Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1673/2012
ECLI:EU:T:2012:503
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 27 settembre 2012 –
J / Parlamento
(causa T-160/10)
«Diritto di petizione – Petizione sottoposta al Parlamento europeo – Decisione di archiviazione senza seguito – Ricorso di annullamento – Obbligo di motivazione – Petizione che non riguarda settori di attività dell’Unione»
1.
Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Violazione delle forme sostanziali – Inosservanza dell’obbligo di motivazione –
Esame d’ufficio da parte del giudice (Art. 263 TFUE) (v. punti 17-18)
2.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di archiviazione senza seguito presa dalla commissione
per le petizioni del Parlamento (Artt. 227 TFUE e 296 TFUE) (v. punti 20-22, 26-28)
3.
Atti delle istituzioni – Decisione di archiviazione senza seguito presa dalla commissione per le petizioni del Parlamento –
Petizione vertente su una pretesa violazione, da parte di uno Stato membro, del diritto di proprietà sancito dall’articolo
17 della Carta dei diritti fondamentali – Petizione senza alcun nesso con l’applicazione del diritto dell’Unione – Fondatezza
della decisione di archiviazione (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 17 e 51) (v. punti 30-32)
[OSCURATO:PERSONA] di annullamento della decisione della commissione per le petizioni del Parlamento europeo del 2 marzo 2010 di archiviare
senza seguito la petizione presentata dal ricorrente il 19 novembre 2009 (petizione n. 1673/2009).
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Il sig. J. è condannato alle spese.