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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 gennaio 2022

Cassazione n. 30567/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma emessa in data 28/01/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore di fiducia del ricorrente, avv.to [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con il provvedimento impugnato il Tribunale del riesame di Roma, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. - a seguito dell'appello del pubblico ministero avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma rigettava la richiesta di misura coercitiva della custodia cautelare in carcere nei confronti dell'indagato in relazione al reato a lui ascritto con incolpazione provvisoria, ai sensi dell'art. 604-bis e ter cod. pen. (capo A), applicando la misura dell'obbligo di dimora in relazione alla residua ipotesi di cui all'art. 270-bis cod. pen. (capo B) -, applicava al Restauri la misura dell'obbligo di dimora anche in relazione ai fatti di cui al capo A), esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 604-ter cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre a mezzo dei difensori di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA] ed avv.to [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo di ricorso, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 274 e 275, commi 1 e 2, cod. proc. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in quanto gli elementi investigativi evidenziano pochi messaggi tra l'indagato ed altri soggetti, nel luglio 2019, e la condivisione di un post alla fine del successivo mese di agosto, epoca a partire dalla quale è cessato ogni contatto e, quindi, si è interrotta ogni attualità del pericolo che deve sostenere una misura cautelare, anche alla luce dei principi della giurisprudenza di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

Il ricorrente è sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora in relazione ai fatti di cui all'art. 604-bis cod. pen. (capo A) ed all'art. 270-bis cod. pen. (capo B).

In accoglimento dell'appello del pubblico ministero, il Tribunale del riesame — che ha applicato la misura per i fatti di cui al capo A) — ha richiamato, quanto alle esigenze cautelari, la motivazione già posta a fondamento dell'applicazione della medesima misura, da parte del Giudice per le indagini preliminari, in riferimento al capo B).

In particolare, nel provvedimento genetico, ritenuta la sussistenza del compendio indiziario in relazione all'associazione eversiva denominata [OSCURATO:PERSONA], facente capo ad [OSCURATO:PERSONA], avente lo scopo di rovesciare le istituzioni ed instaurare un nuovo sistema di governo, operante attraverso articolazioni territoriali, era stata evidenziata dal Giudice per le indagini preliminari l'intraneità del Restauri a tale associazione, attraverso l'analisi di messaggi datati 25/07/2019, 31/07/2019 e 25/08/2019; le esigenze cautelari erano state individuate nella necessità di evitare che il Restauri potesse proseguire nell'attività criminosa, anche in vista dell'approssimarsi del periodo indicato dal Sabelli per dare esecuzione al programma eversivo.

Il Tribunale del riesame, quanto al delitto di cui all'art. 604-bis cod. pen., ha osservato che l'UFI era un'associazione caratterizzata da vocazione ideologica di estrema destra, volta non solo ad azioni eversive, ma anche alla propaganda di idee xenofobe ed antisemite, oltre che all'incitamento alla discriminazione razziale, etnica e religiosa, con particolare attivismo nella divulgazioni di idee di contenuto suprematista della razza bianca, di xenofobia e negazionismo della Shoah.

Il provvedimento impugnato ha analizzato le chat attraverso cui erano stati diffusi post e messaggi, oltre che le chat in cui si discuteva tra più soggetti di tali idee, con specifica condotta di indottrinamento nei confronti dei giovani membri delle chat e di istigazione a commettere atti di violenza.

Tra gli interventi indicati, il Tribunale del riesame ne individuava alcuni provenienti dal Restauri, in cui egli esprimeva le proprie convinzioni antisemite, travalicando la libera manifestazione di personali opinioni e divulgando idee discriminatorie e di incitamento all'odio razziale.

Pertanto, il provvedimento impugnato, ritenendo efficacemente posta in essere la propaganda di idee discriminatorie e l'incitamento alla violenza, potenzialmente idonei ad influenzare un numero indeterminato di utenti, attraverso l'uso di piattaforme, nonché attraverso i presidi territoriali individuati, ha ritenuto la sussistenza di esigenze cautelari in funzione dell'attuale e concreta necessità di interrompere l'attività in atto ed i legami con gli altri soggetti indagati.

Nell'ordinanza genetica, a cui il presente provvedimento fa integrale riferimento, inoltre, quanto al delitto di cui all'art. 270-bis cod. pen., si affermava la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., posto che gli indagati avrebbero potuto perfezionare l'organizzazione aumentandone la pericolosità, come dimostrato dall'acquisizione di armi da parte del Sabelli, che aveva cercato anche di farle circolare a favore del presidio toscano; si sottolineava tale pericolosità anche alla luce della peculiarità del momento storico, caratterizzato da difficoltà socio-economiche e da manifestazioni di piazza spesso degenerate in scontri, oltre all'approssimarsi del periodo - 2022-2023 - indicato dal Sabelli per dare il via all'attuazione del progetto eversivo.

Per il Restauri, in ogni caso, le indicate esigenze sono state ritenute fronteggiabili con la misura dell'obbligo di dimora in considerazione del ruolo subalterno svolto dall'indagato.

Il ricorso assume che il Restauri avrebbe rescisso i legami con l'organizzazione, considerata l'epoca dell'ultimo post, condiviso alla fine dell'agosto 2019, epoca di cui, in ogni caso, si deve tenere conto per la valutazione di attualità del pericolo.

In realtà, con il ricorso si opera una valutazione in fatto delle vicende poste a base delle esigenze cautelari, assumendo una indimostrata rescissione del vincolo da parte del Restauri; ciò senza considerare che le chat del gruppo si estendono - almeno nella descrizione del provvedimento impugnato - sino al maggio 2020.

Nel caso in esame, inoltre, posto che la partecipazione ideologica del Restauri appare indiscussa e non contestata dalla difesa, risulta altrettanto evidente la permanenza dell'attività criminosa, rispetto alla quale nessuno specifico atteggiamento concludente di dissociazione o di effettiva presa di distanza dalle impostazioni ideologiche del gruppo risulta manifestata dal ricorrente.

La sua adesione inequivoca alle associazioni individuate con l'incolpazione provvisoria, inoltre, risulta dal tenore dei messaggi inviati, ben più numerosi di quelli indicati dalla difesa, come si evince dalla lettura del provvedimento impugnato che, in ogni caso, ha compiuto una valutazione del tutto scevra da aporie logiche, quanto alla proporzionalità della misura applicata - obbligo di dimora -, rispetto alle evidenziate esigenze.

Dall'inammissibilità del ricorso discende, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Si dispone l'invio alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg.

Esec. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg.

Esec. cod. pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma emessa in data 28/01/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore di fiducia del ricorrente, avv.to [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale del riesame di Roma, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. - a seguito dell'appello del pubblico ministero avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma rigettava la richiesta di misura coercitiva della custodia cautelare in carcere nei confronti dell'indagato in relazione al reato a lui ascritto con incolpazione provvisoria, ai sensi dell'art. 604-bis e ter cod. pen. (capo A), applicando la misura dell'obbligo di dimora in relazione alla residua ipotesi di cui all'art. 270-bis cod. pen. (capo B) -, applicava al Restauri la misura dell'obbligo di dimora anche in relazione ai fatti di cui al capo A), esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 604-ter cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre a mezzo dei difensori di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA] ed avv.to [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo di ricorso, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 274 e 275, commi 1 e 2, cod. proc. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in quanto gli elementi investigativi evidenziano pochi messaggi tra l'indagato ed altri soggetti, nel luglio 2019, e la condivisione di un post alla fine del successivo mese di agosto, epoca a partire dalla quale è cessato ogni contatto e, quindi, si è interrotta ogni attualità del pericolo che deve sostenere una misura cautelare, anche alla luce dei principi della giurisprudenza di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Il ricorrente è sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora in relazione ai fatti di cui all'art. 604-bis cod. pen. (capo A) ed all'art. 270-bis cod. pen. (capo B). In accoglimento dell'appello del pubblico ministero, il Tribunale del riesame — che ha applicato la misura per i fatti di cui al capo A) — ha richiamato, quanto alle esigenze cautelari, la motivazione già posta a fondamento dell'applicazione della medesima misura, da parte del Giudice per le indagini preliminari, in riferimento al capo B). In particolare, nel provvedimento genetico, ritenuta la sussistenza del compendio indiziario in relazione all'associazione eversiva denominata [OSCURATO:PERSONA], facente capo ad [OSCURATO:PERSONA], avente lo scopo di rovesciare le istituzioni ed instaurare un nuovo sistema di governo, operante attraverso articolazioni territoriali, era stata evidenziata dal Giudice per le indagini preliminari l'intraneità del Restauri a tale associazione, attraverso l'analisi di messaggi datati 25/07/2019, 31/07/2019 e 25/08/2019; le esigenze cautelari erano state individuate nella necessità di evitare che il Restauri potesse proseguire nell'attività criminosa, anche in vista dell'approssimarsi del periodo indicato dal Sabelli per dare esecuzione al programma eversivo. Il Tribunale del riesame, quanto al delitto di cui all'art. 604-bis cod. pen., ha osservato che l'UFI era un'associazione caratterizzata da vocazione ideologica di estrema destra, volta non solo ad azioni eversive, ma anche alla propaganda di idee xenofobe ed antisemite, oltre che all'incitamento alla discriminazione razziale, etnica e religiosa, con particolare attivismo nella divulgazioni di idee di contenuto suprematista della razza bianca, di xenofobia e negazionismo della Shoah. Il provvedimento impugnato ha analizzato le chat attraverso cui erano stati diffusi post e messaggi, oltre che le chat in cui si discuteva tra più soggetti di tali idee, con specifica condotta di indottrinamento nei confronti dei giovani membri delle chat e di istigazione a commettere atti di violenza. Tra gli interventi indicati, il Tribunale del riesame ne individuava alcuni provenienti dal Restauri, in cui egli esprimeva le proprie convinzioni antisemite, travalicando la libera manifestazione di personali opinioni e divulgando idee discriminatorie e di incitamento all'odio razziale. Pertanto, il provvedimento impugnato, ritenendo efficacemente posta in essere la propaganda di idee discriminatorie e l'incitamento alla violenza, potenzialmente idonei ad influenzare un numero indeterminato di utenti, attraverso l'uso di piattaforme, nonché attraverso i presidi territoriali individuati, ha ritenuto la sussistenza di esigenze cautelari in funzione dell'attuale e concreta necessità di interrompere l'attività in atto ed i legami con gli altri soggetti indagati. Nell'ordinanza genetica, a cui il presente provvedimento fa integrale riferimento, inoltre, quanto al delitto di cui all'art. 270-bis cod. pen., si affermava la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., posto che gli indagati avrebbero potuto perfezionare l'organizzazione aumentandone la pericolosità, come dimostrato dall'acquisizione di armi da parte del Sabelli, che aveva cercato anche di farle circolare a favore del presidio toscano; si sottolineava tale pericolosità anche alla luce della peculiarità del momento storico, caratterizzato da difficoltà socio-economiche e da manifestazioni di piazza spesso degenerate in scontri, oltre all'approssimarsi del periodo - 2022-2023 - indicato dal Sabelli per dare il via all'attuazione del progetto eversivo. Per il Restauri, in ogni caso, le indicate esigenze sono state ritenute fronteggiabili con la misura dell'obbligo di dimora in considerazione del ruolo subalterno svolto dall'indagato. Il ricorso assume che il Restauri avrebbe rescisso i legami con l'organizzazione, considerata l'epoca dell'ultimo post, condiviso alla fine dell'agosto 2019, epoca di cui, in ogni caso, si deve tenere conto per la valutazione di attualità del pericolo. In realtà, con il ricorso si opera una valutazione in fatto delle vicende poste a base delle esigenze cautelari, assumendo una indimostrata rescissione del vincolo da parte del Restauri; ciò senza considerare che le chat del gruppo si estendono - almeno nella descrizione del provvedimento impugnato - sino al maggio 2020. Nel caso in esame, inoltre, posto che la partecipazione ideologica del Restauri appare indiscussa e non contestata dalla difesa, risulta altrettanto evidente la permanenza dell'attività criminosa, rispetto alla quale nessuno specifico atteggiamento concludente di dissociazione o di effettiva presa di distanza dalle impostazioni ideologiche del gruppo risulta manifestata dal ricorrente. La sua adesione inequivoca alle associazioni individuate con l'incolpazione provvisoria, inoltre, risulta dal tenore dei messaggi inviati, ben più numerosi di quelli indicati dalla difesa, come si evince dalla lettura del provvedimento impugnato che, in ogni caso, ha compiuto una valutazione del tutto scevra da aporie logiche, quanto alla proporzionalità della misura applicata - obbligo di dimora -, rispetto alle evidenziate esigenze. Dall'inammissibilità del ricorso discende, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Si dispone l'invio alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. Esec. cod. pr
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