CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 luglio 2025
Cassazione n. 07080/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente SENTENZA sulricorso propost o da [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. s.r.l. in persona del legale rappresentante avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del la Corte d’appello di R om a visti gli atti, il provvedimento impugnatoe i l ricors o ; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 4 luglio2025, e depositata il 2 1 luglio 2025 , la Corte d’appello di Roma, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’opposizione avverso l’ordinanza pronunciata dalla Corte d’appello di Roma il 9 aprile 2025, la quale aveva respinto la richiesta di revoca o riduzione della confisca dell’area adibitaa camping di proprietà della “[OSCURATO:PERSONA]” società cooperativa a responsabilità limitata, istanza presentata per conto di detta società. La confisca è stata disposta dalla Corte d’appello di Roma, con sentenza del 20 novembre 2017, e divenuta irrevocabile il 5 marzo 2018, emessa nei confronti di sei persone fisiche, tutti componenti del Consiglio di amministrazione della “[OSCURATO:PERSONA]” società cooperativa a responsabilità limitata; sentenza la quale ha applicato la misura ablatoria dichiarando contestualmente l’estinzione per prescrizione del reato di lottizzazione abusiva contestato agli imputati. La sentenza della Corte d’appello di Roma appena indicata è stata pronunciata su appello del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina, in riforma della sentenza assolutoria emessa in primo grado. L’ordinanza di rigetto dell’opposizione avverso l’ordinanza che aveva respinto la richiesta di revoca o riduzione della confisca, in particolare, ha osservato che la “[OSCURATO:PERSONA]” società cooperativa a responsabilità limitata non può ritenersi terza estranea al reato di lottizzazione abusiva anzitutto perché gli imputati del giudizio di cognizione, per i quali è stata dichiarata l’estinzione del reato per prescrizione, erano stati processati nella qualità di componenti del Consiglio di amministrazione della medesima società , e per aver agito nell’interesse esclusivo di questa. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafela “[OSCURATO:PERSONA]” società cooperativa a responsabilità limitata in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con atto sottoscritto dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],articolando tre motiv i. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 30 e 44 d.P.R. n. 380 del 2001, 666, 667 e 676cod. proc. pen., 27 Cost. e 7 CEDU,nonché vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo al diniego della revoca o della riduzione della confisca dell’area di proprietà della società “[OSCURATO:PERSONA]”per la ritenuta esclusione della posizionedella stessa come terzo estraneo al reato e per l’omesso esame delle ragioni prospettate dalla difesa in tema diinsussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie di lottizzazione abusiva. Si deduce chel’ordinanza impugnata incorre in errore quando esclude che la “[OSCURATO:PERSONA]” società cooperativa a responsabilità limitata sia terza estranea al reato di lottizzazione abusiva, in quantodetta persona giuridica non ha partecipato al processo penale di cognizione, poiché questo si è celebra to esclusivamente nei confronti dei componenti del Consiglio di amministrazione di tale ente in carica dal 2005 al 2007, epoca dell’accertamento dei fatti. Si osserva, in proposito, e in termini generali, che il riconoscimento al la persona giuridica della possibilità di far valere le proprie ragioni con incidente di esecuzione, costantemente affermato in giurisprudenza , conferma la distinzione tra la stessa e le persone fisiche dei suoi rappresentanti. Si censura, sulla base di questa premessa, che l’ordinanza impugnata ha erroneamente omesso di dare conto, in motivazione, della sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie di lottizzazione abusiva, o vi ha provveduto in modo solo apparente e con giustificazione meramente assertiva. Si rimarca, in particolare,che l’ordinanza impugnata ha del tutto omesso di rispondere alle deduzioni difensive in ordine alla violazione del divieto di bis in idem, derivante dalla sentenza del Pretore di Latina dell’1 giugno 1983, la quale aveva assolto l’allora presidente della “[OSCURATO:PERSONA]” società cooperativa a responsabilità limitata dal reato di lottizzazione abusiva, ipotizzato con “contestazione chiusa”, e riferito alle medesime opere poste a fondamento dell’imputazione nel processo conclusosi con il provvedimento di confisca. Si rileva, ancora, che le medesime opere (103 piazzole di sosta, allacci delle stesse alle reti elettrica, idrica e fognaria,e rete infrastrutturale già asfaltata) sono state rilevate con verbale del 4 marzo 1985 dal Corpo dei Vigili del Fuoco di Latina, e che, quindi, non erano da attribuire alle condotte degli imputati del processo di cognizione al cui esito è stata disposta la confisca, avendo gli stessi assunto le cariche di componenti del Consiglio di amministrazione della “[OSCURATO:PERSONA]” società cooperativa a responsabilità limitata solo in epoca ampiamente successiva, come da visure camerali prodotte. Si aggiunge, poi, che sono rimasti del tutto ignoti gli autori degli ulteriori abusi rilevati al momento del sequestro, il 14 giugno 2007, costituiti dall’installazione diroulottes ed accessori, e che non si è verificato alcun pregiudizio alla riserva pubblica di programmazione del territorio, perché l’area interessata è destinata dal [OSCURATO:PERSONA] ad attrezzature turistiche e verde privato vincolato e, dal PPE, specificamente a camping. Si contesta, quindi, che non è alcuna effettiva motivazione per affermare che la “[OSCURATO:PERSONA]” società cooperativa a responsabilità limitata sia un mero schermo a mezzo del quale hanno agito gli imputati, ancor più necessaria se si considera che le opere abusive erano esistenti già in epoca anteriore al 1985, se non a data ulteriormente precedente, inquanto riferibili alle condotte oggetto del processo definito dalla sentenza del Pretore di Latina dell’1 giugno 1983. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 30 e 44 d.P.R. n. 380 del 2001, 129 e 578-biscod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., avuto riguardo al diniego della revoca o della riduzione della confisca dell’area di proprietà della società “[OSCURATO:PERSONA]” per la ritenuta esclusione della prescrizione in epoca anteriore all’acquisizione delle provenel processo penale. Si deduce che la confisca è stata illegittimamente disposta solo il 20 novembre 2017, con sentenza della Corte d’appello, sebbene il reato si fosse prescritto prima dell’esercizio dell’azione penale, proposta in data 7 aprile 2009. Si osserva che, come dedotto in sede di opposizione, il reato di lottizzazione abusiva si è consumato, al più tardi, il 22 marzo 2005, come confermato dalle dichiarazioni del consulente tecnico del P.M. in udienza, e che, quindi, essendo stata l’azione penale esercitata il 7 aprile 2009, le prove sono state acquisite tutte dopo la maturazione della prescrizione. Si aggiunge che la sentenza impugnata non ha fornito alcuna risposta a tale rilievo. 2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 44 d.P.R. n. 380 del 2001, 578-biscod. proc. pen., 7 CEDU e art. art. 1 Prot. 1 CEDU, nonché vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo al diniego della revoca o della riduzione della confisca dell’area di proprietà della società “[OSCURATO:PERSONA]” per la violazione del principio di proporzionalità. Si deduce che la confisca è stata illegittimamente disposta anche perché la relativa statuizione ha violato il principio di proporzionalità. Si osserva che, secondo lesentenze Corte EDU, 28/06/2018, G.I.E.M. c. Italia, e Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020, Perroni, la confisca può essere disposta solo quando è assolutamente necessaria, e non sono utilizzabili altre misure meno gravose per i diritti dei privati, e che, pertanto, diventa superflua ed eccessiva in caso di effettiva ed integrale eliminazione di tutte le opere eseguite in attuazione dell’intento lottizzatorio. Si osserva che l’ordinanza impugnata non ha svolto alcuna considerazione in proposito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le censure esposte nel primo motivo, nei limiti e per le ragioni di seguito precisati, con assorbimento delle ulteriori doglianze. 2. Le censure esposte nel primo motivo sono fondate nella parte in cui contestano che alla società ricorrente, proprietaria delle aree e dei beni confiscati, non è stato consentito di far valere le proprie ragioninell’incidente di esecuzione, in quanto terzo estraneo al processo di cognizione. 2.1. La società “[OSCURATO:PERSONA]” è persona giuridica che, secondo quanto risulta dall’ordinanza impugnata, non è stata parte nel processo di cognizione che si è concluso con la statuizione di confisca, né risulta esserestata citata al fine di potervi intervenire. Ora, la società che non ha partecipato al giudizio di cognizion e , né è stata citata per potervi intervenire, siccome autonomo soggetto di diritti, è terza rispetto alla decisione assunta all’esito di tale giudizio , e , quindi, non le è opponibile il giudicato con efficacia preclusiva sia in ordine alle questioni dedotte, sia in ordine alle questioni deducibili. Invero, costituisce principio generale, desumibile per i l processo penale in particolare dagli artt. 651, 651-bis, 652, 654 e 238-bis cod. proc. pen., quello secondo cui il giudicato è opponibile soltanto alle parti che abbiano preso parte al giudizio in cui lo stesso si è formato o comunque siano state citate per consentire loro di intervenirvi. Di conseguenza,alla persona giuridica che non ha partecipato al giudizio di cognizione, né è stata citata per potervi interveniredeve essere consentita,in sede di esecuzione,la propo sizione di tutte le questioni pertinenti per contestare la decisione di confisca di beni ad essa formalmente intestati, ed il giudice dell’esecuzione non può ritenere le stesse precluse in ragione del precedente giudicato, ma deve espressamente ed autonomamente esaminarle. Una diversa conclusione sarebbe ammissibile solo se la società che non ha partecipato al giudizio di cognizione fosse un mero “schermo formale” degli imputati del giudizio di cognizione. In altri termini, il giudicato è opponibile alla società, con preclusione alla stessa di proporre le questioni già dedotte nel giudizio di cognizionedagli imputati di quel processo, solo se l a persona giuridica costituisce un mero simulacro apparente, la cui unica e specifica funzione è quella di “alzare un velo” sulle persone fisiche (o giuridiche) che la utilizzano. Se, invece, la societàresta un terzo , sia pure di mala fede,alla stessa non potrà ritenersi preclusa la proposizione delle questioni già dedotte nel giudizio di cognizione dagli imputati di quel processo, poiché tale persona giuridica, sebbene non estranea al reato, resta comunque dotatadi una sua autonoma individualità, quale specifico centro di imputazione di diritti e situazioni giuridiche, come tale distint a , sotto il profilo dell’identità soggettiva, dalle persone che la compongono o comunque se ne avvalgono. 2.2. L’ordinanza impugnata precisa che la società “[OSCURATO:PERSONA]” non può considerarsi terza estranea al reato, ma non qualifica la stessa come mero schermo formale degli imputati del processo di cognizione al cui esito è stata disposta la confisca. Precisamente, l’ordinanza impugnata rappresenta: «invero, nel giudizio di cognizione definito con la sentenza n.9172/2017 della Corte di Appello di Roma, gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati processati nelle rispettive qualità personali di componenti del consiglio di amministrazione della Soc. Coop . S ole A zzurro, proprietaria dell'area su cui sono state realizzate le opere di lottizzazione abusiva: dunque, i predetti imputati hanno agito nell'interesse esclusivo della società da loro amministrata, essendo tutte le condotte loro attribuite nell'ambito dell'illecita lottizzazione riferite all'attività imprenditoriale svolta dalla predetta società,e non anche a condotte autonome individuali,che non risultano neppure contestate». Da questa indicazione, può desumersi che gli imputati hanno agito nell’interesse esclusivo della società “[OSCURATO:PERSONA]”, ma ciò non significa pure che l’ente costituisca un mero schermo formale utilizzato dagli imputati. Deve aggiungersi che l’ordinanza impugnata non ha fornito specifiche indicazioni in proposito sebbene abbia dato conto, in premessa, che la società avevaespressamente dedotto di non essere uno «schermo degli imputati», in particolare perché questi ultimi non avevano agito nella qualità di suoi legali rappresentanti, e perché essa era «composta da numerosi soci che non hanno partecipato al processo né hanno commesso il reato di lottizzazione abusiva». 2.3. L’ordinanza impugnata, poi, dopo aver precisato che la precisata società non può considerarsi terza estranea al reato, omette di fornire qualunque risposta alle deduzioni formulate dalla stessa, in quanto osserva che«alla Soc. Coop. [OSCURATO:PERSONA] non può riconoscersi la qualifica di terzo estraneo al reato». E,da quanto indicato nella parte iniziale dell a stessa ordinanza impugnata, risulta che la società “[OSCURATO:PERSONA]” aveva proposto molteplici questioni, poi riproposte con il ricorso per cassazione. Tra dette questioni, si possono indicare: a) l’esercizio dell’azione penale dopo la prescrizione, siccome questa si sarebbe verificata il 22 marzo 2009, mentre il decreto di citazione a giudizio è del 7 aprile 2009; b) la violazione del divieto di bis in idem per l’omesso rilievo del giudicato del 1983 di assoluzione dal reato di lottizzazione abusiva per le medesime opere con imputazione a contestazione chiusa; c) l’assenza dell’elemento oggettivo e della responsabilità degli imputati, in particolare perché le opere abusive sarebbero state realizzate prima che questi assumessero la cariche nella società, e perché l’area interessata è destinata dal [OSCURATO:PERSONA] ad attrezzature turistiche e verde privato vincolato e, dal PPE, specificamente a camping; d) la buona fede dell’ente, anche in quantocomposto da numerosi soci rimasti estranei al processo di cognizione e ai quali non è stato contestato alcun reato di lottizzazione abusiva. 2.4. Alla luce di quanto precedentemente precisato, deve concludersi che l’ordinanza impugnata è viziata. L’ordinanza impugnata, infatti, non ha fornito specifica motivazione per concludere che la società “[OSCURATO:PERSONA]” costituisce un mero schermo formale degli imputati del processo di cognizione al cui esito è stata disposta la confisca. Né ha dato specifica risposta alle deduzioni formulate dalla medesima società in sede di opposizione nell’incidente di esecuzione, limitandosi a respingerle sul rilievo che «alla Soc. Coop. [OSCURATO:PERSONA] non può riconoscersi la qualifica di terzo estraneo al reato». Tuttavia, o si evidenziava, sulla base di specifiche indicazioni, che la società “[OSCURATO:PERSONA]” eraun mero schermo formale degli imputati del processo di cognizione al cui esito è stata disposta la confisca, e in tal caso il giudicato sarebbe stato opponibile alla persona giuridica, con preclusione alla stessa di proporre le questioni dedotte o comunque deducibili nel giudizio di cognizione dagli imputati di quel processo. Oppure,riconosciuta alla società “[OSCURATO:PERSONA]” la posizione diterzo, con una sua autonoma individualità giuridica distinta da quelle degli imputati del processo di cognizione al cui esito è stata disposta la confisca,indipendentemente dalla qualifica attribuibile alla stessa come terzo di mala fede, sarebbe stato necessario dare risposta a tutte le questioni da essa proposte e pertinenti per contestare la decisione di confisca, anche se già dedotte o comunque deducibili nel giudizio di cognizione dagli imputati di quel processo. 3. Alla fondatezza delle censure enunciate nel primo motivo, nei limiti e per le ragioni precedentemente precisate, segue l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio, in considerazione di quanto rilevato in precedenza, accerterà, innanzitutto, se la società “[OSCURATO:PERSONA]” costituisse un mero schermo formale degli imputati del processo di cognizione al cui esito è stata disposta la confisca. In caso affermativo, potrà ritenere opponibili alla società tutte le questioni dedotte o comunque deducibili nel giudizio di cognizione dagli imputati del processoal cui esito è stata disposta la confisca, mentre, in caso negativo, dovrà esaminare compiutamente tutte le questioni proposte dall’ente e pertinenti per contestare la decisione di confisca, anche se già dedotte o comunque deducibili nel giudizio di cognizione dagli imputati di quel processo. In ogni caso, poi, il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione dovrà rispondere a tutte le ulteriori questioni comunque non coperte