CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03287/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3 composta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore Ad. 20/12/2022 C.C. dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 20620 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 20620 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del funzionario, rappresen- tante per procura, [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53A04 G273F) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] A R.L. [OSCURATO:PERSONA] (P.I.: 03384300822), in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61R08 F246W) AZZARETTO Giuseppe(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61R08 F246W) rappresentato e difeso dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65E04 Z112G) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]- rese n. 509/2021, pubblicata in data 19 maggio 2021 (e che si assume notificata in data 28 maggio 2021); udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 20 dicembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Ric. n. 20620/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 [OSCURATO:PERSONA] a r.l. [OSCURATO:PERSONA] ha pignora- to i crediti vantati dal Comune di Bolognetta nei confronti dell’istituto tesoriere [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., che ha reso la dichiarazione di quantità in senso negativo, di- chiarazione contestata dalla creditrice procedente. Il giudice dell’esecuzione ha comunque emesso l’ordinanza di assegna- zione, in favore della società procedente e del suo procuratore distrattario avvocato [OSCURATO:PERSONA], per le spese di ese- cuzione. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto opposizio- ne agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso tale ordinanza di assegnazione. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]- se. Ricorre la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di un unicomotivo. Resistono, con distinti controricors i, la [OSCURATO:PERSONA] a r.l. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che la decisione impugnata fosse destinata ad essere cassata, con rinvio al giudice di primo grado. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazionedella pro- posta. La trattazione è stata rinviata alla data odierna, per un vizio di comunicazione della proposta del relatore. Ragioni della decisione 1. È pregiudiziale, rispetto all’esame dei motivi del ricorso, il rilievo del difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di primo e unico grado. Al presente giudizio, il cui oggetto è costituito da una opposi- zione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., proposta Ric. n. 20620/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 nel corso di un processo esecutivo per espropriazione di credi- ti presso terzi, infatti, non ha partecipato, nei gradi di merito, il debitore esecutato (Comune di Bolognetta), che non risulta del resto evocato dalla parte ricorrente neanche in sede di le- gittimità. Questa Corte, di recente, ha sancito, con decisione valida per tutte le opposizioni esecutive, di espresso valore nomofilatti- co, emessa all’esito della pubblica udienza della Terza Sezione Civile, nell’ambito della particolare metodologia organizzativa adottata dalla suddetta sezione per la trattazione dei ricorsi su questioni di diritto di particolare rilevanzain materia di esecu- zione forzata (cd. “progetto esecuzioni”, sul quale v. già Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26049 del 26/10/2018, nonché Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 4964 del 20/02/2019 ), il principio di diritto per cui«in tema di espropriazione presso terzi, nei giu- dizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pigno- rato», superando ogni precedente incertezza in proposito (in verità relativa soprattutto alla posizione del terzo pignorato, non essendosi mai dubitato della qualità di litisconsorte ne- cessario del debitore esecutato; è stato in proposito chiarito, espressamente, in motivazione, che «è avviso del Collegio giudicante che il terzo pignorato sia un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all’esecuzione od agli atti esecutivi: e debba esserlo sempre, senza distinzioni di sorta. Ciò per molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza»; per la più esaustiva illustrazione, in dettaglio, delle suddette ragioni, si fa diretto rinvio alla motivazione del precedente in questione, e cioè Cass., Sez. 3 , Sentenza n. 13533 del 18/05/2021,Rv. 661412 – 01, al quale successivamente risul- tano conformi, tra gli altri, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26114 del 27/09/2021 e Cass., Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 37929 del 02/12/2021;Sez. 3 , Ordinanza n. 39973 del 14/12/2021 , Rv. Ric. n. 20620/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 663189 – 01, nonché, anche con riferimento alla riscossione coattiva di crediti a mezzo ruolo, ai sensi dell’art. 72 bis del D.P.R. n. 602 del 1973: Sez. 3 , Ordinanza n. 16236 del 19/05/2022, Rv. 665106 -01). Ai principi di diritto sopra indicati va data piena continuità. Ne consegue che il presente giudizio si è svolto in mancanza un legittimato passivo necessario, il che ne determina la nulli- tà, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, imponendo l’annullamento della pronuncia emessa, con con- seguente rimessione della causa al giudice di prime cure (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18127 del 26/07/2013, Rv. 627384: «quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contrad- dittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a ri- mettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, com- ma 1, c.p.c., resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudi- ce di prime cure, a norma dell’art. 383, comma 3, c.p.c.»; conf., tra le decisioni più recenti: Sez. 3, Ordinanza n. 4665 del 22/02/2021, Rv. 660603 –01; Sez. 2 , Ordinanza n. 23315 del 23/10/2020, Rv. 659380 – 01; Sez. 6 - 5 , Ordinanza n. 3973del 18/02/2020, Rv. 656992 - 01 ; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 6644 del 16/03/2018 , Rv. 648481 – 01; Se z. 3, Sentenza n. 8825 del 13/04/2007, Rv. 599201; Sez. U, Sentenza n. 3678del 16/02/2009, Rv. 607444; Sez. 3 , Sentenza n. 3866 del26/02/2004, Rv. 570566 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 1462 del30/01/2003, Rv. 560455 - 01 ). La sentenza impugnata va in definitiva cassata, con rimessio- ne del procedimento al giudice di primo e unico grado. 2. La sentenza impugnata è cassata, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c., con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Ric. n. 20620/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 quale giudice di primo e unico grado, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. per questi motivi La Corte: - cassa la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c., con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice di primo e unico grado, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legit