CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 marzo 2023
Cassazione n. 15944/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Bari che ne ha confermato la condanna, anche agli effetti civili, per il delitto di lesioni personali ex art. 582, secondo comma, cod. pen.; ritenuto che il reato è estinto per remissione di querela, come emerge dalla produzione, da parte del difensore, del verbale di remissione di querela e contestuale accettazione redatto il 28 luglio 2022 dinanzi al Commissariato di P.S. Putignano della Questura di Bari. ritenuta l'assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.; considerato che l'estinzione del reato per remissione di querela travolge le relative statuizioni civili (Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti, Rv. 259989 - 01; Sez. 5, n. 41316 del 16/04/2013, Tucci, Rv. 257935; Sez. 6, n. 13661 del 06/02/2004, Franceschini, Rv. 229400 - 01); rilevato che dalle superiori considerazioni discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela, con spese del procedimento sono a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali Così ciso il 08/03/2023 - Il co sigli estensore nte Giu arzo [OSCURATO:PERSONA] la° Scarlini D E, POS1T T