capo a) è stato commesso fino al5 aprile 2016 (data di emissione del decreto di giudizio immediato), quello dicui al capo b) è stato commesso fino al 23 aprile 2010, quello di cui al capo c) il21 gennaio 2014 e quello di cui al capo d) fino al 26 settembre 2012.Ciò premesso, e in disparte le questioni relative all’applicazione del suddettoprincipio, osserva il Collegio che la sentenza di primo grado, a pag. 149,riferisce la disposta confisca della somma di euro 232.400,00 e del compendiomobiliare e immobiliare sequestrato all’imputato in data 9.12.2015 e in data18.1.2016, al solo reato di estorsione continuata aggravata contestato al capod) dell’imputazione, precisando che trattasi di confisca ex art. 12-sexies del d.l.n. 306/1992, convertito nella legge n. 356/1992, confluito nel vigente art. 240-bis cod. pen., che disciplina la cosiddetta confisca allargata o per sproporzioneprevedendo, per i casi particolari ivi indicati, che “è sempre disposta la confiscadel denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificarela provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risultaessere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionatoal proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propriaprovenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli siaprovento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria siastata estinta mediante adempimento nelle forme di legge”.In relazione alla detta confisca la sentenza di appello fornisce indicazionicontraddittorie rispetto a quelle contenute nella sentenza di primo grado,affermando, a pag. 41, che con tale ultima sentenza sarebbe stata disposta “laconfisca ex art. 12-sexies L. 356/92 dei beni mobili e immobili sequestrati a BoiAntono, facendo riferimento al decreto di sequestro del 9 dicembre 2015; hadisposto altresì, ai sensi dell’art. 240 c.p., la confisca e la devoluzione all’Erariodella somma di 232.400 euro di cui al decreto di sequestro del 18 gennaio2016”, e affermando ulteriormente che il sequestro del denaro avrebbe avutoquale riferimento il reato associativo di cui al capo a) (v. pag. 42 della sentenzaimpugnata).Le rilevate contraddizioni relative alla natura della confisca del denaro - seconfisca allargata o per sproporzione ex art. 240-bis cod. pen., ovvero confiscadiretta ex art. 240 cod. pen. - e alla sua riferibilità al delitto di estorsione di cuial capo d), ovvero al reato associativo contemplato al precedente capo a), nonsono state risolte dalla Corte territoriale, che sul punto ha reso una motivazionecontraddittoria e incompleta, omettendo qualsivoglia argomentazione alriguardo.Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata nei confrontidel Boi limitatamente alla confisca, con rinvio per nuovo giudizio sul punto adaltra sezione della Corte d’appello di Roma, che dovrà rendere idoneamotivazione sia in relazione alla discordanza fra la sentenza di primo grado equella di appello sulla natura della confisca che alla discordanza concernente ilreato o i reati rispetto ai quali ai quali sono stati emessi i due menzionatidecreti di sequestro.2.

Si esamina a questo punto il ricorso proposto nell’interesse di TancrediLuigi.2.1.

Il primo motivo, avente ad oggetto la questione relativaall’utilizzabilità delle intercettazioni acquisite da altri procedimenti, è fondato.In proposito la Corte territoriale, evidenziando che l’eccezione diinutilizzabilità delle intercettazioni non era stata proposta davanti al giudice diprimo grado, ha ritenuto che il motivo di appello con il quale era stata sollevatal’eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni acquisite da altri procedimentifosse nuovo e pertanto inammissibile, con ciò incorrendo nella denunciataviolazione di legge.Costituisce, invero, principio ribadito più volte da questa Corte e al quale ilCollegio intende dare continuità quello secondo il quale l'inutilizzabilità delleintercettazioni acquisite in violazione del divieto sancito dall'art. 270 cod. proc.pen. costituisce un’ipotesi di c.d. inutilizzabilità patologica (cfr.Sez. 6, n. 28790 del 01/10/2020, O., Rv. 279629 – 01; nello stesso sensoSez. 5, n. 542 del 15/11/2016, Mantella, Rv. 269020 – 01) che, a mentedell’art. 191 cod. proc. pen., è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado delprocedimento.La Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione di tale principio,avendo ritenuto l’eccezione inammissibile per non essere stata dedotta nelcorso del giudizio di primo grado.Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti diTancredi [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla valutazione relativa all’utilizzabilità delleintercettazioni, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma pernuovo giudizio sul punto.2.2.

Il secondo motivo è manifestamente infondato, risultandosmentita dalla lettura degli atti l’affermazione del ricorrente secondo la quale ilreato associativo contemplato al capo a) dell’imputazione sarebbe statocontestato fino al 23 aprile 2010, con conseguente evidenza della insussistenzadel fatto per avere tutti gli elementi di prova esaminati dalla Corte d’appelloquale oggetto condotte tutte successive a tale data.In realtà dalla lettura dell’imputazione emerge che il reato di cui all’art. 416cod. pen. è stato contestato “dal 2009, con condotta permanente” (v. pag. 3della sentenza di primo grado), dovendosi anche evidenziare, al riguardo, chel’intestazione della sentenza di appello risulta collazionata in maniera noncorretta, essendo stata omessa la seconda pagina dell’imputazione, così che iltempus commissi delicti indicato dal ricorrente (fino al 23 aprile 2010) siriferisce non al reato associativo di cui al capo a), bensì al reato di cui agli artt.81 cod. 110 cod. pen., 12-quinquies, comma 1, della legge n. 356/1992,contemplato al successivo capo b).2.3.

Il terzo motivo, avente ad oggetto la assunta evidenza dellainsussistenza del fatto descritto al capo b) dell’imputazione, è del parimanifestamente infondato.Il ricorrente, invero, fa riferimento a una molteplicità di elementi, quali laassunta congruità economica del prezzo di cessione del ramo di azienda e ildedotto mancato coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nella decisione relativa allacessione, i quali, dovendo essere oggetto di apprezzamento ai fini dellavalutazione relativa alla responsabilità penale del [OSCURATO:PERSONA], valgono adescludere a priori l’evidenza della insussistenza del fatto, concetto che risultaontologicamente incompatibile con la necessità di un apprezzamento delmateriale probatorio acquisito.2.4.

È, infine, manifestamente infondato anche il quarto motivo,dovendosi ritenere che la frase “Conferma nel resto”, contenuta nel dispositivodella sentenza di secondo grado debba essere riferita esclusivamente allastatuizione relativa alla confisca e non anche a quella relativa alla penaaccessoria, statuizione quest’ultima che evidentemente è stata travolta, al paridi quelle relative alla penale responsabilità e alla pena principale, dallastatuizione con la quale è stata dichiarata l’estinzione dei reati per intervenutaprescrizione.3.

Alla stregua di tali rilievi, la sentenza impugnata deve essere annullatanei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla confisca, nonché nei confronti diTancredi [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla valutazione relativa all’utilizzabilità delleintercettazioni, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma pernuovo giudizio sui punti.

Nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve esseredichiarato inammissibile.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamentealla confisca, nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente allavalutazione relativa all’utilizzabilità delle intercettazioni, con rinvio ad altrasezione della Corte di Appello di Roma per nuovo giudizio sui punti.

Dichiarainammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].Così deciso il 19/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a sentenza del 01/12/2025 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleGaspare Sturzo, che ha concluso chiedendo emettersi declaratoria diinammissibilità dei ricorsi;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], anche on sostituzione delcodifensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamentodella sentenza impugnata;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione delcodifensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendol’annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza resa in data 1 dicembre 2025 la Corte d’appello di Roma,in riforma della sentenza emessa il 9 maggio 2018 dal Tribunale di Roma,appellata dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiarava non doversiprocedere nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui ai capo A) e C) e neiconfronti del Boi in relazione ai reati di cui ai capi A) e D) perché estinti perintervenuta prescrizione; confermava nel resto la sentenza di primo grado.2. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione, con distintil’annullamento.3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] articolava due motivi di doglianza.3.1. con il primo motivo deduceva violazione degli artt. 578-bis cod. proc.pen., 7 CEDU, 25 Cost., 240-bis cod. pen., 12-sexies della legge n. 356/1992 e546, lett. e), cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione.Rassegnava che la Corte d’appello, dichiarata la prescrizione dei reati dicontestati al ricorrente, contestati ai capi A) e D) e commessi rispettivamentenel 2010 e nel 2012, aveva confermato la confisca di somme di denaro e benimobili e immobili disposta con la sentenza di primo grado in relazione al reatodi estorsione di cui al capo D), applicando, pur senza espresso richiamo, ildisposto di cui all’art. 578-bis cod. proc. pen., disposizione introdotta dall’art. 6del d. lgs. n. 21/2018 con decorrenza dal 6 aprile 2018.Rassegnava altresì che nella giurisprudenza era sorto un contrastonell’interpretazione della citata disposizione: secondo un primo orientamento ladisposizione, avendo natura processale, era soggetta al principio tempus regitactum; secondo una diversa opinione la disposizione aveva natura sostanzialenon potendo, pertanto, essere applicata retroattivamente; il contrasto era statocomposto dalle sezioni unite con la sentenza Esposito del 29 settembre 2022,che aveva affermato che la disposizione, con riguardo alla confisca perequivalente e alle forme di confisca aventi una componente sanzionatoria,aveva natura anche sostanziale e pertanto non era applicabile in relazione aifatti posti in essere prima della sua entrata in vigore.Deduceva che la sentenza delle Sezioni Unite Massini, del 26 settembre2024, aveva chiarito che la confisca di somme di denaro poteva avere o menonatura diretta a seconda della sussistenza o meno di un nesso di derivazionecausale del bene rispetto al reato, e che la natura della confisca perequivalente, nella parte in cui non eccedeva il valore del vantaggio economicoche l’autore aveva tratto dal reato, aveva natura ripristinatoria, conconseguente possibilità di applicazione della misura ablativa in caso diprescrizione anche in relazione a reati commessi anteriormente all’entrata invigore dell’art. 578-bis cod. proc. pen.Assumeva che l’applicazione retroattiva del disposto di cui all’art. 578-biscod. pen. a una confisca per equivalente avrebbe violato il principio diprevedibilità del diritto, secondo il quale non è consentita l’applicazioneretroattiva dell’interpretazione giurisprudenziale di una norma penaleallorquando il risultato interpretativo non sia ragionevolmente prevedibile nelmomento in cui la violazione è stata commessa.Precisava che, sulla base di tale principio, doveva essere esclusa l’efficaciaretroattiva in malam partem del mutamento giurisprudenziale intervenuto conla sentenza Massini con riferimento alla natura della confisca per equivalente,laddove, come nel caso di specie, la stessa non eccedesse il valore delvantaggio economico che l’autore aveva tratto dal reato.Assumeva che nel caso in esame la somma di denaro era stata confiscata invia diretta e non per equivalente, in quanto rinvenuta nella disponibilitàdell’imputato e ritenuta sproporzionata al reddito dello stesso e di provenienzanon giustificata, laddove in realtà non erano emersi elementi dai quali ritenereche la detta somma provenisse direttamente dal reato di estorsione contestatoal capo D).Concludeva sul punto affermando che, premesso che nella specie si trattavadi confisca per equivalente, il principio enucleato dalla sentenza Massini,secondo il quale la natura della confisca per equivalente per la parte noneccedente il valore del vantaggio economico tratto dal reato aveva naturaripristinatoria, con conseguente possibilità di applicazione retroattiva deldisposto di cui al citato art. 578-bis, non erano applicabili al caso di specie,poiché per quanto argomentato, doveva essere esclusa l’efficacia retroattiva inmalam partem del nuovo indirizzo ermeneutico inaugurato dalla sentenzaMassini, in quanto ragionevolmente imprevedibile rispetto al pregresso quadroconsolidato in ordine alla funzione sanzionatoria della misura ablativa.3.2. Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 240 e 240-biscod. pen., 12-sexies della legge n. 356/1992 e 546, lett. e), cod. proc. pen.,nonché vizio di motivazione.Assumeva che la Corte d’appello aveva fornito una motivazione illogica ecarente in relazione alla confisca dei beni mobili e immobili oggetto delsequestro preventivo reso il 9 dicembre 2015, con particolare riguardoall’assenza di indicazioni in relazione alla illiceità degli acquisti e allegiustificazioni fornite sul punto dalla difesa, nonché alla relazione temporale frail reato e gli acquisti mobiliari e immobiliari.Assumeva che il dedotto vizio di motivazione doveva essere esteso anchealla confisca della somma di denaro pari a euro 232.400,00 oggetto del decretodi sequestro preventivo emesso in data 18 gennaio 2016; riteneva, inparticolare, illogica la motivazione resa dalla Corte territoriale nella parte in cuiaveva ritenuto la somma pertinente al reato associativo, laddove la sentenza diprimo grado aveva disposto la confisca esclusivamente con riferimento al delittodi estorsione contestato al capo D), in relazione al quale la sentenza impugnatanon aveva fornito alcuna indicazione in ordine alla quantificazione del profittodel reato.Deduceva inoltre la carenza di specifica motivazione in relazione allaritenuta sproporzione dei redditi del ricorrente rispetto alla somma oggetto disequestro, considerato anche che la difesa aveva documentato la legittimaprovenienza della somma medesima da prestiti in ambito familiare, da vincite digioco e da prestiti infruttiferi.4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] articolava quattro motivi di doglianza,rassegnando, quale premessa, che l’interesse del ricorrente ad impugnare lasentenza che aveva dichiarato i reati ascrittigli estinti per prescrizione perottenere una formula assolutoria ampia derivava dalla circostanza che i fattioggetto del processo costituivano l’unico presupposto della misura diprevenzione applicata al [OSCURATO:PERSONA], nonché dal fatto che quest’ultimo, essendostato sottoposto nel corso del procedimento a misura cautelare, intendevaproporre domanda di riparazione per ingiusta detenzione.4.1. Con il primo motivo deduceva inosservanza dell’art. 271 cod. proc. pen.nonché omessa motivazione.Assumeva che la Corte d’appello non aveva effettuato alcuna valutazione inrelazione ai limiti di utilizzabilità delle intercettazioni acquisite da altriprocedimenti, limiti indicati nell’art. 270 cod. proc. pen. e costituiti dallaindispensabilità in relazione a reati per i quali era previsto l’arresto obbligatorioin flagranza ovvero dall’esistenza di una connessione sostanziale fra iprocedimenti ex art. 12 cod. proc. pen.Deduceva che nella specie una tale connessione era insussistente e che ilimiti edittali relativi ai reati contestati non consentivano l’arresto obbligatorio inflagranza.Esponeva che la Corte d’appello, a pag. 16 della sentenza impugnata, nonera entrata nel merito della questione relativa alla dedotta inutilizzabilità maaveva dichiarato il relativo motivo di appello inammissibile poiché l’eccezionenon era stata proposta nel corso del giudizio di primo grado, non considerandoche nella specie si trattava di inutilizzabilità patologica, rilevabile anche d’ufficioin ogni stato e grado del procedimento, a mente dell’art. 191, comma 2, cod.proc. pen.Assumeva, per altro verso, che tutte le conversazioni oggetto diintercettazione dovevano essere considerate rilevanti e decisive in seno allastruttura motivazionale della sentenza, con particolare riguardo al reatoassociativo contestato al [OSCURATO:PERSONA], così che a seguito di esclusione delle stessenon sarebbe residuato alcun elemento idoneo a giustificare la condanna delricorrente.4.2. Con il secondo motivo deduceva violazione dell’art. 129, comma 2, cod.proc. pen. nonché omessa motivazione o motivazione apparente con riferimentoalla evidenza della insussistenza del fatto, in relazione al reato associativo di cuial capo A).Rassegnava che, a tenore dell’imputazione, il reato associativo era statocontestato fino al 23 aprile 2010 e che tutte le prove analizzate dalla Corted’appello risalivano a un’epoca successiva e si riferivano a condotte collocatesuccessivamente a tale data.Assumeva che, a fronte di tale dato, la Corte territoriale aveva omesso diverificare se dagli atti risultasse evidente l’insussistenza del fatto o che il fattonon costituiva reato.Rassegnava che esisteva un’unica intercettazione avente ad oggetto unaconversazione intervenuta in epoca anteriore al 23 aprile 2010, che tuttavia eradi contenuto generico ed era del tutto insufficiente a costituire prova dellapartecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all’associazione per delinquere contestata.4.3. Con il terzo motivo deduceva violazione degli artt. 129, comma 2, cod.proc. pen., 81 cpv. cod. pen., 12-quinquies, comma 1, della legge n. 356/1992,nonché omessa motivazione o motivazione apparente in relazione alla evidenzadella insussistenza del fatto, in relazione al reato di cessione fittizia del ramo diazienda della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di cui al capo C).Assumeva che la Corte territoriale aveva omesso di verificare se dagli attirisultasse evidente l’insussistenza del fatto o che il fatto non costituiva reato, afronte dell’esistenza di elementi che imponevano una tale verifica, quali lacongruità economica del prezzo di cessione del ramo di azienda e il mancatocoinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nella decisione relativa alla cessione, essendo statatale decisione assunta in totale autonomia dall’amministratore unico CilibertoAlessandro.4.4. Con il quarto motivo deduceva violazione degli artt. 29 cod. pen. e 537cod. proc. pen.Assumeva che la Corte di merito, nel dichiarare la prescrizione dei reati, noncorrettamente aveva omesso di statuire in relazione alla pena accessoriadell’interdizione dai pubblici uffici per anni cinque, applicata al ricorrente dalgiudice di primo grado, essendo presente nel dispositivo della sentenza diappello, successivamente alle declaratorie di estinzione dei reati perprescrizione, la frase “Conferma nel resto”, a tenore della quale la penaaccessoria, in aperta contraddizione rispetto alle dette declaratorie diestinzione, era stata mantenuta.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Entrambi i motivi dedotti con il ricorso proposto nell’interesse di BoiAntonio, che devono essere trattati congiuntamente in quanto aventi ad oggettole medesime questioni, sono fondati.L’art. 578-bis cod. proc. pen., introdotto con l’art. 6 del d. lgs. 1 marzo2018, n. 21, in vigore dal 6 aprile 2018, disposizione successivamentemodificata dall’art. 1, comma 4, lett. f), della legge 9 gennaio 2019, n. 3,stabilisce che “Quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dalprimo comma dell'articolo 240 bis del codice penale e da altre disposizioni dilegge o la confisca prevista dall'articolo 322 ter del codice penale, il giudice diappello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione oper amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previoaccertamento della responsabilità dell'imputato”.In tema deve essere richiamato il principio, di recente espresso dallagiurisprudenza di legittimità e condiviso da questo Collegio, secondo il quale ilmutamento giurisprudenziale intervenuto in ordine alla natura della confisca perequivalente per effetto della pronuncia delle Sezioni Unite n. 13783 del 2024,dep. 2025, Massini, secondo cui la stessa, ove non ecceda il valore delvantaggio economico che l'autore ha ritratto dal reato, ha natura ripristinatoria,non legittima l'applicazione della misura ablativa in caso di prescrizione dei reaticommessi anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 578-bis cod. proc. pen., inquanto, in base all'art. 7 CEDU, così come interpretato dalla Corte europea deidiritti dell'uomo, deve escludersi l'applicazione retroattiva della interpretazionegiurisprudenziale sfavorevole, se la stessa non era ragionevolmente prevedibilenel momento in cui la violazione è stata commessa (v., in termini,Sez. 6, n. 9762 del 18/11/2025, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] – 02; nello stessosenso Sez. 6, Sentenza n. 25200 del 18/06/2025, Rossi, Rv. 288488 – 01).Il principio risulta applicabile al caso di specie poiché i reati contestati sonostati commessi tutti in epoca anteriore rispetto al 6 aprile 2018, data di entratain vigore della citata disposizione.In particolare, il reato associativo di cui al capo a) è stato commesso fino al5 aprile 2016 (data di emissione del decreto di giudizio immediato), quello dicui al capo b) è stato commesso fino al 23 aprile 2010, quello di cui al capo c) il21 gennaio 2014 e quello di cui al capo d) fino al 26 settembre 2012.Ciò premesso, e in disparte le questioni relative all’applicazione del suddettoprincipio, osserva il Collegio che la sentenza di primo grado, a pag. 149,riferisce la disposta confisca della somma di euro 232.400,00 e del compendiomobiliare e immobiliare sequestrato all’imputato in data 9.12.2015 e in data18.1.2016, al solo reato di estorsione continuata aggravata contestato al capod) dell’imputazione, precisando che trattasi di confisca ex art. 12-sexies del d.l.n. 306/1992, convertito nella legge n. 356/1992, confluito nel vigente art. 240-bis cod. pen., che disciplina la cosiddetta confisca allargata o per sproporzioneprevedendo, per i casi particolari ivi indicati, che “è sempre disposta la confiscadel denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificarela provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risultaessere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionatoal proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propriaprovenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli siaprovento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria siastata estinta mediante adempimento nelle forme di legge”.In relazione alla detta confisca la sentenza di appello fornisce indicazionicontraddittorie rispetto a quelle contenute nella sentenza di primo grado,affermando, a pag. 41, che con tale ultima sentenza sarebbe stata disposta “laconfisca ex art. 12-sexies L. 356/92 dei beni mobili e immobili sequestrati a BoiAntono, facendo riferimento al decreto di sequestro del 9 dicembre 2015; hadisposto altresì, ai sensi dell’art. 240 c.p., la confisca e la devoluzione all’Erariodella somma di 232.400 euro di cui al decreto di sequestro del 18 gennaio2016”, e affermando ulteriormente che il sequestro del denaro avrebbe avutoquale riferimento il reato associativo di cui al capo a) (v. pag. 42 della sentenzaimpugnata).Le rilevate contraddizioni relative alla natura della confisca del denaro - seconfisca allargata o per sproporzione ex art. 240-bis cod. pen., ovvero confiscadiretta ex art. 240 cod. pen. - e alla sua riferibilità al delitto di estorsione di cuial capo d), ovvero al reato associativo contemplato al precedente capo a), nonsono state risolte dalla Corte territoriale, che sul punto ha reso una motivazionecontraddittoria e incompleta, omettendo qualsivoglia argomentazione alriguardo.Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata nei confrontidel Boi limitatamente alla confisca, con rinvio per nuovo giudizio sul punto adaltra sezione della Corte d’appello di Roma, che dovrà rendere idoneamotivazione sia in relazione alla discordanza fra la sentenza di primo grado equella di appello sulla natura della confisca che alla discordanza concernente ilreato o i reati rispetto ai quali ai quali sono stati emessi i due menzionatidecreti di sequestro.2. Si esamina a questo punto il ricorso proposto nell’interesse di TancrediLuigi.2.1. Il primo motivo, avente ad oggetto la questione relativaall’utilizzabilità delle intercettazioni acquisite da altri procedimenti, è fondato.In proposito la Corte territoriale, evidenziando che l’eccezione diinutilizzabilità delle intercettazioni non era stata proposta davanti al giudice diprimo grado, ha ritenuto che il motivo di appello con il quale era stata sollevatal’eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni acquisite da altri procedimentifosse nuovo e pertanto inammissibile, con ciò incorrendo nella denunciataviolazione di legge.Costituisce, invero, principio ribadito più volte da questa Corte e al quale ilCollegio intende dare continuità quello secondo il quale l'inutilizzabilità delleintercettazioni acquisite in violazione del divieto sancito dall'art. 270 cod. proc.pen. costituisce un’ipotesi di c.d. inutilizzabilità patologica (cfr.Sez. 6, n. 28790 del 01/10/2020, O., Rv. 279629 – 01; nello stesso sensoSez. 5, n. 542 del 15/11/2016, Mantella, Rv. 269020 – 01) che, a mentedell’art. 191 cod. proc. pen., è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado delprocedimento.La Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione di tale principio,avendo ritenuto l’eccezione inammissibile per non essere stata dedotta nelcorso del giudizio di primo grado.Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti diTancredi [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla valutazione relativa all’utilizzabilità delleintercettazioni, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma pernuovo giudizio sul punto.2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, risultandosmentita dalla lettura degli atti l’affermazione del ricorrente secondo la quale ilreato associativo contemplato al capo a) dell’imputazione sarebbe statocontestato fino al 23 aprile 2010, con conseguente evidenza della insussistenzadel fatto per avere tutti gli elementi di prova esaminati dalla Corte d’appelloquale oggetto condotte tutte successive a tale data.In realtà dalla lettura dell’imputazione emerge che il reato di cui all’art. 416cod. pen. è stato contestato “dal 2009, con condotta permanente” (v. pag. 3della sentenza di primo grado), dovendosi anche evidenziare, al riguardo, chel’intestazione della sentenza di appello risulta collazionata in maniera noncorretta, essendo stata omessa la seconda pagina dell’imputazione, così che iltempus commissi delicti indicato dal ricorrente (fino al 23 aprile 2010) siriferisce non al reato associativo di cui al capo a), bensì al reato di cui agli artt.81 cod. 110 cod. pen., 12-quinquies, comma 1, della legge n. 356/1992,contemplato al successivo capo b).2.3. Il terzo motivo, avente ad oggetto la assunta evidenza dellainsussistenza del fatto descritto al capo b) dell’imputazione, è del parimanifestamente infondato.Il ricorrente, invero, fa riferimento a una molteplicità di elementi, quali laassunta congruità economica del prezzo di cessione del ramo di azienda e ildedotto mancato coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nella decisione relativa allacessione, i quali, dovendo essere oggetto di apprezzamento ai fini dellavalutazione relativa alla responsabilità penale del [OSCURATO:PERSONA], valgono adescludere a priori l’evidenza della insussistenza del fatto, concetto che risultaontologicamente incompatibile con la necessità di un apprezzamento delmateriale probatorio acquisito.2.4. È, infine, manifestamente infondato anche il quarto motivo,dovendosi ritenere che la frase “Conferma nel resto”, contenuta nel dispositivodella sentenza di secondo grado debba essere riferita esclusivamente allastatuizione relativa alla confisca e non anche a quella relativa alla penaaccessoria, statuizione quest’ultima che evidentemente è stata travolta, al paridi quelle relative alla penale responsabilità e alla pena principale, dallastatuizione con la quale è stata dichiarata l’estinzione dei reati per intervenutaprescrizione.3. Alla stregua di tali rilievi, la sentenza impugnata deve essere annullatanei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla confisca, nonché nei confronti diTancredi [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla valutazione relativa all’utilizzabilità delleintercettazioni, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma pernuovo giudizio sui punti. Nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve esseredichiarato inammissibile. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamentealla confisca, nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente allavalutazione relativa all’utilizzabilità delle intercettazioni, con rinvio ad altrasezione della Corte di Appello di Roma per nuovo giudizio sui punti. Dichiarainammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].Così deciso il 19/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31444/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris