CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 17713/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che instava per la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo confermava il decreto di rigetto dell'istanza di revoca della misura di prevenzione patrimoniale applicata al ricorrente, che riveste la qualifica di terzo interveniente nel procedimento a carico del [OSCURATO:PERSONA], ritenuto caratterizzato da una condizione di pericolosità qualificata. 2. Avverso tale decreto proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge: il rispetto del diritto alla legalità delle misure di prevenzione, nella dimensione emergente all'esito della sentenza di Grande camera della [OSCURATO:PERSONA] c. Italia (22 febbraio 2017) e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, oltre che della giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione, imporrebbe la revoca della misura. Il mutato assetto costituzionale del diritto alla legalità nell'area delle misure di prevenzione assegnerebbe rilevanza decisiva, in quanto "destrutturante" la condizione di pericolosità qualificata, alla assoluzione dal reato di partecipazione ad associazione mafiosa. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorrente allega che la assoluzione del proposto nel procedimento per associazione mafiosa (elemento, invero, già valutato nel corso del procedimento di prevenzione e ritenuto non decisivo ai fini della valutazione della condizione di pericolosità qualificata) debba essere "rivalutato" alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] c. Italia (22 febbraio 2017), nonché della sentenza pronunciata dalle Sezioni Unite nel caso Gattuso (Sez. U, Sentenza n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511 - 01). 1.1.11 collegio, in via preliminare, ribadisce che è la revocazione lo strumento da utilizzare nel caso in cui sia "sopravvenuta" al giudicato di prevenzione una modifica dei parametri di legalità correlata all'intervento di una pronuncia del giudice delle Leggi o delle Corti sovranazionali (Sez. un., sentenza del 16.12.2021 emessa nel caso Fiorentino) 1.2. Tanto premesso, si ritiene, da un lato, che la pronuncia della Corte Edu del 22 febbraio 2017, che ha rilevato l'incompatibilità convenzionale della normativa sulla pericolosità generica contenuta dell'art. 1 lett. a) del d.lgs n. 159 del 2011, affermandone l'indeterminatezza, e dunque il contrasto con il principio di legalità, non incida sul sistema di prevenzione che si fonda sul riconoscimento della pericolosità qualificata. E, dall'altro, che non può incidere sul giudicato la giurisprudenza delle Sezioni unite. La Corte costituzionale con la sentenza n. 230 del 2012 ha infatti chiarito che la giurisprudenza del massimo consesso nomofilattico, pur avendo un elevato valore conformativo sull'interpretazione successiva, non ha valore normativo e, dunque, non ha alcun effetto abrogativo idoneo ad incidere sui giudicati. Segnatamente, la Corte costituzionale ha affermato che «al fine di porre nel nulla ciò che, di per sé, dovrebbe rimanere intangibile - il giudicato, appunto - il legislatore esige, non irragionevolmente, una vicenda modificativa che determini la caduta della rilevanza penale di una determinata condotta con connotati di generale vincolatività e di intrinseca stabilità»; connotati che non vengono riconosciuti alla giurisprudenza delle Sezioni unite in quanto «vi si oppone anche, e prima ancora - in uno alla già più volte evocata riserva di legge in materia penale, di cui allo stesso art. 25, secondo comma, Cost. - il principio di separazione dei poteri, specificamente riflesso nel precetto (art. 101, secondo comma, Cost.) che vuole il giudice soggetto (soltanto) alla legge» (Corte cost. n. 230 del 2012, § 11). Pertanto le uniche fonti capaci di modificare la base legale della confisca di prevenzione, sono la sentenza n. 24 del 2019 della Corte Costituzionale e la sentenza [OSCURATO:PERSONA] v, Italia della Corte Edu: entrambe le pronunce tuttavia non hanno in alcun modo modificato la base legale della confisca di prevenzione correlata alla condizione di pericolosità qualificata, dato che entrambe le pronunce si riferiscono alla pericolosità generica. La decisione che si intende revocare deve ritenersi "stabile" ed assunta sulla base di parametri normativi immutati. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle a