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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 19 dicembre 2019

Corte di giustizia UE n. 2015/2019

ECLI:EU:C:2019:1107
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62018CO0757_INF

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 19 dicembre 2019 – M-[OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa C‑757/18 P) ( 1 ) «Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Aiuti di Stato – Aiuto cui l’Ungheria ha dato esecuzione a favore delle imprese che hanno impiegato lavoratori con disabilità – Ricorso di annullamento – Asserite decisioni di non sollevare obiezioni – Difetto di legittimazione ad agire – Persona non individualmente interessata – Ricorso che non è stato proposto al fine di salvaguardare i diritti procedurali – Irricevibilità del ricorso in primo grado – Impugnazione manifestamente infondata»

1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione che constata la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno senza avviare il procedimento d’indagine formale – Ricorso degli interessati ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Ricorso che non mira a salvaguardare i diritti procedurali degli interessati – Irricevibilità [Artt. 108, §§ 2 e 3, e 263, comma 4, TFUE; regolamento del Consiglio 2015/1589, art. 1, h)] (v. punti 16‑18)

2. Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Presupposti – Motivo fondato su elementi emersi in corso di causa – Insussistenza – Ampliamento di un motivo esistente – Assenza di ampliamento – Irricevibilità (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 84, §1) (v. punto 19)

3. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto contro un punto della motivazione dell’ordinanza non necessario come fondamento del dispositivo – Motivo inoperante (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punti 23‑25) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta in quanto manifestamente infondata. 2) [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], Termelő és [OSCURATO:PERSONA]. (M-[OSCURATO:PERSONA].) sopporta, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea. ( 1 ) GU C 148 del 29.4.2019 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018CO0757_INF Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 19 dicembre 2019 – M-[OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa C‑757/18 P) ( 1 ) «Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Aiuti di Stato – Aiuto cui l’Ungheria ha dato esecuzione a favore delle imprese che hanno impiegato lavoratori con disabilità – Ricorso di annullamento – Asserite decisioni di non sollevare obiezioni – Difetto di legittimazione ad agire – Persona non individualmente interessata – Ricorso che non è stato proposto al fine di salvaguardare i diritti procedurali – Irricevibilità del ricorso in primo grado – Impugnazione manifestamente infondata» 1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione che constata la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno senza avviare il procedimento d’indagine formale – Ricorso degli interessati ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Ricorso che non mira a salvaguardare i diritti procedurali degli interessati – Irricevibilità [Artt. 108, §§ 2 e 3, e 263, comma 4, TFUE; regolamento del Consiglio 2015/1589, art. 1, h)] (v. punti 16‑18) 2. Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Presupposti – Motivo fondato su elementi emersi in corso di causa – Insussistenza – Ampliamento di un motivo esistente – Assenza di ampliamento – Irricevibilità (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 84, §1) (v. punto 19) 3. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto contro un punto della motivazione dell’ordinanza non necessario come fondamento del dispositivo – Motivo inoperante (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punti 23‑25) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta in quanto manifestamente infondata. 2) [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], Termelő és [OSCURATO:PERSONA]. (M-[OSCURATO:PERSONA].) sopporta, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea. ( 1 ) GU C 148 del 29.4.2019 .
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2015/2019 — Fons Iuris — Fons Iuris