CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 maggio 2026
Cassazione n. 12875/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a la relazione della causa svolta nella camera di consiglio Data pubblicazione 06/05/2026del 16/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA], affermando diaver scoperto solo in data 1.8.2019 dall’estratto di ruolorichiesto all’Agenzia delle Entrate, l’esistenza di numerosecartelle esattoriali ed avvisi di addebito pendenti a suo carico,oltre ad un preavviso di fermo, eccepiva la prescrizionequinquennale dei crediti e la decadenza ex art. 25 d.lgs. n. 46del 1999, contestando, a monte, di aver ricevuto la notifica dellecartelle e degli avvisi qui in rilievo.2. La Corte di Appello di Firenze, in parziale accoglimento delgravame, dichiarava la giurisdizione del G.O. per i soli crediticontributivi inclusi nella cartella di pagamenti n. 041 20110109502053000, confermando nel resto la sentenza delTribunale della medesima città che aveva dichiarato: 1) laprescrizione quinquennale dei crediti portati dalla cartella n. 3412012 0005877076 (statuizione questa in giudicato non essendostato proposto appello – cfr. pag. 11 della sentenza); 2) lamancata maturazione della prescrizione in relazione a tutti glialtri crediti Inps portati dalle cartelle/avvisi sottesi all’estratto diruolo.3. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA].4. Con controricorso resistono INPS e ADER.Numero registro generale 14074/2022Numero sezionale 1862/2026RAGIONI DELLA DECISIONE Numero di raccolta generale 12875/20261. Con il primo motivo è denunziata la violazione e/o la falsDaat a pubblicazione 06/05/2026applicazione dell’art. 112, comma 4, c.p.c.; la nullità dellasentenza per inesistenza della motivazione in relazione alladocumentazione prodotta in copia dall’ADER e dall’INPS edoggetto di disconoscimento.2. Con il secondo mezzo è lamentata la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 214 e 215 c.p.c., oltre che dell’art. 2719c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Assume partericorrente in cassazione che, in conseguenza dell’operatodisconoscimento, alle notifiche prodotte in atti in fotocopia èpreclusa ogni efficacia probatoria.3. Con la terza doglianza è dedotta la violazione e la falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c. e, nel dettaglio, l’omessapronunzia in relazione ai vizi delle notificazioni.4. Con il quarto motivo è denunziata la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 3-bis, comma 3, della l. n. 53 del 1994,introdotto dalla l. n. 228 del 2012, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c. Lamenta la violazione delle regole chepresidiano le notifiche a mezzo pec e la conseguenteillegittimità.5. Con la quinta censura è assunta la violazione e/o la falsaapplicazione degli artt. 26 e 60, comma 1, lett. b-bis, del d.P.R.n. 602 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.E’ rappresentato che le notifiche erano state esperite a mani dipersone diverse dal destinatario, senza la spedizione dellaseconda raccomandata, il che ne comporta la nullità.6. Con il sesto motivo è rimarcata la violazione e falsaapplicazione degli artt. 140 c.p.c. e 25 e 26 del d.P.R. n. 602del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, c.p.c. E’ ribaditaancora la nullità delle notifiche, specificamente indicatNeu menroe rle gistro generale 14074/2022Numero sezionale 1862/2026mezzo, per “compiuta giacenza”, senza il deposito prNeusmseoro dli ara ccolta generale 12875/2026casa comunale e l’inoltro della successiva raccomandatDaat a pubblicazione 06/05/2026informativa.7. Con la settima censura è dedotta la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995e degli artt. 2934 e 2944 c.c., in relazione all’art. 360, comma1, n. 3 c.p.c. E’ eccepita la maturazione della prescrizionequinquennale e negato che le istanze di rateizzazione – adifferenza di quanto affermato nella sentenza impugnata –costituiscano ipotesi di riconoscimento del debito.8. Con il residuo censorio è lamentata, infine, la violazione ecomunque la falsa applicazione dell’art. 25, comma 1, del d.lgs.n. 46 del 1999 per non aver la Corte territoriale accolto, inrelazione alle cartelle indicate nel mezzo, l’eccezione didecadenza.9. Premette il Collegio che alcun giudicato interno è maturatosulla questione dell’interesse ad agire, riproposta proprio dallaVannini in sede di gravame (cfr. pag. 5 del provvedimento quiall’attenzione), né la sentenza di appello si è espressamentepronunciata su di essa (v. Cass. nr. 30952 del 2024) nellaprospettiva di cui all’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del1973, aggiunto dall’art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146,convertito, con modificazioni, nella l. del 17 dicembre 2021, n.215, e quindi modificato dall’art. 12, comma 1, del d.lgs. del 29luglio 2024, n. 1109.1. Tanto osservato, rileva il Collegio che è preliminare, ad ogniprofilo controverso, proprio la questione dell’interesse ad agire9.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, infatti, un'azione volta adottenere tutela immediata avverso un estratto di ruolo aventead oggetto una serie di cartelle di pagamento/avvisi di addNeumbeirtoo re gistro generale 14074/2022Numero sezionale 1862/2026di cui ha dedotto la mancanza di una valida notifica. Numero di raccolta generale 12875/2026La proposta domanda va, dunque, esaminata alla stregua delDleat a pubblicazione 06/05/2026previsioni già innanzi ricordate di cui al citato art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, modificato dall’art. 12, comma1, del d.lgs. 29 luglio 2024, n. 110.Le disposizioni innanzi richiamate, nella formulazione applicabileratione temporis, prima dell’abrogazione disposta, a decorreredal gennaio 2027, dall’art. 241, comma 1, lettera c), del d.lgs.del 24 marzo 2025, n. 33, condizionano la diretta impugnabilitàdel ruolo e delle cartelle/avvisi al ricorrere di requisiti tassativi,ancorati alla dimostrazione di pregiudizi rigorosamenteidentificati dalla legge (cfr. sul punto, ex plurimis, Cass. n.15315/2025, ma anche la più recente Cass. n. 7763/2026 allecui motivazioni integralmente il Collegio si riporta anche ai sensidell’art. 118 disp. att. c.p.c.).9.3. Ebbene, come hanno chiarito le Sezioni Unite di questaCorte (Cass., S.U., n. 26283 del 2022), le disposizionisopravvenute specificano, concretizzandolo, l’interesse allatutela immediata e tipizzano le ipotesi in cui l’invalida notifica,in ragione del pregiudizio che arreca, giustifica la tutelagiurisdizionale.La disciplina dettata dal citato art. 12, comma 4-bis, del d.P.R.n. 602 del 1973 come modificato nel 2024 incide anche suigiudizi in corso, proprio perché plasma l’interesse ad agire,condizione dell’azione avente natura «dinamica» e dunqueidonea ad assumere una diversa configurazione fino al momentodella decisione, anche in virtù di una norma sopravvenuta,specificando e concretizzando l’interesse alla tutela immediataa fronte del ruolo e della cartella/dell’avviso non notificati oinvalidamente notificati (Cass., S.U., 6 settembre 202N2um, erno r.e gistro generale 14074/2022Numero sezionale 1862/202626283). Numero di raccolta generale 12875/2026Questa Corte, del resto (cfr. ancora Sez. U. n. 26283/2022D)a,t a pubblicazione 06/05/2026proprio sulla scorta di detti rilievi, ha espressamente precisatoche la disciplina qui all’attenzione si applica anche ai processipendenti, senza per questo porsi in contrasto con laCostituzione.La normativa innanzi richiamata, poi – va ricordato - ha valenzagenerale, in virtù di un consolidato orientamento di questa Cortecui il Collegio si riporta, sicché si estende anche ai creditiprevidenziali (Cass., sez. lav., 24 aprile 2023, n. 10859 e n.10848; 20 aprile 2023, n. 10595, e 14 marzo 2023, n. 7348)qui in rilievo.9.4. Ebbene tanto premesso, ricordato, con rinvio a quanto giàdetto innanzi al punto 9, che la Corte di appello non si èespressamente pronunciata sulla questione dell’interesse adagire nella prospettiva che la normativa menzionata impone edanzi la questione è rimasta centrale nel giudizio di appello (cfr.punto 9 innanzi), inapplicabile ratione temporis l’art. 241,comma 1, lettera c), del d.lgs. del 24 marzo 2025, n. 33, rilevail Collegio che non è riscontrabile alcun vincolo, derivante da uneventuale giudicato, che possa precludere il rilievo officiosodemandato a questa Corte.10. Alla luce di dette considerazioni, poiché nella fattispecie quiall’attenzione [OSCURATO:PERSONA] non ha prospettato affatto elementiche dimostrino l’interesse ad agire, nei termini indicati dal citatoart. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (per lapartecipazione a una procedura di appalto in forza delleprevisioni del codice dei contratti pubblici; per la riscossione disomme dovute da soggetti pubblici; per la perdita di unbeneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione), laNumero registro generale 14074/2022sentenza impugnata va cassata senza rinvio, perché l’originariaN umero sezionale 1862/2026Numero di raccolta generale 12875/2026domanda non poteva essere proposta per difetto di interesse aDdat a pubblicazione 06/05/2026agire.11. Quanto alle spese di lite, sussistono i presupposti, tenutoconto dell’applicazione dello jus superveniens e dell’interventodelle Sezioni Unite in epoca coeva al deposito del ricorso percassazione, per compensare interamente sia quelle dei gradi dimerito che quelle del giudizio di legittimità.La Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiarache il giudizio non poteva essere proposto, per difetto diinteresse ad agire.Compensa interamente tra le parti le spese dell’intero processo.Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale del 16.4.2026.La PresidenteGabriella MarcheseNumero registro generale 14074/2022Numero sezionale 1862/2026Numero di raccolta generale 12875/2026Data pubblicazione 06/05/2026