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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 33542/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato conclusioni scritte per l'accoglimento del ricorso. t [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano, con sentenza dell'8 settembre 2021, in parziale riforma della decisione del giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Milano del 13 dicembre 2019 (giudizio abbreviato), ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni 1 di reclusione ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata, relativamente al reato di cui all'art. 2 del d.

Igs. 74 del 2000; commesso nei mesi di settembre e ottobre 2017.

2. Ricorre in cassazione l'imputato, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.

1. Violazione di legge (art. 81 cod. pen.) e vizio della motivazione relativamente al mancato riconoscimento della continuazione tra i reati in giudizio e quelli già giudicati con le sentenze ex art. 444 cod. proc. pen. del G.U.P. del Tribunale di Milano del 13 dicembre 2019, e del 6 giugno 2018.

Con la sentenza del 6 giugno 2018, irrevocabile il 2 settembre 2018, è stata accertata la responsabilità del ricorrente per i reati di ricettazione ed indebito utilizzo di carte di credito; nell'ambito di tali indagini è stato rilevato anche il reato di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti di cui al presente giudizio.

E' lo stesso giudice di primo grado che, nella motivazione, ha indicato i presupposti per il vincolo della continuazione tra i reati, evidenziando come gli importi per gli acquisti, risultanti dalle fatture per operazioni inesistenti, corrispondevano con le singole transazioni con il POS presso l'esercizio commerciale del ricorrente.

L'identità temporale è stata affermata dal giudice di primo grado e poi, inspiegabilmente, smentita.

Risulta pacifico che l'imputato inseriva nella dichiarazione dei redditi le fatture per operazioni inesistenti, e poi i fingeva di rivendere la stessa merce delle fatture inesistenti ai cittadini sudamericani facendosi pagare con le carte di credito di provenienza illecita.

Sussiste, pertanto, il medesimo disegno criminoso. 2.

2. Violazione di legge (art. 163 e 99 cod. pen.).

L'unificazione dei reati con la continuazione avrebbe consentito la sospensione condizionale della pena, già concessa nella precedente condanna di cui alla sentenza del 6 giugno 2018; anche la recidiva sarebbe stata esclusa nella riunificazione dei reati con il vincolo della continuazione.

Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta fondato relativamente al vizio della motivazione sul mancato riconoscimento della continuazione, tra i reati in giudizio e quelli già giudicati con le sentenze ex art. 444 cod. proc. pen. del G.U.P. del Tribunale di Milano del 13 dicembre 2019, e del 6 giugno 2018.

In tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, Sentenza n. 12936 del 03/12/2018 Cc., dep. 25/03/2019, Rv. 275222 - 01).

Nel caso in giudizio la sentenza impugnata ha evidenziato la diversità dei reati (utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, volto ad un risparmio di imposte; ricettazione con indebito utilizzo di carte di credito per sottrarre denaro ai titolari delle carte di credito) già giudicati in relazione a quello in odierno giudizio (art. 2 del d.

Igs. 74 del 2000) e, inoltre, i fatti accertati nella precedente condanna, successivi a quelli in giudizio, "risultano frutto di una determinazione estemporanea e del tutto eventuale".La diversità dei reati (non omogeneità) non risulta preclusiva della continuazione (art. 81 cod. pen., secondo comma, cod. pen.: "Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse violazioni di legge).

Infatti, "L'interruzione del disegno criminoso, del quale si assume che più fatti costituiscono espressione, va accertata in concreto dal giudice, caso per caso, essendo ben possibile che il predetto disegno permanga o, addirittura, venga rafforzato e continui ad essere realizzato, pur durante lo stato di detenzione o dopo una sentenza irrevocabile di condanna per taluno di reati che di quel disegno sono realizzazione.

L'unico elemento che individua la continuazione e vale a distinguerla dal concorso materiale di reati, è costituito dall'identità del disegno criminoso, sicché la prima è configurabile - sia nella forma omogenea (pluralità di violazioni della stessa disposizione di legge), che in quella eterogenea (pluralità di violazioni di diverse disposizioni di legge) -, tutte le volte in cui una molteplicità di reati, ancorché puniti con pene di specie diversa, sia commessa da uno stesso soggetto in esecuzione di un identico disegno criminoso. (Conf mass n 170250; ( Conf mass n 179764)" (Sez. 1, Sentenza n. 5166 del 05/03/1990 Ud. (dep. 04/04/1990) Rv. 183952 - 01).

Il richiamo alla non omogeneità delle violazioni di legge (reati diversi) risulta, pertanto, manifestamente illogico.

Anche l'altra argomentazione della sentenza impugnata (nessun collegamento tra i reati, che sarebbero frutto di una determinazione estemporanea e del tutto eventuale) risulta apodittica e non collegata alle risultanze processuali.

La sentenza di primo grado, infatti, espressamente rileva come "il Colaianni aveva inserito nelle proprie dichiarazioni dei redditi delle fatture di acquisto, al fine di simulare di aver acquisito da un regolare fornitore la merce (telefoni cellulari o schede SIM) che poi fingeva di vendere al dettaglio ai cittadini sudamericani con i quali aveva costituito la associazione per delinquere oggetto del primo procedimento, facendosi pagare con le carte di credito rubate.

Ed effettivamente gli importi di acquisto risultanti da quelle fatture di vendita apparentemente emesse dal fornitore corrispondevano alle singole transazioni consentite con il POS installato presso l'esercizio commerciale del Colaianni".

Conseguentemente la motivazione della Corte di appello risulta apodittica e scollegata dalle risultanze processuali come ricostruite dalla stessa sentenza di primo grado.

L'altro motivo, in conseguenza, risulta assorbito, essendo relativo all'accoglimento del motivo sulla continuazione.

La sentenza deve pertanto annullarsi con rinvio per nuovo giudizio sulla sussistenza o no della continuazione tra i reati in giudizio e quelli già giudicati con le sentenze ex art. 444 cod. proc. pen. del G.U.P. del Tribunale di Milano del 13 dicembre 2019, e del 6 giugno 2018.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato conclusioni scritte per l'accoglimento del ricorso. t [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, con sentenza dell'8 settembre 2021, in parziale riforma della decisione del giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Milano del 13 dicembre 2019 (giudizio abbreviato), ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni 1 di reclusione ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata, relativamente al reato di cui all'art. 2 del d. Igs. 74 del 2000; commesso nei mesi di settembre e ottobre 2017. 2. Ricorre in cassazione l'imputato, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 81 cod. pen.) e vizio della motivazione relativamente al mancato riconoscimento della continuazione tra i reati in giudizio e quelli già giudicati con le sentenze ex art. 444 cod. proc. pen. del G.U.P. del Tribunale di Milano del 13 dicembre 2019, e del 6 giugno 2018. Con la sentenza del 6 giugno 2018, irrevocabile il 2 settembre 2018, è stata accertata la responsabilità del ricorrente per i reati di ricettazione ed indebito utilizzo di carte di credito; nell'ambito di tali indagini è stato rilevato anche il reato di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti di cui al presente giudizio. E' lo stesso giudice di primo grado che, nella motivazione, ha indicato i presupposti per il vincolo della continuazione tra i reati, evidenziando come gli importi per gli acquisti, risultanti dalle fatture per operazioni inesistenti, corrispondevano con le singole transazioni con il POS presso l'esercizio commerciale del ricorrente. L'identità temporale è stata affermata dal giudice di primo grado e poi, inspiegabilmente, smentita. Risulta pacifico che l'imputato inseriva nella dichiarazione dei redditi le fatture per operazioni inesistenti, e poi i fingeva di rivendere la stessa merce delle fatture inesistenti ai cittadini sudamericani facendosi pagare con le carte di credito di provenienza illecita. Sussiste, pertanto, il medesimo disegno criminoso. 2. 2. Violazione di legge (art. 163 e 99 cod. pen.). L'unificazione dei reati con la continuazione avrebbe consentito la sospensione condizionale della pena, già concessa nella precedente condanna di cui alla sentenza del 6 giugno 2018; anche la recidiva sarebbe stata esclusa nella riunificazione dei reati con il vincolo della continuazione. Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta fondato relativamente al vizio della motivazione sul mancato riconoscimento della continuazione, tra i reati in giudizio e quelli già giudicati con le sentenze ex art. 444 cod. proc. pen. del G.U.P. del Tribunale di Milano del 13 dicembre 2019, e del 6 giugno 2018. In tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, Sentenza n. 12936 del 03/12/2018 Cc., dep. 25/03/2019, Rv. 275222 - 01). Nel caso in giudizio la sentenza impugnata ha evidenziato la diversità dei reati (utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, volto ad un risparmio di imposte; ricettazione con indebito utilizzo di carte di credito per sottrarre denaro ai titolari delle carte di credito) già giudicati in relazione a quello in odierno giudizio (art. 2 del d. Igs. 74 del 2000) e, inoltre, i fatti accertati nella precedente condanna, successivi a quelli in giudizio, "risultano frutto di una determinazione estemporanea e del tutto eventuale".La diversità dei reati (non omogeneità) non risulta preclusiva della continuazione (art. 81 cod. pen., secondo comma, cod. pen.: "Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse violazioni di legge). Infatti, "L'interruzione del disegno criminoso, del quale si assume che più fatti costituiscono espressione, va accertata in concreto dal giudice, caso per caso, essendo ben possibile che il predetto disegno permanga o, addirittura, venga rafforzato e continui ad essere realizzato, pur durante lo stato di detenzione o dopo una sentenza irrevocabile di condanna per taluno di reati che di quel disegno sono realizzazione. L'unico elemento che individua la continuazione e vale a distinguerla dal concorso materiale di reati, è costituito dall'identità del disegno criminoso, sicché la prima è configurabile - sia nella forma omogenea (pluralità di violazioni della stessa disposizione di legge), che in quella eterogenea (pluralità di violazioni di diverse disposizioni di legge) -, tutte le volte in cui una molteplicità di reati, ancorché puniti con pene di specie diversa, sia commessa da uno stesso soggetto in esecuzione di un identico disegno criminoso. (Conf mass n 170250; ( Conf mass n 179764)" (Sez. 1, Sentenza n. 5166 del 05/03/1990 Ud. (dep. 04/04/1990) Rv. 183952 - 01). Il richiamo alla non omogeneità delle violazioni di legge (reati diversi) risulta, pertanto, manifestamente illogico. Anche l'altra argomentazione della sentenza impugnata (nessun collegamento tra i reati, che sarebbero frutto di una determinazione estemporanea e del tutto eventuale) risulta apodittica e non collegata alle risultanze processuali. La sentenza di primo grado, infatti, espressamente rileva come "il Colaianni aveva inserito nelle proprie dichiarazioni dei redditi delle fatture di acquisto, al fine di simulare di aver acquisito da un regolare fornitore la merce (telefoni cellulari o schede SIM) che poi fingeva di vendere al dettaglio ai cittadini sudamericani con i quali aveva costituito la associazione per delinquere oggetto del primo procedimento, facendosi pagare con le carte di credito rubate. Ed effettivamente gli importi di acquisto risultanti da quelle fatture di vendita apparentemente emesse dal fornitore corrispondevano alle singole transazioni consentite con il POS installato presso l'esercizio commerciale del Colaianni". Conseguentemente la motivazione della Corte di appello risulta apodittica e scollegata dalle risultanze processuali come ricostruite dalla stessa sentenza di primo grado. L'altro motivo, in conseguenza, risulta assorbito, essendo relativo all'accoglimento del motivo sulla continuazione. La sentenza deve pertanto annullarsi con rinvio per nuovo giudizio sulla sussistenza o no della continuazione tra i reati in giudizio e quelli già giudicati con le sentenze ex art. 444 cod. proc. pen. del G.U.P. del Tribunale di Milano del 13 dicembre 2019, e del 6 giugno 2018. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con
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