CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 maggio 2024
Cassazione n. 18535/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18927/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], s.p.a., in persona del legale rappres. p.t.,elett.te domic. i n Roma, alla via L. Mantegazza 24, presso il dott. [OSCURATO:PERSONA], rappres. e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; -ricorrente– -contro- [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elett.te domic. in Roma, alla via Oslava 39, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappres. e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; -controricorrenti- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,in persona del legale rappres. p.t.; [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza n. 55 3 / 20 della Corte d ’appello di Firenze , pubblicata il 3.03.2020; udita la relazione della causa svolta nel la camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano innanzi al Tribunale di Livorno la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]; sulla premessa che quest’ultimo, quale promotore finanziario della MPS, si era appropriato di somme derivanti da investimenti da loro effettuati fin dal 2002- allorché, tramite il promotore, avevano stipulato un contratto di amministrazione e custodia di titoli e un contratto di conto corrente- attraverso uno storno del denaro presso altro conto corrente acceso a nome degli attori presso la [OSCURATO:SOCIETA], disponendone illecitamente in piena autonomia, chiedevano la condanna dei convenuti a pagare, in loro favore, la somma di euro 537.628,85 della quale il Simoni si era appropriato, oltre al risarcimento dei danni non patrimoniali. Il Tribunale accoglieva la domanda, condannando i convenuti , in solido, al pagamento della somma richiesta, oltre alla somma di euro 10000,00 a titolo risarcitorio per danno non patrimoniale, rigettando la domanda di manleva nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. Al riguardo, il Tribunale osservava che: il Simoni, quale promotore finanziario, si era appropriato illecitamente delle somme investite dagli attori, come desumibile anche dalla sentenza penale di condanna con patteggiamento emessa nei confronti dello stesso promotore per la condotta distrattiva e truffaldina consumata a danno dei clienti, ritenendo confessorie le dichiarazioni rese dal Simoninel procedimento penale, in ordine all’apertura fraudolenta del conto presso la [OSCURATO:SOCIETA], avvenuta falsificando la documentazione e le firme degli attori, anche relativa al mandato ad operare sullo stesso conto, come emerso dalla c.t.u. grafologica; la banca rispondeva della condotta del suo promotore a titolo di responsabilità oggettiva. [OSCURATO:PERSONA] MPS proponeva appello nei confronti degli eredi degli attori- nelle more entrambi deceduti- Riccardo e [OSCURATO:PERSONA], che veniva respinto con sentenza della Corte d’appello emes sa il 16.9.19, osservando che: la prova della responsabilità del promotore era costituita dalla sentenza penale di applicazione della pena su richiesta di patteggiamento nei confronti del Simoni, responsabilità non contestata dalla banca; nel procedimento penale quest’ultimo aveva dichiarato di essersi impossessato delle passworddei clienti e di avere aperto e poi operato su altro conto, presso la [OSCURATO:SOCIETA], senza il consenso dei clienti; tale illecito era stato reso possibile dall’attività di promotore finanziario all’interno della struttura della banca, che aveva indotto i clienti della banca a far affidamento sul professionista; la doglianza dell’appellante circa il mancato uso, nell’espletamento della consulenza grafologica, delle scritture di comparazione indicate dalla banca, a seguito del disconoscimento da parte degli attori delle sottoscrizioni apposte sui tre ordini di trasferimento dei titoli presso il conto aperto della [OSCURATO:SOCIETA] (e delle successiva richiesta di verificazione delle firme) era infondata, poiché il c.t.u. aveva utilizzato documenti di certa provenienza ai fini della comparazione delle firme degli attori (passaporto e CI); la registrazione telefonica della conversazione era stata disconosciuta dal Ganni ed era, comunque, irrilevante; il danno patrimoniale era stato correttamente determinato nella somma pari alla differenza tra l’importo complessivo distratto e le somme recuperate dagli attori una volta scoperta la distrazione; la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale era corretta, in considerazione del grave turbamento degli attori a fronte della scoperta della sottrazione dell’ingente somma di denaro a causa dell’affidamento nella qualifica e nella condotta del promotore. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre in cassazione con tre motivi. Riccardo e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso, illustrato da memoria. Non si sono costituite le parti intimate. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 116, c.1, 183, c.6, c.p.c., 214, 215, 216, 17, c.p.c., 2699, 2700, c.c., 1, 30, 35, dpr n. 445/2000, per aver la Corte d’appello escluso le scritture di comparazione depositate in originale dalla stessa banca con le memorie istruttorie, non disconosciute, né contestate dalla controparte, senza alcuna motivazione, e per aver invece utilizzato, per la comparazione delle firme, i documenti prodotti dagli attori, la cui autenticità non emergeva dagli atti (lamentando, peraltro, che la carta d’identità era stata prodotta tardivamente, nel corso della c.t.u.grafologica). Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 115 c.p.c. e 111 Cost., avendo la Corte territoriale ritenuto apocrife le firme verificate sulla base di saggi grafici dell’attrice Comparini che, però, non risultavano autorizzati ed effettuati, omettendo di motivare, ovvero con motivazione apparente, riguardo agli elementi dai quali aveva tratto certezzadelle firme contenute nelle scritture di comparazione allegate (apposte sul passaporto e sulla carte d’identità), anche alla luce dell’inopponibilità alla banca delle dichiarazioni del Simoni rese in sede penale. Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 2043, 2059, 2056, 1226, 2697, 2727, 2729, c.c., 115 c.p.c., 185 c.p., per aver la Corte d’appello liquidato, a favore degli attori, la somma di euro 10.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, senza precisarne la natura, ed indicare i criteri adottati per tale liquidazione equitativa.Il primo motivo èinammissibile. La ricorrente si duole che la Corte d’appellonon abbia ammesso, ai fini della comparazione delle sottoscrizioni oggetto di verifica, ex art. 217 c.p.c., le scritture da essa prodotte, sebbene non disconosciute o contestate, limitando l’utilizzabilità, ai fini della c.t.u.grafologica, ai soli documenti costituiti dalla procura speciale alle liti, dalla carta d’identità della Comparini, dal passaporto e da un contratto di locazione riferibili al Ganni. Anzitutto, va rilevato che i controricorrenti eccepiscono di aver contestato l’autenticità delle scritture prodotte dalla banca nella terza memoria ex art. 183 c.p.c., a seguito della loro produzione. Al riguardo, nel procedimento di falso, l'idoneità di una scrittura privata alla funzione di comparazione richiede non già il dato negativo della mancanza di un formale disconoscimento nei tempi e nei modi di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c., bensì quello positivo del riconoscimento, espresso o tacito (per non essere, cioè, mai stata contestata l'autenticità della scrittura), atteso che, dovendo fungere da fonte di prova della verità di altro documento, è indispensabile che sia certa la provenienza della scrittura da colui al quale quel documento si intende attribuire (Cass., n. 13078/16; n. 129/01). Nella specie emerge la contestazione, da parte degli attori, dell’autenticità delle scritture allegate dalla banca. Al riguardo, va rilevato che il disconoscimento di scrittura privata, ai sensi dell'art 214 cod. proc . civ . , pur non richiedendo l'impiego di formule solenni e sacramentali, postula che la parte, contro la quale la scrittura sia prodotta in giudizio, sollevi un'impugnazione inequivoca e determinata, da cui sia possibile desumere con certezza la volontà di negare l'autenticitàdella scrittura o della sua sottoscrizione. Il convincimento del giudice del merito, sull'idoneità o meno, al fine indicato, di una determinata deduzione difensiva, risolvendosi in una valutazione di fatto, non e censurabile in sede di legittimità , ove fondato su motivazione adeguata e corretta (Cass., n. 292/78; n. 12448/12). Inoltre, è stato affermato che, n el procedimento per la verifica di scrittura privata spetta al giudice del merito stabilire quali scritture debbano servire di comparazione, senza esser vincolato da alcuna graduatoria tra le varie fonti di accertamento dell'autenticità(Cass., n. 13844/99; n. 29542/19). Nella specie, non è dunque sindacabile la scelta del Tribunale di utilizzare, quali scritture di comparazione, i soli documenti offerti dagli attori, attraverso una valutazione della fonte di provenienza, senza essere vincolato ad ammettere i documenti prodotti dalla controparte. Il secondo motivo è del pari inammissibile, sia per carenza di autosufficienza, in quanto la ricorrente non trascrive i verbali d’udienza e gli atti dei gradi di merito dai quali si desumerebbe la questione della mancata autorizzazione dei saggi grafici, sia perché tende comunque al riesame dei fatti, emergendo dagli atti che la c.t.u. grafologica, con relativa comparazione delle firme degli attori, era stata espletata sulla base di atti di certa provenienza e di plausibile attendibilità. Il terzo motivo èinfondato, sulla scorta della giurisprudenza di questa Corte. Al riguardo, è stato affermato che è viziata la motivazione della sentenza che, nell'effettuare la liquidazione equitativa del danno morale, non si riferisca alla gravità del fatto, alle condizioni soggettive della persona, all'entità della sofferenza e del turbamentod'animo, in quanto la stessa si pone al di fuori del fondamento e dei limiti di cui all'art. 1226 c.c., così da rendere impossibile il controllo dell'"iter" logico seguito dal giudice di merito nella relativa quantificazione (Cass., n. 21087/15). Il principio dell'insindacabilità della liquidazione equitativa del danno in sede di giudizio di legittimità non trova applicazione quando nella sentenza di merito non sia stato dato conto del criterio utilizzato, la relativa valutazione risulti incongrua rispetto al caso concreto e la determinazione del danno sia palesemente sproporzionata per difetto o per eccesso (Cass., n. 23304/07). Il giudizio equitativo non può ridursi ad un asserto arbitrario e, pertanto, non solleva il giudice dal dovere di rendere una compiuta motivazione in relazione ai parametri utilizzati, i quali realizzano la necessaria intelaiatura di legittimità e sono costituiti da criteri valutativi collegati ad emergenze verificabili, o comunque logicamente apprezzabili, ragionevoli e pertinenti al tema della decisione(Cass., n. 28075/21). Nella specie, la Corte territorialeha liquidato il danno non patrimoniale argomentando dal forte turbamento causato dalla scoperta della distrazione dell’ingente somme di denaro;il riferimento al turbamento risponde ad una regola di c omune esperienza, concretizzando un parametro concretamente verificabile nella sua intensità e gravità. In altri termini, il giudice di secondo grado ha dato conto del criterio utilizzato per la liquidazione del danno non patrimoniale, logicamente apprezzabile tenuto conto delle particolarità del caso concreto, nella sua gravità auto-evidente, secondo la comune esperienza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibili i primi due motivi del ricorso,infondato il terzo, e condanna la ricorrent e al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 12.200,00di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorren