CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 11792/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 30445/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA] GMBH rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] (PEC [OSCURATO:EMAIL]) - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato PEC ags.rmlegalmail.avvocaturastato.it ) - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia n. 385/01/20 depositata in data 17/02/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/02/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la contribuente società ric:orreva impugnando l'avviso di accertamento notificatogli dall'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli per tributi sui giochil e le lotterie relativo a operazioni poste in essere nel 2010; - la CTP rigettava il ricorso; gravava tal pronuncia di appello la [OSCURATO:PERSONA] GMBH; con la sentenza impugnata la CTR dichiarava inammissibile l'impugnazione; ricorre a questa Corte la contribuente società con atto affidato a due motivi che illustra con memoria; resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate; Considerato che: va preliminarmente osservato, quanto alla richiesta di sospensione del giudizio sulle questioni pregiudiziali formulate dalla ricorrente, va anzitutto osservato che la Corte di Giustizia (sentenza 6 ottobre 2021, in causa C-561/19) ha affermato che l'art. 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno deve adempiere il proprio obbligo di sottoporre alla Corte una questione relativa all'interpretazione del diritto dell'Unione sollevata dinanzi ad esso, a meno che constati che tale questione non è rilevante o che la disposizione di diritto dell'Unione di cui trattasi è già stata oggetto d'interpretazione da parte della Corte o che la corretta interpretazione del diritto dell'Unione s'impone con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi. Orbene, sulle tematiche sottese alle questioni prospettate dalla ricorrente si è già pronunciata la Corte di Giustizia (sentenza 26 febbraio 2020, in causa C-788/18, punto 21), escludendo qualsivoglia discriminazione tra booknnakers nazionali e bookmakers esteri, Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 perché l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti, di modo che la normativa italiana «non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, quale la (omissis), nello Stato membro interessato». Non si ravvisa, pertanto, necessità alcuna di promuovere dinanzi alla Corte di Giustizia le questioni pregiudiziali dedotte in ricorso; venendo quindi all'esame dei motivi di ricorso, il primo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 del d. Lgs. n. 504 del 1998 come interpretato dall'art. 1 c. 66 della L. n. 220 del 2010 e della sentenza n. 27 del 2018 della Corte Costituzionale; il secondo motivo si incentra sulla violazione e falsa applicazione della L. n. 288 del 1998; i motivi sono all'evidenza infondati; le questioni di diritto sottoposte allo scrutinio del collegio sono state oggetto di approfondito esame da parte di questa Corte (da ultimo: Cass., Sez. 5^, 31 marzo 2021, nn. 8907, 8908, 8809 e 8910; Cass., Sez. 5^, 1 aprile 2021, nn. 9080 e 9081; Cass., Sez. 5^, 2 aprile 2021, nn. 9144,, 9145, 9146, 9147, 9148, 9149, 9151, 9152, 9153, 9160, 9162 e 9168; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2021, nn. 9516, 9528, 9529, 9530, 9531, 9532, 9533 e 9534; Cass., Sez. 5^, 14 aprile 2021, nn. 9728, 9729, 9730, 9731, 9732, 9733, 9734 e 9735; Cass., Sez. 5^, 21 aprile 2021, nn. 10472 e 10473) e risultano tutte infondate; il Collegio invero aderisce a tali pronunce e all'orientamento che costituiscono, al quale intende dare conferma e continuità; conseguentemente, il ricorso è rigettato; le spese seguono la soccombenza; p.q.m. Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 rigetta il ricorso; liquida le spese in 2.300 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soc:combente. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delf,,,ricorrente 1~., dell'ulteriore importo a titolo di contributo ° unificato pari quello ~3:to per il ricorso prirrcip" a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, s