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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 3 giugno 2021

Cassazione n. 37289/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 20/11/2020 del Magistrato di sorveglianza di Udine visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il decreto in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Udine, provvedendo de plano ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., dichiarava inammissibile l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], tesa ad ottenere - con riferimento al semestre di pena espiata tra il 31 marzo 2012 e il 30 settembre 2012, e ad integrazione dei quarantacinque giorni di liberazione anticipata già concessi con provvedimento 7 giugno 2012 dell'Ufficio di sorveglianza di Spoleto - la maggior riduzione di pena, pari a giorni trenta, a titolo di liberazione anticipata speciale, ai sensi dell'art. 4 d.l. n. 146 del 2013, conv. dalla legge n. 10 del 2014. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza riteneva, in via assorbente, l'esame dell'istanza precluso dal giudicato esecutivo già formatosi al riguardo, posto che l'integrazione della liberazione anticipata era stata già negata, relativamente al semestre in discorso, dal Magistrato di sorveglianza di Novara con provvedimento 10 marzo 2014, non utilmente impugnato.

Con quest'ultimo provvedimento si era constatato che Attanasio era stato condannato per delitti previsti dall'art. 4-bis Ord. pen., in relazione ai quali era esclusa la possibilità di conseguire lo speciale beneficio.

2. Il condannato ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, deducendo nullità processuale, per essere la procedura de plano stata adottata fuori dei casi consentiti, che sarebbero solo quelli non implicanti la soluzione di questione controverse.

Nella specie, la rimeditazione del caso sarebbe stata imposta dalla sopravvenuta sentenza n. 32 del 2020 della Corte costituzionale, sul divieto di retroattività, ex artt. 25, secondo comma, Cost., e 2, primo comma, cod. pen., delle disposizioni sfavorevoli incidenti sulla qualità o quantità, e non solo sulle modalità, della pena in esecuzione.

Sarebbe da considerare, infatti, che l'esclusione dalla liberazione anticipata speciale dei condannati per delitti Previsti dall'art. 4-bis Ord. pen. non era prevista dal testo originario dell'art. 4 d.l. n. 146 del 2013 e fu introdotta solo dalla legge di conversione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

2. L'estensione della misura della liberazione anticipata, riferita al semestre compreso tra il 31 marzo 2012 e il 30 settembre 2012, ai sensi dell'art. 4 d.l. n.146 del 2013, conv. dalla legge n. 10 dei 2014, è stata ad Attanasio già negata dall'Ufficio di sorveglianza di Novara, con provvedimento 10 marzo 2014, passato in giudicato.

Questa Corte, con giurisprudenza costante, afferma che la preclusione del giudicato esecutivo è inoperante solo quando sono dedotti pertinenti elementi nuovi, di fatto o di diritto, cronologicamente sopravvenuti alla decisione (ovvero sono prospettati elementi pregressi o coevi che, tuttavia, non abbiano 'formato oggetto di considerazione, neppure implicita, da parte del giudice: Sez. 1, n. 27712 del 01/07/2020, Paviglianiti, Rv. 279786-01; Sez. 1, n. 47041 del 24/01/2017, Prostamo, Rv. 271453-01; Sez. 1, n. 7877 del 21/01/2015, Conti, Rv. 262596-01).

3. Il richiamo alla sentenza costituzionale n. 32 del 2020 non costituiva, nella specie, elemento nuovo pertinente.

La liberazione anticipata speciale è istituto di favore, introdotto nell'ordinamento in data successiva a quella dei reati da Attanasio commessi, e il legislatore era libero di conformarlo, introducendo ragionevoli limiti oggettivi di applicazione (come l'esclusione di talune categorie di reato, di maggiore allarme sociale), senza per questo violare i principi di legalità e irretroattività della legge penale (Sez. 1, n. 1650 del 22/12/2014, Mollace, Rv. 261880-01), oggetto dell'interpretazione evolutiva adottata, per la materia penitenziaria, dalla menzionata sentenza.

Né ha senso invocare il predetto divieto di retroattività della legge sfavorevole, con riferimento ai più stringenti limiti di applicazione previsti, a regime, a seguito dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge istitutivo.

Questa Corte ha infatti ripetutamente chiarito (Sez. 1, n. 3130 del 19/12/2014, dep. 2015, Moretti, Rv. 262060-01; Sez. 1, n. 1650 del 22/12/2014, Mollace, Rv. 261879-01; Sez. 1, n. 34073 del 27/06/2014, Panno, Rv. 260849-01), proprio riguardo alla liberazione anticipata speciale, che le regole attinenti al fenomeno della successione di leggi nel tempo non si attagliano alla vicenda relativa alta sorte delle disposizioni di decreti legge non recepite nella legge di conversione; disposizioni da ritenere tamquam non essent, ai sensi dell'art. 77, secondo comma Cost., rispetto alla situazione preesistente alla loro adozione e ai comportamenti pregressi.

4. La palese inconferenza, sul giudicato, del preteso novum, riferito alla sentenza costituzionale n. 32 del 2014, legittimava l'adozione dello schema procedimentale di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen.5.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 03/06/2021 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 20/11/2020 del Magistrato di sorveglianza di Udine visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Udine, provvedendo de plano ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., dichiarava inammissibile l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], tesa ad ottenere - con riferimento al semestre di pena espiata tra il 31 marzo 2012 e il 30 settembre 2012, e ad integrazione dei quarantacinque giorni di liberazione anticipata già concessi con provvedimento 7 giugno 2012 dell'Ufficio di sorveglianza di Spoleto - la maggior riduzione di pena, pari a giorni trenta, a titolo di liberazione anticipata speciale, ai sensi dell'art. 4 d.l. n. 146 del 2013, conv. dalla legge n. 10 del 2014. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza riteneva, in via assorbente, l'esame dell'istanza precluso dal giudicato esecutivo già formatosi al riguardo, posto che l'integrazione della liberazione anticipata era stata già negata, relativamente al semestre in discorso, dal Magistrato di sorveglianza di Novara con provvedimento 10 marzo 2014, non utilmente impugnato. Con quest'ultimo provvedimento si era constatato che Attanasio era stato condannato per delitti previsti dall'art. 4-bis Ord. pen., in relazione ai quali era esclusa la possibilità di conseguire lo speciale beneficio. 2. Il condannato ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, deducendo nullità processuale, per essere la procedura de plano stata adottata fuori dei casi consentiti, che sarebbero solo quelli non implicanti la soluzione di questione controverse. Nella specie, la rimeditazione del caso sarebbe stata imposta dalla sopravvenuta sentenza n. 32 del 2020 della Corte costituzionale, sul divieto di retroattività, ex artt. 25, secondo comma, Cost., e 2, primo comma, cod. pen., delle disposizioni sfavorevoli incidenti sulla qualità o quantità, e non solo sulle modalità, della pena in esecuzione. Sarebbe da considerare, infatti, che l'esclusione dalla liberazione anticipata speciale dei condannati per delitti Previsti dall'art. 4-bis Ord. pen. non era prevista dal testo originario dell'art. 4 d.l. n. 146 del 2013 e fu introdotta solo dalla legge di conversione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 2. L'estensione della misura della liberazione anticipata, riferita al semestre compreso tra il 31 marzo 2012 e il 30 settembre 2012, ai sensi dell'art. 4 d.l. n.146 del 2013, conv. dalla legge n. 10 dei 2014, è stata ad Attanasio già negata dall'Ufficio di sorveglianza di Novara, con provvedimento 10 marzo 2014, passato in giudicato. Questa Corte, con giurisprudenza costante, afferma che la preclusione del giudicato esecutivo è inoperante solo quando sono dedotti pertinenti elementi nuovi, di fatto o di diritto, cronologicamente sopravvenuti alla decisione (ovvero sono prospettati elementi pregressi o coevi che, tuttavia, non abbiano 'formato oggetto di considerazione, neppure implicita, da parte del giudice: Sez. 1, n. 27712 del 01/07/2020, Paviglianiti, Rv. 279786-01; Sez. 1, n. 47041 del 24/01/2017, Prostamo, Rv. 271453-01; Sez. 1, n. 7877 del 21/01/2015, Conti, Rv. 262596-01). 3. Il richiamo alla sentenza costituzionale n. 32 del 2020 non costituiva, nella specie, elemento nuovo pertinente. La liberazione anticipata speciale è istituto di favore, introdotto nell'ordinamento in data successiva a quella dei reati da Attanasio commessi, e il legislatore era libero di conformarlo, introducendo ragionevoli limiti oggettivi di applicazione (come l'esclusione di talune categorie di reato, di maggiore allarme sociale), senza per questo violare i principi di legalità e irretroattività della legge penale (Sez. 1, n. 1650 del 22/12/2014, Mollace, Rv. 261880-01), oggetto dell'interpretazione evolutiva adottata, per la materia penitenziaria, dalla menzionata sentenza. Né ha senso invocare il predetto divieto di retroattività della legge sfavorevole, con riferimento ai più stringenti limiti di applicazione previsti, a regime, a seguito dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge istitutivo. Questa Corte ha infatti ripetutamente chiarito (Sez. 1, n. 3130 del 19/12/2014, dep. 2015, Moretti, Rv. 262060-01; Sez. 1, n. 1650 del 22/12/2014, Mollace, Rv. 261879-01; Sez. 1, n. 34073 del 27/06/2014, Panno, Rv. 260849-01), proprio riguardo alla liberazione anticipata speciale, che le regole attinenti al fenomeno della successione di leggi nel tempo non si attagliano alla vicenda relativa alta sorte delle disposizioni di decreti legge non recepite nella legge di conversione; disposizioni da ritenere tamquam non essent, ai sensi dell'art. 77, secondo comma Cost., rispetto alla situazione preesistente alla loro adozione e ai comportamenti pregressi. 4. La palese inconferenza, sul giudicato, del preteso novum, riferito alla sentenza costituzionale n. 32 del 2014, legittimava l'adozione dello schema procedimentale di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen.5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03/06/2021 Il
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