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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 31756/2026

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NZA sul ricorso proposto da 1)[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2)[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3)[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4)[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5)[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2024 della Corte di appello di Perugia; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, rassegnate ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha invocato declaratoria di inammissibilità dei ricorsi;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 12 gennaio 2024 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale, all'esito del rito abbreviato, aveva dichiarato (tra gli altri) : [OSCURATO:PERSONA], responsabile dei reati di cui ai capi 1), 3), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 27), 28), 36) e 37), uniti per il vincolo della continuazione, e, riconosciute le attenuanti generiche, ridotta la pena per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni dieci e giorni dieci di reclusione, [OSCURATO:PERSONA], responsabile dei reati di cui ai capi 1), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 28), uniti per il vincolo della continuazione, e, riconosciute le attenuanti generiche, ridotta la pena per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni quattro, mesi otto e giorni ventiquattro di reclusione, [OSCURATO:PERSONA], responsabile dei reati di cui ai capi 1), 3), riuniti per il vincolo della continuazione, e, riconosciute le attenuanti generiche, ridotta la pena per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione, [OSCURATO:PERSONA], responsabile dei reati di cui ai capi 1), 22) e 23) -in esso assorbito il reato di cui al capo 24)-, 25), 26), 27), 29), 30), 31), 32), 33) 34) -in esso assorbito quello di cui al capo 35)-, 36), 37), 38), 39), 40), 41), e, esclusa la recidiva reiterata e riqualificata in recidiva semplice, riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva, ridotta la pena per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni cinque, mesi tre e giorni diciotto di reclusione, [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati ascritto ai capi 1), 10), 11), 36), riuniti per il vincolo della continuazione, e, riconosciute le attenuanti generiche, ridotta la pena per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni cinque e giorni dodici di reclusione; aveva, altresì, riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili, anche dei reati loro contestati ai capi 42, 43, 44, unificati per il vincolo della continuazione, e, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, ridotta la pena per il rito, li aveva condannati, ciascuno, alla pena di mesi otto di reclusione, aveva condannato, tutti, al pagamento delle spese processuali; aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rimettendo le parti innanzi al giudice civile per la liquidazione, e riconoscendo a ciascuno la somma di euro 5.000 a titolo di provvisionale, nonché al pagamento delle spese processuali dalle stesse parti sostenute; 2aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], interdetti per anni cinque dai pubblici uffici; aveva disposto la confisca di quanto in sequestro; la confisca e distruzione dello stupefacente; la confisca delle somme di denaro in sequestro con devoluzione allo Stato.

Aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati ascrittigli ai capi 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 25), 26), 45), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai reati ascrittigli ai capi 36) e 45), [OSCURATO:PERSONA] dal reato ascrittogli al capo 45), per non aver commesso il fatto.

1.1. La Corte di appello, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari, «con le già riconosciute continuazione e attenuanti generiche in favore di tutti gli imputati» ha ridotto (per quanto in questa sede di interesse) le pene irrogate come di seguito , -ad anni sei mesi uno giorni venti di reclusione la pena complessiva (già considerando nel computo i mesi otto di reclusione autonomamente irrogati con riguardo ai reati sub 42), 43) e 44)) inflitta a [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento dell'accordo intervenuto tra le parti e previa concessione all'imputato dell'ulteriore attenuante di cui all'art. 74, comma 7, d.P.R. 309/90, [...] aumentata di mesi uno per la continuazione con i residui reati e ridotta per la scelta del rito. -ad anni due mesi cinque giorni quattordici di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento dell'accordo intervenuto tra le parti e previa concessione all'imputato dell'ulteriore attenuante di cui all'art. 7 d.P.R. 309/90; -ad anni quattro mesi sei di reclusione la pena inflitta al [OSCURATO:PERSONA].

Ha revocato la pena accessoria dell'interdizione quinquennale dai pubblici uffici inflitta dal giudice di primo grado a carico di [OSCURATO:PERSONA], e la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici inflitta dal giudice di primo grado al [OSCURATO:PERSONA], applicando nei suoi confronti la sola interdizione quinquennale.

Ha confermato, nel resto, la sentenza impugnata, e condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] .al pagamento delle spese processuali del grado e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili costituite.

2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto, personalmente, tempestivo ricorso, affidato ad un unico motivo, con cui hanno denunciato ex art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., vizio di motivazione, asseritamente mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, in ordine alle censure svolte dai ricorrenti, non adeguatamente ancorata al dato normativo.

33. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, affidato a due motivi, svolti, entrambi, con riferimento al solo capo 1 di imputazione.

3.1. Col primo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen., inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 74 d.P.R. 309/90, per essere stato ritenuto il reato associativo in base alle sole conversazioni intercettate ed all'utilizzo del canale Telegram "DoctorTerpzbot".

Mancherebbe la prova del numero di persone necessarie ad integrare l'ipotesi associativa, della disponibilità di risorse umane e materiali destinate, con stabilità, ad assicurarne l'operatività, la conoscenza reciproca tra gli imputati, raffectio societatis.

3.2. Col secondo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen., vizio di motivazione asseritamente contraddittoria ed illogica in relazione al ruolo di partecipe del ricorrente.

4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, affidato a quattro motivi.

4.1. Col primo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., violazione ed erronea applicazione degli artt. 74 d.P.R. 309/90, e relativa inosservanza del disposto dell'art. 192, commi 1 e 2 cod.proc.pen., nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Il motivo ripropone le censure tutte, già indicate con riferimento alla configurabilità dell'associazione, al superiore § 3.1., e, quanto alla astratta predicabilità della partecipazione alla associazione, al superiore § 3.2., in tesi, con riferimento al ricorrente, ritenuta con motivazione tautologica, disancorata da riscontri oggettivi.

4.2. Col secondo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) in relazione ai capi tutti di imputazione per i quali è stata pronunciata condanna a carico del ricorrente, inosservanza e erronea applicazione dell'art. 73, comma 1, e 73, comma 5, d.P.R. 309/90, con correlato vizio di motivazione.

4.3. Col terzo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) in relazione al capo 1) di imputazione, inosservanza e erronea applicazione dell'art. 74, comma 1, e 74, comma 6, d.P.R. 309/90, con correlato vizio di motivazione.

La motivazione resa al proposito appare del tutto illogica con riferimento alla posizione dell'imputato, avendone ritenuto un ruolo di primaria importanza nel consesso associativo nonostante non fosse neppure presente sul territorio.

4.4. Col quarto motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., inosservanza dell'art. 99 cod.pen., e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul punto. 4Sarebbe mancata qualsiasi indagine sulla concreta ripercussione tra i fatti per cui si procede e le precedenti condanne.

6. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, affidato a due motivi.

6.1. Col primo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., inosservanza e erronea applicazione di legge, e carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione resa in ordine alla ritenuta partecipazione dell'imputato al programma associativo delittuoso.

6.2. Col secondo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen., carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione resa in ordine alla responsabilità per il capo 36) di imputazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA]' e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili in quanto proposti personalmente dagli imputati (cfr. Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, (dep. 23/02/2018 ) Rv. 272010 - 01; da ultimo, Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Rv. 281475 - 01).

1.1. Ne consegue la inammissibilità dei ricorsi con onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

2. Inammissibile è, anche, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], per il quale la Corte di appello ha confermato la condanna inflitta del Tribunale, tra l'altro, in relazione al capo 1), reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 -contestato anche a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei cui confronti si è proceduto separatamente)- quale partecipe «in posizione intermedia fra il capo e gli altri associati impartendo disposizioni a questi ultimi nonché provvedendo alla cessione dello stupefacente in special modo nelle zone loro assegnate, nonché fornendo il loro contributo fattivo all'evenienza».

52.1. Il primo motivo di ricorso contesta la affermata sussistenza del reato associativo.

2.1.1. Il motivo de quo può trattarsi, per la sovrapponibilità delle argomentazioni addotte, unitamente al primo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (vedi i relativi §

4.1. e

4.3. del [OSCURATO:PERSONA] in fatto), imputato nei cui confronti pure è stata confermata la condanna inflitta in primo grado (alla pena di anni cinque, mesi tre e giorni diciotto di reclusione) in quanto ritenuto responsabile, tra gli altri, del reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 -contestato anche a [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei cui confronti si è proceduto separatamente) quale partecipe «provvedendo alla cessione dello stupefacente in special modo nelle zone assegnate, nonché fornendo il contributo fattivo all'evenienza».

2.1.2. Assumono le difese che buona parte del materiale indiziario è costituito dalle risultanze intercettive; risultanze, secondo quanto puntualmente addotto già coi motivi di appello, tutt'altro che univoche, anzi caratterizzate da oscurità, cripticità e polisemia.

Ciò, innanzi tutto, con riferimento al canale Telegram "DoctorTerpzbot" -scoperto tra i contenuti del telefono cellulare sequestrato a [OSCURATO:PERSONA]- che secondo prospettazione accusatoria avrebbe rappresentato lo shop virtuale e la piattaforma utilizzata per l'incontro delle volontà circa le transazioni di stupefacente.

L'asserito sodalizio sarebbe stato, comunque, precario ed instabile; inefficiente allo scopo organizzativo sarebbe stato l'espediente del canale di comunicazione Telegram, come risulterebbe dalle allegazioni difensive; il collante del gruppo, operante per un periodo già dalla Corte territoriale ridimensionato rispetto all'editto accusatorio, sarebbe stato costituito da soli rapporti familiari o amicali o affettivi; i rapporti tra i predicati associati, comunque, basati sulla loro tossicodipendenza, sarebbero rimasti avulsi da qualsiasi programma di cooperazione criminosa; non sarebbe stata dimostrata la presenza di un compendio di uomini e mezzi finalizzati alla realizzazione del programma associativo; lo spiccato individualismo dell'agire dei predicati associati colliderebbe ineluttabilmente con la necessità della cosiddetta affectio societatis quale elemento necessario a configurare il vincolo associativo.

2.1.3. Si osserva, innanzi tutto, che a dispetto della rubrica del vizio dedotto sub specie di violazione di legge, i motivi introducono questioni ben diverse, che sfociano nella proposta diversa ed alternativa valutazione degli elementi di prova, con inammissibili richiami al contenuto di prove delle quali non è nemmeno dedotto il travisamento. 6Sono in ogni caso meramente contestativi, rivalutativi e generici, e dunque inammissibili anche sotto questo ulteriore profilo.

2.1.4. Si rileva, in ogni caso, che in tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui all'articolo 74, d.P.R. 309/1990, la consolidata giurisprudenza della Corte (v.

Sez. 6, n. 7387 de103/12/2013, dep. 2014, Pompei, Rv. 258796 - 01; Sez. 4, n. 44183 del 02/10/2013, Alberghini, Rv. 257582 - 01) ritiene che, ai fini della configurabilità del delitto sia necessario il concorso di tre elementi: a) che almeno tre persone siano tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale) avente ad oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali; l'accordo criminoso deve avere ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e la permanenza del vincolo associativo (Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275550; Sez. 6, n. 18055 del 10/01/2018, Canale, Rv. 273008); b) che il sodalizio abbia a disposizione, con sufficiente stabilità, risorse umane e materiali adeguate per una credibile attuazione del programma associativo; c) che ciascun associato, a conoscenza quantomeno dei tratti essenziali del sodalizio, si metta stabilmente a disposizione di quest'ultimo.

In altre parole, il pactum sceleris «genera un vincolo, che include i partecipi ed esclude tutti gli altri, e determina dunque appartenenza.

Al patto deve sottendere la disponibilità di fatto delle risorse uman e materiali sufficienti per una credibile attuazione del programma associativ così Sez. 6, Pompei, cit.).

Quanto al primo elemento (il patto associativo e il programma criminoso), secondo questa Corte, ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il patto associativo non deve necessariamente consistere in un preventivo accordo formale, ma può essere anche non espresso e costituirsi, di fatto, fra soggetti consapevoli che le attività proprie ed altrui ricevono vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscono all'attuazione dello scopo comune (Sez. 3, n. 32485 del 24/05/2022, Chiorazzi, Rv. 283691 - 02).

Non è necessario che l'accordo si estrinsechi attraverso un rapporto di esclusiva nelle forniture (Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappello, Rv. 265764) o l'esistenza di una c.d.

«cassa comune»: è sufficiente che tra gli associati esista un comune e durevole interesse ad immettere sostanza stupefacente sul mercato del consumo, nella consapevolezza della dimensione collettiva dell'attività e dell'esistenza di una pur minima organizzazione (quale, per restare al caso che qui occupa, l'esistenza di una c.d.

«retta», ossia di un soggetto non in possesso di compiti operativi e generalmente incensurato, incaricato di conservare lo stupefacente da destinare allo spaccio al dettaglio e a custodire il denaro provento 7dell'attività); né è di ostacolo alla costituzione del rapporto associativo la diversità degli scopi personali e degli utili che costoro, si tratti di fornitori, di acquirenti o di addetti ad altre mansioni, si propongono di ottenere dallo svolgimento della complessiva attività criminale, potendo, anzi, gli interessi individuali, secondari e mediati, addirittura confliggere, come fisiologicamente accade, ad esempio, tra il fornitore e l'acquirente, senza che per questo venga meno lo scopo, invece primario, essenziale e comune tra loro, della commercializzazione e diffusione di tali sostanze (tra altre, Sez. 6, n. 22046 del 13/12/2018, Morabito, Rv. 276068; Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, Bandera, Rv. 269150).

Quanto al secondo elemento (quello organizzativo), per la configurabilità dell'associazione dedita al narcotraffico non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (ex multis: Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Cicciari.

Rv. 275583 - 01; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258165; Sez. 1, n. 30463 del 07/07/2011, Calì, Rv. 251011; Sez. 1, n. 4967 del 22/12/2009, Galioto, Rv. 246112).

La Corte, sul punto, ha anche precisato che proprio l'elemento organizzativo costituisce l'elemento differenziale tra l'ipotesi associativa ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e quella del concorso ai sensi degli artt. 110 cod. pen. e 73 del citato d.P.R., in quanto la condotta punibile a titolo di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non può ridursi ad un semplice accordo delle volontà, ma deve consistere in un quid pluris, che si sostanzia nella predisposizione di una struttura organizzata stabile che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (cfr. Sez. 6, n. 27433 del 10/01/2017, Rv. 270396 - 01).

Quanto al terzo elemento (l'affectio societatis), la Corte ha precisato che si è in presenza di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti ogniqualvolta tra tre o più persone si stringa, anche di fatto, un patto che ha in sé la cosiddetta affectio societatis, in forza del quale tutti gli aderenti sono portati ad operare nel settore del traffico della droga, nella consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all'attuazione del programma criminale (Sez. 2, n.43327 del 08/10/2013, Bashli, Rv. 256969 - 01); non è, tuttavia, richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale 8(Sez. 6, n. 11733 del 16/02/2012, Abboubi, Rv. 252232 - 01), né rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122 - 01; Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440-02).

2.1.5. In applicazione di tali principi, la Corte di appello, in consonanza con le valutazioni del giudice di primo grado, ha ben specificato che sussistevano gli elementi essenziali di un gruppo associato: a) la struttura organizzata dell'attività secondo ruoli ben definiti e un modus operandi collaudato; b) l'apertura di un canale Telegram e l'utilizzo dell'applicativo Bot; c) la disponibilità di mezzi e immobili adibiti a piantagioni (pagg. 15-19 sent. appello).

I giudici del merito hanno quindi evidenziato, così rispondendo alle specifiche doglianze sul punto, l'esistenza di un'organizzazione ed una tipologia di traffico illecito che non permette di relegare il fenomeno a una semplice serie di concorsi di persone nei reati di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.

Gli elementi di prova raccolti all'esito delle indagini (intercettazioni telefoniche, appostamenti, controlli, sequestri) hanno dimostrato l'esistenza di una articolata gestione, da parte degli imputati, di un'attività continua di spaccio di droga in modo stabile e costante attraverso la gestione collettiva della sostanza, con modalità ricorrenti, per rendere disponibile il prodotto sulla piazza.

Risulta dunque evidenziato come l'attività illecita si dipanasse attraverso il coordinamento di una pluralità di soggetti con ruoli predeterminati.

Un'organizzazione stabile, in grado di approvvigionarsi e di rivendere, anche on fine e quindi con la possibilità di raggiungere un numero indeterminato e rilevante di persone, sostanze stupefacenti in quantità molto significative e con profitti ingenti.

L'ipotesi ricostruttiva in ordine alla esistenza del sodalizio contenuta nelle sentenze di merito è saldamente ancorata alle emergenze probatorie e sorretta da un congruo discorso giustificativo che, conseguentemente, risulta sottratto al controllo di legittimità.

2.1.6. Non vi è dunque spazio in questa sede per confutare dati indiziari - convergenti precisi e concordanti- incontrovertibili, rappresentati in maniera logica e congrua, essendo preclusa a questa Corte la rivalutazione dei fatti nel merito.

Rispetto a tale quadro probatorio correttamente valorizzato dalla Corte di appello, i motivi di impugnazione -come anticipato- sono strutturalmente inidonei a scardinare l'impianto accusatorio e, in quanto meramente volti ad una diversa valutazione del materiale probatorio si rivelano inammissibili (è inammissibile il 9ricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita - ex multis Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, Rv. 276566-).

2.1.7. Anche le doglianze (di cui al terzo motivo di ricorso proposto nell'interesst di [OSCURATO:PERSONA]) volte a sostenere la riconducibilità della fattispecie concreta all'ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 90 e di alcuni singoli reati scopo a quella di cui all'art. 73, comma 5, stesso decreto, sono manifestamente infondate in considerazione dei plurimi elementi posti in rilievo, quali l'intensità dei traffici, la potenzialità offensiva e le ingenti somme ricavate.

Si tratta di elementi che sono stati chiaramente evidenziati dalla Corte di appello come sintomatici dello spessore criminale del sodalizio, non modesto, per la sua capacità di movimentare ingenti quantità di sostanza stupefacente.

Devono dunque respingersi tutte le doglianze sul punto.

La motivazione articolata deve ritenersi congrua in quanto in armonia con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia per cui ai fini della configurabilità del reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di lieve entità, non è sufficiente considerare la natura dei singoli episodi di cessione accertati in concreto, ma occorre valutare il momento genetico dell'associazione, nel senso che essa deve essere stata costituita per commettere cessioni di stupefacente di lieve entità, e le potenzialità dell'organizzazione, con riferimento ai quantitativi di sostanze che il gruppo è in grado di procurarsi; la fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019 Ud. (dep. 16/01/2020) Rv. 278098 - 01).

2.2. Col secondo motivo la difesa deduce vizio di motivazione (asseritamente contraddittoria ed illogica) della sentenza in ordine alla ritenuta partecipazione del prevenuto alla associazione appena passata in rassegna.

2.2.1. Anche il presente motivo può essere trattato congiuntamente a quello, analogo, proposto nell'interesse del coimputato [OSCURATO:PERSONA] (sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, asseritamente contraddittoria ed illogica, cfr. il relativo §

4.1. del [OSCURATO:PERSONA] in fatto), e nell'interesse del coimputato [OSCURATO:PERSONA] (sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio 10di motivazione, asseritamente carente, e comunque contraddittoria ed illogica, cfr. il relativo §

6.1. del [OSCURATO:PERSONA] in fatto).

2.2.2. Si osserva, allora, che la partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è un reato a forma libera, la cui condotta costitutiva può realizzarsi in forme diverse, purché si traduca in un apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi dell'organismo, posto che in tal modo si verifica la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice; esso può assumere forme e contenuti diversi per cui, ai fini della ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 74, comma 2, d.P.R. 309/90, si reputa necessaria e sufficiente una qualsiasi azione, eseguita con qualsiasi modalità, che risulti arrecare un contributo causale rispetto all'evento tipico: contributo che, purché consapevole e apprezzabile sul piano causale in riferimento all'esistenza o al rafforzamento dell'associazione, può essere anche minimo e limitato nel tempo (così in motivazione Cass. pen., sez.

IV, 15 gennaio 2014, n. 4063 n.m.).

La Corte ha precisato che, ai fini della determinatezza dell'imputazione di condotta di partecipazione al sodalizio in oggetto, non è necessaria l'indicazione dello specifico ruolo eventualmente rivestito dal partecipante (Sez. 3, n. 35975 del 26/05/2021 Ud. (dep. 04/10/2021) Rv. 282139 - 01).

Di tal ché il vincolo associativo può, anche, ritenersi in forza del mutamento del rapporto tra fornitore e acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo di partecipazione, ove la fornitura stessa abbia assunto, per continuità, stabilità, modalità di esplicazione e rilevanza quantitativa ed economica, la connotazione di una somministrazione la cui interruzione comporterebbe, alla stregua di un ragionamento controfattuale, un prevedibile effetto destabilizzante per l'operatività del sodalizio, sempre che si accerti la coscienza e volontà del fornitore di far parte dell'associazione e di contribuire al suo mantenimento e alla realizzazione dei suoi scopi (Sez. 6, n. 47576 del 03/12/2024 Cc. (dep. 30/12/2024) Rv. 287375 - 01).

Ciò che rileva, dunque, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell' "affectio" di ciascun aderente ad esso, non è la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021 Cc. (dep. 22/11/2021) Rv. 282122 - 01), e ciò senza che sia richiesta la prova della conoscenza reciproca di tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e 11finalizzata secondo lo schema legale. (Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024 Ud. (dep. 23/01/2025) Rv. 287482 - 01).

In tale contesto la commissione di più reati-fine in concorso con singoli partecipi al sodalizio, se non è vicenda fattuale idonea ad integrare di per sé l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, purtuttavia rileva quando i rapporti con tali soggetti -come nella specie-costituiscano forme di interazione nell'ambito di un gruppo organizzato e non di relazioni di tipo diretto ed immediato, prive di riferimenti al ruolo esponenziale dei predetti per conto della consorteria (Sez. 3, n. 9036 del 31/01/2022 Cc. (dep. 17/03/2022) Rv. 282838 - 01) Naturalmente la condotta di partecipazione non è integrata dalla mera disponibilità manifestata nei confronti di un singolo associato, anche se di livello apicale, né dalla mera condivisione di intenti, essendo indispensabile la volontaria e consapevole realizzazione di concrete attività funzionali, apprezzabili come effettivo e operativo contributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione (Sez. 6, n. 34563 del 17/07/2019 Cc. (dep. 29/07/2019) Rv. 276692 - 01).

2.2.3. In linea coi dedotti principi la Corte di appello ha correttamente individuato nella condotta denunciata e comprovata in atti dei ricorrenti i connotati della partecipazione imputata. 2.2.3.a.

Riguardo a [OSCURATO:PERSONA] la Corte di merito -il cui dictum va letto unitamente con la decisione del Tribunale, trattandosi di cd. doppia conforme- che -nel discettare della esistenza di una struttura organizzativa tale da esser valorizzata ai fini dell'accertamento della fattispecie associativa- già aveva rilevato l'esistenza del canale Telegram "Dott.TERPZ" utilizzato dagli indagati non solo per comunicare tra di loro, ma anche quale «"negozio virtuale" di sostanze stupefacenti ove venivano pubblicizzate le offerte con l'indicazione di listini per i vari tipi di sostanza e i prezzi nonché di sconti in caso di acquisti consistenti», nonché «piazza di spaccio» virtuale connessa ai «3 meetpoint indicati dal venditore, cui erano associati 3 diversi indirizzi Telegram», ha indicato come di seguito le associazioni, sicché «al meetpoint di Perugia era associato l'indirizzo "terpzsupport" (riferibile al [OSCURATO:PERSONA]), a quello situato in Toscana era associato l'indirizzo "Tuscanyterpz", riferibile a [OSCURATO:PERSONA], e a quello situato nelle Marche l'indirizzo "anonash" riferibile a [OSCURATO:PERSONA]».

Ha, quindi -nel rilevare come il canale di che trattasi avesse costituto valido strumento operativo a disposizione del gruppo, attraverso la disamina delle comunicazioni su quel canale, le risultanze delle intercettazioni anche ambientali, e delle attività investigative classiche- confermato il quadro già delineato dal primo giudice in ordine a)alla distribuzione delle competenze tra gli appartenenti al 12gruppo in ragione dell'ambito territoriale, b)alla unitaria gestione dello stupefacente e del denaro, c)alla disponibilità di mezzi, tra cui veicoli e immobili funzionali all'attività delittuosa, nel cui ambito al [OSCURATO:PERSONA] erano riservati compiti di gestione del traffico nel bacino perugino, e anche di custodia di stupefacente presso di sé, sempre sotto le direttive del vertice.

Ha, poi, dedotto -esemplificativamente ma efficacemente in ordine alla condotta di partecipazione del ricorrente- come i moduli compilati dai clienti per le ordinazioni venivano inoltrati a "@terpdrive", ovvero [OSCURATO:PERSONA], che provvedeva a trasmetterli ai referenti delle diverse zone per eseguire la consegna della merce e che il canale veniva utilizzato dagli stessi associati per comunicare tra loro e i cd. driver, addetti alle consegne, tra cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo incaricato da "@terpzsupport", ovvero [OSCURATO:PERSONA], di prendere in consegna il pacco recapitato al tabaccaio di

V. Pellas».

Così delineando una condotta, sicuramente attribuita al ricorrente («[I] riferimenti dei nick-name ai prevenuti trova conferma nelle verifiche effettuate dagli inquirenti tramite le utenze telefoniche ed i profili social»), che si pone ad un livello intermedio nella filiera della distribuzione dello stupefacente, e ne attesta al contempo consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevevano vicendevole ausilio, che tutte insieme contribuivano all'attuazione del programma criminale della società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale, per l'esistenza del sistema collaudato al quale gli agenti facevano riferimento, oltre prova della conoscenza reciproca di tutti gli associati.

La difesa -sostanzialmente reiterando i motivi di appello sul punto, cfr. pagg. 8- 11 della sentenza impugnata- assume che [OSCURATO:PERSONA] è risultato coinvolto nell'unico reato fine, di cui al capo 3), di minima rilevanza, e che la motivazione della relativa responsabilità come resa dalla corte di appello è sintetica, omissiva rispetto alle doglianze difensive (elementi negletti: (i) partecipazione occasionale; (ii) è stato destinatario di un unico messaggio da parte di tale "Alessio" alias "[OSCURATO:PERSONA]"; (iii) non ha mai commesso reati-fine e non ha mai attinto a partite di stupefacente o denaro del gruppo; (iv) non ha il telefono contenente la 'sim' di cui al numero inserito nel canale Telegram; (v) mancanza di prova sul proprio contributo associativo; (vi) disparità di valutazione rispetto ad altre posizioni maggiormente implicate e tuttavia ritenute estranee al sodalizio (per esempio [OSCURATO:PERSONA]);), e contraddittoria con riferimento alla ritenuta esclusiva pertinenza alla sua persona delle somme di denaro rinvenute nel garage di sua proprietà, ed in uso a [OSCURATO:PERSONA].

Si tratta di argomentazioni che, a dispetto della rubrica del motivo, impingono nel merito e, in quanto tendono a sollecitare una diversa valutazione dei fatti di causa, sono inammissibili. 13Argomentazioni, inoltre, manifestamente infondate al cospetto della (corretta ricostruzione in diritto, comunque nella specie neppure contestata, della fattispecie partecipativa e della) motivazione, aderente alle risultanze del processo e compendiosa, rispetto alle quali il ricorso non si confronta, non sono né contraddittorie né illogiche. 2.2.3.b.

Anche riguardo al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di merito è immune dai denunciati vizi.

Si richiama, per quanto in questa sede motivazionale rilevante, quanto già significato al § 2.2.3.a. a proposito dei connotati organizzativi e strutturali della compagine associativa in imputazione.

Si aggiunge, quanto specificamente al suo individuale profilo (a partire da pag. 16 della sentenza), e premesso il rinvio effettuato dalla Corte di merito al compendio intercettivo diffusamente indagato nella sentenza di primo grado, che molteplici sono le risultanze probatorie individuate a sostegno della sua responsabilità.

Associato all'indirizzo "Tuscanyterpz", meet-point dell'associazione in Toscana, la Corte ne ha valorizzato, tra le altre, una conversazione con un cliente che aveva effettuato l'acquisto tramite il canale "Dott.TERPZ" cui chiedeva «di lasciare una recensione precisando che "il gruppo è quello lì"» ed una in cui, parlando con altro cliente, lo avvertiva che di li a poco sarebbe ripartito "il menu completo".

Ha ancora censito altre conversazioni nel corso delle quali, rispettivamente: dialogando col capo dopo il ritrovamento di sostanza stupefacente presso l'immobile del Chionna ed il suo arresto, quantificava la perdita nel valor@di circa 200.000 euro e insieme osservavano che per recuperare il danno avrebbero dovuto lavorare gratis per un mese circa; o, ancora, valutava l'opportunità di uscire dal gruppo; si accordava per tenere una riunione; si preoccupava che i componenti del gruppo potessero essere tracciati negli spostamenti tramite gps; rammentava di aver tempo prima preso un immobile in affitto per la coltivazione delle piante; commentava negativamente la condotta del [OSCURATO:PERSONA] la difesa la partecipazione sarebbe stata ritenuta in forza di motivazione tautologica, disancorata da riscontri oggettivi, Si tratta di argomentazioni che, a dispetto della rubrica del motivo, impingono nel merito e, in quanto tendono a sollecitare una diversa valutazione dei fatti di causa, sono inammissibili.

Argomentazioni, inoltre, manifestamente infondate al cospetto della corretta ricostruzione in diritto, comunque nella specie neppure contestata, della fattispecie partecipativa e della motivazione, aderente alle risultanze del processo e compendiosa, rispetto alle quali il ricorso non si confronta. 142.2.3.c.

Anche riguardo al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di merito è immune dai denunciati vizi.

Si richiama, per quanto in questa sede motivazionale rilevante, quanto già significato al § 2.2.3.a. a proposito dei connotati organizzativi e strutturali della compagine associativa in imputazione.

Si aggiunge, quanto specificamente al suo individuale profilo, e premesso il rinvio effettuato dalla Corte di merito al compendio intercettivo diffusamente indagato nella sentenza di primo grado, che molteplici sono le risultanze probatorie individuate a sostegno della sua responsabilità (in particolare a partire da pag. 20) La Corte di appello, nel confutare i motivi di gravame sostanzialmente coincidenti col quelli del presente ricorso, ha rilevato, probatoriamente supportata dalle risultanze processuali, come le cessioni di stupefacente poste in essere dal prevenuto in concorso col capo, ed oggetto di specifica contestazione ai capi 10 e 11 di imputazione, fossero state tutt'altro che isolate, «posto che dalle intercettazioni si evince come anche in altre occasioni egli sia stato incaricato di effettuare le consegne», di poi sottolineando, esemplificativamente ma efficacemente ai fini della affermazione della responsabilità per la partecipazione imputata, una conversazione tra il ricorrente ed il soggetto di vertice, in cui «quest'ultimo dava precise indicazioni al [OSCURATO:PERSONA] spiegandogli come avrebbe dovuto comportarsi anche in futuro al fine di sviare le forze dell'ordine [...]», dal che la logica deduzione che la sua non fosse una collaborazione occasionale; il ruolo svolto dal ricorrente in occasione del sequestro avvenuto presso il garage del [OSCURATO:PERSONA], in termini di ulteriore inequivocabile dimostrazione di tale assunto: «[N]ella circostanza egli è stato subito avvertito dell'avvenuto sequestro ed incaricato di recarsi sul posto per verificare se fosse sfuggita della sostanza al sequestro e quindi recuperarla. [OSCURATO:PERSONA], come si evince dal tenore delle intercettazioni, era restio ad eseguire l'ordine, temendo di essere individuato dalle forze dell'ordine ed il [OSCURATO:PERSONA], personalmente interessato al recupero di eventuale sostanza residua, lo compulsava ad andare, facendogli presente che i rischi conseguenti allo svolgimento della loro attività erano conosciuti ed andavano affrontati».

Ne inferiva, logicamente, l'intraneità al gruppo, attesa la delicatezza dell'incarico che, peraltro, presupponeva una buona conoscenza del luogo da ispezionare oltre che il possesso delle chiavi per accedere all'immobile.

Si fa riferimento per la completa disamina delle argomentazioni probatorie, alla lettura della motivazione resa. [OSCURATO:PERSONA] la difesa offerta la prova delle due cessioni di cui ai capi 10 ed 11, rispetto ai quali l'imputato è reo confesso, la Corte avrebbe apoditticamente affermato la 15certa ricorrenza di ulteriori condotte delittuose, senza indicarne le fonti probatorie.

La Corte avrebbe reso una motivazione illogica anche quanto al sequestro presso il garage del [OSCURATO:PERSONA].

Si tratta di argomentazioni che, a dispetto della rubrica del motivo, impingono nel merito e, in quanto tendono a sollecitare una diversa valutazione dei fatti di causa, sono inammissibili.

Argomentazioni, inoltre, manifestamente infondate al cospetto della corretta ricostruzione in diritto, comunque nella specie neppure contestata, della fattispecie partecipativa e della motivazione, aderente alle risultanze del processo e compendiosa, rispetto alle quali il ricorso non si confronta.

2.2.4. I giudici di merito, con motivazione che non palesa alcuna incongruenza o illogicità, hanno illustrato gli elementi a carico dei singoli ricorrenti, evidenziando in concreto il ruolo, di volta in volta, svolto all'interno dell'associazione per delinquere, come emergente, a prescindere dai singoli reati-scopo contestati, dalle conversazioni intercettate idonee a comprovare il coinvolgimento dei singoli nel contesto associativo.

2.2.5. Ne deriva, intanto, la complessiva inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] -che va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento; e, tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", anche della somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende- nonché dei sovrapponibili motivi di ricorso nell'interesse dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

3. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato solo quanto alla omessa motivazione in ordine alla recidiva, inammissibile nel resto.

Del primo e del terzo motivo già si è detto.

Si rinvia, pertanto, a quanto sopra significato nella trattazione del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Restano da esaminare i motivi secondo e quarto.

3.1. Col secondo motivo la difesa denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata riqualificazione dei capi di imputazione -nn. 10) e 11)- per i quali è stata pronunciata condanna a carico del ricorrente ex art. 73 d.P.R. 309/90 a mente 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

La Corte di appello, secondo la difesa, sulla scorta dell'assunto che la condotta dell'imputato non è stata né occasionale né episodica, avrebbe ritenuto la non 16sussumibilità delle condotte contestate nella fattispecie lieve, in spregio alla elaborazione della giurisprudenza di legittimità sul punto.

3.1.1. Si rileva che la Corte ha ritenuto di mantenere la ordinaria contestazione rigettando le istanze rappresentate dalla difesa in sede di appello -con argomentazioni del tutto generiche- tenuto conto del contesto associativo i cui si inserivano e del corrispettivo pattuito per ciascuna delle due cessioni rispettivamente di 900 e 950 euro.

3.1.2. La norma invocata dal ricorrente prevede una serie di «indicatori» da cui desumere la «lieve entità»: i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero (si tratta di una disgiuntiva corrispondente al termine latino «vel») la qualità e quantità delle sostanze.

Le Sezioni Unite della Corte sono reiteratamente intervenute sul punto, affermando in primo luogo (Sez.

U, Sentenza n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911-01) che la fattispecie in esame è configurabile «solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio».

Tale principio è stato poi ribadito, dopo l'autonomizzazione della fattispecie, dalle Sezioni semplici, affermandosi (Sez. 3, Sentenza n.23945 del 29/04/2015, Xhihani, Rv. 263651-01) che «la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014), può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio».

3.1.3. Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che la lieve offensività fosse negata da contesto e entità del corrispettivo, evidentemente riverberantesi sulla entità della droga oggetto di transazione.

Si tratta di motivazione congrua e sufficiente, tanto più al cospetto di un motivo di gravame a dir poco sintetico, che, dunque, non sollecitava particolare dovizia motivazionale, sì come, peraltro, il motivo di ricorso in questa sede proposto, meramente contestativo, e, già di per sé inammissibile prima ancora che manifestamente infondato.

173.2. Col quarto motivo la difesa contesta violazione di legge e vizio di motivazione, contraddittoria ed illogica, in punto di recidiva.

Aveva invocato, innanzi alla Corte di appello, col quinto motivo di ricorso, l'esclusione della recidiva semplice ritenuta dal primo giudice.

Nessuna indagine al proposito ha svolto la Corte che ha semplicemente confermato la sentenza di primo grado in punto di concreta ripercussione delle precedenti condanne sui fatti per cui si procede.

3.3. La recidiva è circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole (Sez.

U, n. 3152 del 31/01/1987, Paolini, Rv. 175354; Sez.

U, n. 1 del 27/05/1961, Papà, Rv. 098479).

La giurisprudenza della Corte è nel senso che «in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa» (Sez. 2, n. 51257 del 16/11/2023, Colelli, n.m.; Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782 - 01).

Già con sentenza n. 20798/2011 (ud. 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664 - 01), le Sezioni Unite della Corte hanno evidenziato che il giudizio sulla recidiva non riguarda l' «astratta pericolosità» del soggetto o un suo status personale svincolato dal fatto reato.

Esso postula, piuttosto, la valutazione della gravità dell'illecito commisurata alla maggiore attitudine a delinquere manifestata dal soggetto agente, idonea ad incidere sulla risposta punitiva -sia in termini retributivi che in termini di prevenzione speciale- quale aspetto della colpevolezza e della capacità di realizzazione di nuovi reati, soltanto nell'ambito di una relazione qualificata tra i precedenti del reo e il nuovo illecito da questo commesso, che deve essere concretamente significativo in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti, e avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen., sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo.

Si è poi affermato che, in caso di contestazione della recidiva nelle ipotesi previste da uno dei primi quattro 'commi dell'art. 99 cod. pen., il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e ad ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419 - 01; Sez. 6, n. 43438 del 23/11/2010, Manco, Rv. 248960 - 01). 18Ancora, si è precisato che il giudice è tenuto a verificare «se e in qual misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice» (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Saraco, Rv. 284425 - 01) Tra gli elementi da tenere in considerazione per i motivi di cui sopra, vi è anche l'eventuale lasso di tempo trascorso tra le pregresse fattispecie e quella attualmente giudicata, certamente indice di una relazione qualificata (Sez. 3, n. 16047 del 14/03/2019, Romano, n.m.).

Tale dovere, può ritenersi adempiuto anche nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782), e ciò anche implicitamente, ove si dia conto della ricorrenza dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, come nel caso in cui la sentenza richiami la negativa personalità dell'imputato desumibile dalla particolare pericolosità sociale della condotta da costui posta in essere (Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse, Rv. 267130 - 01).

E' comunque necessario che, dal complesso della motivazione, emerga che il giudice ha valutato i parametri di cui sopra e ritenuto che il nuovo delitto costituisca espressione di una «maggiore capacità delinquenziale».

Specularmente, nell'ipotesi in cui il giudice, in applicazione dei principi stabiliti dalla Corte Costituzionale (sentt. nn. 192/2007 e 92/2008), ritenga di escludere che la contestata recidiva sia, di per sè, sintomo di una maggiore capacità delinquenziale, deve adeguatamente motivare al fine di escludere il previsto aggravamento di pena (Sez.

F, n. 35526 del 19/08/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256713 - 01).

3.4. La sentenza non assolve a siffatto onere motivazionale.

Se ne impone, dunque, la cassazione sul punto, con rinvio alla Corte di merito per la necessaria relativa verifica, secondo i criteri appena sintetizzati.

4. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

4.1. Del primo motivo già si è detto.

Si rinvia, pertanto, a quanto sopra significato nella trattazione del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

4.2. Resta da esaminare il secondo, proposto per asserito vizio di motivazione, carente, contraddittoria e manifestamente illogica, in relazione alla affermata responsabilità per il capo 36, a lui contestato, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], Maklouk 19Anass, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73, commi 1-bis e 4, e 80 d.P.R. 309/90.

Rileva la difesa il vizio denunciato in quanto desumibile da quanto già osservato a proposito della condotta di partecipazione alla associazione e, particolarmente, sottolinea come il coinvolgimento dell'imputato (consapevole del deposito dell'ingente quantitativo di stupefacente non di sua proprietà presso il garage del [OSCURATO:PERSONA] cui era legato da inveterata amicizia) nell'incarico di ispezionare quel luogo e la sua ritrosia nell'adempiervi (con la dedotta indifferenza oggetto di negativo commento tra associati) rassegnerebbero inequivocabili indici della sua estraneità al reato.

4.3. Si osserva che la Corte di merito, fatttsi carico delle argomentazioni difensive, le ha, comunque, superate argomentando che tanto, «lungi dal dimostrare l'estraneità all'evento da parte del [OSCURATO:PERSONA] dimostra come egli ne fosse comunque coinvolto poiché in tale caso tale commento [quello tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] n.d.r.] non avrebbe avuto senso logico.

Il fatto che egli non fosse proprietario della sostanza o parte di essa, ulteriore elemento sottolineato dalla difesa come significativo del mancato coinvolgimento, non è rilevante posto che la condotta contestata è quella di mera detenzione che non può essere messa in dubbio tenuto anche conto che [OSCURATO:PERSONA] era in possesso di chiavi del garage come risulta da conversazione intercettata il 28.09.2022, ovvero il giorno dopo il sequestro, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] "io per questo ti ho dato le chiavi, spero che non le hai perse e che le hai lasciate lì" ».

4.4. Con la motivazione resa -che valorizza sì le circostanze dedotte dalla difesa, logicamente interpretandole in aderenza alle risultanze probatorie neppure dalla difesa contestate, ma le coordina e le legge alla luce dei dati di contesto che illuminano la ragione della richiesta di suo intervento nell'ambito di una più ampia collaborazione evidentemente finalizzata al mantenimento della disponibilità da parte del gruppo dei sodali di stupefacente in ingente quantità, cfr. 2.2.3.c. della trattazione del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]- la difesa non si confronta, incorrendo nella inammissibilità del motivo per genericità estrinseca.

Le censure svolte col ricorso, alfine, meramente contestative, rivalutative oltre che generiche per le ragioni appena dedotte, riproducono le censure svolte col gravame cui la Corte di appello ha fornito adeguata risposta con argomentazioni corrette in diritto, non contraddittoria, priva di cedimenti logici, e inevitabilmente virano nel campo di una richiesta di ricostruzione alternativa dei fatti in questa sede non postulabile.

Il motivo è, dunque, inammissibile. 20 P.Q.M`2 4 AGO. 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dolcss lisab rrabito 21

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA sul ricorso proposto da 1)[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2)[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3)[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4)[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5)[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2024 della Corte di appello di Perugia; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, rassegnate ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha invocato declaratoria di inammissibilità dei ricorsi;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 gennaio 2024 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale, all'esito del rito abbreviato, aveva dichiarato (tra gli altri) : [OSCURATO:PERSONA], responsabile dei reati di cui ai capi 1), 3), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 27), 28), 36) e 37), uniti per il vincolo della continuazione, e, riconosciute le attenuanti generiche, ridotta la pena per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni dieci e giorni dieci di reclusione, [OSCURATO:PERSONA], responsabile dei reati di cui ai capi 1), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 28), uniti per il vincolo della continuazione, e, riconosciute le attenuanti generiche, ridotta la pena per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni quattro, mesi otto e giorni ventiquattro di reclusione, [OSCURATO:PERSONA], responsabile dei reati di cui ai capi 1), 3), riuniti per il vincolo della continuazione, e, riconosciute le attenuanti generiche, ridotta la pena per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione, [OSCURATO:PERSONA], responsabile dei reati di cui ai capi 1), 22) e 23) -in esso assorbito il reato di cui al capo 24)-, 25), 26), 27), 29), 30), 31), 32), 33) 34) -in esso assorbito quello di cui al capo 35)-, 36), 37), 38), 39), 40), 41), e, esclusa la recidiva reiterata e riqualificata in recidiva semplice, riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva, ridotta la pena per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni cinque, mesi tre e giorni diciotto di reclusione, [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati ascritto ai capi 1), 10), 11), 36), riuniti per il vincolo della continuazione, e, riconosciute le attenuanti generiche, ridotta la pena per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni cinque e giorni dodici di reclusione; aveva, altresì, riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili, anche dei reati loro contestati ai capi 42, 43, 44, unificati per il vincolo della continuazione, e, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, ridotta la pena per il rito, li aveva condannati, ciascuno, alla pena di mesi otto di reclusione, aveva condannato, tutti, al pagamento delle spese processuali; aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rimettendo le parti innanzi al giudice civile per la liquidazione, e riconoscendo a ciascuno la somma di euro 5.000 a titolo di provvisionale, nonché al pagamento delle spese processuali dalle stesse parti sostenute; 2aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], interdetti per anni cinque dai pubblici uffici; aveva disposto la confisca di quanto in sequestro; la confisca e distruzione dello stupefacente; la confisca delle somme di denaro in sequestro con devoluzione allo Stato. Aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati ascrittigli ai capi 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 25), 26), 45), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai reati ascrittigli ai capi 36) e 45), [OSCURATO:PERSONA] dal reato ascrittogli al capo 45), per non aver commesso il fatto. 1.1. La Corte di appello, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari, «con le già riconosciute continuazione e attenuanti generiche in favore di tutti gli imputati» ha ridotto (per quanto in questa sede di interesse) le pene irrogate come di seguito , -ad anni sei mesi uno giorni venti di reclusione la pena complessiva (già considerando nel computo i mesi otto di reclusione autonomamente irrogati con riguardo ai reati sub 42), 43) e 44)) inflitta a [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento dell'accordo intervenuto tra le parti e previa concessione all'imputato dell'ulteriore attenuante di cui all'art. 74, comma 7, d.P.R. 309/90, [...] aumentata di mesi uno per la continuazione con i residui reati e ridotta per la scelta del rito. -ad anni due mesi cinque giorni quattordici di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento dell'accordo intervenuto tra le parti e previa concessione all'imputato dell'ulteriore attenuante di cui all'art. 7 d.P.R. 309/90; -ad anni quattro mesi sei di reclusione la pena inflitta al [OSCURATO:PERSONA]. Ha revocato la pena accessoria dell'interdizione quinquennale dai pubblici uffici inflitta dal giudice di primo grado a carico di [OSCURATO:PERSONA], e la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici inflitta dal giudice di primo grado al [OSCURATO:PERSONA], applicando nei suoi confronti la sola interdizione quinquennale. Ha confermato, nel resto, la sentenza impugnata, e condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] .al pagamento delle spese processuali del grado e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili costituite. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto, personalmente, tempestivo ricorso, affidato ad un unico motivo, con cui hanno denunciato ex art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., vizio di motivazione, asseritamente mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, in ordine alle censure svolte dai ricorrenti, non adeguatamente ancorata al dato normativo. 33. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, affidato a due motivi, svolti, entrambi, con riferimento al solo capo 1 di imputazione. 3.1. Col primo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen., inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 74 d.P.R. 309/90, per essere stato ritenuto il reato associativo in base alle sole conversazioni intercettate ed all'utilizzo del canale Telegram "DoctorTerpzbot". Mancherebbe la prova del numero di persone necessarie ad integrare l'ipotesi associativa, della disponibilità di risorse umane e materiali destinate, con stabilità, ad assicurarne l'operatività, la conoscenza reciproca tra gli imputati, raffectio societatis. 3.2. Col secondo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen., vizio di motivazione asseritamente contraddittoria ed illogica in relazione al ruolo di partecipe del ricorrente. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, affidato a quattro motivi. 4.1. Col primo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., violazione ed erronea applicazione degli artt. 74 d.P.R. 309/90, e relativa inosservanza del disposto dell'art. 192, commi 1 e 2 cod.proc.pen., nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il motivo ripropone le censure tutte, già indicate con riferimento alla configurabilità dell'associazione, al superiore § 3.1., e, quanto alla astratta predicabilità della partecipazione alla associazione, al superiore § 3.2., in tesi, con riferimento al ricorrente, ritenuta con motivazione tautologica, disancorata da riscontri oggettivi. 4.2. Col secondo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) in relazione ai capi tutti di imputazione per i quali è stata pronunciata condanna a carico del ricorrente, inosservanza e erronea applicazione dell'art. 73, comma 1, e 73, comma 5, d.P.R. 309/90, con correlato vizio di motivazione. 4.3. Col terzo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) in relazione al capo 1) di imputazione, inosservanza e erronea applicazione dell'art. 74, comma 1, e 74, comma 6, d.P.R. 309/90, con correlato vizio di motivazione. La motivazione resa al proposito appare del tutto illogica con riferimento alla posizione dell'imputato, avendone ritenuto un ruolo di primaria importanza nel consesso associativo nonostante non fosse neppure presente sul territorio. 4.4. Col quarto motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., inosservanza dell'art. 99 cod.pen., e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul punto. 4Sarebbe mancata qualsiasi indagine sulla concreta ripercussione tra i fatti per cui si procede e le precedenti condanne. 6. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, affidato a due motivi. 6.1. Col primo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., inosservanza e erronea applicazione di legge, e carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione resa in ordine alla ritenuta partecipazione dell'imputato al programma associativo delittuoso. 6.2. Col secondo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen., carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione resa in ordine alla responsabilità per il capo 36) di imputazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA]' e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili in quanto proposti personalmente dagli imputati (cfr. Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, (dep. 23/02/2018 ) Rv. 272010 - 01; da ultimo, Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Rv. 281475 - 01). 1.1. Ne consegue la inammissibilità dei ricorsi con onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. 2. Inammissibile è, anche, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], per il quale la Corte di appello ha confermato la condanna inflitta del Tribunale, tra l'altro, in relazione al capo 1), reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 -contestato anche a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei cui confronti si è proceduto separatamente)- quale partecipe «in posizione intermedia fra il capo e gli altri associati impartendo disposizioni a questi ultimi nonché provvedendo alla cessione dello stupefacente in special modo nelle zone loro assegnate, nonché fornendo il loro contributo fattivo all'evenienza». 52.1. Il primo motivo di ricorso contesta la affermata sussistenza del reato associativo. 2.1.1. Il motivo de quo può trattarsi, per la sovrapponibilità delle argomentazioni addotte, unitamente al primo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (vedi i relativi § 4.1. e 4.3. del [OSCURATO:PERSONA] in fatto), imputato nei cui confronti pure è stata confermata la condanna inflitta in primo grado (alla pena di anni cinque, mesi tre e giorni diciotto di reclusione) in quanto ritenuto responsabile, tra gli altri, del reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 -contestato anche a [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei cui confronti si è proceduto separatamente) quale partecipe «provvedendo alla cessione dello stupefacente in special modo nelle zone assegnate, nonché fornendo il contributo fattivo all'evenienza». 2.1.2. Assumono le difese che buona parte del materiale indiziario è costituito dalle risultanze intercettive; risultanze, secondo quanto puntualmente addotto già coi motivi di appello, tutt'altro che univoche, anzi caratterizzate da oscurità, cripticità e polisemia. Ciò, innanzi tutto, con riferimento al canale Telegram "DoctorTerpzbot" -scoperto tra i contenuti del telefono cellulare sequestrato a [OSCURATO:PERSONA]- che secondo prospettazione accusatoria avrebbe rappresentato lo shop virtuale e la piattaforma utilizzata per l'incontro delle volontà circa le transazioni di stupefacente. L'asserito sodalizio sarebbe stato, comunque, precario ed instabile; inefficiente allo scopo organizzativo sarebbe stato l'espediente del canale di comunicazione Telegram, come risulterebbe dalle allegazioni difensive; il collante del gruppo, operante per un periodo già dalla Corte territoriale ridimensionato rispetto all'editto accusatorio, sarebbe stato costituito da soli rapporti familiari o amicali o affettivi; i rapporti tra i predicati associati, comunque, basati sulla loro tossicodipendenza, sarebbero rimasti avulsi da qualsiasi programma di cooperazione criminosa; non sarebbe stata dimostrata la presenza di un compendio di uomini e mezzi finalizzati alla realizzazione del programma associativo; lo spiccato individualismo dell'agire dei predicati associati colliderebbe ineluttabilmente con la necessità della cosiddetta affectio societatis quale elemento necessario a configurare il vincolo associativo. 2.1.3. Si osserva, innanzi tutto, che a dispetto della rubrica del vizio dedotto sub specie di violazione di legge, i motivi introducono questioni ben diverse, che sfociano nella proposta diversa ed alternativa valutazione degli elementi di prova, con inammissibili richiami al contenuto di prove delle quali non è nemmeno dedotto il travisamento. 6Sono in ogni caso meramente contestativi, rivalutativi e generici, e dunque inammissibili anche sotto questo ulteriore profilo. 2.1.4. Si rileva, in ogni caso, che in tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui all'articolo 74, d.P.R. 309/1990, la consolidata giurisprudenza della Corte (v. Sez. 6, n. 7387 de103/12/2013, dep. 2014, Pompei, Rv. 258796 - 01; Sez. 4, n. 44183 del 02/10/2013, Alberghini, Rv. 257582 - 01) ritiene che, ai fini della configurabilità del delitto sia necessario il concorso di tre elementi: a) che almeno tre persone siano tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale) avente ad oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali; l'accordo criminoso deve avere ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e la permanenza del vincolo associativo (Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275550; Sez. 6, n. 18055 del 10/01/2018, Canale, Rv. 273008); b) che il sodalizio abbia a disposizione, con sufficiente stabilità, risorse umane e materiali adeguate per una credibile attuazione del programma associativo; c) che ciascun associato, a conoscenza quantomeno dei tratti essenziali del sodalizio, si metta stabilmente a disposizione di quest'ultimo. In altre parole, il pactum sceleris «genera un vincolo, che include i partecipi ed esclude tutti gli altri, e determina dunque appartenenza. Al patto deve sottendere la disponibilità di fatto delle risorse uman e materiali sufficienti per una credibile attuazione del programma associativ così Sez. 6, Pompei, cit.). Quanto al primo elemento (il patto associativo e il programma criminoso), secondo questa Corte, ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il patto associativo non deve necessariamente consistere in un preventivo accordo formale, ma può essere anche non espresso e costituirsi, di fatto, fra soggetti consapevoli che le attività proprie ed altrui ricevono vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscono all'attuazione dello scopo comune (Sez. 3, n. 32485 del 24/05/2022, Chiorazzi, Rv. 283691 - 02). Non è necessario che l'accordo si estrinsechi attraverso un rapporto di esclusiva nelle forniture (Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappello, Rv. 265764) o l'esistenza di una c.d. «cassa comune»: è sufficiente che tra gli associati esista un comune e durevole interesse ad immettere sostanza stupefacente sul mercato del consumo, nella consapevolezza della dimensione collettiva dell'attività e dell'esistenza di una pur minima organizzazione (quale, per restare al caso che qui occupa, l'esistenza di una c.d. «retta», ossia di un soggetto non in possesso di compiti operativi e generalmente incensurato, incaricato di conservare lo stupefacente da destinare allo spaccio al dettaglio e a custodire il denaro provento 7dell'attività); né è di ostacolo alla costituzione del rapporto associativo la diversità degli scopi personali e degli utili che costoro, si tratti di fornitori, di acquirenti o di addetti ad altre mansioni, si propongono di ottenere dallo svolgimento della complessiva attività criminale, potendo, anzi, gli interessi individuali, secondari e mediati, addirittura confliggere, come fisiologicamente accade, ad esempio, tra il fornitore e l'acquirente, senza che per questo venga meno lo scopo, invece primario, essenziale e comune tra loro, della commercializzazione e diffusione di tali sostanze (tra altre, Sez. 6, n. 22046 del 13/12/2018, Morabito, Rv. 276068; Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, Bandera, Rv. 269150). Quanto al secondo elemento (quello organizzativo), per la configurabilità dell'associazione dedita al narcotraffico non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (ex multis: Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Cicciari. Rv. 275583 - 01; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258165; Sez. 1, n. 30463 del 07/07/2011, Calì, Rv. 251011; Sez. 1, n. 4967 del 22/12/2009, Galioto, Rv. 246112). La Corte, sul punto, ha anche precisato che proprio l'elemento organizzativo costituisce l'elemento differenziale tra l'ipotesi associativa ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e quella del concorso ai sensi degli artt. 110 cod. pen. e 73 del citato d.P.R., in quanto la condotta punibile a titolo di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non può ridursi ad un semplice accordo delle volontà, ma deve consistere in un quid pluris, che si sostanzia nella predisposizione di una struttura organizzata stabile che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (cfr. Sez. 6, n. 27433 del 10/01/2017, Rv. 270396 - 01). Quanto al terzo elemento (l'affectio societatis), la Corte ha precisato che si è in presenza di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti ogniqualvolta tra tre o più persone si stringa, anche di fatto, un patto che ha in sé la cosiddetta affectio societatis, in forza del quale tutti gli aderenti sono portati ad operare nel settore del traffico della droga, nella consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all'attuazione del programma criminale (Sez. 2, n.43327 del 08/10/2013, Bashli, Rv. 256969 - 01); non è, tuttavia, richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale 8(Sez. 6, n. 11733 del 16/02/2012, Abboubi, Rv. 252232 - 01), né rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122 - 01; Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440-02). 2.1.5. In applicazione di tali principi, la Corte di appello, in consonanza con le valutazioni del giudice di primo grado, ha ben specificato che sussistevano gli elementi essenziali di un gruppo associato: a) la struttura organizzata dell'attività secondo ruoli ben definiti e un modus operandi collaudato; b) l'apertura di un canale Telegram e l'utilizzo dell'applicativo Bot; c) la disponibilità di mezzi e immobili adibiti a piantagioni (pagg. 15-19 sent. appello). I giudici del merito hanno quindi evidenziato, così rispondendo alle specifiche doglianze sul punto, l'esistenza di un'organizzazione ed una tipologia di traffico illecito che non permette di relegare il fenomeno a una semplice serie di concorsi di persone nei reati di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. Gli elementi di prova raccolti all'esito delle indagini (intercettazioni telefoniche, appostamenti, controlli, sequestri) hanno dimostrato l'esistenza di una articolata gestione, da parte degli imputati, di un'attività continua di spaccio di droga in modo stabile e costante attraverso la gestione collettiva della sostanza, con modalità ricorrenti, per rendere disponibile il prodotto sulla piazza. Risulta dunque evidenziato come l'attività illecita si dipanasse attraverso il coordinamento di una pluralità di soggetti con ruoli predeterminati. Un'organizzazione stabile, in grado di approvvigionarsi e di rivendere, anche on fine e quindi con la possibilità di raggiungere un numero indeterminato e rilevante di persone, sostanze stupefacenti in quantità molto significative e con profitti ingenti. L'ipotesi ricostruttiva in ordine alla esistenza del sodalizio contenuta nelle sentenze di merito è saldamente ancorata alle emergenze probatorie e sorretta da un congruo discorso giustificativo che, conseguentemente, risulta sottratto al controllo di legittimità. 2.1.6. Non vi è dunque spazio in questa sede per confutare dati indiziari - convergenti precisi e concordanti- incontrovertibili, rappresentati in maniera logica e congrua, essendo preclusa a questa Corte la rivalutazione dei fatti nel merito. Rispetto a tale quadro probatorio correttamente valorizzato dalla Corte di appello, i motivi di impugnazione -come anticipato- sono strutturalmente inidonei a scardinare l'impianto accusatorio e, in quanto meramente volti ad una diversa valutazione del materiale probatorio si rivelano inammissibili (è inammissibile il 9ricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita - ex multis Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, Rv. 276566-). 2.1.7. Anche le doglianze (di cui al terzo motivo di ricorso proposto nell'interesst di [OSCURATO:PERSONA]) volte a sostenere la riconducibilità della fattispecie concreta all'ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 90 e di alcuni singoli reati scopo a quella di cui all'art. 73, comma 5, stesso decreto, sono manifestamente infondate in considerazione dei plurimi elementi posti in rilievo, quali l'intensità dei traffici, la potenzialità offensiva e le ingenti somme ricavate. Si tratta di elementi che sono stati chiaramente evidenziati dalla Corte di appello come sintomatici dello spessore criminale del sodalizio, non modesto, per la sua capacità di movimentare ingenti quantità di sostanza stupefacente. Devono dunque respingersi tutte le doglianze sul punto. La motivazione articolata deve ritenersi congrua in quanto in armonia con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia per cui ai fini della configurabilità del reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di lieve entità, non è sufficiente considerare la natura dei singoli episodi di cessione accertati in concreto, ma occorre valutare il momento genetico dell'associazione, nel senso che essa deve essere stata costituita per commettere cessioni di stupefacente di lieve entità, e le potenzialità dell'organizzazione, con riferimento ai quantitativi di sostanze che il gruppo è in grado di procurarsi; la fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019 Ud. (dep. 16/01/2020) Rv. 278098 - 01). 2.2. Col secondo motivo la difesa deduce vizio di motivazione (asseritamente contraddittoria ed illogica) della sentenza in ordine alla ritenuta partecipazione del prevenuto alla associazione appena passata in rassegna. 2.2.1. Anche il presente motivo può essere trattato congiuntamente a quello, analogo, proposto nell'interesse del coimputato [OSCURATO:PERSONA] (sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, asseritamente contraddittoria ed illogica, cfr. il relativo § 4.1. del [OSCURATO:PERSONA] in fatto), e nell'interesse del coimputato [OSCURATO:PERSONA] (sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio 10di motivazione, asseritamente carente, e comunque contraddittoria ed illogica, cfr. il relativo § 6.1. del [OSCURATO:PERSONA] in fatto). 2.2.2. Si osserva, allora, che la partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è un reato a forma libera, la cui condotta costitutiva può realizzarsi in forme diverse, purché si traduca in un apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi dell'organismo, posto che in tal modo si verifica la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice; esso può assumere forme e contenuti diversi per cui, ai fini della ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 74, comma 2, d.P.R. 309/90, si reputa necessaria e sufficiente una qualsiasi azione, eseguita con qualsiasi modalità, che risulti arrecare un contributo causale rispetto all'evento tipico: contributo che, purché consapevole e apprezzabile sul piano causale in riferimento all'esistenza o al rafforzamento dell'associazione, può essere anche minimo e limitato nel tempo (così in motivazione Cass. pen., sez. IV, 15 gennaio 2014, n. 4063 n.m.). La Corte ha precisato che, ai fini della determinatezza dell'imputazione di condotta di partecipazione al sodalizio in oggetto, non è necessaria l'indicazione dello specifico ruolo eventualmente rivestito dal partecipante (Sez. 3, n. 35975 del 26/05/2021 Ud. (dep. 04/10/2021) Rv. 282139 - 01). Di tal ché il vincolo associativo può, anche, ritenersi in forza del mutamento del rapporto tra fornitore e acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo di partecipazione, ove la fornitura stessa abbia assunto, per continuità, stabilità, modalità di esplicazione e rilevanza quantitativa ed economica, la connotazione di una somministrazione la cui interruzione comporterebbe, alla stregua di un ragionamento controfattuale, un prevedibile effetto destabilizzante per l'operatività del sodalizio, sempre che si accerti la coscienza e volontà del fornitore di far parte dell'associazione e di contribuire al suo mantenimento e alla realizzazione dei suoi scopi (Sez. 6, n. 47576 del 03/12/2024 Cc. (dep. 30/12/2024) Rv. 287375 - 01). Ciò che rileva, dunque, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell' "affectio" di ciascun aderente ad esso, non è la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021 Cc. (dep. 22/11/2021) Rv. 282122 - 01), e ciò senza che sia richiesta la prova della conoscenza reciproca di tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e 11finalizzata secondo lo schema legale. (Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024 Ud. (dep. 23/01/2025) Rv. 287482 - 01). In tale contesto la commissione di più reati-fine in concorso con singoli partecipi al sodalizio, se non è vicenda fattuale idonea ad integrare di per sé l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, purtuttavia rileva quando i rapporti con tali soggetti -come nella specie-costituiscano forme di interazione nell'ambito di un gruppo organizzato e non di relazioni di tipo diretto ed immediato, prive di riferimenti al ruolo esponenziale dei predetti per conto della consorteria (Sez. 3, n. 9036 del 31/01/2022 Cc. (dep. 17/03/2022) Rv. 282838 - 01) Naturalmente la condotta di partecipazione non è integrata dalla mera disponibilità manifestata nei confronti di un singolo associato, anche se di livello apicale, né dalla mera condivisione di intenti, essendo indispensabile la volontaria e consapevole realizzazione di concrete attività funzionali, apprezzabili come effettivo e operativo contributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione (Sez. 6, n. 34563 del 17/07/2019 Cc. (dep. 29/07/2019) Rv. 276692 - 01). 2.2.3. In linea coi dedotti principi la Corte di appello ha correttamente individuato nella condotta denunciata e comprovata in atti dei ricorrenti i connotati della partecipazione imputata. 2.2.3.a. Riguardo a [OSCURATO:PERSONA] la Corte di merito -il cui dictum va letto unitamente con la decisione del Tribunale, trattandosi di cd. doppia conforme- che -nel discettare della esistenza di una struttura organizzativa tale da esser valorizzata ai fini dell'accertamento della fattispecie associativa- già aveva rilevato l'esistenza del canale Telegram "Dott.TERPZ" utilizzato dagli indagati non solo per comunicare tra di loro, ma anche quale «"negozio virtuale" di sostanze stupefacenti ove venivano pubblicizzate le offerte con l'indicazione di listini per i vari tipi di sostanza e i prezzi nonché di sconti in caso di acquisti consistenti», nonché «piazza di spaccio» virtuale connessa ai «3 meetpoint indicati dal venditore, cui erano associati 3 diversi indirizzi Telegram», ha indicato come di seguito le associazioni, sicché «al meetpoint di Perugia era associato l'indirizzo "terpzsupport" (riferibile al [OSCURATO:PERSONA]), a quello situato in Toscana era associato l'indirizzo "Tuscanyterpz", riferibile a [OSCURATO:PERSONA], e a quello situato nelle Marche l'indirizzo "anonash" riferibile a [OSCURATO:PERSONA]». Ha, quindi -nel rilevare come il canale di che trattasi avesse costituto valido strumento operativo a disposizione del gruppo, attraverso la disamina delle comunicazioni su quel canale, le risultanze delle intercettazioni anche ambientali, e delle attività investigative classiche- confermato il quadro già delineato dal primo giudice in ordine a)alla distribuzione delle competenze tra gli appartenenti al 12gruppo in ragione dell'ambito territoriale, b)alla unitaria gestione dello stupefacente e del denaro, c)alla disponibilità di mezzi, tra cui veicoli e immobili funzionali all'attività delittuosa, nel cui ambito al [OSCURATO:PERSONA] erano riservati compiti di gestione del traffico nel bacino perugino, e anche di custodia di stupefacente presso di sé, sempre sotto le direttive del vertice. Ha, poi, dedotto -esemplificativamente ma efficacemente in ordine alla condotta di partecipazione del ricorrente- come i moduli compilati dai clienti per le ordinazioni venivano inoltrati a "@terpdrive", ovvero [OSCURATO:PERSONA], che provvedeva a trasmetterli ai referenti delle diverse zone per eseguire la consegna della merce e che il canale veniva utilizzato dagli stessi associati per comunicare tra loro e i cd. driver, addetti alle consegne, tra cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo incaricato da "@terpzsupport", ovvero [OSCURATO:PERSONA], di prendere in consegna il pacco recapitato al tabaccaio di V. Pellas». Così delineando una condotta, sicuramente attribuita al ricorrente («[I] riferimenti dei nick-name ai prevenuti trova conferma nelle verifiche effettuate dagli inquirenti tramite le utenze telefoniche ed i profili social»), che si pone ad un livello intermedio nella filiera della distribuzione dello stupefacente, e ne attesta al contempo consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevevano vicendevole ausilio, che tutte insieme contribuivano all'attuazione del programma criminale della società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale, per l'esistenza del sistema collaudato al quale gli agenti facevano riferimento, oltre prova della conoscenza reciproca di tutti gli associati. La difesa -sostanzialmente reiterando i motivi di appello sul punto, cfr. pagg. 8- 11 della sentenza impugnata- assume che [OSCURATO:PERSONA] è risultato coinvolto nell'unico reato fine, di cui al capo 3), di minima rilevanza, e che la motivazione della relativa responsabilità come resa dalla corte di appello è sintetica, omissiva rispetto alle doglianze difensive (elementi negletti: (i) partecipazione occasionale; (ii) è stato destinatario di un unico messaggio da parte di tale "Alessio" alias "[OSCURATO:PERSONA]"; (iii) non ha mai commesso reati-fine e non ha mai attinto a partite di stupefacente o denaro del gruppo; (iv) non ha il telefono contenente la 'sim' di cui al numero inserito nel canale Telegram; (v) mancanza di prova sul proprio contributo associativo; (vi) disparità di valutazione rispetto ad altre posizioni maggiormente implicate e tuttavia ritenute estranee al sodalizio (per esempio [OSCURATO:PERSONA]);), e contraddittoria con riferimento alla ritenuta esclusiva pertinenza alla sua persona delle somme di denaro rinvenute nel garage di sua proprietà, ed in uso a [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di argomentazioni che, a dispetto della rubrica del motivo, impingono nel merito e, in quanto tendono a sollecitare una diversa valutazione dei fatti di causa, sono inammissibili. 13Argomentazioni, inoltre, manifestamente infondate al cospetto della (corretta ricostruzione in diritto, comunque nella specie neppure contestata, della fattispecie partecipativa e della) motivazione, aderente alle risultanze del processo e compendiosa, rispetto alle quali il ricorso non si confronta, non sono né contraddittorie né illogiche. 2.2.3.b. Anche riguardo al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di merito è immune dai denunciati vizi. Si richiama, per quanto in questa sede motivazionale rilevante, quanto già significato al § 2.2.3.a. a proposito dei connotati organizzativi e strutturali della compagine associativa in imputazione. Si aggiunge, quanto specificamente al suo individuale profilo (a partire da pag. 16 della sentenza), e premesso il rinvio effettuato dalla Corte di merito al compendio intercettivo diffusamente indagato nella sentenza di primo grado, che molteplici sono le risultanze probatorie individuate a sostegno della sua responsabilità. Associato all'indirizzo "Tuscanyterpz", meet-point dell'associazione in Toscana, la Corte ne ha valorizzato, tra le altre, una conversazione con un cliente che aveva effettuato l'acquisto tramite il canale "Dott.TERPZ" cui chiedeva «di lasciare una recensione precisando che "il gruppo è quello lì"» ed una in cui, parlando con altro cliente, lo avvertiva che di li a poco sarebbe ripartito "il menu completo". Ha ancora censito altre conversazioni nel corso delle quali, rispettivamente: dialogando col capo dopo il ritrovamento di sostanza stupefacente presso l'immobile del Chionna ed il suo arresto, quantificava la perdita nel valor@di circa 200.000 euro e insieme osservavano che per recuperare il danno avrebbero dovuto lavorare gratis per un mese circa; o, ancora, valutava l'opportunità di uscire dal gruppo; si accordava per tenere una riunione; si preoccupava che i componenti del gruppo potessero essere tracciati negli spostamenti tramite gps; rammentava di aver tempo prima preso un immobile in affitto per la coltivazione delle piante; commentava negativamente la condotta del [OSCURATO:PERSONA] la difesa la partecipazione sarebbe stata ritenuta in forza di motivazione tautologica, disancorata da riscontri oggettivi, Si tratta di argomentazioni che, a dispetto della rubrica del motivo, impingono nel merito e, in quanto tendono a sollecitare una diversa valutazione dei fatti di causa, sono inammissibili. Argomentazioni, inoltre, manifestamente infondate al cospetto della corretta ricostruzione in diritto, comunque nella specie neppure contestata, della fattispecie partecipativa e della motivazione, aderente alle risultanze del processo e compendiosa, rispetto alle quali il ricorso non si confronta. 142.2.3.c. Anche riguardo al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di merito è immune dai denunciati vizi. Si richiama, per quanto in questa sede motivazionale rilevante, quanto già significato al § 2.2.3.a. a proposito dei connotati organizzativi e strutturali della compagine associativa in imputazione. Si aggiunge, quanto specificamente al suo individuale profilo, e premesso il rinvio effettuato dalla Corte di merito al compendio intercettivo diffusamente indagato nella sentenza di primo grado, che molteplici sono le risultanze probatorie individuate a sostegno della sua responsabilità (in particolare a partire da pag. 20) La Corte di appello, nel confutare i motivi di gravame sostanzialmente coincidenti col quelli del presente ricorso, ha rilevato, probatoriamente supportata dalle risultanze processuali, come le cessioni di stupefacente poste in essere dal prevenuto in concorso col capo, ed oggetto di specifica contestazione ai capi 10 e 11 di imputazione, fossero state tutt'altro che isolate, «posto che dalle intercettazioni si evince come anche in altre occasioni egli sia stato incaricato di effettuare le consegne», di poi sottolineando, esemplificativamente ma efficacemente ai fini della affermazione della responsabilità per la partecipazione imputata, una conversazione tra il ricorrente ed il soggetto di vertice, in cui «quest'ultimo dava precise indicazioni al [OSCURATO:PERSONA] spiegandogli come avrebbe dovuto comportarsi anche in futuro al fine di sviare le forze dell'ordine [...]», dal che la logica deduzione che la sua non fosse una collaborazione occasionale; il ruolo svolto dal ricorrente in occasione del sequestro avvenuto presso il garage del [OSCURATO:PERSONA], in termini di ulteriore inequivocabile dimostrazione di tale assunto: «[N]ella circostanza egli è stato subito avvertito dell'avvenuto sequestro ed incaricato di recarsi sul posto per verificare se fosse sfuggita della sostanza al sequestro e quindi recuperarla. [OSCURATO:PERSONA], come si evince dal tenore delle intercettazioni, era restio ad eseguire l'ordine, temendo di essere individuato dalle forze dell'ordine ed il [OSCURATO:PERSONA], personalmente interessato al recupero di eventuale sostanza residua, lo compulsava ad andare, facendogli presente che i rischi conseguenti allo svolgimento della loro attività erano conosciuti ed andavano affrontati». Ne inferiva, logicamente, l'intraneità al gruppo, attesa la delicatezza dell'incarico che, peraltro, presupponeva una buona conoscenza del luogo da ispezionare oltre che il possesso delle chiavi per accedere all'immobile. Si fa riferimento per la completa disamina delle argomentazioni probatorie, alla lettura della motivazione resa. [OSCURATO:PERSONA] la difesa offerta la prova delle due cessioni di cui ai capi 10 ed 11, rispetto ai quali l'imputato è reo confesso, la Corte avrebbe apoditticamente affermato la 15certa ricorrenza di ulteriori condotte delittuose, senza indicarne le fonti probatorie. La Corte avrebbe reso una motivazione illogica anche quanto al sequestro presso il garage del [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di argomentazioni che, a dispetto della rubrica del motivo, impingono nel merito e, in quanto tendono a sollecitare una diversa valutazione dei fatti di causa, sono inammissibili. Argomentazioni, inoltre, manifestamente infondate al cospetto della corretta ricostruzione in diritto, comunque nella specie neppure contestata, della fattispecie partecipativa e della motivazione, aderente alle risultanze del processo e compendiosa, rispetto alle quali il ricorso non si confronta. 2.2.4. I giudici di merito, con motivazione che non palesa alcuna incongruenza o illogicità, hanno illustrato gli elementi a carico dei singoli ricorrenti, evidenziando in concreto il ruolo, di volta in volta, svolto all'interno dell'associazione per delinquere, come emergente, a prescindere dai singoli reati-scopo contestati, dalle conversazioni intercettate idonee a comprovare il coinvolgimento dei singoli nel contesto associativo. 2.2.5. Ne deriva, intanto, la complessiva inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] -che va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento; e, tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", anche della somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende- nonché dei sovrapponibili motivi di ricorso nell'interesse dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato solo quanto alla omessa motivazione in ordine alla recidiva, inammissibile nel resto. Del primo e del terzo motivo già si è detto. Si rinvia, pertanto, a quanto sopra significato nella trattazione del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Restano da esaminare i motivi secondo e quarto. 3.1. Col secondo motivo la difesa denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata riqualificazione dei capi di imputazione -nn. 10) e 11)- per i quali è stata pronunciata condanna a carico del ricorrente ex art. 73 d.P.R. 309/90 a mente 73, comma 5, d.P.R. 309/90. La Corte di appello, secondo la difesa, sulla scorta dell'assunto che la condotta dell'imputato non è stata né occasionale né episodica, avrebbe ritenuto la non 16sussumibilità delle condotte contestate nella fattispecie lieve, in spregio alla elaborazione della giurisprudenza di legittimità sul punto. 3.1.1. Si rileva che la Corte ha ritenuto di mantenere la ordinaria contestazione rigettando le istanze rappresentate dalla difesa in sede di appello -con argomentazioni del tutto generiche- tenuto conto del contesto associativo i cui si inserivano e del corrispettivo pattuito per ciascuna delle due cessioni rispettivamente di 900 e 950 euro. 3.1.2. La norma invocata dal ricorrente prevede una serie di «indicatori» da cui desumere la «lieve entità»: i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero (si tratta di una disgiuntiva corrispondente al termine latino «vel») la qualità e quantità delle sostanze. Le Sezioni Unite della Corte sono reiteratamente intervenute sul punto, affermando in primo luogo (Sez. U, Sentenza n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911-01) che la fattispecie in esame è configurabile «solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio». Tale principio è stato poi ribadito, dopo l'autonomizzazione della fattispecie, dalle Sezioni semplici, affermandosi (Sez. 3, Sentenza n.23945 del 29/04/2015, Xhihani, Rv. 263651-01) che «la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014), può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio». 3.1.3. Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che la lieve offensività fosse negata da contesto e entità del corrispettivo, evidentemente riverberantesi sulla entità della droga oggetto di transazione. Si tratta di motivazione congrua e sufficiente, tanto più al cospetto di un motivo di gravame a dir poco sintetico, che, dunque, non sollecitava particolare dovizia motivazionale, sì come, peraltro, il motivo di ricorso in questa sede proposto, meramente contestativo, e, già di per sé inammissibile prima ancora che manifestamente infondato. 173.2. Col quarto motivo la difesa contesta violazione di legge e vizio di motivazione, contraddittoria ed illogica, in punto di recidiva. Aveva invocato, innanzi alla Corte di appello, col quinto motivo di ricorso, l'esclusione della recidiva semplice ritenuta dal primo giudice. Nessuna indagine al proposito ha svolto la Corte che ha semplicemente confermato la sentenza di primo grado in punto di concreta ripercussione delle precedenti condanne sui fatti per cui si procede. 3.3. La recidiva è circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole (Sez. U, n. 3152 del 31/01/1987, Paolini, Rv. 175354; Sez. U, n. 1 del 27/05/1961, Papà, Rv. 098479). La giurisprudenza della Corte è nel senso che «in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa» (Sez. 2, n. 51257 del 16/11/2023, Colelli, n.m.; Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782 - 01). Già con sentenza n. 20798/2011 (ud. 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664 - 01), le Sezioni Unite della Corte hanno evidenziato che il giudizio sulla recidiva non riguarda l' «astratta pericolosità» del soggetto o un suo status personale svincolato dal fatto reato. Esso postula, piuttosto, la valutazione della gravità dell'illecito commisurata alla maggiore attitudine a delinquere manifestata dal soggetto agente, idonea ad incidere sulla risposta punitiva -sia in termini retributivi che in termini di prevenzione speciale- quale aspetto della colpevolezza e della capacità di realizzazione di nuovi reati, soltanto nell'ambito di una relazione qualificata tra i precedenti del reo e il nuovo illecito da questo commesso, che deve essere concretamente significativo in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti, e avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen., sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo. Si è poi affermato che, in caso di contestazione della recidiva nelle ipotesi previste da uno dei primi quattro 'commi dell'art. 99 cod. pen., il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e ad ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419 - 01; Sez. 6, n. 43438 del 23/11/2010, Manco, Rv. 248960 - 01). 18Ancora, si è precisato che il giudice è tenuto a verificare «se e in qual misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice» (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Saraco, Rv. 284425 - 01) Tra gli elementi da tenere in considerazione per i motivi di cui sopra, vi è anche l'eventuale lasso di tempo trascorso tra le pregresse fattispecie e quella attualmente giudicata, certamente indice di una relazione qualificata (Sez. 3, n. 16047 del 14/03/2019, Romano, n.m.). Tale dovere, può ritenersi adempiuto anche nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782), e ciò anche implicitamente, ove si dia conto della ricorrenza dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, come nel caso in cui la sentenza richiami la negativa personalità dell'imputato desumibile dalla particolare pericolosità sociale della condotta da costui posta in essere (Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse, Rv. 267130 - 01). E' comunque necessario che, dal complesso della motivazione, emerga che il giudice ha valutato i parametri di cui sopra e ritenuto che il nuovo delitto costituisca espressione di una «maggiore capacità delinquenziale». Specularmente, nell'ipotesi in cui il giudice, in applicazione dei principi stabiliti dalla Corte Costituzionale (sentt. nn. 192/2007 e 92/2008), ritenga di escludere che la contestata recidiva sia, di per sè, sintomo di una maggiore capacità delinquenziale, deve adeguatamente motivare al fine di escludere il previsto aggravamento di pena (Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256713 - 01). 3.4. La sentenza non assolve a siffatto onere motivazionale. Se ne impone, dunque, la cassazione sul punto, con rinvio alla Corte di merito per la necessaria relativa verifica, secondo i criteri appena sintetizzati. 4. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 4.1. Del primo motivo già si è detto. Si rinvia, pertanto, a quanto sopra significato nella trattazione del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 4.2. Resta da esaminare il secondo, proposto per asserito vizio di motivazione, carente, contraddittoria e manifestamente illogica, in relazione alla affermata responsabilità per il capo 36, a lui contestato, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], Maklouk 19Anass, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73, commi 1-bis e 4, e 80 d.P.R. 309/90. Rileva la difesa il vizio denunciato in quanto desumibile da quanto già osservato a proposito della condotta di partecipazione alla associazione e, particolarmente, sottolinea come il coinvolgimento dell'imputato (consapevole del deposito dell'ingente quantitativo di stupefacente non di sua proprietà presso il garage del [OSCURATO:PERSONA] cui era legato da inveterata amicizia) nell'incarico di ispezionare quel luogo e la sua ritrosia nell'adempiervi (con la dedotta indifferenza oggetto di negativo commento tra associati) rassegnerebbero inequivocabili indici della sua estraneità al reato. 4.3. Si osserva che la Corte di merito, fatttsi carico delle argomentazioni difensive, le ha, comunque, superate argomentando che tanto, «lungi dal dimostrare l'estraneità all'evento da parte del [OSCURATO:PERSONA] dimostra come egli ne fosse comunque coinvolto poiché in tale caso tale commento [quello tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] n.d.r.] non avrebbe avuto senso logico. Il fatto che egli non fosse proprietario della sostanza o parte di essa, ulteriore elemento sottolineato dalla difesa come significativo del mancato coinvolgimento, non è rilevante posto che la condotta contestata è quella di mera detenzione che non può essere messa in dubbio tenuto anche conto che [OSCURATO:PERSONA] era in possesso di chiavi del garage come risulta da conversazione intercettata il 28.09.2022, ovvero il giorno dopo il sequestro, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] "io per questo ti ho dato le chiavi, spero che non le hai perse e che le hai lasciate lì" ». 4.4. Con la motivazione resa -che valorizza sì le circostanze dedotte dalla difesa, logicamente interpretandole in aderenza alle risultanze probatorie neppure dalla difesa contestate, ma le coordina e le legge alla luce dei dati di contesto che illuminano la ragione della richiesta di suo intervento nell'ambito di una più ampia collaborazione evidentemente finalizzata al mantenimento della disponibilità da parte del gruppo dei sodali di stupefacente in ingente quantità, cfr. 2.2.3.c. della trattazione del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]- la difesa non si confronta, incorrendo nella inammissibilità del motivo per genericità estrinseca. Le censure svolte col ricorso, alfine, meramente contestative, rivalutative oltre che generiche per le ragioni appena dedotte, riproducono le censure svolte col gravame cui la Corte di appello ha fornito adeguata risposta con argomentazioni corrette in diritto, non contraddittoria, priva di cedimenti logici, e inevitabilmente virano nel campo di una richiesta di ricostruzione alternativa dei fatti in questa sede non postulabile. Il motivo è, dunque, inammissibile. 20 P.Q.M`2 4 AGO. 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dolcss lisab rrabito 21