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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 4 giugno 2025

Cassazione n. 16484/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26527/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

LOMBARDIAn.2193/06/ 2016 depositata il 13/04/2016, pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto di ricorso per Cassazione.

Vista l’istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere dell’Avvocatura Generale dello Stato, con la quale si conferma la regolaredefinizione della lite ai sensi dell'art. 1 commi 186-203 n. 197/2022; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma, il [OSCURATO:DATA_NASCITA] LaPresiden

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26527/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIAn.2193/06/ 2016 depositata il 13/04/2016, pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto di ricorso per Cassazione. Vista l’istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere dell’Avvocatura Generale dello Stato, con la quale si conferma la regolaredefinizione della lite ai sensi dell'art. 1 commi 186-203 n. 197/2022; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma, il [OSCURATO:DATA_NASCITA] LaPresiden
Decreto Cassazione n. 16484/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris