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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 28497/2026

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ppello di Milanovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso proposto dal difensore diMALENA [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del SostitutoMaria [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;letta la memoria dell'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse del Ministerodell'Economia e delle Finanze, che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Milano, con l’ordinanza del 17 dicembre 2025 inepigrafe, ha rigettato la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di riparazioneper l’ingiusta detenzione sofferta in custodia cautelare, prima, in custodiacautelare in carcere, dal 4 luglio 2019 al 24 luglio 2020 (per n. 385 giorni), e,successivamente, in regime di arresti domiciliari, dal 24 luglio 2020 al 10 giugno2021 (per n. 321 giorni), per complessivi 706 giorni.2. [OSCURATO:PERSONA] era stato tratto in arresto in data 4 luglio 2019 per ilreato di cui agli artt. 110, 81, 629 in relazione all’art. 628, terzo comma, e 416bis.1 cod. pen.

In sede di interrogatorio di garanzia, [OSCURATO:PERSONA] si avvalevadella facoltà di non rispondere.

Il G.u.p. del Tribunale di Milano, con sentenza deldell’8 settembre 2020 pronunciata all’esito del giudizio abbreviato, condannavaAntonio [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due e mesi otto di reclusione per il delitto di cuiagli artt. 56, 629 e 416 bis.1 cod. pen., così qualificato il delitto ascrittogli.

Lasentenza veniva confermata dalla sentenza della Corte di appello di Milano del 30novembre 2021.

La Corte di cassazione, su ricorso del difensore, annullava lasentenza con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano per nuovogiudizio.

La Corte di appello di Milano, giudicando in sede di rinvio, con sentenzapronunciata il 18 ottobre 2023, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dalla imputazioneascrittagli con la formula “perché il fatto non sussiste”.

La sentenza diventavairrevocabile in data 22 maggio 2024.3.

La Corte di appello di Milano, come sopra anticipato, con l’ordinanzaimpugnata ha rigettato la domanda in quanto ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] tenuto alcune condotte che, per quanto penalmente irrilevanti,assumevano rilievo ostativo all’accoglimento della domanda di riparazione perl’ingiusta detenzione in quanto connotate da colpa grave per macroscopicaimprudenza, che avevano concorso a determinare l’applicazione della custodiacautelare nei suoi confronti.Il giudice della riparazione, dopo aver richiamato giurisprudenza di questaCorte di legittimità, ha, anzitutto, sottolineato «la condizione di pacifica"adiacenza" fra l'odierno richiedente, a tutti noto come "Totonno" [OSCURATO:PERSONA], eGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], detto "il bandito", quale capo della locale di [OSCURATO:PERSONA]»,specificando che si tratta di un dato agevolmente ricavabile dalla conversazioneintrattenuta dall'attuale ricorrente con [OSCURATO:PERSONA] il 21 marzo 2018, nellaquale proprio [OSCURATO:PERSONA] esprimeva fin da subito la propria preoccupazionerispetto all'avvenuta confisca subita da [OSCURATO:PERSONA] e si doleva di nonpotere andare a trovare nemmeno la moglie di [OSCURATO:PERSONA] perché eraagli arresti domiciliari.La Corte territoriale riporta, di seguito, stralci della conversazione registrataal progressivo n. 5023 del 21 marzo 2018 (testualmente citata nella sentenza diprimo grado del G.u.p. del Tribunale di Milano dell'8 settembre 2020 a pagg.457-458), in cui l’allora indagato [OSCURATO:PERSONA] ribadiva la propria fiducia nelruolo che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ripreso a svolgere, una volta uscito dalcarcere, nella gestione delle forniture di zucchero e caffè presso molti esercizicommerciali dell'area varesina: tant'è vero che, al termine della medesimaconversazione, i due interlocutori convenivano circa l’utilità di far pervenire una"ambasciata" allo [OSCURATO:PERSONA] in carcere, affinché egli fosse reso edotto dellasituazione all'esterno e potesse intervenire.La Corte di appello ha, poi, osservato che «l'efficacia precipuamenteintimidatoria che la semplice invocazione della figura di [OSCURATO:PERSONA],detto "il bandito", era in grado di esercitare all'epoca dei fatti sulle potenzialivittime di fenomeni estorsivi trova pieno riscontro nella conversazione fraaddebitato all'allora imputato [OSCURATO:PERSONA] – e [OSCURATO:PERSONA], trasfusa nelcapo d'incolpazione n. 8)».

In particolare, la Corte territoriale ha osservato che«sebbene nelle sommarie informazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla moglie (allegato12 alla domanda di riparazione) i due abbiano inteso ridimensionarne la valenzaprobatoria, riconducendo i toni della vicenda oggetto della conversazione fraLettieri e [OSCURATO:PERSONA] a un mero screzio connesso alle relazioni familiari (AntonioMalena, infatti, era lo zio del [OSCURATO:PERSONA]), il dato storico per cui un intervento del"bandito" sarebbe risultato - a tutto voler concedere - "temibile" non è stato inalcun modo smentito, neppure a posteriori, da nessuno dei due, e va dunqueritenuto pacifico, anche in questa sede».

Ha aggiunto la Corte che «ad un certopunto della conversazione con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] si riferivaesplicitamente al fatto che la fornitura avrebbe dovuto essere imposta a certiesercizi commerciali, e specificamente alla necessità di superare la resistenzadella moglie di [OSCURATO:PERSONA] (suo nipote, titolare del ristorante "LaPergola", appunto insieme alla moglie, [OSCURATO:PERSONA])».

Riporta ampi stralcio dellaconversazione registrata al progressivo n. 5023 del 21 marzo 2018 e alsuccessivo progressivo n. 5024 (riportato alle pagg. 461 e ss. della menzionatasentenza del G.u.p. del Tribunale di Milano dell'8 settembre 2020), osservandoche «anche il piano commerciale di distribuzione dei prodotti dell'azienda delfiglio [OSCURATO:PERSONA] (denominata "LEMA Caffè") nell'area varesina, esplicitatodall'allora indagato nel corso della registrazione, in maniera tale che non potesseesserne individuata l'origine territorialmente collegata a [OSCURATO:PERSONA], esprimeva,nel contesto in esame, una condotta gravemente colposa alla quale eracertamente sottesa la consapevolezza di una gestione degli affari tutt'altro chetrasparente e rispettosa delle regole che garantiscono la libera concorrenza sulmercato». [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] «nel contesto della medesima conversazione,manifestava il concreto timore per l'intervento delle FF.OO. e rappresentava alsuo interlocutore l'esigenza di mantenere segretezza a proposito del progettocommerciale: i due, infatti, nel corso del dialogo in analisi, citavano diversipersonaggi - alcuni dei quali direttamente coinvolti nell'indagine in quantoafferenti alla locale di [OSCURATO:PERSONA] - con cui sarebbe stato opportunocondividere il progetto e altri a cui invece nulla andava rivelato».Il giudice della riparazione ha, quindi, ritenuto ostative all’accoglimento delladomanda di riparazione le seguenti condotte tenute da [OSCURATO:PERSONA] che,ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, avevano ingenerato lafalsa apparenza della loro configurabilità come illecito penale: a) avevaespressamente prospettato la possibilità di intervento da parte di soggettoall'epoca noto in quanto figura apicale di un sodalizio mafioso, attivo nelterritorio varesino, per la realizzazione della distribuzione dei prodotticommercializzati dall'impresa del figlio, [OSCURATO:PERSONA], presso gli esercizi dellazona; b) aveva manifestato la necessità di gestire questa distribuzione inmaniera tale da evitare che le forze dell’ordine potessero nutrire sospetti inmerito, esprimendo la necessità di non rivelare a nessuno i contenuti dell'affare;c) nelle conversazioni intercettate sopra riportate, aveva palesemente fattoriferimento alla necessità che le forniture di caffè e zucchero, distribuitedall'azienda di suo figlio "Cataldino", venissero accettate e pagate da taluniesercizi commerciali, espressamente menzionati, anche per il tramitedell'intervento del "bandito" ([OSCURATO:PERSONA]), ovvero del suo interlocutore([OSCURATO:PERSONA]), che si era in questo senso impegnato esplicitamente neisuoi confronti.4.

Avverso l’ordinanza della Corte di appello di Napoli ha proposto ricorsoper cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiducia, affidato adun unico articolato motivo, con il quale lamenta violazione di legge esegnatamente dell’art. 314, comma 1, cod. proc. pen. – ex art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen. – e contestualmente manifesta illogicità della motivazionecon riferimento alla affermata colpa grave del ricorrente – ex art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen. – sotto diversi profili.Il difensore richiama principi stabiliti dalla Corte di cassazione a SezioniUnite sulla colpa grave ostativa al diritto alla riparazione e si duole, anzitutto,che la Corte di appello ha individuato la colpa grave del ricorrente, ostativaall'accoglimento dell'istanza di indennizzo, in asserite condotte sinergiche alladetenzione cautelare, con valutazioni che ritiene disancorate dalle effettiverisultanze processuali, così come precisate nella sentenza di annullamentoemessa dalla Suprema Corte e nella sentenza assolutoria intervenuta all'esito delgiudizio di rinvio, quest'ultima fondata peraltro sui medesimi elementi di cuidisponeva il Giudice della cautela.Lamenta l’erroneità e la manifesta illogicità della premessa del giudice dellariparazione (la condizione di pacifica "adiacenza" fra l'odierno richiedente eGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], detto "il bandito", quale capo della locale di [OSCURATO:PERSONA]),sostenendo che la qualifica attribuita a [OSCURATO:PERSONA] (capo della locale diLonate [OSCURATO:PERSONA]), trova oggettiva smentita negli stessi capi d'imputazione,giacché lo stesso non figura nella contestazione associativa né come partecipe nècome "capo" di quella "locale" (oggetto di contestazione), né risulta aver maisubito precedenti condanne di alcun genere per vicende delittuose perpetrate interritorio lombardo.

Sostiene che allo [OSCURATO:PERSONA], nel presente processo, è statocontestato un solo episodio estorsivo (capo 5, riqualificato nella forma deltentativo), in concorso con altri soggetti (ma non con l'odierno ricorrente), per ilquale ha riportato condanna ad anni tre e mesi quattro di reclusione.

Lamenta,altresì, che il predetto errore viene, poi, replicato laddove la Corte attribuisce adAntonio [OSCURATO:PERSONA] di avere prospettato la possibilità di un intervento di GiuseppeSpagnolo quale figura apicale di un sodalizio mafioso attivo nel territoriovaresino.Sotto altro profilo, il difensore lamenta che la mera circostanza che, neicolloqui riportati, il ricorrente auspichi un intervento da parte dello [OSCURATO:PERSONA],tramite il [OSCURATO:PERSONA], nonché di quest'ultimo, presso alcuni esercenti locali di loroconoscenza per convincerli a rifornirsi di caffè dalla ditta del figlio CataldoMalena, non lascia in alcun modo trasparire l'evocazione al ricorso di modalitàminacciose, in un contesto suscettibile di integrare la ravvisata colpa grave e laconseguente falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale.Sotto altro profilo, il difensore lamenta poi che la Corte di appello assumeche l'efficacia precipuamente intimidatoria che la semplice invocazione dellafigura di [OSCURATO:PERSONA] era in grado di esercitare all'epoca dei fatti sulle potenzialivittime di fenomeni estorsivi trova pieno riscontro nella conversazione fraall'allora imputato [OSCURATO:PERSONA] – e [OSCURATO:PERSONA], di cui al capo 8) dellaimputazione.

Mentre invece il giudice del rinvio, a seguito dell’annullamento dellaCorte di cassazione, aveva smentito questa congettura in quanto risultava sindall'inizio chiarito che i coniugi [OSCURATO:PERSONA] non solo non avevano subito alcunaintimidazione da parte dello zio (attuale ricorrente), ma avevano chiarito inmaniera netta che le forniture di caffè dalla LEMA erano state da essi ordinatesolo in ragione dei rapporti di parentela con i [OSCURATO:PERSONA], ma che quando i clientiebbero a lamentarsi della qualità, non avevano esitato a cambiare fornitore.Sotto altro profilo, il difensore lamenta poi che nella ordinanza della Corte diappello sono riportate e valorizzate alcune conversazioni intercorse tra ilricorrente e il [OSCURATO:PERSONA], per argomentare il rilievo, ai fini in esame, dellacondotta di chi nei reati associativi abbia tenuto comportamenti percepibili comeindicativi di una sua contiguità al sodalizio criminale.

Osserva che al ricorrentenon è mai stata contestata la partecipazione all'associazione, che avrebbecomportato una possibile valorizzazione, in limine, di frequentazioni ambiguepercepibili come una sua contiguità al sodalizio criminale.5.

Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA],hadepositato requisitoria scritta e ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.6.

L'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse del Ministerodell'Economia e delle Finanze, ha depositato memoria con la quale ha chiesto ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.2.

Va premesso che, secondo orientamenti consolidati della giurisprudenzadi legittimità (ben sintetizzati in Cass. pen., Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024,Pellizza e, più di recente, in Cass. pen., Sez. 4, n. 19432 del 08/04/2025, Moati),che in questa sede si intende ribadire, «In tema di riparazione per ingiustadetenzione, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato oconcorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementiprobatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo uniter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nelprocesso di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo sesia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di erroredell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecitopenale» (Sez.

U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263 - 01; Sez.4, n. 20963 del 14/03/2023, Tare, in motivazione; Sez. 4, n. 21308, del26/04/2022, Fascia, in motivazione; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952 – 01; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014,Maltese, Rv. 259082).«Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condottadel richiedente (da ricostruirsi in considerazione della sentenza assolutoria) e leragioni sottese all’intervento dell’autorità e/o alla sua persistenza (Sez. 4,n. 20963 del 14/03/2023, Tare, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 21308 del26/04/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019,Wakel, Rv. 277662 - 01, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, Rosini, Rv.219686 - 01), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotteche rivelino (dolo o) eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza oviolazioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile insede di legittimità (Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, Tare, cit., in motivazione;Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 27458del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458 - 01, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642del 21/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270001 - 01).» (Sez. 4, n. 28441 del03/07/2025, Fiore, Rv. 288517 – 01).Il giudice della riparazione deve, quindi, muovere, non dagli elementifondanti la misura cautelare, bensì dall'accertamento della condotta delrichiedente, anche in ragione dei fatti ritenuti provati o non esclusi dal giudicepenale, per poi valutarla ai fini del giudizio circa la condizione ostativa del dolo odella colpa grave e del suo collegamento sinergico con l'intervento dell'autorità inrelazione alle circostanze sottese all'ordinanza cautelare (vds.

Sez. 4, n. 28441del 03/07/2025, cit.).Va, poi, ribadito che la condizione ostativa al riconoscimento del dirittoall'indennizzo, rappresentata dall’avere il richiedente dato causa o concorso adare causa all’ingiusta detenzione, può essere integrata da condotte, dolose ogravemente colpose, tanto extra procedimentali quanto tenute nel corso delprocedimento (Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014, dep. 2015, Garcia, Rv. 263197 –01; Sez. 4, n. 34656 del 03/06/2010, Davoli, Rv. 248074 – 01).3.

Ciò premesso, il primo motivo di ricorso coglie nel segno laddovelamenta manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla affermatacolpa grave del ricorrente.Ed invero l’ordinanza della Corte di appello individua alcune condotte diAntonio [OSCURATO:PERSONA] che ritiene ostative all’accoglimento della domanda di riparazione(la prospettazione della possibilità di intervento da parte di [OSCURATO:PERSONA],soggetto ritenuto figura apicale di un sodalizio mafioso attivo nel territoriovaresino; la manifestazione della necessità di gestire le forniture di caffè ezucchero da parte dell’azienda del figlio “Cataldino” in maniera tale da evitaresospetti delle forze dell’ordine; alcune conversazioni intercettate in cui facevapalese riferimento alla necessità che le forniture di caffè e zucchero, distribuitedall'azienda di suo figlio "Cataldino", venissero accettate e pagate da taluniesercizi commerciali), ma nulla dice sulla sinergia causale di tali comportamentiai fini della applicazione della misura cautelare.In altre parole, la Corte della riparazione non ha esplicitato le connessionidelle condotte ritenute ostative con i fatti per i quali il ricorrente è statosottoposto alla custodia cautelare e, in particolare, non ha chiarito se, e in qualemisura, dette condotte siano state prese in esame dal giudice della cautela eabbiano indotto il giudice della cautela a ritenere rafforzato il quadro indiziario.4.

Il ricorso deve, quindi, essere accolto e l’ordinanza impugnata va,pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano,che dovrà approfondire, con esclusivo riferimento alle condotte extraprocessuali,gli aspetti suindicati.

Al giudice del rinvio si demanda, altresì, laregolamentazione delle spese tra le parti del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appellodi Milano, cui demanda anche la regolamentazione delle spese tra le parti perquesto giudizio di legittimità.Così deciso il 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuca [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppello di Milanovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso proposto dal difensore diMALENA [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del SostitutoMaria [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;letta la memoria dell'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse del Ministerodell'Economia e delle Finanze, che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Milano, con l’ordinanza del 17 dicembre 2025 inepigrafe, ha rigettato la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di riparazioneper l’ingiusta detenzione sofferta in custodia cautelare, prima, in custodiacautelare in carcere, dal 4 luglio 2019 al 24 luglio 2020 (per n. 385 giorni), e,successivamente, in regime di arresti domiciliari, dal 24 luglio 2020 al 10 giugno2021 (per n. 321 giorni), per complessivi 706 giorni.2. [OSCURATO:PERSONA] era stato tratto in arresto in data 4 luglio 2019 per ilreato di cui agli artt. 110, 81, 629 in relazione all’art. 628, terzo comma, e 416bis.1 cod. pen. In sede di interrogatorio di garanzia, [OSCURATO:PERSONA] si avvalevadella facoltà di non rispondere. Il G.u.p. del Tribunale di Milano, con sentenza deldell’8 settembre 2020 pronunciata all’esito del giudizio abbreviato, condannavaAntonio [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due e mesi otto di reclusione per il delitto di cuiagli artt. 56, 629 e 416 bis.1 cod. pen., così qualificato il delitto ascrittogli. Lasentenza veniva confermata dalla sentenza della Corte di appello di Milano del 30novembre 2021. La Corte di cassazione, su ricorso del difensore, annullava lasentenza con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano per nuovogiudizio. La Corte di appello di Milano, giudicando in sede di rinvio, con sentenzapronunciata il 18 ottobre 2023, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dalla imputazioneascrittagli con la formula “perché il fatto non sussiste”. La sentenza diventavairrevocabile in data 22 maggio 2024.3. La Corte di appello di Milano, come sopra anticipato, con l’ordinanzaimpugnata ha rigettato la domanda in quanto ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] tenuto alcune condotte che, per quanto penalmente irrilevanti,assumevano rilievo ostativo all’accoglimento della domanda di riparazione perl’ingiusta detenzione in quanto connotate da colpa grave per macroscopicaimprudenza, che avevano concorso a determinare l’applicazione della custodiacautelare nei suoi confronti.Il giudice della riparazione, dopo aver richiamato giurisprudenza di questaCorte di legittimità, ha, anzitutto, sottolineato «la condizione di pacifica"adiacenza" fra l'odierno richiedente, a tutti noto come "Totonno" [OSCURATO:PERSONA], eGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], detto "il bandito", quale capo della locale di [OSCURATO:PERSONA]»,specificando che si tratta di un dato agevolmente ricavabile dalla conversazioneintrattenuta dall'attuale ricorrente con [OSCURATO:PERSONA] il 21 marzo 2018, nellaquale proprio [OSCURATO:PERSONA] esprimeva fin da subito la propria preoccupazionerispetto all'avvenuta confisca subita da [OSCURATO:PERSONA] e si doleva di nonpotere andare a trovare nemmeno la moglie di [OSCURATO:PERSONA] perché eraagli arresti domiciliari.La Corte territoriale riporta, di seguito, stralci della conversazione registrataal progressivo n. 5023 del 21 marzo 2018 (testualmente citata nella sentenza diprimo grado del G.u.p. del Tribunale di Milano dell'8 settembre 2020 a pagg.457-458), in cui l’allora indagato [OSCURATO:PERSONA] ribadiva la propria fiducia nelruolo che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ripreso a svolgere, una volta uscito dalcarcere, nella gestione delle forniture di zucchero e caffè presso molti esercizicommerciali dell'area varesina: tant'è vero che, al termine della medesimaconversazione, i due interlocutori convenivano circa l’utilità di far pervenire una"ambasciata" allo [OSCURATO:PERSONA] in carcere, affinché egli fosse reso edotto dellasituazione all'esterno e potesse intervenire.La Corte di appello ha, poi, osservato che «l'efficacia precipuamenteintimidatoria che la semplice invocazione della figura di [OSCURATO:PERSONA],detto "il bandito", era in grado di esercitare all'epoca dei fatti sulle potenzialivittime di fenomeni estorsivi trova pieno riscontro nella conversazione fraaddebitato all'allora imputato [OSCURATO:PERSONA] – e [OSCURATO:PERSONA], trasfusa nelcapo d'incolpazione n. 8)». In particolare, la Corte territoriale ha osservato che«sebbene nelle sommarie informazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla moglie (allegato12 alla domanda di riparazione) i due abbiano inteso ridimensionarne la valenzaprobatoria, riconducendo i toni della vicenda oggetto della conversazione fraLettieri e [OSCURATO:PERSONA] a un mero screzio connesso alle relazioni familiari (AntonioMalena, infatti, era lo zio del [OSCURATO:PERSONA]), il dato storico per cui un intervento del"bandito" sarebbe risultato - a tutto voler concedere - "temibile" non è stato inalcun modo smentito, neppure a posteriori, da nessuno dei due, e va dunqueritenuto pacifico, anche in questa sede». Ha aggiunto la Corte che «ad un certopunto della conversazione con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] si riferivaesplicitamente al fatto che la fornitura avrebbe dovuto essere imposta a certiesercizi commerciali, e specificamente alla necessità di superare la resistenzadella moglie di [OSCURATO:PERSONA] (suo nipote, titolare del ristorante "LaPergola", appunto insieme alla moglie, [OSCURATO:PERSONA])». Riporta ampi stralcio dellaconversazione registrata al progressivo n. 5023 del 21 marzo 2018 e alsuccessivo progressivo n. 5024 (riportato alle pagg. 461 e ss. della menzionatasentenza del G.u.p. del Tribunale di Milano dell'8 settembre 2020), osservandoche «anche il piano commerciale di distribuzione dei prodotti dell'azienda delfiglio [OSCURATO:PERSONA] (denominata "LEMA Caffè") nell'area varesina, esplicitatodall'allora indagato nel corso della registrazione, in maniera tale che non potesseesserne individuata l'origine territorialmente collegata a [OSCURATO:PERSONA], esprimeva,nel contesto in esame, una condotta gravemente colposa alla quale eracertamente sottesa la consapevolezza di una gestione degli affari tutt'altro chetrasparente e rispettosa delle regole che garantiscono la libera concorrenza sulmercato». [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] «nel contesto della medesima conversazione,manifestava il concreto timore per l'intervento delle FF.OO. e rappresentava alsuo interlocutore l'esigenza di mantenere segretezza a proposito del progettocommerciale: i due, infatti, nel corso del dialogo in analisi, citavano diversipersonaggi - alcuni dei quali direttamente coinvolti nell'indagine in quantoafferenti alla locale di [OSCURATO:PERSONA] - con cui sarebbe stato opportunocondividere il progetto e altri a cui invece nulla andava rivelato».Il giudice della riparazione ha, quindi, ritenuto ostative all’accoglimento delladomanda di riparazione le seguenti condotte tenute da [OSCURATO:PERSONA] che,ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, avevano ingenerato lafalsa apparenza della loro configurabilità come illecito penale: a) avevaespressamente prospettato la possibilità di intervento da parte di soggettoall'epoca noto in quanto figura apicale di un sodalizio mafioso, attivo nelterritorio varesino, per la realizzazione della distribuzione dei prodotticommercializzati dall'impresa del figlio, [OSCURATO:PERSONA], presso gli esercizi dellazona; b) aveva manifestato la necessità di gestire questa distribuzione inmaniera tale da evitare che le forze dell’ordine potessero nutrire sospetti inmerito, esprimendo la necessità di non rivelare a nessuno i contenuti dell'affare;c) nelle conversazioni intercettate sopra riportate, aveva palesemente fattoriferimento alla necessità che le forniture di caffè e zucchero, distribuitedall'azienda di suo figlio "Cataldino", venissero accettate e pagate da taluniesercizi commerciali, espressamente menzionati, anche per il tramitedell'intervento del "bandito" ([OSCURATO:PERSONA]), ovvero del suo interlocutore([OSCURATO:PERSONA]), che si era in questo senso impegnato esplicitamente neisuoi confronti.4. Avverso l’ordinanza della Corte di appello di Napoli ha proposto ricorsoper cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiducia, affidato adun unico articolato motivo, con il quale lamenta violazione di legge esegnatamente dell’art. 314, comma 1, cod. proc. pen. – ex art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen. – e contestualmente manifesta illogicità della motivazionecon riferimento alla affermata colpa grave del ricorrente – ex art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen. – sotto diversi profili.Il difensore richiama principi stabiliti dalla Corte di cassazione a SezioniUnite sulla colpa grave ostativa al diritto alla riparazione e si duole, anzitutto,che la Corte di appello ha individuato la colpa grave del ricorrente, ostativaall'accoglimento dell'istanza di indennizzo, in asserite condotte sinergiche alladetenzione cautelare, con valutazioni che ritiene disancorate dalle effettiverisultanze processuali, così come precisate nella sentenza di annullamentoemessa dalla Suprema Corte e nella sentenza assolutoria intervenuta all'esito delgiudizio di rinvio, quest'ultima fondata peraltro sui medesimi elementi di cuidisponeva il Giudice della cautela.Lamenta l’erroneità e la manifesta illogicità della premessa del giudice dellariparazione (la condizione di pacifica "adiacenza" fra l'odierno richiedente eGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], detto "il bandito", quale capo della locale di [OSCURATO:PERSONA]),sostenendo che la qualifica attribuita a [OSCURATO:PERSONA] (capo della locale diLonate [OSCURATO:PERSONA]), trova oggettiva smentita negli stessi capi d'imputazione,giacché lo stesso non figura nella contestazione associativa né come partecipe nècome "capo" di quella "locale" (oggetto di contestazione), né risulta aver maisubito precedenti condanne di alcun genere per vicende delittuose perpetrate interritorio lombardo. Sostiene che allo [OSCURATO:PERSONA], nel presente processo, è statocontestato un solo episodio estorsivo (capo 5, riqualificato nella forma deltentativo), in concorso con altri soggetti (ma non con l'odierno ricorrente), per ilquale ha riportato condanna ad anni tre e mesi quattro di reclusione. Lamenta,altresì, che il predetto errore viene, poi, replicato laddove la Corte attribuisce adAntonio [OSCURATO:PERSONA] di avere prospettato la possibilità di un intervento di GiuseppeSpagnolo quale figura apicale di un sodalizio mafioso attivo nel territoriovaresino.Sotto altro profilo, il difensore lamenta che la mera circostanza che, neicolloqui riportati, il ricorrente auspichi un intervento da parte dello [OSCURATO:PERSONA],tramite il [OSCURATO:PERSONA], nonché di quest'ultimo, presso alcuni esercenti locali di loroconoscenza per convincerli a rifornirsi di caffè dalla ditta del figlio CataldoMalena, non lascia in alcun modo trasparire l'evocazione al ricorso di modalitàminacciose, in un contesto suscettibile di integrare la ravvisata colpa grave e laconseguente falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale.Sotto altro profilo, il difensore lamenta poi che la Corte di appello assumeche l'efficacia precipuamente intimidatoria che la semplice invocazione dellafigura di [OSCURATO:PERSONA] era in grado di esercitare all'epoca dei fatti sulle potenzialivittime di fenomeni estorsivi trova pieno riscontro nella conversazione fraall'allora imputato [OSCURATO:PERSONA] – e [OSCURATO:PERSONA], di cui al capo 8) dellaimputazione. Mentre invece il giudice del rinvio, a seguito dell’annullamento dellaCorte di cassazione, aveva smentito questa congettura in quanto risultava sindall'inizio chiarito che i coniugi [OSCURATO:PERSONA] non solo non avevano subito alcunaintimidazione da parte dello zio (attuale ricorrente), ma avevano chiarito inmaniera netta che le forniture di caffè dalla LEMA erano state da essi ordinatesolo in ragione dei rapporti di parentela con i [OSCURATO:PERSONA], ma che quando i clientiebbero a lamentarsi della qualità, non avevano esitato a cambiare fornitore.Sotto altro profilo, il difensore lamenta poi che nella ordinanza della Corte diappello sono riportate e valorizzate alcune conversazioni intercorse tra ilricorrente e il [OSCURATO:PERSONA], per argomentare il rilievo, ai fini in esame, dellacondotta di chi nei reati associativi abbia tenuto comportamenti percepibili comeindicativi di una sua contiguità al sodalizio criminale. Osserva che al ricorrentenon è mai stata contestata la partecipazione all'associazione, che avrebbecomportato una possibile valorizzazione, in limine, di frequentazioni ambiguepercepibili come una sua contiguità al sodalizio criminale.5. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA],hadepositato requisitoria scritta e ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.6. L'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse del Ministerodell'Economia e delle Finanze, ha depositato memoria con la quale ha chiesto ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.2. Va premesso che, secondo orientamenti consolidati della giurisprudenzadi legittimità (ben sintetizzati in Cass. pen., Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024,Pellizza e, più di recente, in Cass. pen., Sez. 4, n. 19432 del 08/04/2025, Moati),che in questa sede si intende ribadire, «In tema di riparazione per ingiustadetenzione, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato oconcorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementiprobatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo uniter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nelprocesso di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo sesia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di erroredell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecitopenale» (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263 - 01; Sez.4, n. 20963 del 14/03/2023, Tare, in motivazione; Sez. 4, n. 21308, del26/04/2022, Fascia, in motivazione; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952 – 01; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014,Maltese, Rv. 259082).«Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condottadel richiedente (da ricostruirsi in considerazione della sentenza assolutoria) e leragioni sottese all’intervento dell’autorità e/o alla sua persistenza (Sez. 4,n. 20963 del 14/03/2023, Tare, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 21308 del26/04/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019,Wakel, Rv. 277662 - 01, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, Rosini, Rv.219686 - 01), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotteche rivelino (dolo o) eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza oviolazioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile insede di legittimità (Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, Tare, cit., in motivazione;Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 27458del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458 - 01, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642del 21/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270001 - 01).» (Sez. 4, n. 28441 del03/07/2025, Fiore, Rv. 288517 – 01).Il giudice della riparazione deve, quindi, muovere, non dagli elementifondanti la misura cautelare, bensì dall'accertamento della condotta delrichiedente, anche in ragione dei fatti ritenuti provati o non esclusi dal giudicepenale, per poi valutarla ai fini del giudizio circa la condizione ostativa del dolo odella colpa grave e del suo collegamento sinergico con l'intervento dell'autorità inrelazione alle circostanze sottese all'ordinanza cautelare (vds. Sez. 4, n. 28441del 03/07/2025, cit.).Va, poi, ribadito che la condizione ostativa al riconoscimento del dirittoall'indennizzo, rappresentata dall’avere il richiedente dato causa o concorso adare causa all’ingiusta detenzione, può essere integrata da condotte, dolose ogravemente colpose, tanto extra procedimentali quanto tenute nel corso delprocedimento (Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014, dep. 2015, Garcia, Rv. 263197 –01; Sez. 4, n. 34656 del 03/06/2010, Davoli, Rv. 248074 – 01).3. Ciò premesso, il primo motivo di ricorso coglie nel segno laddovelamenta manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla affermatacolpa grave del ricorrente.Ed invero l’ordinanza della Corte di appello individua alcune condotte diAntonio [OSCURATO:PERSONA] che ritiene ostative all’accoglimento della domanda di riparazione(la prospettazione della possibilità di intervento da parte di [OSCURATO:PERSONA],soggetto ritenuto figura apicale di un sodalizio mafioso attivo nel territoriovaresino; la manifestazione della necessità di gestire le forniture di caffè ezucchero da parte dell’azienda del figlio “Cataldino” in maniera tale da evitaresospetti delle forze dell’ordine; alcune conversazioni intercettate in cui facevapalese riferimento alla necessità che le forniture di caffè e zucchero, distribuitedall'azienda di suo figlio "Cataldino", venissero accettate e pagate da taluniesercizi commerciali), ma nulla dice sulla sinergia causale di tali comportamentiai fini della applicazione della misura cautelare.In altre parole, la Corte della riparazione non ha esplicitato le connessionidelle condotte ritenute ostative con i fatti per i quali il ricorrente è statosottoposto alla custodia cautelare e, in particolare, non ha chiarito se, e in qualemisura, dette condotte siano state prese in esame dal giudice della cautela eabbiano indotto il giudice della cautela a ritenere rafforzato il quadro indiziario.4. Il ricorso deve, quindi, essere accolto e l’ordinanza impugnata va,pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano,che dovrà approfondire, con esclusivo riferimento alle condotte extraprocessuali,gli aspetti suindicati. Al giudice del rinvio si demanda, altresì, laregolamentazione delle spese tra le parti del presente giudizio di legittimità. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appellodi Milano, cui demanda anche la regolamentazione delle spese tra le parti perquesto giudizio di legittimità.Così deciso il 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuca [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28497/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris