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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 45508/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI CATANIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Catania, in accoglimento dell'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra le sentenze emesse: 1) dalla Corte d'Appello di Catania in data 1 febbraio 2005, divenuta irrevocabile in data 17 novembre 2005; 2) dalla Corte di Appello di Catania in data 9 luglio 2010, divenuta irrevocabile in data 9 novembre 2010; 3) dalla Corte di Appello di Catania in data 24 novembre 2017 di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Catania in data 4 marzo 2013, divenuta irrevocabile in data 4 aprile 2019.

2. Ricorre il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Catania deducendo violazione degli artt. 671 cod. proc. pen. e 187 disp. art. cod. proc. pen., Sostiene che il Giudice dell'esecuzione ha errato nell'individuare la violazione più grave tra quelle unificate sotto il vincolo della continuazione: in luogo di riconoscerla nel delitto di estorsione aggravata giudicato con la sentenza sub 3), punito con la pena di anni 7 di reclusione e C 1.500,00 di multa, l'ha individuata nel delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., giudicato con la sentenza sub 2), punito con pena inferiore posto che quella finale, comprensiva degli aumenti per i reati satellite avvinti da continuazione interna, è stata calcolata in 5 mesi 8 di reclusione e C 18.000 di multa.

E' pacifico che il reato più grave è quello per il quale è stata determinata in concreto la pena più grave, mentre non rileva il titolo di reato, criterio adottato dal giudice. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. Il Tribunale ha determinato la pena complessiva per il riconosciuto reato continuato in anni 12 e mesi 2 di reclusione ed euro 18.750,00 di multa.

In dettaglio, ha individuato la pena base in "quella di cui alla sentenza sub 2)", pari ad anni 5 e mesi 8 di reclusione ed euro 18.000,00 di multa; a tale pena ha apportato due aumenti: 3 anni "per il reato punito con la sentenza sub 3)"; ulteriori 3 anni e 6 mesi ed euro 750,00 di multa "per il reato punto sentenza sub 4)" Così operando, ha violato il consolidato principio per cui il giudice dell'esecuzione che deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (da ultimo Sez. 1, n. 21424 del 19/3/2019, Scanferla, Rv. 275845 - 01)- Tale scansione procedurale trova ragione nella necessità di operare ex novo la valutazione dei carichi sanzionatori, con riferimento al nuovo insieme di reati che si è formato, in coerenza con gli incisivi poteri che l'art. 671 cod. proc. pen. conferisce al giudice dell'esecuzione, poteri di rivalutazione in rapporto al profilo sanzionatorio sostanzialmente analoghi a quelli riservati in sede di cognizione al giudice del processo, quanto alla "ricostruzione" della continuazione, dovendo altresì avere cura di calibrare i segmenti di pena in modo tale da prestare osservanza ai limiti di cui all'art. 81, commi 3 e 4, cod. pen., parimenti rilevanti in sede esecutiva (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270073).

2. Nell'impugnata ordinanza non si è fatta corretta applicazione di tale procedura.

Il Tribunale, discostandosi dai richiamati principi, ha individuato la pena base in quella globalmente derivante dalla sentenza sub 2) e gli aumenti per i reati satellite prendendo in considerazione non le pene di ogni singola violazione unificata ma la pena complessivamente inflitta al condannato da ciascuna delle sentenze poste in esecuzione, una delle quali, quella sub 3), relativa alla condanna per più reati.

Non sono stati, quindi, indicati né l'entità di pena attribuita alla violazione più grave né i singoli aumenti per i reati satellite posti in continuazione, ma si è semplicemente aggregato alla pena complessiva inflitta dalla sentenza avente ad oggetto la supposta violazione più grave un aumento globale per tutti i reati giudicati con ciascuna delle ulteriori sentenze.

3. In conclusione, l'ordinanza va annullata con rinvio al Tribunale di Catania, in diversa composizione (cfr.

Corte cost., sent. n. 183 del 2013), per nuovo giudizio che tenga conto dei principi testé esposti nonché di quello ricordato dal ricorrente in base al quale la violazione più grave deve essere individuata, in applicazione della disposizione dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., in quella sanzionata in dal giudice della cognizione con la pena più elevata concreto (Sez., 1, n. 31640 del 09/05/2014, Radu, Rv. 261088).

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI CATANIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Catania, in accoglimento dell'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra le sentenze emesse: 1) dalla Corte d'Appello di Catania in data 1 febbraio 2005, divenuta irrevocabile in data 17 novembre 2005; 2) dalla Corte di Appello di Catania in data 9 luglio 2010, divenuta irrevocabile in data 9 novembre 2010; 3) dalla Corte di Appello di Catania in data 24 novembre 2017 di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Catania in data 4 marzo 2013, divenuta irrevocabile in data 4 aprile 2019. 2. Ricorre il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Catania deducendo violazione degli artt. 671 cod. proc. pen. e 187 disp. art. cod. proc. pen., Sostiene che il Giudice dell'esecuzione ha errato nell'individuare la violazione più grave tra quelle unificate sotto il vincolo della continuazione: in luogo di riconoscerla nel delitto di estorsione aggravata giudicato con la sentenza sub 3), punito con la pena di anni 7 di reclusione e C 1.500,00 di multa, l'ha individuata nel delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., giudicato con la sentenza sub 2), punito con pena inferiore posto che quella finale, comprensiva degli aumenti per i reati satellite avvinti da continuazione interna, è stata calcolata in 5 mesi 8 di reclusione e C 18.000 di multa. E' pacifico che il reato più grave è quello per il quale è stata determinata in concreto la pena più grave, mentre non rileva il titolo di reato, criterio adottato dal giudice. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Il Tribunale ha determinato la pena complessiva per il riconosciuto reato continuato in anni 12 e mesi 2 di reclusione ed euro 18.750,00 di multa. In dettaglio, ha individuato la pena base in "quella di cui alla sentenza sub 2)", pari ad anni 5 e mesi 8 di reclusione ed euro 18.000,00 di multa; a tale pena ha apportato due aumenti: 3 anni "per il reato punito con la sentenza sub 3)"; ulteriori 3 anni e 6 mesi ed euro 750,00 di multa "per il reato punto sentenza sub 4)" Così operando, ha violato il consolidato principio per cui il giudice dell'esecuzione che deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (da ultimo Sez. 1, n. 21424 del 19/3/2019, Scanferla, Rv. 275845 - 01)- Tale scansione procedurale trova ragione nella necessità di operare ex novo la valutazione dei carichi sanzionatori, con riferimento al nuovo insieme di reati che si è formato, in coerenza con gli incisivi poteri che l'art. 671 cod. proc. pen. conferisce al giudice dell'esecuzione, poteri di rivalutazione in rapporto al profilo sanzionatorio sostanzialmente analoghi a quelli riservati in sede di cognizione al giudice del processo, quanto alla "ricostruzione" della continuazione, dovendo altresì avere cura di calibrare i segmenti di pena in modo tale da prestare osservanza ai limiti di cui all'art. 81, commi 3 e 4, cod. pen., parimenti rilevanti in sede esecutiva (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270073). 2. Nell'impugnata ordinanza non si è fatta corretta applicazione di tale procedura. Il Tribunale, discostandosi dai richiamati principi, ha individuato la pena base in quella globalmente derivante dalla sentenza sub 2) e gli aumenti per i reati satellite prendendo in considerazione non le pene di ogni singola violazione unificata ma la pena complessivamente inflitta al condannato da ciascuna delle sentenze poste in esecuzione, una delle quali, quella sub 3), relativa alla condanna per più reati. Non sono stati, quindi, indicati né l'entità di pena attribuita alla violazione più grave né i singoli aumenti per i reati satellite posti in continuazione, ma si è semplicemente aggregato alla pena complessiva inflitta dalla sentenza avente ad oggetto la supposta violazione più grave un aumento globale per tutti i reati giudicati con ciascuna delle ulteriori sentenze. 3. In conclusione, l'ordinanza va annullata con rinvio al Tribunale di Catania, in diversa composizione (cfr. Corte cost., sent. n. 183 del 2013), per nuovo giudizio che tenga conto dei principi testé esposti nonché di quello ricordato dal ricorrente in base al quale la violazione più grave deve essere individuata, in applicazione della disposizione dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., in quella sanzionata in dal giudice della cognizione con la pena più elevata concreto (Sez., 1, n. 31640 del 09/05/2014, Radu, Rv. 261088). P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale d
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