CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09831/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte d'Appello di Palermo ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello per mancanza di procura rilasciata dall'imputato dopo la sentenza di primo grado. 2. Avverso tale provvedimento il Bartolo ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge con riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell'appello, atteso che la disposizione espressa dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. non avrebbe potuto trovare applicazione nella fattispecie concreta, poiché egli era stato giudicato all'esito di giudizio direttissimo chiedendo la celebrazione del giudizio abbreviato con conferimento della procura speciale in favore del difensore. Con la conseguenza che non avrebbe potuto considerarsi assente nel giudizio di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per l'assorbente ragione, rilevabile d'ufficio in sede di legittimità, della proposizione tardiva dell'appello da parte dell'imputato. Infatti, la previsione espressa dall'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che eleva di quindici giorni i termini per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza, non trova applicazione in caso di appello avverso sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato richiesto dal procuratore speciale dell'imputato, che in questo caso - come peraltro dedotto dallo stesso ricorrente a fondamento delle proprie doglianze sull'applicabilità dell'art. 581, comma 1- quater, cod. proc. pen. - deve intendersi presente in giudizio ex art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen., in ragione della scelta del rito effettuata, essendo irrilevante che la sentenza lo abbia indicato assente (tra le altre, Sez. 6, n. 42390 del 26/09/2024, Rv. 287199; Sez. 3, n. 43835 del 12/10/2023, Rv. 285332). Tanto premesso, nella fattispecie in esame il termine per impugnare la sentenza di primo grado (pronunciata il 31 gennaio 2023 e depositata entro il termine di sessanta giorni indicato nel dispositivo) era dunque quello "ordinario" di quarantacinque giorni. Di conseguenza, alla data del 24 maggio 2023, nella quale la parte ha depositato l'appello a mezzo posta elettronica certificata, essa era già decaduta dall'esercizio del relativo potere processuale (essendo il termine per proporre il gravame scaduto il 16 maggio 2023). 2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle