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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1673/2012

ECLI:EU:T:2012:503
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 27 settembre 2012 – J / Parlamento (causa T-160/10) «Diritto di petizione – Petizione sottoposta al Parlamento europeo – Decisione di archiviazione senza seguito – Ricorso di annullamento – Obbligo di motivazione – Petizione che non riguarda settori di attività dell’Unione»

1. Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Violazione delle forme sostanziali – Inosservanza dell’obbligo di motivazione – Esame d’ufficio da parte del giudice (Art. 263 TFUE) (v. punti 17-18)

2. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di archiviazione senza seguito presa dalla commissione per le petizioni del Parlamento (Artt. 227 TFUE e 296 TFUE) (v. punti 20-22, 26-28)

3. Atti delle istituzioni – Decisione di archiviazione senza seguito presa dalla commissione per le petizioni del Parlamento – Petizione vertente su una pretesa violazione, da parte di uno Stato membro, del diritto di proprietà sancito dall’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali – Petizione senza alcun nesso con l’applicazione del diritto dell’Unione – Fondatezza della decisione di archiviazione (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 17 e 51) (v. punti 30-32) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento della decisione della commissione per le petizioni del Parlamento europeo del 2 marzo 2010 di archiviare senza seguito la petizione presentata dal ricorrente il 19 novembre 2009 (petizione n. 1673/2009).

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig.

J. è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 27 settembre 2012 – J / Parlamento (causa T-160/10) «Diritto di petizione – Petizione sottoposta al Parlamento europeo – Decisione di archiviazione senza seguito – Ricorso di annullamento – Obbligo di motivazione – Petizione che non riguarda settori di attività dell’Unione» 1. Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Violazione delle forme sostanziali – Inosservanza dell’obbligo di motivazione – Esame d’ufficio da parte del giudice (Art. 263 TFUE) (v. punti 17-18) 2. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di archiviazione senza seguito presa dalla commissione per le petizioni del Parlamento (Artt. 227 TFUE e 296 TFUE) (v. punti 20-22, 26-28) 3. Atti delle istituzioni – Decisione di archiviazione senza seguito presa dalla commissione per le petizioni del Parlamento – Petizione vertente su una pretesa violazione, da parte di uno Stato membro, del diritto di proprietà sancito dall’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali – Petizione senza alcun nesso con l’applicazione del diritto dell’Unione – Fondatezza della decisione di archiviazione (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 17 e 51) (v. punti 30-32) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento della decisione della commissione per le petizioni del Parlamento europeo del 2 marzo 2010 di archiviare senza seguito la petizione presentata dal ricorrente il 19 novembre 2009 (petizione n. 1673/2009). Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. J. è condannato alle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1673/2012 — Fons Iuris — Fons Iuris