CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 38697/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza in data 17 settembre 2022, confermava la pronuncia del Tribunale di Enna dell'Il gennaio 2021 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole dei delitti di cui agli artt. 388 e 640 cod.pen.. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato con atto del difensore, avv.to Tignini, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp att. cod.proc.pen.: - contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. quanto alla ritenuta responsabilità per la fattispecie di truffa in luogo del riconoscimento di un semplice inadempimento contrattuale; si lamentava in particolare il travisamento della prova emersa in esito all'esame dell'imputato e dalla quale risultava che dopo il 2017 egli aveva continuato ad operare in forza di un contratto di agenzia con la venditrice i prodotti alcolici, senza incassare direttamente le somme per la sua mediazione ma permettendo invece il pagamento diretto da parte dell'acquirente al birrificio venditore; doveva pertanto ritenersi smentita la tesi sostenuta dalla sentenza impugnata e secondo cui Borrello aveva continuato ad acquistare partite di birra per poi rivenderle pur senza saldare il produttore; - inosservanza od erronea applicazione dell'art. 388 cod.pen. posto che la falsa dichiarazione non aveva avuto ad oggetto l'esistenza o meno di beni pignorabili bensì l'interruzione dell'attività sociale; - violazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. quanto alla omessa concessione delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, quanto al primo motivo, va ricordato come il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", e cioè di condanna in primo e secondo grado, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Rv 256837). Inoltre, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello di conferma si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). Nel caso in esame non si ravvisa né il presupposto della valutazione da parte del giudice di appello di un differente materiale probatorio utilizzato per rispondere alle doglianze proposte avverso la sentenza di primo grado né, tantomeno, il dedotto macroscopico travisamento dei fatti denunciabile con il ricorso per cassazione; in particolare, il giudice di merito, ha già risposto con adeguata motivazione a tutte le osservazioni della difesa dell'imputato che in sostanza ripropongono motivi di fatto osservando che il compendio probatorio a carico del Borrello è costituito dalle precise dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] la quale spiegava come, a fronte della ripetuta dazione di assegni post-datati, l'imputato riusciva ad ottenere la consegna di partite di merce mai regolarmente pagata e ciò sino a quando non avveniva il protesto dell'assegno di 12.259 C che attestava la realizzazione del danno nei confronti della società fornitrice i prodotti alcolici.Ed a fronte d( tale ricostruzione alcun travisamento decisivo può ricavarsi dall'omessa valutazione delle dichiarazioni dell'imputato le quali, comunque, non possono escludere che ancora alla data del febbraio 2018 egli fosse debitore di una rilevante somma a fronte della quale era stato rilasciato un assegno post datato rimasto anche esso insoluto. Il giudice del merito appare, pertanto, avere fatto corretta applicazione del principio secondo cui integra il delitto di truffa la consegna in pagamento, all'esito di una transazione commerciale, di un assegno di conto corrente bancario postdatato, qualora vengano contestualmente fornite al prenditore rassicurazioni circa la disponibilità futura della necessaria provvista finanziaria (Sez. 2, n. 33441 del 21/07/2015, Rv. 264236 - 01). 2.2 Anche il secondo ed il terzo motivo appaiono manifestamente infondati posto che: - la responsabilità per il reato di cui al capo n.2 derivava dalla falsità della dichiarazione che così come resa impediva proprio il pignoramento dei beni del debitore; - la negazione delle attenuanti generiche è giustificata sulla base dell'assenza di elementi positivi e quindi in forza di un preciso ragionamento in fatto non censurabile nella presente sede. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante che liquida in C 3800,00 oltre accessori di legge. Roma, 22 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA] E EST. DE